B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2762/2012
S e n t e n z a d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 18 aprile 2012.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli, i
primi due nati l'…, l'ultimo il …, ha lavorato in Svizzera come manutentore
ed imbianchino, con permesso per confinanti, nel 2009 e 2010, versando
i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI; doc. 1bis). Nel febbraio 2011 l'assicurato ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino
(UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 9), facente
stato di un tasso d'occupazione del 60% dal 10 marzo 2009 (inizio del
rapporto di lavoro) e di un salario mensile di Fr. 1'650.-, non inclusivo
degli assegni familiari di Fr. 600.-, nonché di un periodo di malattia a
decorrere dal 24 settembre 2010 (doc. 1 a 9).
Una volta eseguiti gli accertamenti medici necessari, l'UAI-TI ha
riconosciuto il diritto ad una rendita intera per ragioni psichiatriche, sulla
base di un grado d'invalidità del 100%, dal 1° settembre 2011, mediante
delibera del 20 gennaio 2012, con la relativa motivazione (doc. 9 e 10),
che ha trasmesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere visto il
domicilio all'estero dell'assicurato.
B.
L'UAIE ha emanato la corrispondente decisione il 18 aprile 2012,
mediante la quale ha attribuito all'assicurato, dal 1° settembre 2011, una
rendita intera d'invalidità di Fr. 116.- al mese, con le relative rendite
completive per i figli di Fr. 33.- ciascuna ridotte per soprassicurazione, in
funzione di un periodo contributivo di due anni e sette mesi, di un reddito
annuo medio determinante di Fr. 38'976.- e della scala delle rendite 3
(doc. 12 a 14). Peraltro, l'UAIE ha allestito un conteggio, il 31 maggio
2012, dal quale risulta una ritenuta, dovuta a sovrindennizzo, sull'importo
delle rendite arretrate a favore di AXA Winterthur, assicuratore collettivo
malattia dell'ex datore di lavoro dell'interessato (doc. 16 a 18).
L'assicurato ha in seguito esibito due estratti relativi alla sua
rimunerazione di gennaio 2011 ed aprile 2012 (doc. 19), nonché una
lettera del suo mandatario ad AXA Winterthur, del 21 maggio 2012 (doc.
20), in cui è riferito che il suo salario mensile ammontava, dal 1° gennaio
2011, a Fr. 2'250.- senza le allocazioni familiari di Fr. 600.-.
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C.
Contro la decisione del 18 aprile 2012, l'assicurato ha inoltrato ricorso al
Tribunale amministrativo federale il 21 maggio 2012, chiedendo che il
calcolo alla base della rendita intera sia rivisto in considerazione del fatto
che il suo salario lordo al 60%, prima della malattia invalidante,
ammontava a Fr. 1'650.-, mentre che, a partire dal 1° gennaio 2011,
corrispondeva a Fr. 2'250.-, in entrambi i casi senza contare gli assegni
familiari di Fr. 600.-.
L'UAIE ha risposto il 28 agosto 2012, dettagliando le basi del calcolo della
rendita, ed ha concluso al rigetto del ricorso con la conseguente
conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha brevemente replicato il 4 ottobre 2012, affermando di non
avere nulla da aggiungere a quanto esposto nel suo ricorso.
D.
Con decisione incidentale dell'8 ottobre 2012, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-.
Con scritto del 18 ottobre 2012, il ricorrente ha chiesto l'esonero
dall'anticipo delle dette spese, avanzando una situazione finanziaria
difficile, e ha allegato, a comprova del suo dire, un certificato del suo
comune di domicilio, dal quale si evince che si trova a carico, con la sua
famiglia, del servizio sociale comunale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
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In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II,
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), da ultimo modificato con l'entrata in vigore il 1° aprile 2012, per
la Svizzera, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1)
e del relativo regolamento d'applicazione, il Regolamento (CE) n.
987/2009 (RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si
applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati, e che
sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno
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Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini
svizzeri (art. 4 e 8 del Regolamento n. 883/2004).
2.2 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II, non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei relativi Regolamenti nella loro versione
aggiornata.
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve ancora essere precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore in vigore dal
1° gennaio 2012 (6a revisione, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659;
FF 2010 1603), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme
applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente
rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
4.1 L'art. 36 cpv. 2 LAI prevede che le disposizioni della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
(LAVS, RS 831.10), si applicano per analogia al calcolo delle rendite
ordinarie d'invalidità.
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito delle Tavole, con versioni
disponibili in tedesco e francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS;
/viewlang:fre).
Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un
conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati
versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia
(art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel
conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in
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franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi
(art. 140 OAVS).
4.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete (scala massima 44, secondo le Tavole) agli
assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo o rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo contributivo incompleto
(scale 01 a 43, secondo le Tavole).
4.3 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni ed il 31 dicembre
che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
4.4 Secondo l'art. 29ter cpv. 1 LAVS, il periodo di contribuzione è
completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli
assicurati della sua classe d'età. Sono considerati anni di contribuzione i
periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il
suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i
quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività
lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29quater
LAVS).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata in funzione
dell'evoluzione dei prezzi e dei salari. Il Consiglio federale determina
annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati
derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e
assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv.
1 LAVS).
Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni
in cui avevano figli a carico ed erano assicurati all'AVS/AI; esso
corrisponde al triplo della rendita annua minima (art. 29sexies LAVS). Il
diritto all'accredito per compiti educativi sorge nell'anno civile seguente la
nascita del primo figlio e si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile
nel quale il figlio compie sedici anni; esso è sempre attribuito per l'intero
anno civile (art. 52f cpv. 1 OAVS).
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5.
In concreto, il ricorrente non contesta il diritto alla rendita intera
d'invalidità, ma contesta implicitamente l'importo della stessa, ritenendo di
avere diritto ad un importo più elevato.
A questo proposito, questo Tribunale non può che riesporre i dettagli del
calcolo effettuato dall'UAIE, rilevando innanzitutto che i contributi versati
in Italia sono presi in considerazione per il calcolo di un'eventuale rendita
in quel paese, e che il presunto aumento salariale da Fr. 1'650.- a
Fr. 2'250.-, senza contare gli assegni familiari, non è determinante poiché
il calcolo della rendita è effettuato in base ai redditi iscritti nel conto
individuale, ossia a quelli conseguiti nel 2009 e 2010, cioè sino al 31
dicembre dell'anno che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art.
29bis LAVS; doc. 1bis).
Così, come risulta chiaramente dalla decisione avversata e dalla risposta
dell'UAIE al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto avere versato, per potere
beneficiare di una durata contributiva completa, contributi durante
trent'anni fino al 2011 (scala delle rendite 44), anno in cui l'invalidità si è
dichiarata (Tavole, versione del 1° gennaio 2011, pag. 8). Al ricorrente
possono essere riconosciuti contributi per due anni interi, periodo che
corrisponde alla scale delle rendite 3 (Tavole, pag. 10).
Riguardo agli accrediti per compiti educativi, tenuto conto che i figli del
ricorrente sono nati l'11 dicembre 1995 e il 13 luglio 2005, e che egli è
stato assicurato all'AVS/AI per un anno e dieci mesi, ha diritto ad una
bonificazione intera, ossia a Fr. 22'778.- (1'160 x 12 x 3 : 22 x 12; cfr. art.
29sexies LAVS).
La somma dei redditi iscritti sul suo conto individuale ammonta a
Fr. 27'152.-, importo rivalutato con il fattore 1, visto che la prima
registrazione nel conto individuale è avvenuta nel 2009 (Tavole, pag. 15),
e diviso per la durata contributiva effettiva di un anno e dieci mesi, ossia
Fr. 14'810.-, ai quali bisogna addizionare l'accredito per compiti educativi
di Fr. 22'778.-, dimodoché si ottiene un reddito annuo medio determinante
di Fr. 37'588.-.
In base alla scala delle rendite 3 e al reddito annuo medio determinante
di Fr. 38'976.-, la rendita intera d'invalidità corrisponde mensilmente a
Fr. 116.- (Tavole, pag. 100).
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Procedendo in questo modo, l'UAIE ha dunque eseguito correttamente il
calcolo della rendita d'invalidità dovuta al ricorrente.
6.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
7.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o
posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
8.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, non si prelevano spese
processuali, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria parziale
risulta priva d'oggetto.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: