Corte III
C-2763/2006
{T 0/2}
Sentenza del 29 giugno 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del Collegio), Eduard
Achermann e Stefan Mesmer; Cancelliere Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, patrocinato dall'Avv. Biagio De Francesco, Via della
Libertà 90, IT-73033 Corsano,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente la decisione su opposizione del 20 marzo 2006 in materia di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il x, coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1967 al 1969 e dal 1971 al 1993, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo (doc. Cassa).
Dopo il rimpatrio, non ha praticamente più svolto attività lucrativa regolare
per ragioni che l'interessato imputa al suo stato di salute (doc. 8). Qualche
attività di breve durata è stata comunque svolta in una fabbrica di tomaie
per 16 giornate nel 1998 e da gennaio ad aprile/maggio 1999 (doc. 33,
34).
In data 28 febbraio 1997, il nominato ha presentato una prima richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, la quale è stata respinta con decisione dell'8 ottobre 1998
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), per carenza della condizione d'assicurazione (doc. 1-12).
Questa decisione è cresciuta in giudicato.
B. Con scritto del 12 agosto 2003, ricevuto dall'amministrazione il 21 agosto
successivo, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Biagio De
Francesco, ha formulato una nuova domanda di rendita AI (doc. 14). Con
lettera del 14 gennaio 2004 l'avv. De Francesco ha sollecitato l'evasione
della domanda di rendita (doc. 19). A questo scritto era allegata anche
copia di una lettera firmata dal ricorrente e datata 4 gennaio 2003,
indirizzata all'UAIE e volta a chiedere prestazioni dell'AI (doc. 19.3).
Quest'ultimo documento non risulta essere stato ricevuto prima
dall'amministrazione, la quale ha quindi preso atto di tale lettera solo con
lo scritto del 14 gennaio 2004. Con nota del 23 gennaio 2004, l'UAIE,
facendo riferimento alle comunicazioni del 12 agosto 2003 e al sollecito
del 14 gennaio 2004 dell'avv. De Francesco, ha invitato il rappresentante
dell'assicurato a voler formalizzare la domanda per il tramite
dell'organismo d'assicurazione sociale del Paese di residenza (doc. 20).
La domanda formale è quindi pervenuta all'amministrazione elvetica il 17
maggio 2004 (doc. 21, 22). Con scritto del 18 giugno 2004, l'avv. De
Francesco ha reso noto all'UAIE di aver depositato la domanda all'INPS e
che comunque, la richiesta di rendita risalirebbe al 4 gennaio 2003 come
da lettera allegata (doc. 25, 19.3).
C. Risulta, dalla documentazione medica esibita, che il richiedente soffre
essenzialmente di sindrome lombovertebrale cronica con discopatia L4/L5,
esiti di microdiscectomia L4/L5 a destra il 18 marzo 2002, steatosi epatica,
esofagite da riflusso. Agli atti sono state esibite diverse cartelle cliniche
3concernenti ricoveri ospedalieri avvenuti nel 2000, nel 2002 e nel 2003. Da
ultimo è stato ricoverato per ricorrenti episodi sciatagici dal 30 marzo al 6
aprile 2004 (doc. 35-66).
D. Nel suo rapporto dell'8 giugno 2005, la Dott.ssa Lingenhel-Bichsel, medico
dell'UAIE, ha ritenuto che l'interessato, perlomeno a partire da febbraio
2002 (operazione di discectomia, doc. 47) non avrebbe più potuto svolgere
la sua attività di pittore edile (esercitata per anni in Svizzera); da quella
data, lavori di tipo leggero e/o sedentario sarebbero ancora stati proponibili
all'80% (doc. 68, 69).
L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi dal
quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura dell'80%,
l'interessato avrebbe subito un pregiudizio economico del 48%. Questo
calcolo si riferisce a dati del 2003 e comporta un'ulteriore diminuzione
della perdita del salario da invalido del 15% per fattori personali, quali
handicap ed età (doc. 70).
Mediante decisione del 12 settembre 2005, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
con effetto dal 1° febbraio 2003 (un anno dopo l'aggravamento della
patologia neurologica con operazione di discectomia).
E. A._______, sempre rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, ha
formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo con atto del 14 ottobre 2005. L'assicurato ha chiesto il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI dal febbraio 1997, la
concessione del diritto alla rendita completiva in favore della moglie ed i
relativi interessi dei ratei (doc. 74).
Mediante decisione su opposizione del 20 marzo 2006, l'UAI ha respinto
l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 12
settembre 2005 (doc. 75).
F. Con tempestivo gravame del 2 maggio 2006, consegnato alla posta il 4
maggio successivo, A._______, validamente rappresentato dall'avv. De
Francesco, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
diritto alla rendita intera AI e la rendita completiva della moglie.
L'insorgente chiede altresì una verifica dei contributi da lui versati
soprattutto negli anni 1966 e 1967, quando ha lavorato in Svizzera e, se
del caso, il ricalcolo delle prestazioni. A suffragio delle sue conclusioni
produce documentazione medica già ad atti, oltre ad un rapporto
radiografico della colonna cervicale del 26 novembre 2005.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa
Lingenhel-Bichsel, la quale, nella sua relazione del 26 giugno 2006, si è
riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 76, 77).
4Nella risposta dell'11 luglio 2006, l'UAIE riconferma quindi l'inizio del diritto
al quarto di rendita al 1° febbraio 2003, ossia un anno dopo l'operazione di
discectomia. Per quanto riguarda i presunti contributi del 1966 e parte del
1967, l'amministrazione osserva che l'obbligo contributivo non sussiste fino
al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 17 anni e, pertanto, non
possono esistere contributi per il 1966. Per quel che attiene il 1967, la
durata contributiva è stata calcolata in base ad apposite tavole. Infine, per
quel che si riferisce alla rendita completiva della moglie, l'UAIE riconosce
che quest'ultima ha versato almeno un anno intero di contribuzione
all'AVS/AI svizzera e, pertanto, una delle condizioni per poterle erogare la
rendita completiva è adempiuta. Tuttavia, l'avente diritto della rendita
principale, ossia l'interessato, non esercitava un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità al lavoro e quindi detta
prestazione non può essere concessa facendo difetto la seconda
condizione.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Francesco, con la replica del 10
agosto 2006 ha chiesto preliminarmente di poter visionare l'intero incarto
ed ha comunque postulato di riconoscere in favore di A._______ il diritto
alla rendita intera AI (subordinatamente una rendita superiore al 40%) da
gennaio 2001. Dando seguito alla richiesta dell'insorgente, la
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CRF) ha fotocopiato l'intero incarto e l'ha inviato
all'avv. De Francesco impartendogli nel contempo un termine per
presentare una replica completiva.
Il 19 settembre 2006, l'avv. De Francesco ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso. L'insorgente contesta il calcolo
comparativo dei redditi ritenendosi invalido in misura superiore al 70% già
dal 1998. A suffragio delle sue conclusioni produce una dettagliata
relazione medica allestita il 18 settembre 2006 dal Dott. Calsolaro,
specialista in medicina del lavoro, Alessano. Questo sanitario segnala, in
particolare, che le patologie affliggenti il peritando gli impedivano di
svolgere qualsivoglia attività lucrativa, anche leggera, già da diverso
tempo. In ogni caso, un'invalidità in lavoro di ripiego del 75% dovrebbe
essere ammessa, secondo il perito, dopo il febbraio 2002 (intervento
chirurgico).
H. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa
Lingenhel-Bichsel. Nel suo rapporto del 15 novembre 2006, il medico
dell'UAIE, alla luce della perizia del Dott. Calsolaro, ha riconsiderato la
propria posizione ed ha proposto d'ammettere l'esistenza di un'incapacità
al lavoro del 70% come imbianchino dal 4 febbraio 1997 (data di un referto
tomografico ad atti, doc. 38), la sua incapacità al lavoro in attività
sostitutive leggere e/o sedentarie sarebbe del 20% da quest'ultima data al
9 agosto 1998, del 50% fino al 19 febbraio 2002 e del 70% per il seguito.
5L'UAI, nella sua duplica del 4 dicembre 2006, propone il riconoscimento
del diritto alla rendita intera AI dal 1° agosto 2002. Infatti, spiega
l'amministrazione, in data 4 febbraio 1998 (un anno dopo il fattore
invalidante) la perdita di guadagno si situava già al 47%, ma comunque a
quella data non era né assicurato, né peraltro potevano essere concesse
prestazioni con un tasso inferiore al 50% per gli assicurati residenti
all'estero. Il ricorrente ha comunque raggiunto un tasso d'invalidità del
50% nell'agosto 1998 (cfr. parere medico e calcolo economico), ma a
questa data esisteva sempre la condizione d'assicurazione, per cui non
potevano essere concesse prestazioni assicurative. Questa condizione
legale è stata abolita solamente con effetto dal 31 dicembre 2000. Ma
neppure, osserva l'amministrazione, possono essere concesse prestazioni
a partire dal 1° gennaio 2001, in quanto l'interessato ha presentato la
nuova domanda di rendita AI il 12 agosto 2003 (doc. 14). Le prestazioni
possono essere concesse solamente per i 12 mesi che precedono
l'introduzione della nuova domanda di rendita, ossia, come proposto, una
rendita intera dal 1° agosto 2002. Per quel che attiene alla prestazione
completiva della moglie, l'amministrazione ripropone la reiezione del
ricorso.
I. Chiamato a pronunciarsi in merito alla soluzione transattiva proposta
dall'amministrazione, l'avv. De Francesco, con scritto del 27 dicembre
2006, ha chiesto che la prestazione AI decorra dal 1° gennaio 2002, in
quanto la nuova domanda di rendita è stata da lui richiesta con scritto del
4 gennaio 2003 (che allega in copia e che esiste agli atti come doc. 19.3
allegato comunque al sollecito del 23 gennaio 2004, doc. 19). Ribadisce la
richiesta di rendita completiva per la moglie e rinuncia al ricalcolo delle
prestazioni relativamente al problema dei contributi negli anni 1966-67. Il
rappresentante del ricorrente insiste sul problema dell'anno intero di
contribuzione in capo alla moglie, condizione che, tuttavia,
l'amministrazione ha già ritenuto adempiuta. Chiede inoltre visione di un
documento del 10 novembre 2004 citato nella decisione su opposizione.
J. In esito a riforma del sistema giudiziario federale, la causa è stata
demandata al Tribunale amministrativo federale (TAF), in opera dal 1°
gennaio 2007.
Con ordinanza del 4 aprile 2007, il giudice istruttore ha invitato il
ricorrente, relativamente al problema della data di deposito della domanda,
a voler esibire la ricevuta postale dell'invio del 4 gennaio 2003.
Relativamente al problema della rendita completiva per la moglie,
l'interessato è stato invitato ad esibire tutti i certificati riguardanti la sua
attività lucrativa da febbraio 1996 a febbraio 1997, ossia il lavoro svolto un
anno prima l'insorgere dell'invalidità. Il Tribunale ha inoltre inviato copia
del documento del 10 novembre 2004 richiesto.
Nella stessa ordinanza alle parti è stata indicata la composizione del
6collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute domande di
ricusazione.
L'avv. De Francesco ha risposto l'11 maggio 2007 precisando di non
essere in grado di produrre la prova dell'invio del 4 gennaio 2003. Egli fa
comunque valere che nel doc. 76, ossia nel verbale dell'amministrazione
del 16 giugno 2006 destinato al medico di fiducia dell'UAIE, la stessa
amministrazione avrebbe ammesso tale data. Per quel che si riferisce
all'attività di A._______ da febbraio 1996 a febbraio 1997 il rappresentante
del ricorrente conferma che il proprio assistito non ha svolto attività
lucrative perché invalido. Solo più tardi, nel tentativo di reinserimento
professionale, ha svolto qualche lavoro (ottobre 1998-aprile 1999) in una
fabbrica di scarpe come peraltro risulta dalla documentazione ad atti. Su
questo punto la parte ricorrente solleva un'eccezione procedurale dal
momento che la condizione in esame d'attività lucrativa immediatamente
prima dell'inizio dell'incapacità al lavoro non sarebbe mai stata sollevata
nel corso del procedimento amministrativo e, pertanto, deve dar luogo ad
una nuova istruttoria con relativa decisione impugnabile.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
7quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. In primo luogo va definito qual è l'oggetto del contendere. Con decisione
su opposizione del 20 marzo 2006 veniva riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio
2003. Con il ricorso, l'interessato ha chiesto il riconoscimento del suo
diritto alla rendita intera per un periodo precedente tale data, la
concessione del diritto alla rendita completiva in favore della moglie ed un
8ricalcolo delle prestazioni per una mancata contabilizzazione dei contributi
versati nel 1966 e parte del 1967. In seguito al deposito della risposta di
causa dell'11 luglio 2006 e le relative spiegazioni fornite dall'UAIE in merito
alla mancata registrazione dei contributi del 1966 e alla parziale
contribuzione per l'anno successivo, nella replica del 10 agosto 2006,
l'insorgente ha implicitamente rinunciato a far valere tale obiezione.
L'oggetto del contendere rimane pertanto il riconoscimento di una rendita
d'invalidità di grado più elevato di un quarto, la sua rispettiva decorrenza
ed il riconoscimento della rendita completiva in favore della moglie.
L'autorità giudiziaria non è inoltre vincolata dalla soluzione transattiva
proposta dall'amministrazione nella sua duplica del 4 dicembre 2006,
peraltro non accettata dall'assicurato nella sua memoria difensiva del 27
dicembre 2006 (art. 62 cpv. 4 PA).
4. Per quanto riguarda la decorrenza della rendita, va rammentato che giusta
l'art. 48 cpv. 2 LAI, se l'assicurato si annuncia più di 12 mesi dopo l'inizio
del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti
la richiesta.
L'UAIE ha stabilito che la domanda è stata formalmente presentata
dall'interessato, per il tramite del suo avvocato, il 12 agosto 2003 (doc.
14). In questo caso, l'interessato avrebbe diritto ad una rendita AI solo a
partire dal 1° agosto 2002 rendendo superfluo l'esame di un suo eventuale
diritto a prestazioni prima di questa data (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1). Da parte sua, l'insorgente pretende di aver presentato la richiesta
già il 4 gennaio 2003.
Ora, risulta dall'incarto che la lettera datata 4 gennaio 2003 è stata
trasmessa all'amministrazione solo in data 22 gennaio 2004, quando l'avv.
De Francesco, con lettera del 14 gennaio 2004, ha sollecitato l'evasione
della domanda di rendita del 12 agosto 2003. Infatti, l'UAIE ha rubricato
tale scritto al doc. 19.3 come allegato al sollecito del 14 gennaio 2004.
Questa autorità giudiziaria ha comunque invitato l'avv. De Francesco a
volere esibire l'eventuale ricevuta dell'invio del 4 gennaio 2003. Nella sua
risposta del l'11 maggio 2007, il rappresentante del ricorrente ha
riconosciuto di non essere in grado di produrre tale documento.
L'insorgente aggiunge tuttavia che in un documento interno l'UAIE avrebbe
ammesso che la domanda è stata presentata il 4 gennaio 2003 (doc. 76).
In questo documento viene infatti riportato che "le 12.08.2003 (voire déjà
le 04.01.2003) l'intéressé a demandé le réexamen de son droit....". Ora,
questa nota non può essere interpretata come suggerito dalla parte
ricorrente. La parentesi si limita a riprendere l'ipotesi formulata
dall'interessato senza per questo riconoscerle un valore probante. In
mancanza di altre prove concrete, il collegio giudicante ritiene pertanto che
la domanda di rendita è stata depositata il 12 agosto 2003.
95. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
10
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
7. Nel caso in esame il ricorrente, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività
lucrativa molto ridotta. Per quanto risulta dagli atti, in base alle stesse
dichiarazioni dell'insorgente, egli ha lavorato come operaio da gennaio a
luglio 1994, da ottobre a dicembre 1998, ma in modo discontinuo, così
come da gennaio a maggio 1999. Queste circostanze sono state
sostanzialmente ribadite dall'avv. De Francesco nella memoria difensiva
dell'11 maggio 2007.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8. Dalla documentazione clinica esibita risulta che l'assicurato è affetto da
una sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 ed esiti di
microdiscectomia L4/5 a destra il 19 febbraio 2002, esofagite da riflusso,
sindrome ansioso-depressiva.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
11
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
9.
9.1 Nella sua duplica del 4 dicembre 2006, l'UAIE, dopo aver preso atto del
parere del proprio servizio medico (doc. 79), ha proposto di ammettere
un'incapacità al lavoro del 70% come pittore edile dal 4 febbraio 1997
(data di una prima tomografia assiale computerizzata, doc. 38). In attività
sostitutive leggere, l'incapacità sarebbe solo del 20% fino al 9 agosto
1998, 50% fino al 19 febbraio 2002 e 70% dal 20 febbraio 2002 in poi.
9.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere del medico
dell'UAIE. Questo parere è stato ripreso dall'amministrazione ed è sfociato
nella proposta di riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° agosto
2002, ossia un anno prima la presentazione della domanda di rendita.
Questa valutazione può essere ben condivisa dal momento che le
condizioni di salute dell'assicurato risultavano già essere compromesse
dal 1997 e sono andate vieppiù peggiorando per il seguito. Dalla
precedente valutazione ne consegue che al più tardi a partire dal 20
febbraio 2002 (doc. 70) l'incapacità di guadagno dell'assicurato si situava
già al 70% con conseguente diritto alla rendita intera non prima del 1°
agosto 2002.
10.
10.1 L'insorgente chiede inoltre di essere posto al beneficio di una rendita
completiva per la moglie. Va osservato che questa prestazione è stata
soppressa con effetto dal 1° gennaio 2004. Tuttavia le rendite versate
prima di questa data (o alle quali si avrebbe potuto avere diritto)
continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto in vigore fino al
31 dicembre 2003. Ora, l'art. 34 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino a
quella data, stabiliva che le persone coniugate che immediatamente prima
del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa,
avevano diritto alla rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo
non fosse legittimato ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita
completiva veniva però assegnata soltanto se l'altro coniuge: (a.)
presentava almeno un anno intero di contributo; oppure (b.) aveva il
domicilio o la residenza abituale in Svizzera. Queste condizioni sono state
introdotte con la 10a revisione della Legge federale su l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10). In
12
precedenza, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAI in vigore fino al 31 dicembre 1996,
l'uomo sposato, legittimato alla rendita, cui non era assegnata la rendita
d'invalidità per coniugi, aveva diritto ad una rendita completiva per la
moglie. L'art. 34 LAI, nella versione in vigore dopo il 1° gennaio 1997, si
applica a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996
(Disposizione finale alla 10a revisione della LAVS, lettera c, vedi anche VSI
2000 p. 236 consid. 6).
10.2 Nella fattispecie, il diritto alla rendita completiva è disciplinato dall'art. 34
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997. Infatti, l'incapacità di lavoro è
iniziata al più presto il 4 febbraio 1997, ciò che comporterebbe un
eventuale diritto a una rendita AI un anno dopo. Nell'incarto a disposizione
di questo tribunale figurano solo due documenti medici anteriori al 4
febbraio 1997: un referto di esame radiologico dell'8 gennaio 1997, che
attesta turbe relativamente banali, e un esame dell'apparato epatico del 16
febbraio 1996 che registra valori nella norma (doc. 35 e 36). Quest'ultimo
documento è comunque irrilevante per la questione in esame poiché la
patologia epatica non è mai entrata in considerazione per giustificare
un'incapacità di lavoro.
Ai sensi dell'art. 34 LAI nel tenore in vigore dopo il 1° gennaio 1997, per
avere diritto alla rendita completiva in favore della moglie, occorre, tra
l'altro, che l'avente diritto alla rendita principale, abbia lavorato
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Secondo la
giurisprudenza, non si risponde al requisito dell'immediatezza se tra la
cessazione dell'attività lucrativa e l'insorgenza dell'incapacità lavorativa
giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI sono trascorsi più di due mesi (SVR 2001
IV n. 36). Ora, per sua stessa ammissione, il ricorrente non ha svolto
attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità. Facendo difetto questa
condizione, non può essere assegnata la rendita completiva della moglie.
11. Il ricorrente invoca infine, implicitamente, una violazione del diritto di
essere sentito, in quanto non avrebbe avuto modo di esprimersi, in modo
adeguato, sulle condizioni poste in merito al riconoscimento del diritto alla
rendita completiva delle moglie.
Vero è che, in un primo tempo, l'amministrazione aveva indicato che
l'interessato non aveva diritto alla rendita completiva in favore della moglie
in quanto la stessa non avrebbe versato contributi per almeno un anno
intero all'assicurazione svizzera per la vecchiaia (cfr. decisione su
opposizione del 20 marzo 2006, pag. 2 punto 3, doc. 75). In questa
occasione l'UAIE ha rinunciato ad esaminare l'altra condizione, ossia la
circostanza che il titolare della rendita principale abbia esercitato un'attività
lucrativa immediatamente prima del manifestarsi dell'invalidità. Va rilevato
che questa condizione era comunque già stata menzionata nella decisione
su opposizione nel contesto della citazione dell'art. 34 LAI.
13
Con le osservazioni ricorsuali dell'11 luglio 2006, comunque,
l'amministrazione ha riconosciuto che la moglie ha lavorato nel nostro
Paese per più di un anno intero, ma ha indicato all'insorgente l'altra
condizione che, apparentemente, non sembrava adempiuta.
Stando così i fatti, non sussiste alcuna violazione del diritto di essere
sentito o, per riprendere le osservazioni dell'interessato, non sono state
svelate novità o imposte condizioni aggiuntive in merito alle condizioni di
riconoscimento del diritto alla rendita completiva. Peraltro, relativamente
alla condizione dell'attività lucrativa immediatamente prima del
manifestarsi dell'invalidità, lo scrivente TAF ha ulteriormente offerto
all'insorgente la possibilità di esprimersi e di raccogliere eventuali prove
(cfr. ordinanza del 4 aprile 2007 del TAF).
12.
12.1 In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e
l'impugnata decisione riformata, nel senso che A._______ ha diritto alla
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
agosto 2002. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché calcoli il
montante della prestazioni spettanti al ricorrente ed emani una nuova
decisione impugnabile.
12.2 Non vengono prelevate spese processuali.
12.3 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, l'insorgente vince la causa solo in parte. Ha pertanto
diritto ad un'indennità ridotta. Vista la memoria di ricorso, di replica e gli
ulteriori atti difensivi, nonché la perizia del Dott. Calsolaro, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. .--,
da porre a carico dell'Ufficio AI intimato.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che A._______ ha diritto alla rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2002.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
14
assicurati residenti all'estero perché proceda al calcolo delle prestazioni
spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati.
3. Non si percepiscono spese.
4. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. .-- che viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero.
5. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. x, raccomandata AG)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata AG)
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: