Corte II I
C-2765/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Michael Peterli,
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Assicurazione invalidità (decisione del 7 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2765/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano residente in Francia, nato il , ha lavorato
in Svizzera solvendo regolari contributi all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dal febbraio 2003 era alle
dipendenze di una ditta basilese di gestione immobiliare, come
portinaio addetto a molteplici compiti, in ragione di 45 ore settimanali;
il dipendente non ha potuto lavorare per ragioni di salute per diversi
periodi compresi fra dicembre 2003 ed il 19 ottobre 2005, suo ultimo
giorno di lavoro; è stato licenziato con effetto 18 febbraio 2006.
In data 12 aprile 2006, A._______ ha formulato, presso l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone di Basilea-Campagna,
una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
B.
Ad atti è stata acquisita diversa documentazione medica, fra la quale
si può menzionare:
- il fascicolo medico personale a cura del Dott. Malparty, ove si traccia
la situazione sanitaria dell'interessato a partire dal gennaio 2004; da
questa relazione si evince che il paziente ha avuto problemi di
cataratta all'occhio destro, broncopneumopatia (2004), gastrite
congestiva all'inizio del 2005 e problemi di deglutizione allo stesso
periodo; lombosciatalgia irritativa bilateralmente nel maggio 2005; nel
luglio 2005 è stata accertata una lesione di L4-L5 ed un'ernia postero-
mediana sinistra L4-L5 associata ad un canale lombare stretto, artrosi
apofisaria posteriore; nell'ottobre 2005 è stata diagnosticata una
fessura della cornea posteriore del menisco interno del ginocchio
sinistro, operato; nel febbraio 2006 è stata accertata una rottura del
sovraspinato senza complicazioni alla spalla destra;
- diversi referti inerenti l'operazione al ginocchio destro e alla spalla
destra ed altri interventi ortopedici (ernia discale L5 operata);
- un rapporto medico dettagliato del 15 maggio 2006 allestito dal Dott.
Malparty, il quale attesta una polipatologia dolorosa meccanica
lombare, alla spalla destra ed ai ginocchi, lombalgia e gonalgia
croniche conseguenti; il medico curante di A._______ ritiene
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controindicate le attività pesanti, il porto di pesi e la stazione eretta
prolungata; egli giudica possibile un'attività alternativa più leggera;
- un altro rapporto del Dott. Malparty del 10 ottobre 2006 all'intenzione
dell'Ufficio AI di Basilea-Campagna, ove si diagnosticano gli esiti di
un'ernia discale L4-L5 operata nel 2005, una periartrite scapolo-
omerale destra con rottura del sovraspinato, esiti di meniscectomia
interna ed esterna bilaterale e residua condrite; il medico di fiducia di
A._______ ritiene il paziente invalido in misura totale dal 29 settembre
2006 (recte: 2005).
L'Ufficio AI del Cantone di Basilea-Campagna ha disposto una visita
presso il Dott. Schmid, specialista in chirurgia, del Servizio medico
regionale (SMR) dei due semi cantoni di Basilea. Nel suo rapporto del
20 dicembre 2006, il medico incaricato ha rilevato la diagnosi di esiti di
operazione di ernia discale L4/L5, esiti di artroscopia bilaterale per
degenerazione meniscale e fessure, dolori scapolo-omerali e parziale
rottura del sovraspinato (destro) e parziale sfilacciamento sub-
scapolare senza importanti ripercussioni funzionali; il Dott. Schmid
rileva che il paziente potrebbe svolgere un'attività a pieno tempo che
non richieda sforzi dorsali, posizioni inergonomiche prolungate, il porto
di pesi oltre 5 kg o l'impiego anormale delle ginocchia (posizione
accovacciata).
Ad atti è inoltre stato acquisito un referto radiografico delle spalle del
22 agosto 2006.
C.
Con progetto di decisione del 25 gennaio 2007, l'Ufficio AI del
Cantone di Basilea-Campagna ha comunicato al Patronato INCA di
Basilea, regolare rappresentante del nominato, che la richiesta di
prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile. Traspariva infatti dal calcolo economico che il
richiedente, in attività sostitutive, avrebbe subito una perdita di
guadagno del 18%. L'amministrazione ha ritenuto come introito privo
d'invalidità Fr. 51'474.- (2004) ed un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità Fr. 41'973.- (già ridotto per motivi personali, quali età ed
handicap).
Con scritto del 6 febbraio 2007, il Patronato INCA si è opposto a tale
progetto ed ha chiesto il riconoscimento del diritto ad almeno la mezza
rendita AI da aprile 2006. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito
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un certificato medico del 1° febbraio 2007 del Dott. Malparty attestante
gli esiti dell'ernia discale L4/L5, la gonartrosi bilaterale, la periartrite
scapolo-omerale, patologie che da sole causano un'incapacità al
lavoro superiore al 70%.
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Schmid, il quale, nel suo rapporto
del 13 febbraio 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni.
Mediante decisione del 7 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha pertanto
respinto la domanda di rendita.
D.
Con gravame del 18 aprile 2007, A._______, sempre rappresentato
dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. L'insorgente
produce un nuovo certificato del Dott. Malparty del 20 marzo 2007,
attestante quanto già noto, oltre ad ernia inguinale destra recidivante
ed operata nel febbraio 2007, i risultati di un IRM del 20 febbraio 2007
attestante un'importante lesione infiammatoria di L4-L5 con
escrescenza disco-osteofitica L5-L5 posteromediana destra.
E.
Nella sua risposta di causa dell'11 luglio 2007, l'Ufficio AI del Cantone
di Basilea-Campagna propone la reiezione del gravame con argomenti
di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del
presente giudizio. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 luglio 2007,
l'UAIE propone la reiezione del gravame.
Dopo aver preso atto delle singole risposte, il Patronato INCA, con
scritto del 17 agosto 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito
di mantenere il ricorso.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
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contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 12 aprile 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 12 aprile 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 7 marzo 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
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impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
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stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dal febbraio 2003 A._______ era alle dipendenze di una ditta di
gestione di immobili. Egli era anche incaricato di riparazioni. Il
congedo è stato dato dalla ditta per la quale lavorava per motivi di
ristrutturazione con effetto il 18 febbraio 2006, ma il dipendente non ha
più lavorato dopo il 19 ottobre 2005, per ragioni di salute. Del resto, già
nel 2005, le sue assenze dal lavoro sono state numerose e prolungate,
ossia dal 13 al 31 luglio (inabilità all'80%) e dal 1° agosto al 30
settembre (inabilità totale).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
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raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dall'incarto medico si evince che l'assicurato è portatore di
un'ernia discale sinistra comportante dolori cronici lombari
(lombosciatalgie), gonartrosi bilaterale con condrite e lesioni meniscali
con esiti di interventi di meniscectomia interna ed esterna
bilateralmente, periartrite scapolo-omerale a destra con rottura
parziale del sovraspinato (cfr. rapporto del SMR del 18 ottobre 2006 e
documentazione oggettiva).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
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cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario incaricato del SMR, Dott. Schmid,
ritiene il paziente verosimilmente invalido nella sua precedente
professione di portinaio, mentre lo considera completamente abile al
lavoro in attività sostitutive. Di parere opposto è il Dott. Malparty, il
quale pone un tasso d'invalidità totale perlomeno a partire dal 29
settembre 2005 (cfr. E 213 pag. 2 e non il rapporto del 10 ottobre
2006).
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurato è
di natura ortopedica e neurologica. Il richiedente avrebbe dovuto
pertanto essere esaminato da specialisti in questi ambiti. È verosimile
che il danno erniario a livello di L4/L5, già oggetto di intervento nel
2005, comporti sofferenze radicolari. Il referto di IRM lombare del 20
febbraio 2007 conferma infatti una lesione nettamente infiammatoria
dello spazio L4-L5 con escrescenza disco-osteofitica L4-L5 postero-
mediano a sinistra. Se a questo quadro si aggiungono le altre forme
patologiche che colpiscono le ginocchia e la spalla destra, mal si vede
come una persona in quelle condizioni possa esercitare al 100%
un'attività sostitutiva. Ove il parere del medico dell'UAIE diverge
nettamente dagli altri giudizi, ma non è fondato su documentazione
oggettiva avente la qualità di prova. Occorre quindi procedere ad una
nuova investigazione medica. Infatti, è compito del consulente del
Servizio medico regionale stabilire in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi
unicamente alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che,
secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso
concreto (art. 49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
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lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 19 ottobre 2005 (data di
cessazione effettiva dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
decisione (7 marzo 2007). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in neurologia ed in ortopedia (con tutti gli esami oggettivi
necessari). L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità
al lavoro fra l'ottobre 2005 ed il 7 marzo 2007, data della decisione
impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente
avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità
amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine
comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 7 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
perché proceda ai sensi del consid. 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità di Fr. 700.- a titolo
di spese ripetibili posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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