Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2765/2011
Sen t e n z a d e l 1 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Francesco Parrino, giudice unico,
Dario Croci Torti, cancelliere.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su
opposizione del 14 aprile 2011.
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera a diverse
riprese dal 1968 al 1981 e dal 1998 al 1999, nel settore della musica e
dello spettacolo, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 10). Il 21 luglio 2009,
A._________ ha presentato una domanda volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, anticipata di un anno
(doc. 5).
Dopo aver raccolto i conti individuali dell'interessato, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC), mediante decisione del 4 giugno 2010, gli ha
erogato una rendita ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° luglio 2010
(anticipata di un anno). L'importo di questa prestazione, Fr. 156 al mese,
è fondato su di una durata di contribuzione di 5 anni ed 11 mesi, una
scala rendita 5 ed un reddito annuo medio di Fr. 28'728. (doc. 12).
B.
Con l'opposizione del 26 giugno 2010, A.________ ha fatto presente che
mancherebbero dei periodi contributivi nel 1990 relativi al lavoro svolto
all'Hôtel Elite di LuganoParadiso (doc. 14). Con lettera dell'11 agosto
2010, la CSC ha invitato l'interessato a esibire copie delle distinte di
salario o altri documenti rilevanti riguardanti tale attività (doc. 18). Nel
frattempo, l'amministrazione ha effettuato ricerche atte ad accertare
l'affiliazione ai fini contributivi dell'albergo Elite/La Canva. La Cassa di
compensazione Hotela ha scritto che il menzionato datore di lavoro non è
loro affiliato (doc. 20). Dal canto suo, la Cassa di compensazione
Gastrosocial nella sua nota del 2 novembre 2010 ha indicato di non aver
trovato il nominativo di A._________ come dipendente/assicurato
dell'Hôtel Elite, proprio affiliato (doc. 21). Altre ricerche sono state
effettuate in merito all'attività del nominato presso il "Troccolo Dancing" di
Ascona, nel 1980 (doc. 2329 con duplicati di altri documenti). Con la
risposta del 18 marzo 2011 (doc. 30), la Cassa Gastrosocial ha indicato
che il nominato assicurato figura per tre mesi contributivi e reddito di Fr.
7'700. alle dipendenze di Troccolo Dancing, Ascona, nel lugliosettembre
1980, circostanza peraltro già contenuta nei conti individuali riassuntivi
già menzionati ma in forma diversa (doc. 30).
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Nella decisione su opposizione del 14 aprile 2011, la CSC ha respinto
l'istanza dell'opponente. Per quanto riguarda l'attività al Dancing Troccolo,
l'amministrazione spiega che i contributi sono già stati presi in
considerazione. Per quel che si riferisce al lavoro presso la CanvaHôtel
Elite di Lugano/Paradiso non sono stati ritrovati contributi in suo favore
(doc. 31).
C.
Con il ricorso depositato l'11 maggio 2011, Luigi Valenzano contesta il
conteggio di cui sopra e fa valere un'altra contribuzione del 1978
probabilmente, a suo dire, non conteggiata (NightClub La Tour di
Ginevra). Produce un documento fiscale concernente la sua attività del
maggio 1978 presso questo locale.
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 luglio 2011, la CSC propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio. L'amministrazione
osserva che l'attività presso La Tour, di maggio 1978, deve essere
inglobata con quella di altra pertinenza, ossia quello della SAEDOC SA i
cui contributi vanno da gennaio a settembre 1978. L'accredito di un mese
supplementare non sarebbe quindi possibile.
E.
Con ordinanza del 14 luglio 2011, il Tribunale amministrativo federale ha
invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alla risposta di causa della
CSC, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellato
non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica, né entro il termine
impartito né fino ad oggi.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni
di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del
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20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate
dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva. L'interessato
fa valere di avere versato contributi per un periodo superiore a quello
ritenuto dall'amministrazione, mentre la stessa ribadisce un totale
contributivo di 5 anni e 11 mesi.
5.
5.1. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli
aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero
di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In
base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone
fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa in Svizzera.
5.2. Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è
tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni
necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter LAVS). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
5.3. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
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respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia
rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente
trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di
salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi
alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di
lavoro è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del
conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione
dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16
cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
5.4. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS,
secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica
l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere
fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova
prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare
della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid.
3d).
5.5. Circa la durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui
venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C,
oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata
contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In
altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a
lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la
durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo
minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso
stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di
certificati di lavoro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998).
6.
6.1. Nella fattispecie, il ricorrente non ha prodotto documenti che
dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese più lunga di quella
determinata dall'autorità inferiore (fogli paga indicanti una deduzione dei
contributi AVS/AI o certificati di lavoro). In generale, la documentazione
da lui prodotta in sede d'istruttoria o di ricorso consiste in copie di contratti
od estratti concernenti la ritenuta d'imposta alla fonte. Questi documenti
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provano certo la sua presenza, per lavoro, nel nostro Paese, ma non
sono determinanti per provare una durata di contribuzione maggiore, in
quanto non menzionano alcuna trattenuta per le assicurazioni sociali.
6.2. Per quel che riguarda l'attività al dancing Troccolo di Ascona nel
1980, i contributi sono regolarmente registrati. I conti individuali (doc. 10)
non indicavano in un ptimo tempo il nome del datore di lavoro
("Arbeitgeber nicht erfasst"), ma questa indicazione viene in un secondo
tempo esplicitamente confermata nei conti individuali esibiti dalla cassa
Gastrosocial (doc. 30). Il reddito di Fr. 7'700. e la durata di contribuzione
erano già stati calcolati per determinare l'importo della prestazione.
Per quel che concerne il lavoro alla CanvaHôtel Elite di Lugano Paradiso
(nel 1990), la CCS ha effettuato le ricerche adeguate. La Cassa di
compensazione Gastrosocial, a cui era affiliato l'Hôtel Elite, ha
comunicato di non possedere contributi a favore del nominato. È quindi
verosimile che non siano stati versati dall'allora datore di lavoro. In
proposito va ricordato che l'art. 16 cpv. 1 LAVS stabilisce che i contributi il
cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine
di 5 anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono
più essere pretesi, né pagati. Da quanto precede ne consegue che ogni
azione volta al recupero di eventuali contributi non versati da parte di ex
datori di lavoro inadempienti è ormai prescritta.
Per quel che si riferisce al nightclub La Tour di Ginevra, va osservato
che il presunto mese di contribuzione (maggio 1978) è già compreso in
un altro periodo contributivo (gennaio/settembre 1978) di una società
anonima (Cassa 106.1). Il mese in questione non potrebbe dunque
essere accreditato una seconda volta. Comunque va ribadito che in
questi due ultimi casi (Hôtel Elite e nightclub La Tour) l'interessato non
ha prodotto documenti attestanti il prelievo contributivo AVS/AI.
6.3. Visto quanto precede, non si giustificano ulteriori approfondimenti
probatori. La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede,
risulta esatta.
7.
7.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
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7.2. Non sono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per
le spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: