Corte II I
C-2769/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A.____________, _______, rappresentato dal
Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287,
4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione
del 6 aprile 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2769/2006
Fatti:
A.
A._________, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in
Svizzera per diversi periodi compresi dal 1969 al 1992. Dopo il
rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa in qualità di
autista di camion. Dal libretto di lavoro si evince che è stato
dipendente nel 1999 della ditta B._______ di Milano, dal giugno all'11
settembre 2001 per la ditta C._____ di Sondrio e di nuovo per la
stessa ditta dal 14 ottobre 2001 al 13 marzo 2002; ha poi lavorato per
la società D.______ di Porlezza e la ditta E.______ fino al 9 giugno
2003; ultimamente ha svolto una breve attività alle dipendenze della
ditta F.______ dal 7 al 20 gennaio 2004 come operaio autista
discontinuo di terzo livello superiore (doc. 4 e 14); da allora non
avrebbe più svolto attività lucrativa per ragioni di salute (doc. 6).
In data 30 giugno 2003, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
B.
Il richiedente è stato visitato l'8 settembre 2003 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Como (INPS), ove il
sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di “discopatie cervicali
multiple con importante cervicobrachialgia in documentata
cervicoartrosi osteofitaria, note di BCPO e di PSO sinistra in uomo di
51 anni ex autista di camion” ed ha posto un tasso d'invalidità del 50%
(doc. 25). Il nominato è stato di nuovo visitato presso gli stessi servizi
il 23 dicembre 2004, ove è stata ritenuta la diagnosi di
“cervicobrachialgia cronica bilaterale in spondilodiscoartrosi
osteofitaria cervicale, note cliniche di PSO a sinistra e di bronchite
cronica in ex autista di camion di anni 53 inattivo” ed è stato posto un
tasso d'invalidità del 50% (doc. 35). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, quali:
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 26 luglio 2002 (doc. 18);
- un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) del rachide e
dello speco vertebrale del 31 luglio 2002 e una radiografia della spalla
sinistra del 6 febbraio 2003 (doc. 19, 20);
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- un referto d'esame fisiopatologico ed elettromiografico del 15 aprile
2003 attestante una sofferenza neurogena mista a livello C8-T1 a
sinistra a verosimile genesi radicolare (doc. 21);
- un attestato medico del Dott. Marco Strada del 7 settembre 2003
(doc. 22) altro certificato dello stesso medico di data imprecisata (doc.
24);
- un referto radiologico della colonna cervicale e lombosacrale del 29
dicembre 2003, del torace dell'11 novembre 2004 (doc. 23, 26);
- una spirometria del 9 dicembre 2004 (doc. 30);
- un referto radiologico del rachide cervicale del 20 ottobre 2004 (doc.
34).
C.
Nel suo rapporto del 10 aprile 2005 (doc. 38), il Dott. Marti-Leget,
medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita
ed analizzato il caso sotto il profilo della malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di autista di mezzi pesanti, ma a lui sarebbero proponibili attività
di sostituzione leggere e/o semisedentarie in misura completa.
L'amministrazione ha effettuato un'indagine comparativa dei redditi
dalla quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura
completa, invece di quella di autista di mezzi pesanti, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 38,92% (doc. 39). In questo
calcolo, il guadagno dopo l'insorgere dell'invalidità è stato
ulteriormente diminuito del 15% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
Mediante decisione del 17 ottobre 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 41).
D.
Con atto del 18 novembre 2005, completato l'11 gennaio 2006,
A.________, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA, ha
formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo, in sostanza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni.
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Mediante decisione su opposizione del 6 aprile 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 17 ottobre 2005 (doc. 49).
E.
Con il ricorso del 18 maggio 2006, A._________, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una relazione
medica allestita l'11 maggio 2006 dal Dott. Bobba, specialista in
ortopedia, Menaggio, il quale, dopo aver soprattutto evidenziato la
patologia cervicale, ritiene il paziente invalido in misura del cento per
cento nella sua attività specifica e del 70% in ambito generale.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Luthi, del
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 1° agosto
2006, ha affermato che il rapporto del Dott. Bobba non evidenzia
novità di rilievo in merito alle patologie del ricorrente e la sua
incapacità al lavoro che rimane intatta nell'ambito delle attività di
sostituzione (doc. 54).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 settembre 2006, l'UAIE ha
proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 22
novembre 2006, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere l'impugnativa.
G.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF),
competente a partire dal 1° gennaio 2007.
Con scritto del 30 novembre 2006, il Patronato INCA ha inviato un
referto TAC del rachide cervicale del 2 novembre 2006, il quale è stato
trasmesso all'amministrazione. L'UAIE ha sottoposto tale referto al
Dott. Luthi, il quale, nella sua relazione del 6 gennaio 2007 si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 56).
Pagina 4
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Nelle sue osservazioni completive del 23 gennaio 2007, l'UAIE ha
ribadito le precedenti conclusioni. Copia di queste osservazioni sono
state trasmesse alla parte ricorrente per conoscenza.
H.
Con ordinanza del 27 settembre 2007, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
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all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 giugno 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 30 giugno 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 6 aprile 2006, data della decisione su opposizione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
Pagina 7
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Pagina 8
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8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato sebbene in
modo discontinuo, per diversi datori di lavoro e per brevi periodi,
tuttavia sempre nel settore dei trasporti pesanti. Da ultimo, la lavorato
per la ditta F.________ dal 7 al 20 gennaio 2004 (operaio di terzo
livello superiore; doc. 14).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
Pagina 9
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conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di cervicobrachialgia cronica bilaterale,
spondilodiscoartrosi osteofirtaria cervicale, bronchite cronica, note
cliniche di P.S.O. sinistra (cfr. perizie mediche particolareggiate dell'8
settembre 2003 e del 23 dicembre 2004, doc. 25 e 35). La
documentazione esibita in sede ricorsuale non apporta novità
diagnostiche di rilievo.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il primo medico dell'INPS (perizia dell'8
settembre 2003, doc. 25) pone un tasso d'invalidità del 50%, pur
indicando che l'assicurato è in grado di svolgere lavori leggeri (doc.
25). Il secondo medico dell'INPS, nella sua relazione del 23 dicembre
2004, pone anch'egli un tasso d'invalidità del 50%, ma specifica che il
paziente è in grado di svolgere una lavoro adeguato alle sue
condizioni di salute (come usciere, centralinista, custode), ma deve
evitare lavori in ambienti umidi, freddi; a lui sarebbero indicati, annota
ancora il sanitario dell'INPS, attività da svolgere in posizione seduta o
alternata, esenti da stress. Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE sono del
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parere che l'assicurato è ancora in grado di lavorare, a tempo pieno,
nell'ambito di attività non eccessivamente pesanti e/o semisedentarie.
10.2 La patologia principale che affligge l'insorgente è quella
cervicobrachiale. Questa è senza dubbio documentata e piuttosto
limitante nel quadro della sua precedente attività di autista di mezzi
pesanti. Va rilevato tuttavia che la stessa è, da anni, rimasta invariata.
Se si osservano il referto radiologico del rachide del 20 ottobre 2004
(doc. 34), del 29 dicembre 2003 (doc. 23) o la TAC del 31 luglio 2002
(doc. 19), si evidenziano lesioni cervicali importanti su tutti i livelli da
C4 a C7 ed in modo più marcato su C5 e C6. Sussistono gravi
manifestazioni spondiloartrosiche per avanzate discopatie involutive; le
vertebre in oggetto risultano deformate da apposizioni osteofitiche
marginali a sviluppo anteriore e posteriore e gli osteofiti posteriori
determinano plurime stenosi canalari acquisite. Ora, la situazione
oggettiva si presenta ancora, in sostanza, la stessa osservando la TAC
cervicale del 2 novembre 2006 (prodotta in sede di replica). Anzi, il
referto in questione risulta meno severo nella descrizione della lesione
cervicale. Viene descritto un quadro artrosico con plurimi appuntimenti
osteofitari dei corpi vertebrali. Queste alterazioni degenerative
provocano una discreta riduzione dell'ampiezza dei forami di
coniugazione (...); si rileva inoltre una discreta protrusione discale che
si associa all'osteofitosi posteriore dei corpi vertebrali di C3-C4, C4-C5
e, in misura maggiore, C5-C6. In pratica, a livello funzionale,
l'assicurato accusa una marcata rigidità ed ipomobilità del rachide
cervicale, con spinalgie e contratture alle digito-pressione sulle apofisi
spinose che si traduce, in una lieve ipostenia degli arti superiori con
modesto deficit algo-funzionale della elevazione e retropulsione delle
braccia. In queste condizioni, ogni attività che richieda un intenso
utilizzo degli arti superiori, soprattutto nell'ambito di elevazioni e
retropulsioni della braccia è esclusa. Ogni lavoro che fa perno su di
una buona mobilità della colonna cervicale è pure escluso.
L'assicurato, per il resto, si presenta in buone condizioni generali di
salute. Dal lato ortopedico/locomotorio, tutti gli atri arti sono
praticamente indenni da patologie. Egli denuncia inoltre una banale
(note cliniche) bronchite cronica che non comporta alcuna
insufficienza respiratoria e segni (clinici) di un plasmocitoma solitario
osseo (P.S.O.) a sinistra privo di un'eventuale correlata patologia in
fase di cura. Tutti gli altri organi sono indenni da affezioni limitanti.
Pagina 11
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10.3 Per quanto riguarda il rapporto del Dott. Bobba dell'11 maggio
2006, esibito in sede ricorsuale, non apporta novità di rilievo dal punto
di vista diagnostico. L'esperto di parte si limita a descrivere le
limitazioni funzionali già evidenziate nell'ambito istruttorio e ad
esprime un parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Egli non
procede tuttavia ad un'analisi generale del caso, con particolare
riferimento alle possibilità, per il paziente, di svolgere lavori di
sostituzione leggeri e/o semisedentari, analisi che, nel concetto
d'assicurazione invalidità vigente nel diritto svizzero, è di basilare
importanza.
10.4 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri del'UAIE ritiene che
A._________, perlomeno dopo la data di cessazione dell'ultima attività
di autotrasportatore (gennaio 2004), non avrebbe più potuto svolgere
questo lavoro, in quanto controindicato alla luce delle patologie
descritte. A lui sarebbero comunque stati proponibili, a tempo pieno,
attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali quella di operaio
addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto
alla ricezione in portinerie di grandi ditte; autista di mezzi leggeri per il
trasporto locale di cose e/o persone, custode di museo o di
parcheggio, commesso in negozi al dettaglio, ecc.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 27 aprile
2005, doc. 39) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2003 in Italia come autista di automezzi pesanti su lunga distanza,
ossia Euro 1'516.- mensili. L'UAIE si è basato su dati statistici, in
quanto i salari effettivamente percepiti dall'interessato non erano
Pagina 12
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probanti, l'interessato avendo lavorato per brevi periodi ed in modo
discontinuo.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate comparabili a quello di
autotrasportatore. Queste attività comportano un salario medio di Euro
1'089.- mensili. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età,
handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione del 15%, che
può essere tutelata, dal momento che la riduzione massima, in casi
eccezionali, si situa al 25%. La riduzione del 15% comporta un reddito
dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 926.-. Il confronto fra un
reddito privo d'invalidità di Euro 1'516.- ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 926.- causa una perdita di guadagno
del 38,92% (arrotondato al 39%), tasso che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Non si prelevano spese ricorsuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TS-TAF, RS 173.320.2).
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C-2769/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ___________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice dell'istruzione: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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