Corte II I
C-2769/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
7 marzo 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2769/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano residente nel Lussemburgo, nato l'(...),
coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1964 al gennaio del 1983,
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 4). Rientrato in Italia,
ha svolto attività lucrativa fino al 2005 (doc. 3). In seguito, si è
trasferito nel Lussemburgo; da ultimo (settembre 2005) ha lavorato alle
dipendenze dell'impresa B._______ come muratore specializzato. Il 15
ottobre 2006, ha cessato il lavoro per motivi di salute (doc. 7, 19 e 22).
Il 23 marzo 2007, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
L'assicurato percepisce, a far tempo dal 29 marzo 2007, una pensione
d'invalidità lussemburghese (doc. 1 e 8).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici dell'ottobre 2006 e del novembre 2007 (doc.
24 a 28 e 31);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
lussemburghese del 6 aprile 2007, da cui emerge la diagnosi di
diabete tipo II, periartrite scapolomerale calcificata,
cervicoartrosi e lomboartrosi. È stato segnalato che l'assicurato
è considerato invalido, conformemente alle disposizioni di legge
del Paese di residenza, per qualsiasi attività dal 12 ottobre
2006 (doc. 29);
• il questionario per il datore di lavoro del 6 novembre 2007 (doc.
22);
• il questionario per l'assicurato del 20 novembre 2007 (doc. 19).
C.
Nel suo rapporto dell'8 gennaio 2008, il dott. C._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR) ha esposto la diagnosi principale di
cervico-lombalgie con disturbi degenerativi. Ha pure evidenziato la
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diagnosi secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
periartrite scapolomerale destra. Ha altresì considerato il diabete tipo
2 siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott.
C._______ ha quindi fissato un'incapacità al lavoro dell'interessato del
100% nella precedente attività, a far tempo dal 1° ottobre 2006, ma,
sempre dal 1° ottobre 2006, l'ha considerato abile al 100% in
un'attività confacente al suo stato di salute (segnatamente lavoro a
tempo pieno, con cambiamento della posizione, con sollevamento di
pesi non superiore ai 10 kg e senza attività con il braccio destro al di
sopra delle spalle, ad esclusione di un lavoro pesante) (doc. 33).
D.
Il 25 gennaio 2008, l'UAIE – ritenuta la mancanza di dati statistici
riguardanti i salari in Lussemburgo – ha effettuato una valutazione del
grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da
valido di fr. 5'652.44 (livello di qualifica 3), conseguibile in Svizzera nel
2006 da un operaio con conoscenze specializzate nel settore delle
costruzioni e l'ha contrapposto ad un salario da invalido di fr. 4'933.11,
conseguibile in Svizzera nel 2006 in attività semplici e ripetitive (cfr.
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica). Quest'ultimo
importo è stato ridotto del 25% (4'933.11 – 1'233.78 = 3'699.83) per
tenere conto delle particolarità personali e professionali. Perciò, l'UAIE
ha confrontato un reddito da valido di fr. 5'652.44 ad uno teorico da
invalido di fr. 3'699.83. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(5'652.44 – 3'699.83) x 100] : 5'652.44 =
34,54%, arrotondato al 35% (doc. 34).
E.
Il 28 gennaio 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 35).
F.
Il 14 febbraio 2008, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 28 gennaio 2008, mediante le quali ha
postulato il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le
affezioni di cui soffre comportano un'incapacità lavorativa almeno nella
misura del 50%. Ha sottolineato che non si può esigere da lui
l'esercizio di un'attività su un mercato del lavoro equilibrato. Ha fatto
valere di essere stato riconosciuto invalido nel Lussemburgo (doc. 36).
Ha esibito copia della decisione del 25 gennaio 2008 dell'INSP di
D._______ in materia d'assegno d'invalidità (doc. 38).
G.
Il 7 marzo 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dagli atti risulta che a causa del danno alla salute
l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nell'ultima attività
esercitata. Tuttavia, l'UAIE ha ritenuto che l'esercizio di un'attività
sostitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato
medesimo – segnatamente di un'attività che consenta un
cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non superiore
ai 10 kg e senza attività con il braccio destro al di sopra delle spalle –
è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'UAIE ha
pure sottolineato che fattori quali l'età, la mancanza di formazione e le
difficoltà linguistiche non costituiscono circostanze supplementari
suscettibili di giustificare un'invalidità, anche se rendono a volte
difficile, perfino impossibile, la ricerca di un lavoro e, per conseguenza,
l'utilizzazione della residua capacità lavorativa. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che l'assicurato, nell'ambito di attività di sostituzione,
presenta un grado d'invalidità del 35%. Infine, ha segnalato che
l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che
l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità nel suo Paese
(doc. 39).
H.
Il 23 aprile 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 marzo 2008
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del
suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto (diabete tipo
II, spondilo-discoartrosi cervicale e lombare, tendinopatia della spalla
destra, bradicardia sinusale) non gli consentono di svolgere né la sua
precedente professione di muratore né una qualsiasi altra attività
confacente al suo stato di salute. Ha sottolineato che – conto tenuto
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della sua età (60 anni), della sua formazione scolastica e
professionale nonché della circostanza che per molti anni ha lavorato
nel settore edile – non si può esigere da lui l'esercizio di un'attività di
sostituzione su un mercato del lavoro equilibrato. Ha fatto valere di
essere stato riconosciuto invalido in Italia e nel Lussemburgo. Ha
esibito documenti medici già agli atti (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso dell'11 agosto 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha sottolineato che l'assenza di
un'occupazione lucrativa in ragione dell'età, degli handicap fisici o di
una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una
rendita. Ha altresì precisato che, nell'ambito del calcolo comparativo
dei redditi, è stato tenuto conto delle particolarità personali e
professionali dell'interessato con una riduzione del 25%. L'autorità
inferiore ha inoltre sottolineato che ogni assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua
invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità
lavorativa se necessario in un nuova professione. Ha pure segnalato
che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto
che l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità in Italia e
nel Lussemburgo. Infine, l'autorità inferiore ha sottolineato che
l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo né esibito nuova
documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento della fattispecie (doc. TAF 5).
J.
Con decisione incidentale del 12 settembre 2008 (notificata il
18 settembre 2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 7]),
questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30
giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un
anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali.
L'anticipo è stato versato il 23 settembre 2008 (doc. TAF 6 a 9).
K.
Nella replica del 26 settembre 2008, l'interessato ha postulato il
riconoscimento del suo diritto ad almeno un quarto di rendita
d'invalidità. Ha ribadito che – conto tenuto della sua età avanzata, dei
suoi handicap fisici, della mancanza di formazione professionale e del
mercato del lavoro chiuso a persone di età avanzata – non si può
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C-2769/2008
esigere da lui l'esercizio di un'attività di sostituzione su un mercato del
lavoro equilibrato (doc. TAF 8).
L.
Nella duplica del 26 giugno 2009, l'autorità inferiore ha sottolineato
che fattori quali l'età, gli handicaps fisici o la mancanza di formazione
non giustificano il riconoscimento di una rendita, considerato che la
ricerca da parte del ricorrente di un'attività sostituiva confacente non
può ritenersi irrealista. Ha riconfermato che nell'ambito del calcolo
comparativo dei redditi è stato tenuto conto delle particolarità
personali e professionali con una riduzione (massima) del 25%.
L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del
ricorso (doc. TAF 12).
M.
Nelle osservazioni del 10 novembre 2009, l'interessato si è
riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso
del 23 aprile 2008 ed alla replica del 26 settembre 2008 (doc. TAF 15).
N.
Con provvedimento del 19 novembre 2009, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza le osservazioni del
ricorrente del 10 novembre 2009 (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
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1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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C-2769/2008
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che se di principio si applicano, da un lato, le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo
stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il
periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf.
DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali
della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore),
nel caso concreto, e dal momento che è stabilito che la domanda
dell'insorgente avente per oggetto l'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata presentata il
23 marzo 2007, il diritto eventuale a una rendita deve essere
esaminato alla luce delle disposizioni della LAI in vigore fino al 31
dicembre 2007 (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_48/2009 del 29
aprile 2009 consid. 4, sentenze del Tribunale amministrativo federale
C-5031/2008 del 5 marzo 2010 consid. 3.4 e relativi riferimenti nonché
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C-998/2008 del 17 febbraio 2008 consid. 3.2 e C-2292/2008 del 10
febbraio 2010 consid. 3.2).
3.3 Il ricorrente, come già rilevato, ha presentato la richiesta di rendita
il 23 marzo 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa
che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti
la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare
se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 marzo 2006 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 26 febbraio 2008, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
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C-2769/2008
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
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5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Pagina 11
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7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
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C-2769/2008
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di diabete tipo II, periartrite scapolomerale
calcificata, cervicoartrosi e lomboartrosi (cfr. perizia medica dettagliata
E 213 del 6 aprile 2007).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
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C-2769/2008
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa in Italia fino al 2005
e, dopo il suo trasferimento in Lussemburgo, ha lavorato alle
dipendenze dell'impresa B._______, come muratore specializzato, in
ragione di 40 ore alla settimana, da settembre del 2005 al 15 ottobre
2006, allorquando ha cessato l'attività per motivi di salute.
10.3
10.3.1 Nel suo rapporto dell'8 gennaio 2008, il dott. C._______, del
SMR Rhône, ha osservato che il ricorrente (di 62 anni) è stato attivo
quale muratore. Ha constatato, sulla base della documentazione
medica agli atti, che il medesimo soffre di bradicardia sinusale (47
battiti al minuto) ed è affetto da disturbi degenerativi al rachide
cervico-lombare nonché da una discreta calcificazione del tendine del
sovraspinato alla spalla destra. Ha in particolare ritenuto che
l'affezione osteoarticolare di cui soffre l'insorgente – disturbi
degenerativi al rachide ed alla spalla piuttosto gravi – impedisce al
medesimo l'esercizio di un'attività pesante, fra cui, quella di muratore,
dal 1° ottobre 2006, ma che tale patologia non comporta alcuna
limitazione funzionale determinante in un'attività sostitutiva, la quale
avrebbe potenzialmente potuto essere esercitata dal 1° ottobre 2006
(doc. 33). Questo Tribunale non ha ragione di scostarsi dal suddetto
apprezzamento, che riprende anche l'opinione espressa dal dott.
E._______ nel suo certificato del 17 novembre 2007 (doc. 31) secondo
cui lo stato di salute del ricorrente è incompatibile con la professione
esercitata precedentemente (ma non con altre attività sostitutive
adeguate), benché nella perizia medica dettagliata E 213 del 6 aprile
2007 (doc. 29) sia stata postulata un'incapacità al lavoro del 100% in
una qualsiasi attività sostitutiva adeguata. La valutazione di cui alla
perizia E 213 non è in effetti corroborata da riscontri oggettivi né nella
citata perizia né in altri documenti medici agli atti, segnatamente da
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indicazioni precise, affidabili e oggettivabili sull'esistenza di problemi di
salute maggiori di quelli ritenuti dal medico del SMR e suscettibili
d'incidere sulla capacità lavorativa dell'insorgente anche in attività
sostitutive adeguate.
10.3.2 L'insorgente ha certo affermato – nello scritto del 14 febbraio
2008, successivo al progetto di decisione del 28 gennaio 2008, ma
pure in sede di ricorso e di replica – che le affezioni di cui soffre non
gli consentono di esercitare alcuna attività lucrativa e giustificano
un'invalidità almeno nella misura del 40%. Tuttavia, non ha prodotto
nuova documentazione medica suscettibile di far sorgere dei dubbi
sull'apprezzamento medico effettuato dal SMR Rhône.
10.3.3 In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il
caso sulla base della documentazione medica agli atti senza dovere
procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla
documentazione sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od
incertezze riguardo all'esito della causa per quanto attiene alla
valutazione medica sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente. In
altri termini, sulla scorta della documentazione medica nonché delle
considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che il
ricorrente, dall'ottobre 2006, non avrebbe più potuto svolgere il lavoro
di muratore nella misura indicata dal dott. C._______ nel suo rapporto
dell'8 gennaio 2008 in quanto controindicato rispetto alle patologie
descritte, ma a lui sarebbero comunque state proponibili al 100%, a
partire dal 1° ottobre 2006, attività sostitutive leggere e adeguate al
suo stato di salute.
10.3.4 Non soccorre il ricorrente neppure il fatto che sia stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto lussemburghese e del diritto
italiano (v. doc. 8, segnatamente la copia della decisione del 1° giugno
2007 della competente autorità del Lussemburgo in materia d'assegno
d'invalidità, e doc. 38, segnatamente la copia della decisione del 25
gennaio 2008 dell'INSP di D._______ in materia d'assegno
d'invalidità). Giova in effetti rammentare che la valutazione di
un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un
assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché
consid. 2.4 del presente giudizio).
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11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art.
16 LPGA).
11.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
11.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
11.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
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gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il medesimo, nato l'(...), aveva già 60
anni e 10 mesi al momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere
– nell'ottobre del 2007 (cf. doc. 33) – il diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, momento in cui è opportuno
piazzarsi per determinare, in questo contesto, l'esigibilità di un
cambiamento d'attività (v. sentenze del Tribunale federale
9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, I 761/04 del 17 agosto
2004 consid. 3.3.1 e I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 3.2). In
considerazione dell'età del ricorrente è pertanto opportuno effettuare
un esame globale ed approfondito della fattispecie secondo la
menzionata giurisprudenza. A tale riguardo, giova rilevare che
l'insorgente, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi
riportata al considerando 9.1 del presente giudizio, può svolgere –
secondo l'opinione del medico del SMR Rhône interpellato e che si è
fondato su documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio
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convincente in merito – un'attività sostitutiva leggera al 100%. Certo, il
medico del SMR Rhône non ha proposto alcuna attività sostitutiva
adeguata alle condizioni del ricorrente. L'autorità inferiore ha
comunque ritenuto, nell'ambito del calcolo comparativo dei redditi, in
virtù del rapporto del gennaio 2008 del medico del SMR (doc. 33), che
l'insorgente avrebbe potuto svolgere un'attività confacente al suo stato
di salute in ogni categoria professionale del settore secondario nonché
del settore terziario. Certo durante la sua carriera professionale il
ricorrente appare avere svolto esclusivamente l'attività di muratore (cfr.
doc. 6 e 22). Questo Tribunale osserva, tuttavia, che al ricorrente si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili nei
settori dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e ripetitive,
che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale né un particolare o complesso
adattamento del posto di lavoro al suo stato di salute. Peraltro,
l'interessato non ha fornito elementi precisi ed oggettivi con riferimento
all'inesigibilità dell'esercizio d'attività sostitutive adeguate. Infine, va
rilevato che un eventuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire
per circa 4 anni (dalla virtuale nascita del diritto ad una rendita) o per
3 anni e 9 mesi dalla pronuncia della decisione impugnata, fino all'età
di pensionamento secondo il diritto svizzero. Da quanto esposto,
discende che si può ragionevolmente esigere dall'insorgente che abbia
a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere
adeguate su un mercato del lavoro equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità,
secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 34, che occorre fare
riferimento ai dati statistici tabellari del 2007 e non del 2006, ritenuto
che il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
avrebbe potuto al più presto nascere nell'ottobre del 2007 (cfr. doc.
33). Pertanto, andrebbe tenuto conto di un salario mensile senza
invalidità di fr. 5'748.53 (tenuto conto di un salario medio mensile nel
2006 di fr. 5'422.-- nel settore “costruzioni” ritenuto dall'UAIE nel
proprio calcolo [doc. 34], di un orario medio usuale nel 2007 di 41.7
ore settimanali nonché di un'indicizzazione del salario dell'1,7%
rispetto al 2006 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
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statistica]) e di un salario mensile medio con invalidità di fr. 3'759.03
(tenuto conto di un salario medio mensile nel 2006 di fr. 4'732.-- in
attività semplici e ripetitive, di un orario medio usuale nel 2007 di 41.7
ore settimanali nonché di un'indicizzazione del salario dell'1,6%
rispetto al 2006 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
statistica] e della presa in considerazione di una riduzione del 25%, la
quale appare ammissibile tenuto conto della giurisprudenza di cui a
DTF 126 V 75).
12.2 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 5'748.53 e quello da
invalido di fr. 3'759.03 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 35% che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il calcolo della
perdita di guadagno viene indicato come segue: (5'748.53 – 3'759.03)
x 100] : 5'748.03 = 34,61%.
12.3 Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.4 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
23 settembre 2008.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
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titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 23 settembre 2008, è
computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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