Corte II I
C-2778/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Alberto Meuli (presidente di corte), Johannes Frölicher,
cancelliera Paola Carcano.
R:_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. R._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole,
ha lavorato in Svizzera negli anni 1973 e 1978 e dal 1985 al 1996,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi. Dal 1° luglio 1985
egli ha lavorato per la ditta P._______ SA di F._______ in qualità di
autista-magazziniere fino al 22 gennaio 1991, allorquando è rimasto
vittima di un incidente sul lavoro poichè nello scaricare da un mezzo di
trasporto un sacco di farina del peso di 50 kg, questo si ruppe e, nel
tentativo di evitare la completa perdita del suo contenuto, ha compiuto
un movimento improprio riportando un trauma alla regione
lombosacrale. Dal punto di vista assicurativo, il caso è stato assunto
dall'assicurazione privata contro gli infortuni ELVIA, la quale ha
corrisposto le prestazioni di legge ed ha poi posto l'interessato al
beneficio di una rendita d'invalidità ELVIA del 50% a partire dal 1°
agosto 1998 a seguito di una transazione. In data 30 marzo 1992,
l'assicurato ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha assegnato a R._______ con decisione del 27 aprile 2000,
confermata con giudizi del 5 giugno 2002 della Commissione federale
di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR)
rispettivamente del 5 marzo 2003 del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, ora Tribunale federale, TF), una rendita intera di
invalidità limitatamente al periodo 1° gennaio 1992 - 31 agosto 1993.
All'uopo l'amministrazione si è fondata su due perizie
polispecialistiche, rispettivamente del 15 marzo 1993 e del 3 maggio
1999, del Z._______ di B._______, dalle quali traspare che
l'assicurato era portatore nel 1993 di disturbo funzionale (blocco)
dell'articolazione ilio-sacrale destra con conseguenti accorciamenti
della muscolatura e spasmi muscolari (diagnosi principale con influsso
sulla capacità lavorativa) e di iniziale coxoartrosi bilaterale e reazione
depressiva (diagnosi secondaria senza influsso sulla capacità
lavorativa) e nel 1999 di sindrome lombo-vertebrale cronica con
leggera scoliosi e leggeri fenomeni degenerativi della colonna
vertebrale accompagnata da dolori e leggero disturbo assimilatorio
lombo-sacrale (diagnosi principale con influsso sulla capacità
lavorativa) e di iniziale coxoartrosi e adiposità (diagnosi secondaria
senza influsso sulla capacità lavorativa). Dal 1° settembre 1993
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l'assicurato ha svolto l'attività di insegnante elementare e di sostegno,
nonché di docente nei corsi di lingua e cultura italiana, presso la
S._______ di B._______ fino al al 30 giugno 1996, allorquando
riferisce di aver cessato la propria attività professionale per motivi di
salute mentre il suo datore di lavoro dichiara di averlo licenziato per
riduzione del contingente docenti. È rientrato in Italia nel 1996 (doc.
1-72, 73-122, 133-122, 123-140. 141-152, 155, 157, 162, 163, 202 e
220.3).
B. In data 7 luglio 2003, R._______, ha formulato una nuova richiesta
tesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Nell'ambito di tale richiesta è stata esibita la seguente
documentazione:
- il questionario dell'assicurato del 12 luglio 2004 (doc. 170),
- il questionario del datore di lavoro del 28 giugno 2004 (doc. 171),
- una serie di ricette mediche per svariati medicamenti (doc. 172),
- un insieme di documenti medici relativi al periodo 1989-2004 (doc.
173.1-173.68),
- una cartella clinica relativa al ricovero presso l'Azienda ospedaliera
presidio “M._______” di C._______ dal 18 al 23 aprile 2003 per
broncopatia cronica ostruttiva riacutizzata e steatosi epatica oltre a
referti medici vari allegati alla stessa (doc. 174),
- una perizia medica particolareggiata (modello E 213) dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di C._______ del 23
gennaio 2004 giusta il quale l'assicurato risulta essere affetto da
“lombo-artrosi con discopatia multipla e lieve-moderato impegno
funzionale, irrilevante bronchite cronica, cervico-artrosi senza impegno
funzionale, meniscopatia interna del ginocchio destro e lieve sindrome
depressiva” con un grado di invalidità del 50% (doc. 175).
C. Nel suo rapporto del 16 settembre 2004 il Dott. R1._______,
medico dell'UAIE, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale
cronica ed adiposità ed è giunto alla conclusione che l'assicurato non
ha posto in luce sostanziali modifiche della sua capacità al lavoro (doc.
176 e 177).
Con decisione del 3 novembre 2004 l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni di R._______ in quanto dagli atti non risulta un'incapacità
di guadagno permanente di almeno il 40% (doc. 178).
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D. Quest'ultimo ha formulato in data 29 novembre 2004 opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in
sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative
(doc. 182). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto la seguente
documentazione medica: due certificati medici del Dott. A._______ del
10 giugno 2003 e del 17 novembre 2004 giusta i quali è affetto da
grave artrosi lombo-sacrale con discopatia L3-L4 e L4-L5 con
conseguente limitazione funzionale nei movimenti di flesso-estensione
del rachide, spondiloartrosi cervicale, gonalgia dx da meniscopatia
mediale, bronchite cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa, sindrome
depressiva endoreattiva grave e, pertanto, la sua capacità lavorativa è
ridotta di almeno il 70% (doc. 181 e 181.1) ed altra documentazione
medica già agli atti (doc. 182.1-182.11).
E. In data 16 febbraio 2005 (doc. 186) l'Assicurazione Allianz Suisse
di Zurigo ha trasmesso all'UAIE, come richiesto da quest'ultimo con
scritto del 9 febbraio 2005 (doc. 185), la seguente documentazione:
una decisione di innalzamento della rendita d'invalidità da fr. 1'495.-- a
fr. 1'554.-- a decorrere dal 1° gennaio 2003 (doc. 186.1), una
certificazione dell'Ufficio di collocamento di C._______ (doc. 186.2),
una ricetta medica del 15 novembre 2004 (doc. 186.3), un referto di
una visita specialistica ambulatoriale del 20 settembre 2004 (doc.
176.4), un'attestazione medica del 15 novembre 2004 (doc. 186.5)
sette certificati medici segnatamente del 17 novembre 2004, del 7
ottobre 2004, del 7 luglio 2004, del 23 aprile 2003, del 9 aprile 2003,
del 25 giugno 2004 e del 23 aprile 2001 (doc. 186.6-186-12) ed una
copia della decisione del 4 novembre 1998 dell'assicurazione contro
gli infortuni ELVIA già agli atti (doc. 186.13).
F. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
Dott. T._______ del Servizio medico regionale (SMR), il quale, nella
sua relazione del 21 marzo 2005, ha posto in evidenza la necessità di
esperire una perizia psichiatrica (doc. 205).
Mediante decisione su opposizione del 5 aprile 2005, l'UAIE ha
pertanto accolto parzialmente la predetta opposizione al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile
(doc. 188).
G. In data 24 maggio 2005 l'UAIE ha quindi comunicato all'assicurato
di aver dato mandato ad un medico di fiducia dell'Ambasciata Svizzera
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di Roma di procedere all'esperimento di una perizia medica
pluridisciplinare (doc. 190 e 191). L'Ambasciata Svizzera di Roma ha
quindi incaricato il Dott. C1._______, specialista in medicina interna,
di esaminare R._______. Il perito incaricato, dopo essersi avvalso
pure dell'ausilio del Dott. E._______ (specialista in ortopedia e
traumatologia) e del Dott. A1._______ (medico chirurgo e
psicoterapeuta), nella sua relazione del 9 luglio 2005, ha evidenziato
la diagnosi di quadro spondilosico cervico-lombosacrale con note di
discopatia L4-L5, senza segni di compromissione neuroradicolare,
meniscopatia mediale su base degenerativa a carico del ginocchio
destro, piede piatto traverso piano di notevole grado, obesità,
ipertensione arteriosa ben controllata ed, infine, lieve e ricorrente
preoccupazione patofobica reattiva. Considerati questi disturbi, il perito
è giunto alla conclusione che all'assicurato deve essere riconosciuta
una incapacità lavorativa non superiore al 30% sia nell'ultimo lavoro
svolto (insegnante elementare e di sostegno) sia in altre attività
confacenti alle sue attitudini mentre sono ancora esigibili nella misura
del 70% tutte le attività che non comportino un grande impegno fisico
in termini soprattutto di sollevamento di carichi pesanti e consentano
di lavorare in posizione seduta o comunque con frequenti cambiamenti
di postura, quali ad es. l'attività di insegnante oppure qualsiasi altra
attività di ufficio (doc. 200-202).
H. In data 11 luglio 2005 l'Ambasciata Svizzera di Roma ha inviato
all'UAIE la seguente documentazione medica prodotta dall'assicurato
in occasione della perizia (doc. 192): un referto di una visita
specialistica cardiologica ed un ecocardiogramma, ambedue del 29
novembre 2004 (doc. 193), un referto di una visita specialistica
cardiologica ed un ecocardiogramma, ambedue del 20 gennaio 2005
(doc. 194), un certificato medico accompagnato da una prescrizione,
ambedue del 27 aprile 2005 (doc. 195 e 196), un'attestazione medica
del 19 maggio 2005 (doc. 197), un referto di un ecocardiogramma del
30 maggio 2005 (doc. 198) ed un certificato medico del 22 giugno
2005 (doc. 199).
I. L'amministrazione ha quindi sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
T._______, il quale, nei suoi rapporti del 18 agosto 2005, ha
sostanzialmente confermato il parere del Dott. C1._______ ed ha
osservato che la capacità di lavoro dell'assicurato non ha subito
sostanziali modifiche rispetto alla decisione cresciuta in giudicato del
27 aprile 2000 dell'UAIE, ha, quindi concluso che l'assicurato beneficia
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ancora di una capacità lavorativa residua del 75% nell'attività di
insegnante come pure in qualsiasi altra attività di ufficio (doc. 203 e
206).
Con decisione del 29 agosto 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di R._______ in quanto dagli atti non risulta
un'incapacità di guadagno permanente di almeno il 40% (doc. 207).
J. Quest'ultimo ha formulato in data 30 settembre 2005 opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo, contestando la
nomina del Dott. C1._______ quale perito e chiedendo
sostanzialmente il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita
di invalidità dal 30 settembre 2005 (doc. 222). A suffragio delle sue
conclusioni ha prodotto la seguente documentazione medica: tre
certificati medici segnatamente del 2 agosto e del 16 settembre 2005
(doc. 213-215), un referto di una risonanza magnetica del ginocchio
destro del 25 luglio 2005 (doc. 216), un referto di un esame
radiografico lombosacrale e del rachide cervicale (doc. 217), un referto
di una risonanza magnetica lombosacrale del 22 settembre 2005 (doc.
218) ed una relazione medica del 26 settembre 2005 del Dott.
N._______ (doc. 219).
K. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto
nuovamente gli atti al Dott. T._______, il quale, nella sua relazione del
5 aprile 2006, ha riconfermato integralmente il parere del Dott.
C1._______ ed il proprio avviso del 18 agosto 2005, ribadendo che
neppure la nuova documentazione medica prodotta ha posto in luce
sostanziali modifiche della capacità di lavoro dell'assicurato (doc. 221).
Mediante decisione su opposizione dell'11 aprile 2006, l'UAIE ha,
pertanto, respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo
la propria decisione del 29 agosto 2005 (doc. 222).
L. Con gravame del 18 maggio 2006, spedito il medesimo giorno alla
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR), R._______ chiede sostanzialmente
l'annullamento per vizio di forma della perizia del Dott. C1._______ del
9 luglio 2005 e l'esperimento di una perizia indipendente definitiva
oltre al riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già
agli atti: un referto di un ecocardiogramma color doppler del 17 maggio
Pagina 6
2006, una prescrizione di ECG bidimensionale dell'8 marzo 2006,
un'attestazione medica del 23 dicembre 2005, due referti di una visita
specialistica del 31 ottobre 2005 ed un certificato medico del 21
dicembre 2005.
Nella sua risposta del 31 luglio 2006 l'UAIE propone la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono. Dopo aver preso atto delle osservazioni
dell'amministrazione, R._______, con scritto del 23 agosto 2006, ha
ribadito l'intenzione di mantenere il ricorso.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR. Con ordinanza del 24 luglio 2007 il Tribunale
amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del
collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state
presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino dell'Unione europea
che vi risiede, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
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secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
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l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445) e, per il seguito, in base alle modifiche
della LAI del 21 marzo 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a
revisione della LAI).
5.
5.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai
sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). In base
all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI
precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
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Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.2 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed, in
particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI,
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8,
DTF 117 V 198).
Pagina 11
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a). In ogni caso la revisione della rendita è possibile
unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale,
la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che
una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in
modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). Il punto di
partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V pag. 108, consid. 5.4).
5.3 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che l'amministrazione
è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di R._______ e
quindi, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando
4.2, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra il 27 aprile 2000 (data della decisione su
opposizione che ha assegnato all'assicurato una rendita intera di
invalidità limitatamente al periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1993,
confermata con sentenze del 5 giugno 2002 della CFR e del 5 marzo
2003 del TFA: doc. 152, 155 e 157) e l'11 aprile 2006 (data della
decisione su opposizione, qui avversata, con la quale
l'amministrazione ha respinto la seconda richiesta di prestazioni
formulata da R._______ in data 7 luglio 2003). Il Tribunale analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Ai fini del presente giudizio giova ricordare che per costante
giurisprudenza, in ragione dell'uniformità della nozione di invalidità,
occorre evitare che per il medesimo danno alla salute, le assicurazioni
infortuni, militare e invalidità, giungano a degli apprezzamenti differenti
in merito al tasso di invalidità. Questo perchè, anche se un
assicuratore non può limitarsi a riprendere semplicemente e senza un
più ampio esame il tasso di invalidità fissato da un altro assicuratore,
una valutazione presa nell'ambito di una decisione cresciuta in
giudicato, non può essere ignorata. Allo stesso modo, l'assicuratore
Pagina 12
dovrà lasciarsi opporre la presunzione di esattezza della valutazione
dell'invalidità effettuata. Un apprezzamento divergente di quest'ultima
potrà, infatti, intervenire unicamente a titolo eccezionale e solamente
se sono adempiute certe condizioni. In particolare, possono costituire
dei motivi sufficienti per discostarsi da una tale valutazione il fatto che
la stessa è fondata su un errore di diritto oppure su un apprezzamento
insostenibile o che è frutto di una transazione conclusa con
l'assicurato o ancora che è fondata su delle misure d'istruzione
estremamente limitate e superficiali oppure, infine, se non è
assolutamente convincente o è viziata di parzialità (sentenza del
Tribunale federale del 18 ottobre 2006 in inc. I 490/05 in re P.J.-
P./UAIE; DTF 126 V 293 consid. 2 d.; VSI 2004 p. 185 consid. 3). Di
conseguenza la decisione del 4 novembre 1998 (con la quale
l'assicurazione privata contro gli infortuni ELVIA ha posto l'interessato
al beneficio di una rendita d'invalidità ELVIA del 50% a partire dal 1°
agosto 1998: doc. 186.13) non vincola il collegio giudicante poichè
conclusa in base ad una transazione con l'assicurato (cfr. altresì
sentenza del 5 marzo 2003, consid. 3 a pag. 5, del TFA: doc. 157).
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
Pagina 13
8. Nel riconoscere inizialmente il diritto ad una rendita intera di
invalidità limitatamente al periodo 1° gennaio 1992 - 31 agosto 1993,
l'amministrazione si era fondata su due perizie, rispettivamente del 15
marzo 1993 e del 3 maggio 1999 (doc. 72 e 112), del Z._______ a
B._______, dalle quali traspariva che l'assicurato era portatore nel
1993 di disturbo funzionale (blocco) dell'articolazione ilio-sacrale
destra con conseguenti accorciamenti della muscolatura e spasmi
muscolari (diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa) e
di iniziale coxoartrosi bilaterale e reazione depressiva (diagnosi
secondaria senza influsso sulla capacità lavorativa) e nel 1999 di
sindrome lombo-vertebrale cronica con leggera scoliosi e leggeri
fenomeni degenerativi della colonna vertebrale accompagnata da
dolori e leggero disturbo assimilatorio lombo-sacrale (diagnosi
principale con influsso sulla capacità lavorativa) e di iniziale
coxoartrosi e adiposità (diagnosi secondaria senza influsso sulla
capacità lavorativa). Nel gennaio 2004 il medico dell'INPS ha attestato
che l'assicurato è affetto da lombo-artrosi con discopatia multipla e
lieve-moderato impegno funzionale, irrilevante bronchite cronica,
cervico-artrosi senza impegno funzionale, meniscopatia interna del
ginocchio destro e lieve sindrome depressiva (perizia medica
particolareggiata dell'INPS del 23 gennaio 2004: doc. 175). Nel luglio
2005 il Dott. C1._______, dopo essersi avvalso pure dell'ausilio del
Dott. E._______ e del Dott. A1._______, ha evidenziato la diagnosi di
quadro spondilosico cervico-lombosacrale con note di discopatia L4-
L5, senza segni di compromissione neuroradicolare, meniscopatia
mediale su base degenerativa a carico del ginocchio destro, piede
piatto traverso piano di notevole grado, obesità, ipertensione arteriosa
ben controllata ed, infine, lieve e ricorrente preoccupazione patofobica
reattiva (relazione medica del 9 luglio 2005: doc. 200-202).
Tale diagnosi è stata confermata anche dai medici dell'UAIE,
segnatamente dal Dott. R1._______ nel suo rapporto del 16 settembre
2004 (doc. 176 e 177) e dal Dott. T._______ nei suoi rapporti del 21
marzo, del 18 agosto 2005 e del 5 aprile 2006 (doc. 203, 205, 206 e
221).
La diagnosi rilevante ai sensi dell'incapacità lavorativa è quindi rimasta
essenzialmente invariata nel corso degli anni.
Pagina 14
9.
9.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il Dott. R1._______, nel suo rapporto del 16 settembre 2004,
è giunto alla conclusione che l'incapacità di lavoro dell'assicurato non
subito sostanziali modifiche (doc. 176 e 177). Dal canto suo il Dott.
C1._______, nella sua relazione del 9 luglio 2005 (che ha redatto
dopo essersi avvalso pure dell'ausilio di due medici specialisti: il Dott.
E._______ ed il Dott. A1._______), è giunto alla conclusione che
all'assicurato, considerati i disturbi di cui soffre, deve essere
riconosciuta una incapacità lavorativa non superiore al 30% sia
nell'ultimo lavoro svolto (insegnante elementare e di sostegno) sia in
altre attività confacenti alle sue attitudini mentre sono ancora esigibili
nella misura del 70% tutte le attività che non comportino un grande
impegno fisico in termini soprattutto di sollevamento di carichi pesanti
e consentano di lavorare in posizione seduta o comunque con
frequenti cambiamenti di postura, quali ad es. l'attività di insegnante
oppure qualsiasi altra attività di ufficio (doc. 200-202). Infine, il medico
dell'UAIE, Dott. T._______, nelle sue relazioni del 18 agosto 2005 e
del 5 aprile 2006, dopo aver sostanzialmente confermato i pareri del
Dott. R1._______ e del Dott. C1._______, ha rilevato che l'incapacità
di lavoro dell'assicurato non subito sostanziali modifiche rispetto alla
decisione cresciuta in giudicato del 27 aprile 2000 dell'UAIE. Nelle
predette relazioni il medico di fiducia dell'UAIE osserva che il danno
lamentato dall'interessato è praticamente identico da anni. In
particolare, nel rapporto del 18 agosto 2005, rileva che lo psichiatra
(Dott. A1._______) è giunto chiaramente alla conclusione che
l'assicurato non è affetto da alcuna malattia psichica atta ad impedire
l'esercizio di un'attività lucrativa e che il Dott. C1._______ conferma
che non è subentrata alcuna incapacità lavorativa rilevante a fini del
riconoscimento di un diritto ad una rendita di invalidità a far tempo dal
1992. Pertanto, il medico dell'UAIE, dopo aver avallato integralmente la
conclusione del Dott. R1._______ del 16 settembre 2004 (doc. 176 e
177), è dell'avviso che l'assicurato beneficia ancora di una capacità
lavorativa residua del 75% nell'attività di insegnante come pure in
qualsiasi altra attività di ufficio (doc. 203 e 206). Nel rapporto del 5
aprile 2006, inoltre, il medico dell'UAIE rileva che i nuovi documenti
medici prodotti dall'assicurato in sede ricorsuale descrivono le
valutazioni ortopediche e psichiatriche già menzionate nell'incarto
senza discostarsene; la patologia ortopedica è stata esaminata in
modo esauriente nell'ambito del referto peritale del 4 luglio 2005 del
Pagina 15
Dott. E._______ al quale ci si può attenere in mancanza di nuovi
elementi atti a modificare la valutazione ivi contenuta; la patologia
psichiatrica è stata verificata e descritta in modo esauriente dal Dott.
A1._______ e le sue conclusioni del 4 luglio 2005 possono essere
confermate integralmente in mancanza di nuovi elementi atti a
modificarle; infine, come peraltro indicato altresì nella perizia del 9
luglio 2005 del Dott. C1._______, non è subentrata alcuna incapacità
lavorativa rilevante a fini del riconoscimento di un diritto ad una rendita
di invalidità ed i nuovi accertamenti si limitano ad evidenziare le note
patologie che sono già state prese in considerazione nell'ambito delle
predette valutazioni; le conclusioni non subiscono, pertanto, alcuna
modifica (doc. 221).
9.2 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i Dott.
C1._______, E._______ e A1._______ nelle loro relazioni del 4 e del
9 luglio 2005 (doc. 200-202). Dopo aver esaminato personalmente
l'assicurato e la documentazione obiettiva a disposizione, infatti,
hanno redatto delle relazioni mediche, con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), chiare nella
presentazione del contesto medico ed, infine, che giungono a
conclusioni logiche e motivate. Parimenti il collegio giudicante
condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Dott. T._______, ritenuto
che i suoi rapporti (rispettivamente del 18 agosto 2005 e del 5 aprile
2006: doc. 203, 206 e 221) si basano sostanzialmente sulle anzidette
perizie ed appaiono chiari e completi giungendo a conclusioni logiche
e motivate. In quest'ottica pertanto le predette relazioni mediche
ossequiano ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza
esposti sub. consid. 7. Con particolare riferimento al rapporto del 5
aprile 2006 del Dott. T._______ occorre, inoltre, rilevare che tale
valutazione tiene conto pure della nuova documentazione prodotta in
sede di ricorso dall'assicurato. Con espresso riferimento ai certificati
medici (segnatamente del 10 giugno 2003 e del 17 novembre 2004:
doc. 181 e 181.1) del Dott. A._______ come pure alla relazione
medica del 26 settembre 2005 del Dott. N._______ occorre, invece,
rilevare che le indicazioni ivi contenute risultano essere estremamente
generiche e pertanto non ossequiano sufficientemente i principi posti
dalla costante giurisprudenza esposta al considerando 7.
9.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il collegio
giudicante giunge quindi alla conclusione che l'assicurato presenta
Pagina 16
una capacità lavorativa residua del 70% sia nell'ultimo lavoro svolto
(insegnante elementare e di sostegno) sia in altre attività confacenti
alle sue attitudini (insegnante oppure qualsiasi altra attività d'ufficio).
Egli, pertanto, presenta nell'attività abituale un tasso di invalidità
massimo del 30% che esclude il riconoscimento del diritto alla rendita
d'invalidità.
10.
10.1 Il ricorrente ha chiesto l'annullamento per vizio di forma della
perizia redatta dal Dott. C1._______ il 9 luglio 2005 e l'esperimento di
una perizia indipendente definitiva.
10.2 A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa occorre rilevare che il Tribunale federale ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V
212). Secondo il Tribunale federale i centri medici di accertamento
dell'AI non possono essere considerati parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 pag. 110). Nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere
poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 il
Tribunale federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354). Per i motivi già esposti al considerando 9.2 il collegio
Pagina 17
giudicante non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il Dott. C1._______ nella sua relazione del
9 luglio 2005 (doc. 202).
10.3 In merito alla richiesta di esperimento di una nuova perizia
medica, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Sozialversicherungsrecht,
Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122 V 162 e ss. E 119 V 344 e
ss. con riferimenti). In concreto, la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria deve essere disattesa.
11. Di conseguenza, il ricorso è respinto e la decisione impugnata
dell'11 aprile 2006 è confermata.
12.
12.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il presidente di corte: La cancelliera:
Alberto Meuli Paola Carcano
Data di spedizione:
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