Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-278/2010
Sentenza del 17 maggio 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Riesame del divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Detenuto dal 1° agosto 1995, A._______, cittadino turco di etnia curda,
nato il …, è stato condannato dalla Corte delle Assise criminali di Lugano
con sentenza del 2 settembre 1997 per infrazione aggravata alla legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(LStup, RS 812.121) alla pena di 10 anni di reclusione e all'espulsione dal
territorio svizzero per 15 anni. Su ricorso, la Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello del Canton Ticino, con sentenza
del 10 dicembre 1997 cresciuta in giudicato incontestata, ha ridotto la
pena detentiva a 8 anni e 6 mesi di reclusione.
B.
Il 3 giugno 1998 l'allora competente Ufficio federale degli stranieri
(attualmente: UFM) ha emanato nei confronti dell'interessato un divieto
d'entrata valevole da subito per un periodo indeterminato. L'autorità
inferiore ha motivato il provvedimento come segue:
"Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Straniero indesiderabile."
Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso. Il provvedimento è stato notificato ad A._______ il 22
giugno 1998 ed è cresciuto in forza di cosa giudicata.
C.
Con decreto del Consiglio di vigilanza del Canton Ticino del 15 febbraio
2001, l'interessato è stato liberato, condizionalmente per un periodo di
prova di 5 anni, a decorrere dal 1° aprile 2001. La pena accessoria
dell'espulsione dal territorio Svizzero è stata mantenuta. Dal rapporto del
12 aprile 2001 steso dalla polizia del Canton Neuchâtel risultava che
A._______ aveva lasciato la Svizzera di sua sponte.
D.
Con scritto dell'8 settembre 2008, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, l'interessato ha inoltrato un'istanza di riconsiderazione, di
revoca, o subordinatamente, di sospensione del divieto d'entrata,
considerata la sua buona condotta nel periodo di detenzione e le
particolari circostanze che avevano condotto alla condanna nonché per
motivi professionali, essendo a capo di una società attiva nel commercio
internazionale di idrocarburi.
Il 28 ottobre 2008 l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato la sua
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intenzione di respingere la richiesta di revoca del divieto d'entrata. Nel
rispetto del diritto di essere sentiti, la detta autorità ha concesso
all'interessato un termine al 28 novembre 2008, prorogato fino al 15
gennaio 2009 al fine di esprimersi in merito. Con scritto del 15 gennaio
2009 questi ha tuttavia ritirato la suddetta istanza.
E.
Il 30 marzo 2009 il ricorrente ha nuovamente presentato un'istanza di
revoca del divieto d'entrata (domanda di riesame) rilevando
sostanzialmente l'effetto gravissimo ed inatteso dell'entrata in vigore dei
trattati di Schengen nei suoi confronti che gli preclude la possibilità di
postulare visti a scopo commerciale come negli anni precedenti.
L'aggravamento degli effetti di una misura risalente a 10 anni prima non
rispecchierebbe nessun interesse pubblico e ne giustificherebbe pertanto
il riesame in quanto, viste le suddette gravi conseguenze, non sarebbe
possibile mantenerla a tempo indeterminato. Considerati tali elementi,
egli ha chiesto di tener conto del cambiamento delle circostanze dopo il
lungo tempo trascorso, della sua incensuratezza dopo la condanna e
della sua necessità di viaggiare in Europa a scopo professionale,
essendo titolare della ditta B._______, attiva a livello internazionale. Egli
ha chiesto infine di essere sentito davanti all'UFM per meglio illustrare la
sua posizione personale.
F.
Il 28 aprile 2009, in attesa dell'evasione della predetta causa, l'interessato
ha depositato presso l'UFM una domanda d'autorizzazione d'entrata per
urgente necessità di recarsi in Svizzera ad un incontro d'affari presso un
istituto bancario di Ginevra.
Su richiesta dell'UFM, l'8 maggio 2009, il Canton Ticino ha emesso un
preavviso negativo al riguardo.
Con scritto del 3 giugno 2009 l'UFM ha manifestato la sua intenzione di
respingere la richiesta di revoca del divieto d'entrata come pure la
sospensione di tale provvedimento in conseguenza ai motivi
particolarmente gravi giustificanti l'emissione del divieto d'entrata. Al fine
di rispettare il diritto di essere sentiti, l'autorità inferiore ha concesso
all'interessato un termine fino al 25 giugno 2009 per esprimersi in merito.
Il 28 luglio 2009 A._______ ha ribadito che la decisione di divieto
d'entrata risaliva a 11 anni prima e riguardava fatti accaduti nel 1995 e
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che la sentenza di Cassazione gli aveva inoltre riconosciuto l'attenuante
specifica del sincero pentimento e quelle generali di incensuratezza,
giovane età e situazione personale e psicologica particolare. Salvo
questo precedente penale, egli ha sottolineato di essere una persona di
buona reputazione e che, dopo il suo rientro in patria, ha avviato
un'importante attività per la quale risultano di vitale importanza i contatti
d'affari presso le controparti commerciali e finanziarie in Europa, ciò che
giustificherebbe la revoca della misura amministrativa emessa nei suoi
confronti. A._______ sarebbe inoltre disposto a ritirare in via subordinata
la domanda di revoca o a riformularla nel marzo 2011 al più tardi, qualora
a seguito del ritiro della segnalazione dal Sistema d'informazione
Schengen (SIS) ottenesse nuovamente i relativi visti indispensabili per la
sua attività professionale.
G.
Con decisione del 1° dicembre 2009, l'UFM ha respinto le istanze inerenti
al riesame e alla sospensione del divieto d'entrata. Per quanto concerne il
riesame, l'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato a tal fine la
necessità di un cambiamento determinante delle circostanze dopo
l'emissione della decisione. Il comportamento tenuto dall'interessato urta
palesemente l'interesse pubblico e costituisce una grave minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblici vista la condanna per traffico di
stupefacenti di kg 23.861 di eroina e quindi il fatto che l'interessato non
sia più in grado di viaggiare liberamente in Europa per affari dal 12
dicembre 2008 non è determinante. La buona condotta nel periodo di
detenzione non consente di minimizzare la gravità delle infrazioni
commesse e nella misura in cui avesse la necessità di recarsi in Europa,
egli ha la possibilità di postulare dei visti per affari a validità territoriale
limitata. Dopo un'accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati
in gioco l'UFM è dell'avviso che il provvedimento debba essere
mantenuto. Per gli stessi motivi la detta autorità non si è dichiarata
disposta a sospendere gli effetti del divieto d'entrata, la sospensione
temporanea essendo condizionata dalla presenza di motivi imperativi che
rivestono carattere eccezionale, potendo un salvacondotto essere
accordato unicamente nei casi dove la presenza dello straniero s'impone
per motivi molto urgenti. L'interessato, nella specie, non sarebbe impedito
per di più dal farsi rappresentare da una terza persona in Europa.
H.
Il 15 gennaio 2010 l'interessato ha impugnato questa decisione davanti al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF)
postulando in via principale la revoca del divieto d'entrata e l'immediata
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cancellazione dell'iscrizione dal SIS e in via subordinata l'accoglimento
della domanda di riesame al più tardi 12 anni dopo l'emissione della
decisione di divieto d'entrata. Il ricorrente ha osservato sostanzialmente
che la decisione impugnata non considera il tempo trascorso, la condotta
tenuta dall'interessato dopo la scarcerazione nonché la sua situazione
personale attuale. Ribadendo quanto affiorato dalla sentenza in sede
penale egli ha poi rilevato di aver ottenuto un diploma universitario nella
lingua francese durante il periodo di detenzione dopo essersi meritato la
fiducia delle autorità carcerarie, ciò che relativizza la prognosi di
pericolosità. L'autorità inferiore avrebbe dunque trascurato elementi
concreti motivati e documentati dal ricorrente emettendo degli
apprezzamenti stereotipati. Prima dell'entrata in vigore della normativa
Schengen per la Svizzera, l'interessato intraprendeva frequenti viaggi
anche a Milano ed in altre località vicine al confine svizzero ed in nessuna
occasione egli aveva osato recarsi in Svizzera. L'automatica iscrizione nel
SIS comporta conseguenze perverse e discriminatorie precludendo
all'interessato l'entrata in tutto lo spazio Schengen. Il ricorrente ha poi
sottolineato che in concreto il rilascio dei visti Schengen hanno durata
limitata per i cittadini di nazionalità turca e necessitano di volta in volta
una valida giustificazione, ciò che rappresenta una indiretta garanzia
anche dal profilo della tutela dell'ordine pubblico. Egli ha pertanto ritenuto
il divieto d'entrata "a vita" arbitrario.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con scritto del 25
febbraio 2010, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame
ritenuta l'importanza penale della condanna subita e la gravità dei fatti
rimproverati al ricorrente. L'UFM ha osservato che le conseguenze della
segnalazione SIS sono espressamente volute dalla normativa Schengen,
ogni parte contraente ha tuttavia la possibilità di accogliere sul suo
territorio lo straniero colpito da una segnalazione nel SIS in presenza di
motivi pertinenti.
J.
Con atto di replica del 6 aprile 2010, ribadendo in parte quanto asserito
nel suo gravame, il ricorrente ha fatto valere che l'UFM non ha
considerato in modo appropriato la proporzionalità e la sussistenza
concreta di un pericolo per l'ordine pubblico, ritenendo l'esistenza di un
abuso del suo potere di apprezzamento. Egli ha contestato quanto
addotto dall'autorità di prime cure, secondo cui ogni Stato dello spazio
Schengen possa liberamente decidere di accordare il visto sul proprio
territorio visto quanto accaduto durante la cosiddetta "crisi libica". Dopo
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l'entrata in vigore della normativa Schengen al ricorrente è stata preclusa
la possibilità concreta di ottenere il rilascio di visti d'entrata da parte dei
Paesi europei come accaduto per l'Italia. Citando una sentenza del TAF,
secondo cui il ricorso di un cittadino italiano condannato per complicità in
rapina aggravata nel 2006, è stata accolta, A._______ ha osservato che
la parte interessata aveva precedenti in Italia per un reato analogo e il
giudice penale l'aveva ritenuta particolarmente pericolosa, mentre nella
presente fattispecie i reati perpetrati dall'interessato rappresentano un
lontano, isolato ed eccezionale errore di gioventù occasionato da
circostanze straordinarie. Egli ha infine dichiarato di mettersi a
disposizione davanti alle autorità per essere sentito.
K.
Con duplica dell'11 maggio 2010 l'UFM ha riconfermato le sue
argomentazioni precedenti.
L.
Con scritto del 24 settembre 2010 l'interessato ha adito l'autorità inferiore
in via principale al fine di sospendere il divieto d'entrata per un periodo di
almeno 15 giorni dal 7 ottobre 2010 al 21 ottobre 2010 e recarsi in
Germania per una convocazione giudiziaria quale teste in un
procedimento penale per truffa aggravata essendo la parte lesa la ditta
B._______ e in via subordinata la concessione di un visto d'entrata in
Svizzera per lo stesso periodo.
Con decisione del 28 settembre 2010 l'UFM non è entrato nel merito della
domanda vertente sulla sospensione del divieto d'entrata in vista di
permettergli di recarsi in Germania, essendo tale Stato competente per
esaminarla, ed ha respinto la domanda volta a sospendere il divieto
d'entrata per entrare in Svizzera per motivi professionali.
M.
Invitato ad aggiornare la sua situazione personale e professionale, con
scritto del 17 febbraio 2011 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una
lettera illustrante la sua vita attuale nonché il suo percorso personale e
professionale, il casellario giudiziale turco e la documentazione
commerciale attestante la sua attività.
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Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello
spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie
statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA) .
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid.
1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
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3.1. La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta
non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità
amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata
da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è
espressamente contemplata dalla PA ma la giurisprudenza e la dottrina
l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico
straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101; cfr. anche DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid.
4a e le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e
C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati]).
Nella misura in cui questa procedura costituisce un rimedio giuridico
straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad esaminarla unicamente
a certe condizioni. Tale è il caso secondo la giurisprudenza e la dottrina,
quando il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66
PA (segnatamente un'irregolarità nell'ambito della procedura che ha
condotto all'emissione della prima decisione o dei fatti rispettivamente dei
mezzi di prova importanti dei quali il ricorrente non era a conoscenza
durante la precedente procedura o dei quali non poteva prevalersi e non
aveva motivi per prevalersene all'epoca) o qualora le circostanze si sono
modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione
(cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con ulteriori riferimenti; 127 precitato, 124
II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b e riferimenti citati; cfr. anche le
sentenze del Tribunale federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010
consid. 2.1.1 e 2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. tra
l'altro le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precitate e
riferimenti ivi citati).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi
successivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente.
Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da
parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata
la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano
giuridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo,
rispettivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una
modifica considerevole delle circostanze (cfr. sentenza del TAF D-
5897/2006 del 12 gennaio 2010 consid. 2.2).
3.2. La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve
comunque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare
a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF
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127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale
2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata
consid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non
dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto,
di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al
momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
e 98 Ia 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-
3061/2009 precitate e i riferimenti ivi citati).
3.3. In concreto l'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda di
riesame, ha effettuato un esame materiale ed ha emesso una nuova
decisione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare
se il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la
questione di sapere se la decisione originaria era giustificata non è più
oggetto della presente procedura (cfr. DTAF 2008/24 consid. 2.2 e
riferimenti ivi citati).
4.
4.1. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione
con la cifra I dell'allegato 2 e delle relative ordinanze d'esecuzione di cui
all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente alle disposizioni transitorie, in particolare all'art. 126 cpv.
1 LStr, alle domande introdotte prima del 1° gennaio 2008 permangono
applicabili le previgenti disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/24 consid.
3). Nella presente fattispecie la domanda di riesame è stata introdotta il
30 marzo 2009, dunque dopo l'entrata in vigore della LStr. Quest'ultima è
pertanto applicabile.
4.2. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi
inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di
Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 67 LStr, il
quale disciplina il divieto d'entrata, è stato ulteriormente modificato (cfr.
nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
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l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3. Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che,
come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma
esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della
legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il
principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza
del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010 e DTAF 2009/3 consid. 3.2).
In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è
applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del
ricorrente tuttora effettivo.
L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1
lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto
d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può
tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome
la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del
divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in
definitiva non vi sono mutamenti.
5.
5.1. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione
d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
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GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4
della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di
polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non
membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
(elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del
15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). La procedura di
consultazione all'art. 25 CAS disciplina le condizioni di radiazione
dell'iscrizione ed è applicata allorquando uno Stato Schengen ha
rilasciato un permesso di soggiorno o ha assicurato di concedere tale
diritto alla persona iscritta nel SIS. Per motivi umanitari o obblighi di diritto
internazionale gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso e il
soggiorno ad una persona iscritta nel SIS (cfr. anche sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-2069/2010 del 25 febbraio 2011,
consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). In riferimento alla legislazione
svizzera, in particolare all'art. 67 cpv. 5 LStr, esiste inoltre la possibilità di
sospendere il divieto d'entrata.
5.2. Non essendo il ricorrente cittadino di uno Stato Schengen, la
decisione di divieto d'entrata emessa nei suoi confronti è stata a giusto
titolo iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). In concreto, la Svizzera non è
stata consultata da nessun altro Stato Schengen al fine di radiarne
l'iscrizione e il ricorrente non è titolare di permesso di soggiorno. Pertanto
l'iscrizione del divieto d'entrata nello spazio Schengen nei confronti del
ricorrente risulta giustificata.
6.
6.1. Ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr la sicurezza e l’ordine pubblici
costituiscono il concetto generale dei beni da proteggere nel contesto
della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce
una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone.
La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo,
dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché
delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine
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pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato.
6.2. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell’ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio
relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
Esso ha in sostanza lo scopo di allontanare gli stranieri il cui
comportamento lascia presupporre che non hanno né la volontà né la
capacità di adattarsi all'ordinamento giuridico vigente (cfr. DTF 129 IV
246 consid. 3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 3.2 con ulteriori
riferimenti). Tale provvedimento è perciò giustificato quando lo straniero è
stato condannato per aver perpetrato un crimine o un delitto. La
commissione di un reato può rappresentare un indizio di pericolo di
recidiva. Al riguardo va sottolineato che il pericolo di commettere
nuovamente reati gravi risulta essere minore rispetto al pericolo di
recidiva di reati di minor entità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 con
riferimenti). Dall'altra parte un comportamento delittuoso può giustificare
un divieto d'entrata a motivo di prevenzione generale, per l'effetto
dissuasivo che tale misura può generare (cfr. in questo senso sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-137/2006 del 31 marzo 2008
consid. 4 con riferimenti).
7.
Nel suo gravame l'interessato rimprovera all'autorità inferiore di non aver
considerato il lungo tempo trascorso, il suo comportamento esemplare
durante e dopo l'espiazione della pena e la sua situazione attuale
confermanti il mutamento considerevole delle circostanze. Inoltre,
l'entrata in vigore della normativa Schengen ha contribuito a peggiorare
drasticamente le situazione dell'interessato non avendo più accesso non
soltanto alla Svizzera ma neppure allo spazio Schengen.
7.1. Come emerge dalla sentenza penale della Corte di cassazione e di
revisione penale del 10 dicembre 1997 l'interessato è stato condannato a
8 anni e 6 mesi di reclusione per aver, senza essere autorizzato, sapendo
o dovendo presumere che si trattava di un quantitativo tale di
stupefacente da mettere in pericolo la salute di parecchie persone nel
1995 sino al 1° agosto 1995 in Turchia ed a Zurigo agendo in correità con
terzi, negoziato, detenuto, depositato e fatto trasportare kg 23.861 di
eroina sequestrati a Milano il 1° agosto 1995.
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Il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di
sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordinamento
giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521
consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8
ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento sopra
descritto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della
società e la salute pubblica. È infatti incontestabile che i reati legati al
traffico di droghe giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle
autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici
devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto
d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai
gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure
sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di
droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di
queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di
numerose persone (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PCourEDH 1998 I pag.76, in partic. N.
54; sentenze del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e
2A.549/2002 del 12 febbraio 2003; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
Droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 308 e sentenza
citata alla nota 143). In altre parole, la protezione della collettività di fronte
allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un
interesse pubblico preponderante che giustifica di principio
l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr.
sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004
consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1).
7.2. Secondo una prassi costante, i divieti d'entrata nei confronti di
straniere o stranieri indesiderabili possono essere pronunciati per una
durata limitata o illimitata, a seconda della gravità del caso concreto e
dell'interesse pubblico violato. Per quanto concerne il provvedimento
amministrativo di durata illimitata, si osserva che, malgrado non sia stato
fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i
suoi effetti per una durata perenne e immutabile (cfr. anche DTF 130 II
493 consid. 5), ma che allo stato dell'emissione della decisione non era
possibile determinarne la durata precisa. Se la persona interessata può
comprovare che dopo l'emissione del provvedimento in oggetto per un
periodo relativamente lungo ha condotto una vita rispettosa
dell'ordinamento giuridico del paese in cui vive, ciò può comportare la
revoca della decisione di divieto d'entrata, poiché la situazione iniziale si
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è posteriormente modificata e la minaccia dell'ordine e della sicurezza
pubblici non è più attuale. Per l'esame di un'eventuale annullamento,
occorre tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr.
sentenze del Tribunale amministrativo federale C-8211/2007 del 16
maggio 2008 consid. 6, C-137/2006 del 31 marzo 2008 consid. 6.7
nonché C-48/2006 del 26 ottobre 2007 consid. 6.3).
7.3. In linea di principio, trascorso un periodo di circa dieci anni
dall'espiazione della condanna, la persona toccata da un divieto d'entrata
di durata indeterminata che ha tenuto un comportamento irreprensibile,
se lo richiede, ha diritto ad un esame approfondito sulla fondatezza della
misura amministrativa in questione. Per determinare tale periodo si risale
all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti
perpetrati. Per valutare invece se sussiste a tutt'oggi una minaccia della
sicurezza e dell'ordine pubblici è rilevante il comportamento della persona
interessata dopo la sua scarcerazione (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e
giurisprudenza ivi citata).
8.
8.1. Nel caso di specie, dalle risultanze agli atti emerge che dall'epoca dei
fatti (1995) sono trascorsi 16 anni e dal termine dell'espiazione della
condanna, 10 anni. I giudici penali, nella sentenza della Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del 10 dicembre
1997, hanno ridotto la pena da 10 anni a 8 anni e 6 mesi per le
attenuanti, quali il sincero pentimento, l'impiego di agenti infiltrati,
l'incensuratezza, la giovane età e la situazione personale e psicologica
conseguente alla tragica morte del fratello, ucciso l'anno precedente ai
fatti. In relazione al comportamento del ricorrente, con rapporto del 15
febbraio 2001, il Consiglio di vigilanza aveva osservato che la lunga
espiazione inflitta al ricorrente era servita da monito e lo aveva indotto a
ravvedersi per il futuro. A favore del ricorrente era dunque stata
pronunciata la liberazione condizionale a due terzi della pena inflittagli a
decorrere dal 1° aprile 2001 con un periodo di prova di 5 anni, ritenuti i
preavvisi favorevoli espressi sia dal Direttore del Penitenzario C._______
e del Servizio sociale, sia del Direttore degli istituti penitenziari di
D._______, dove egli ha beneficiato della semilibertà. Al momento della
liberazione condizionale le autorità penitenziarie hanno permesso che
quest'ultimo, sebbene toccato da una decisione d'espulsione,
organizzasse la sua partenza dalla Svizzera autonomamente (cfr.
rapporto della polizia cantonale del Canton Neuchâtel del 12 aprile 2001).
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8.2. Dopo la sua scarcerazione, il ricorrente è rientrato il Turchia e, nel
2004, ha fondato la società B._______, attiva nell'ambito di prodotti
petrolchimici e, nel 2009, una seconda società operante nello stesso
settore con la ragione sociale E._______, attività commerciali che hanno
realizzato dei fatturati considerevoli e risultano essere attualmente attive
su scala internazionale. A seguito degli obblighi di natura professionale lo
stesso è entrato nello Spazio Schengen a più riprese, prima dell'entrata in
vigore della normativa Schengen anche per la Svizzera nel dicembre
2008, e ciò senza che la sua presenza abbia dato adito a problemi di
ordine e sicurezza pubblici. In particolare egli ha ottenuto diversi visti per
entrare nella Federazione Russa, in Uzbekistan, nell'Azerbaigian, in
Ucraina, negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti d'America con validità
decennale a molteplici entrate, in Inghilterra con validità decennale a
molteplici entrate e infine, negli Stati Schengen, in particolare dal 12 luglio
2006 all'11 luglio 2007, dal 19 luglio 2007 al 18 luglio 2008 e dal 22 luglio
2008 al 21 gennaio 2009, con entrate multiple per dei soggiorni
complessivo di 90 giorni (cfr. documentazione agli atti). L'interesse privato
del ricorrente, ampliamente documentato nell'ambito della procedura di
ricorso, è costituito dalla necessità di entrare nello spazio Schengen al
fine di seguire le sue attività commerciali. Ora, tenuto conto del tempo
trascorso dall'epoca dei fatti, avvenuti nel 1995, e dalla fine del periodo di
carcerazione nell'aprile 2001, del comportamento irreprensibile del
ricorrente durante tutto questo periodo (cfr. casellario giudiziale
aggiornato del 20 gennaio 2011) e del fatto che durante gli scorsi anni
abbia ottenuto dei visti Schengen per poter amministrare le sue attività
commerciali senza interessare le autorità di polizia e giudiziarie, il
Tribunale considera che il mantenimento del divieto d'entrata di durata
illimitata costituisce una violazione del principio della proporzionalità.
9.
Pertanto, i presupposti per mantenere effettivo un divieto d'entrata al fine
di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici di cui all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr
non sono più adempiuti.
Ne discende quindi che il ricorso deve essere accolto, la decisione del 1°
dicembre 2009 annullata ed il divieto d'entrata revocato con effetto a
partire dalla data della presente sentenza. L'iscrizione nel SIS nei
confronti del ricorrente deve essere conseguentemente radiata.
Inoltre, considerato l'accoglimento del gravame, la proposta del ricorrente
di essere sentito davanti alla scrivente autorità, risulta superflua.
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10.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 e 2 PA).
11.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o su
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà,
nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8
segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'500.-
a titolo di spese ripetibili appaia equa.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 1° dicembre 2009 è
annullata.
2.
Il divieto d'entrata del 3 giugno 1998 è revocato con effetto a partire dalla
data della presente sentenza.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 800.- versato il
26 gennaio 2010 è retrocesso al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di
spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: La cancelliera:
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Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione: