B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2787/2012
S e n t e n z a d e l 7 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 12 aprile 2012.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come operaia dal 1972 al 1975, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 2 e 10/2). Il 16 agosto 2001, per il tramite
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata
aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità
svizzera, la quale era stata respinta dall'UAIE mediante decisione del 5
maggio 2003, le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una tale
rendita non essendo infatti adempiute (doc. 1 a 13). Questa decisione è
cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata.
B.
Il 29 aprile 2011, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurata ha
presentato una seconda domanda di rendita d'invalidità (doc. 14), la cui
istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 15 settembre 2011 (doc. 15), diagnosticante, nell'ambito di
condizioni generali stazionarie, di un'eccedenza ponderale, di un tono
dell'umore depresso, di movimenti (forza e tono muscolare) deficitari e di
una claudicazione a sinistra, un'artrosi polidistrettuale con impegno
funzionale positivo agli arti inferiori, un'osteoporosi, una cardiopatia
ipertensiva, una gotta, un gozzo multinodulare, un'insufficienza venosa
all'arto inferiore sinistro e una sindrome ansioso-depressiva. Il medico
dell'INPS ha inoltre constatato che l'assicurata non può più eseguire a
tempo pieno il suo ultimo lavoro di collaboratrice di macelleria, ma che è
in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, con possibilità di
cambiamenti posturali, alternando deambulazione, stazione eretta e
posizione seduta, senza ritmi particolarmente stressanti, controindicati
essendo l'umidità, il freddo, il calore, il lavoro notturno, a turni e implicante
il rischio di cadute, frequenti flessione, il trasporto e il sollevamento di
pesi, come pure la salita di piani inclinati, di scale o scale a pioli. Il medico
dell'INPS ha peraltro valutato un grado d'invalidità, secondo criteri propri
del diritto italiano, del 60%,
- diversi referti medici italiani, di difficile lettura (doc. 16 a 23),
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- i questionari per indipendenti e per l'assicurato, del 20 dicembre 2011
(doc. 29/1 a 8), da cui si evince che l'interessata ha esercitato l'attività di
coadiuvante in ambito commerciale dal 1° gennaio 1982 al 28 febbraio
2003, ore otto giornaliere e quaranta settimanali, con un salario mensile
di EUR 500.-, che ha quindi ridotto per ragioni di salute il tempo lavorativo
a tre ore al giorno e diciotto alla settimana, percependo sempre lo stesso
salario, e che beneficia dello statuto d'invalida civile in Italia dal 1° ottobre
2008,
- diversi referti medici italiani, di difficile lettura (doc. 30 a 36),
- un referto tomografico computerizzato (TC) del ginocchio sinistro, del
27 gennaio 2004 (doc. 37), facente stato in particolare di marcati segni di
gonartrosi e di menischi assottigliati e degenerati,
- un referto TC cervicale e lombosacrale del 1° maggio 2004 (doc. 38),
- un referto radiologico lombosacrale e dei gomiti, del 10 dicembre 2007
(doc. 39),
- diversi referti medici italiani, di difficile lettura (doc. 40 a 44).
C.
L'UAIE ha sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio medico,
nella persona del dott. C._______, il quale ha diagnosticato, nel suo
rapporto finale del 1° febbraio 2012 (doc. 46), una poliartrosi, un'obesità,
una gotta, uno stato ansioso-depressivo, un'ipertensione arteriosa, un
gozzo, una steatosi epatica nonché esiti da linfangite del membro
inferiore sinistro, precisando che nessuna di queste affezioni giustifica
un'incapacità lavorativa di lunga durata, ed ha aggiunto che, rispetto alla
situazione prevalente al momento della procedura relativa alla prima
domanda di rendita, solamente la gotta e lo stato ansioso-depressivo
costituiscono dei nuovi elementi diagnostici.
Il 10 febbraio 2012 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione (doc.
47), con il quale ha ventilato all'assicurata il rigetto della sua domanda di
rendita d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni. Non avendo l'assicurata
reagito, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione il 12 aprile 2012
(doc. 48).
D.
Contro questa decisione, rappresentata dal suo avvocato, l'assicurata ha
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ricorso al Tribunale amministrativo federale il 13 maggio 2012, chiedendo
in sostanza che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità, subordinatamente di grado inferiore, e ciò dal momento
dell'inoltro della domanda. La ricorrente ha trasmesso una cospicua
documentazione medica, in parte già agli atti, di cui si dirà in dettaglio, se
del caso, in seguito.
Il dott. C._______ si è pronunciato sui detti documenti il 14 settembre
2012 (doc. 50), affermando che essi, manoscritti e praticamente illeggibili,
non apportano nulla di nuovo né riguardo alla diagnosi, né riguardo alla
questione di un'eventuale incapacità lavorativa.
L'UAIE ha così risposto al ricorso il 19 settembre 2012, postulandone il
rigetto con la conseguente conferma della decisione impugnata.
E.
La ricorrente ha replicato il 17 ottobre 2012, riproponendo le sue
conclusioni, a supporto delle quali ha esibito ulteriori referti medici italiani,
in particolare relativi ad un ricovero ospedaliero, protrattosi dal 28 marzo
al 4 aprile 2012, per l'impianto di una protesi totale del ginocchio destro.
Il dott. C._______ ha preso posizione sui citati documenti il 14 novembre
2012 (doc. 52), sostenendo che il solo nuovo elemento avanzato, ossia la
posa di una protesi al ginocchio destro, non è atto ad indurre
un'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a quattro o sei mesi,
con un periodo aggiuntivo per la riabilitazione, tanto più che lo stato del
ginocchio, dopo l'intervento, è stato definito asintomatico.
L'UAIE quindi brevemente duplicato il 20 novembre 2012, ribadendo le
sue conclusioni rispetto all'esito da riservare all'impugnativa.
F.
Con decisione incidentale del 28 novembre 2012, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Un pagamento di Fr. 388.- è stato effettuato il
17 dicembre 2012. Questo Tribunale ha perciò sollecitato la ricorrente,
mediante decisione incidentale del 20 dicembre 2012, a saldare la
differenza di Fr. 12.-, ciò che è avvenuto il 18 gennaio 2013.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
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l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione
contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli
Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
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un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, si
applicano quindi in concreto, visto che la procedura di revisione è stata
iniziata nel 2010, come pure le norme della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF
2010 1603). Sono inoltre applicabili le disposizioni della LPGA, se e per
quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
5.
Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata
perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da
un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del
grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA e art.
87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, la prima decisione di rifiuto della domanda di rendita è stata
emessa dall'UAIE il 5 maggio 2003 (doc. 13), mentre la seconda, qui
impugnata, il 12 aprile 2012 (doc. 48). Ne consegue che il periodo di rife-
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rimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità intercorre tra queste due date.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, una cittadina italiana deve,
cumulativamente, essere invalida ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
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40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Il diritto alla rendita,
secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000
pag. 84). La documentazione medica costituisce un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
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Pagina 10
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, la ricorrente ha pagato da ultimo contributi come
lavoratrice autonoma durante il periodo da febbraio a giungo 2005 (doc.
24/2), e l'impresa di suo marito è stata cancellata dal relativo registro il
30 dicembre 2010, a causa della cessazione di ogni attività (doc. 29/10),
per cui bisogna ammettere che, almeno da quest'ultima data, la ricorrente
non esercita più alcuna attività lucrativa. Ne discende che occorre
fondarsi sui documenti medici allo scopo di valutare la sua capacità
lavorativa (cfr. consid. 7.5).
9.2 Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, essenzialmente,
dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del
15 settembre 2011 (doc. 15), e dal rapporto finale del dott. C._______,
medico dell'UAIE, del 1° febbraio 2012 (doc. 46), risulta la diagnosi di
poliartrosi, d'obesità, di gotta, di stato ansioso-depressivo, d'ipertensione
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Pagina 11
arteriosa, di gozzo, di steatosi epatica nonché d'esiti da linfangite del
membro inferiore sinistro.
9.3 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha constatato, nella sua perizia E 213, che la
ricorrente non può più eseguire a tempo pieno il suo ultimo lavoro di
collaboratrice di macelleria, ma che è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri, a tempo pieno, con possibilità di cambiamenti posturali,
alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta, senza
ritmi particolarmente stressanti, controindicati essendo l'umidità, il freddo,
il calore, il lavoro notturno, a turni e implicante il rischio di cadute,
frequenti flessione, il trasporto e il sollevamento di pesi, come pure la
salita di piani inclinati, di scale o scale a pioli. Il medico dell'INPS ha
peraltro fissato un grado d'invalidità, secondo criteri propri del diritto
italiano.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha rilevato, nel suo primo rapporto finale
(doc. 46), che non sussiste alcuna incapacità lavorativa di lunga durata, e
ciò indipendentemente dal fatto che la ricorrente abbia indicato, nei
questionari da lei compilati il 20 dicembre 2011 (doc. 29/1 a 8), di avere
diminuito per ragioni di salute il tempo di lavoro a ore tre giornaliere e
diciotto settimanali. Il medico dell'UAIE ha in particolare notato che non è
possibile rinvenire un sostrato organico, come un deficit neurologico, dei
movimenti deficitari e della claudicazione a sinistra, descritti nella perizia
E 213, emettendo l'ipotesi che si tratti della conseguenza di un'obesità
morbosa, la quale è atta in generale a causare problemi alle articolazioni
e fenomeni artrosici, non invalidanti, con la sofferenza che ne deriva.
9.4 Nel quadro della presente procedura di ricorso il medico dell'UAIE ha
passato in rivista la nuova documentazione esibita dalla ricorrente. Così,
nel suo secondo rapporto finale (doc. 50), dopo avere ripreso i termini del
primo rapporto, egli ha sottolineato in sostanza che i documenti medici
allegati al ricorso, di cattiva qualità e praticamente illeggibili, non
mostrano nuovi elementi diagnostici, tantomeno invalidanti. Nel suo terzo
ed ultimo rapporto finale (doc. 52), una volta riesposto il contenuto dei
suoi due precedenti rapporti, il medico dell'UAIE ha evidenziato che i
documenti medici allegati alla replica riferiscono solamente un nuovo
elemento diagnostico, ossia la posa di una protesi al ginocchio destro, il
29 marzo 2012, in seguito ad una severa gonartrosi, la quale non è però
suscettibile, visto lo stato asintomatico del ginocchio dopo l'intervento, di
causare un'incapacità lavorativa di lunga durata, vale a dire superiore a
quattro o sei mesi, alla quale sarebbe necessario aggiungere un periodo
C-2787/2012
Pagina 12
riabilitativo con specificati i limiti funzionali almeno per l'inizio della ripresa
del lavoro (attività in posizione alternata o seduta, che permettano di
evitare la posizione in ginocchio o accovacciata, e non implichino il
sollevamento di pesi superiori a 15 kg e la salite di scale).
9.5 Tenuto conto di quanto precede e, principalmente, della valutazione
del dott. C._______, questo Tribunale rimarca che la ricorrente non ha
presentato un'incapacità lavorativa generale di lunga durata sul periodo
dal 5 maggio 2003 fino al 28 marzo 2012, inizio del ricovero ospedaliero
per l'impianto di una protesi totale del ginocchio destro. Ciò detto, sempre
seguendo il parere del dott. C._______, questo Tribunale riconosce nel
contempo che il detto intervento chirurgico ha dovuto causare
un'incapacità lavorativa di una durata presumibile di quattro o sei mesi,
senza contare il susseguente periodo riabilitativo, la quale esorbita però
ampiamente dal periodo d'esame qui determinante (cfr. consid. 5),
dimodoché il ricorso, da questo punto di vista, deve essere considerato
come una nuova domanda di rendita relativa al periodo dal 28 marzo
2012 in poi.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché tratti la nuova
domanda di rendita ed emani la corrispondente decisione impugnabile.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2,
le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di
assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
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In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi pronunciare,
quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le dette spese sono poste a carico della ricorrente e compensate con
l'anticipo versato il 17 dicembre 2012 e 18 gennaio 2013.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE per il trattamento della nuova domanda di
rendita.
3.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo versato il 17 dicembre 2012 e 18 gennaio 2013.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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