Corte II I
C-2790/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher.
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.__________,
patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, _______
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore
Assicurazione-invalidità (decisione su opposizione del
15 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2790/2007
Fatti:
A.
A.__________, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in
Svizzera dal 1967 al 1977, solvendo regolari contributi
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI),
durante tale periodo (doc. 5). Dopo il rimpatrio ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa. Da ultimo ha lavorato come operaio
metallurgico, dal 20 maggio 2002 al 31 ottobre 2004, in ragione di 40
ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica. Ha
rassegnato le dimissioni con effetto a quest'ultima data per ragioni che
l'interessato ascrive alle sue precarie condizioni di salute (doc. 10, 11).
In data 20 dicembre 2004, A.__________ ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato presso i servizi medici dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino (doc. 26). È stata
posta la diagnosi di “dorsolombalgia cronica da pregressa frattura
discosomatica di L2, lomboartrosi, portatore di ulcera gastrica” ed un
tasso d'invalidità del 70%. Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- referti medici risalenti agli anni 1992, 1993 e 1996 riguardanti
problemi alla colonna dorsale (D5-D6) ed un'ulcera gastrica (doc.
13-16);
- un rapporto d'esame audiofonologico del 20 dicembre 2000 (doc.
18);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 6 al 12 luglio 2002 per
frattura discosomatica di L2 (doc. 19);
- un referto radiologico della colonna vertebrale del 16 dicembre 2002
(doc. 20);
- un rapporto di pronto soccorso del 26 febbraio 2003 poco leggibile
(doc. 23);
- un referto di osteosonografia mano sinistra del 24 marzo 2005 (doc.
24).
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Nella sua relazione del 24 ottobre 2005, il Dott. B.______, del Servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, dopo aver ripreso la diagnosi sopra
riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga
durata, ha affermato che l'interessato non potrebbe più svolgere il suo
precedente lavoro di operaio metallurgico, che ritiene verosimilmente
pesante, ma a lui sarebbero proponibili attività leggere e/o sedentarie
in misura completa (doc. 28).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio consulente sanitario ed ha
effettuato un'indagine comparativa dei redditi, dalla quale è risultato
che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella
di operaio metallurgico, egli subirebbe una perdita di guadagno del
35%. In questo calcolo, il reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ulteriormente ridotto del 20%, per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (doc. 29).
Mediante decisione del 5 gennaio 2006, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 30).
C.
A.__________, regolarmente rappresentato dall'avv. Roberto Coppola,
ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo il riconoscimento del diritto alla rendita
intera AI dal 2003 o dalla data di maturazione del diritto. A suffragio
delle sue conclusioni produce una perizia depositata il 26 agosto 2003
presso la cancelleria del Tribunale di Avellino, eseguita dal Dott.
V._______, nella quale si attesta “esiti di frattura discosomatica di D8
ed L2 e frattura IV metatarso piede sinistro, dorsolombalgia cronica
con discopatia a livello L4-L5 ed L5-S1 e moderato impegno delle
articolazioni portanti, sindrome dispeptica post colecistectomia,
gastropatia antrale ed esofagite erosiva di II grado, ipoacusia
neurosensoriale”. Il perito indica che A.__________ presenta un tasso
d'invalidità superiore ai due terzi (doc. 31). Con sentenza del 21
novembre 2003, l'INPS viene condannato a corrispondere
all'assicurato una rendita d'invalidità italiana dal giugno 2003 (doc. 32).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al SMR.
Nella sua relazione del 12 marzo 2007, il Dott. B.______ si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 36).
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Mediante decisione su opposizione del 15 marzo 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente confermando la propria decisione del
5 gennaio 2006 (doc. 37).
D.
Con gravame del 16 aprile 2007, A.__________, sempre
rappresentato dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a
documentazione già ad atti, un rapporto d'esame ortopedico del 4
maggio (o aprile) 2006, ed un breve rapporto d'esame
neurofisiopatologico del 26 aprile successivo, nonché un
elettrocardiogramma del 3 settembre 2006. Esibisce inoltre una breve
nota dell'USL 2 di Solofra (Distretto 9) attestante una depressione
endoreattiva.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. B.______ del
SMR. Il medico, nel suo rapporto del 18 giugno 2007, ha affermato che
la documentazione esibita con il ricorso non pone in evidenza alcun
peggioramento della situazione valetudinaria di A.__________ (doc.
39).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 giugno 2007, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto delle risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con replica del 19 luglio
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. A suffragio delle conclusioni produce una perizia allestita il 17
luglio 2007 dal Dott. G._______, il quale, oltre alla nota diagnosi,
attesta una cervicalgia da cervicodiscoartrosi, lombalgia cronica da
discopatia L5-S1, osteoporosi, bronchite cronica e sindrome
depressiva.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al SMR.
Nella sua relazione del 19 settembre completata il 3 dicembre 2007, il
Dott. B.______ ha proposto di ammettere l'esistenza di un'incapacità
al lavoro totale anche nella attività di sostituzione a decorrere dal 4
maggio 2006, data del referto ortopedico esibito con il ricorso.
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Nella sua duplica del 14 dicembre 2007, l'UAIE propone di ammettere
parzialmente il ricorso e di riconoscere in favore di A.__________ il
diritto alla rendita intera AI dal 1° maggio 2006.
F.
Con ordinanza del 9 gennaio 2008, il giudice dell'istruzione ha invitato
l'avv. Coppola a volersi pronunciare in merito alla proposta
dell'amministrazione, entro l'11 febbraio successivo. Nel contempo è
stata comunicata alle parti la composizione del collegio giudicante. A
tutt'oggi l'interpellato non ha tuttavia esercitato il suo diritto di risposta.
Non sono pervenute domande di ricusazione.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 dicembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 20 dicembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data ed il 15 marzo 2007, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
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C-2790/2007
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A.__________, dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato come operaio.
Dal 20 maggio 2002 era alle dipendenze della ditta D._______ S.p.A.
di Salerno, come operaio metallurgico, in ragione di 40 ore settimanali
e per un salario adeguato alla sua qualifica. Il dipendente stesso ha
rassegnato le dimissioni con effetto al 31 ottobre 2004 per motivi di
salute; non risultano tuttavia assenze prolungate da imputare a
malattia negli ultimi due anni di attività (doc. 10 e 11).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
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C-2790/2007
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie è stata evidenziata una diagnosi di
dorsolombalgia cronica da pregressa frattura discosomatica di L2
(evento del 6 luglio 2002, doc. 19), lomboartrosi e ulcera gastrica (cfr.
la perizia medica particolareggiata doc. 26). In sede d'opposizione e
soprattutto con il ricorso vengono segnalati problemi alla colonna
cervicale, sofferenze radicolari C5-C6 ed L3-L4, affezioni tuttavia non
documentate da un'elettromiografia od altri referti oggettivi. Si accenna
anche a sofferenze del sistema cardiovascolare, alla mano ed al piede
sinistro, un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale ed a problemi di
depressione reattiva.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS, Dott. T._______,
pone un tasso d'invalidità del 70%.
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In sede di duplica, l'UAIE, basandosi sul parere del Dott. B.______,
propone di riconoscere un'incapacità lavorativa totale, anche in attività
leggere, a partire dal 4 maggio 2006.
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che la proposta avanzata dal
Dott. B.______ volta a riconoscere un'incapacità lavorativa totale non
è convincente. Il medico dell'UAIE, nel suo rapporto del 24 ottobre
2005, aveva posto un tasso d'invalidità del 100% dal 1° novembre
2004 come operaio metallurgico ma dello zero per cento in attività
sostitutive sempre da questa data. Questo suo parere è stato ribadito
nell'ambito della procedura di opposizione (rapporto del 12 marzo
2007) e della procedura di ricorso (relazione del 18 giugno 2007),
quando gli erano già stati sottoposti i referti neurologici ed ortopedici
rispettivamente del 26 aprile 2006 e 4 maggio 2006. Ora, nelle
relazioni successive alla replica (doc. 41 e 43), il Dott. B.______ non
spiega perché si è discostato dai suoi precedenti pareri. Non è dato a
sapere per quale motivo l'assicurato non può più essere considerato
valido dopo il 4 maggio 2006, quando i referti medici erano in gran
parte già noti, ad eccezione della perizia del Dott. A1.__________ del
17 luglio 2007, ed avevano giustificato una capacità lavorativa
completa in attività idonee. Il medico dell'UAIE non suffraga il suo
parere con motivazioni complete e convincenti, come lo richiede la
giurisprudenza in questi casi (cfr. consid. 8.2).
I documenti medici prodotti in sede ricorsuale, come è osservato dallo
stesso Dott. B.______, sono sprovvisti della necessaria oggettivazione
strumentale. Lo stesso vale in particolare per la perizia del 17 luglio
2007 del Dott. A1.__________ che, da sola, non può certamente
giustificare una valutazione diametralmente opposta della capacità di
lavoro residua dell'interessato. Nel suo rapporto del 18 giugno 2007, il
sanitario del SMR rileva che il rapporto d'esame neurologico del 26
aprile 2006 è sprovvisto della necessaria elettromiografia atta a
confermare quanto descritto. Per quanto attiene al referto ortopedico
del 4 giugno 2005, questo è effettivamente poco leggibile. Il medico
del SMR osserva che questi documenti “n'ont pas de caractère de
plausibilité. Ils sont de loin insuffisants pour démontrer une incapacité
de travail telle que je l'avais définie dans mes avis précédents (...)”.
Nella relazione del 19 settembre 2007, il sanitario dell'amministrazione
critica a diverse riprese la documentazione agli atti perché risulta
spesso poco leggibile. Inoltre, il Dott. B.______, riferendosi al parere
espresso dal Dott. A1.__________, afferma “dans ce type de
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documents il s'agit plus d'une question de foi que de convictions
objectives” e (...) “Il s'agit d'une appréciation de la capacité de travail
apportée par un médecin qui a examiné l'assuré. Nous devons par
conséquent l'accepter”. A mente dello scrivente Tribunale, questa
opinione non è corretta: è al contrario compito del consulente del
Servizio medico regionale stabilire in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi
unicamente alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che,
secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso
concreto. In particolare egli valuta se e in che misura l’assicurato può
star seduto o in piedi, può portare pesi ecc. (art. 49 OAI, vedi anche
DTF 125 V 261 consid. 4; U. Meyer/Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 227).
Va comunque rilevato che, nella fattispecie, esiste un'incertezza già
dal punto di vista diagnostico in quanto molti medici si sono espressi
in merito, ma esistono pochi referti oggettivi che documentino queste
patologie e, spesso, questi referti non sono più attuali. Di
conseguenza, appaiono poco condivisibili e contraddittorie le
valutazioni delle conseguenze invalidanti di ciascuna affezione. Va
ancora aggiunto che non è dato a sapere da quando lo stato di salute
di A.__________ sarebbe peggiorato.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 1° novembre 2004 (data di
cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
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C-2790/2007
decisione (15 marzo 2007) e da questa data in poi. L'UAIE emanerà
poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare (ortopedia, neurologia e psichiatria). Il paziente
effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto
sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si
pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il
novembre 2004 ed il 15 marzo 2007, data della decisione impugnata,
e da questa data in poi, nonché in merito all'attività professionale che
il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da
porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 15 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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C-2790/2007
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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