Corte II I
C-2790/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 31 marzo 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2790/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 31 marzo 2009, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppres-
so a decorrere dal 1° giugno 2009 la rendita intera d'invalidità di cui
era beneficiario il cittadino italiano A._______, nato il (...),
che, con gravame del 30 aprile 2009 consegnato alla posta lo stesso
giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di
Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al
30 maggio 2009, nonché l'esonero dalle spese di procedura,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI Ticino ha sottoposto
l'incarto al Dott. E._______ del servizio medico regionale (SMR), il
quale, nella sua relazione medica del 18 maggio 2009, ha posto in evi-
denza la necessità di procedere ad una valutazione peritale reumato-
logica atta a definire l'evoluzione dello stato valetudinario del ricorren-
te,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 20 mag-
gio 2009 (UAI-TI) rispettivamente 26 maggio 2009 (UAIE), propongono
pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed ema-
nare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 29 maggio 2009, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'ammini-
strazione,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federa-
le del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ri-
corsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le ecce-
zioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
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che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assun-
zione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. E._______ nel suo
rapporto del 18 maggio 2009,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese e, pertanto, la richiesta di esonero
dal pagamento delle spese processuali è senza oggetto,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
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che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 31 marzo 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicu-
razione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, af-
finché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuo-
vo.
2.
Non si prelevano spese processuali e la richiesta di esonero dal paga-
mento delle spese processuali è senza oggetto.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (AI IT/756.7609.2926.23/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lu-
cerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misu-
ra in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impu-
gnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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