Corte III
C-2791/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 25 giugno 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Eduard
Achermann ed Alberto Meuli (presidente della Corte), giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
L._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), av. Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra
2, autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. L._______, cittadina italiana, nata il _______, ha lavorato in Svizzera,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dal 1995 l'assicurata è alla stata alle
dipendenze della Ditta Q._______ di B._______ in qualità di responsabile
d'ufficio fino al 31 dicembre 2001 allorquando è stata licenziata per
cessazione dell'attività della ditta. A partire dal 1997 l'assicurata ha
cominciato a registrare frequenti ed a volte prolungati periodi d'assenza da
imputare a malattia.
B. In data 26 ottobre 2001, L._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha fatto allestire una perizia medica
dettagliata presso il Servizio di accertamento medico dell'assicurazione
per l'invalidità (SAM) di Bellinzona. L'assicurata è stata visitata il 12 e 14
novembre 2002 ed è stata sottoposta a consultazioni specialistiche in
ortopedia, pneumologia e psichiatria. Nella loro relazione del 7 febbraio
2003, i periti incaricati, dopo aver effettuato alcuni esami oggettivi ed aver
esaminato la documentazione clinica esibita, hanno evidenziato: “diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa: asma bronchiale su componente
allergica, funzionalità polmonare normale, iperattività bronchiale,
ipersensibilità agli acari della polvere, rinocongiuntivite; sindrome
cervicolombovertebrale su cervicobrachialgia, artrosi a livello cervicale
inferiore; distesie alle mani su pregresso intervento per sindrome del
tunnel carpale a destra (aprile 2001), pregresso intervento per pollice a
scatto bilaterale (agosto e settembre 2001); diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa: plurime allergie, ipertensione arteriosa sotto
trattamento”. Gli esperti del SAM hanno ritenuto l'assicurata inabile al
lavoro, come segretaria d'ufficio, in misura del 40%. Ricevuta la relazione
specialistica, il Dott. D._______, medico dell'UAI, è giunto, nella sua
relazione del 25 marzo 2003, alla medesima conclusione del SAM a far
tempo dal 12 febbraio 2001, data a partire dalla quale le assenze al lavoro
si sono fatte più frequenti e prolungate. Mediante decisione del 9 luglio
2003 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha pertanto erogato in favore dell'assicurata un quarto di
rendita a decorrere dal 1° giugno 2002, ossia dall'entrata in vigore degli
accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea. A
seguito della tempestiva opposizione interposta in data 5 agosto 2003
dall'assicurata, l'istruttoria è stata completata con l'assunzione agli atti di:
una perizia dermatologica del 10 marzo 2004 del Dott. M._______,
Bellinzona, attestante la diagnosi di psoriasi (cuoio capelluto e leggera ai
gomiti); una perizia reumatologica-internistica del 14 aprile 2004 del Dott.
M1._______, Lugano, attestante la diagnosi già posta in evidenza presso il
3SAM di Bellinzona, oltre a fibromialgia primaria ed asma bronchiale ed un
consulto oculistico dell'11 marzo 2004 della Dott. A._______ attestante un
sospetto di glaucoma cronico semplice ad angolo aperto. Nel rapporto
riassuntivo del SAM del 30 aprile 2004, gli esperti ribadiscono l'esistenza
di un tasso d'invalidità massimo, come segretaria d'azienda, del 40%
(presenza tutto il giorno ma con rendimento ridotto). Conclusione
quest'ultima, condivisa altresì dal Dott. L._______, medico dell'UAI, nel
suo rapporto del 21 giugno 2004. Mediante decisione su opposizione dell'8
luglio 2004, l'UAIE ha pertanto respinto l'opposizione dell'assicurata ed ha
confermato il diritto ad un quarto di rendita. Con sentenza del 30
settembre 2004 la Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero (CFR), adita dall'assicurata, ha confermato la predetta
decisione su opposizione.
C. In data 9 marzo 2005, L._______ ha formulato una domanda di revisione
della rendita postulando il riconoscimento di un aumento del suo grado di
invalidità. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto un giudizio medico
legale della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di
invalidità civile di Como del 14 febbraio 2005 attestante un grado di
invalidità dell'assicurata del 60% (doc. 57).
Nel questionario del 21 marzo 2005 l'assicurata ha dichiarato poi che il suo
stato generale di salute è peggiorato progressivamente da oltre un anno
(in particolare con riferimento a: uso funzionale delle mani, polifibromialgia
con limitazioni algofunzionali diffuse, asma bronchiale e rinocongiungivite
su componente allergica), che non è stata più in grado di assolvere alcun
tipo di attività lavorativa dal 1° gennaio 2001, che necessita dell'aiuto di
terze persone (in particolare del marito e dei familiari) per assolvere le
usuali faccende domestiche (in particolare per: vestirsi e svestirsi
all'occorrenza, per preparare i cibi e per spostarsi con l'automobile
essendo impossibilitata ad utilizzare i mezzi pubblici) e che
quotidianamente, oltre ad assumere farmaci specifici, necessita dell'ausilio
di tutori ortopedici durante il giorno (doc. 58).
Nel rapporto medico del 26 marzo 2005 il Dott. M2._______, medico
curante dell'assicurata, ha attestato un peggioramento progressivo dello
stato di salute dell'assicurata dal dicembre 2003. In particolare, ha
evidenziato quale “diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
polifibromialgia con interessamenti articolari e connettivali, osteocondrosi
L5-S1, sindrome cervico-spondilogena, deficit funzionale alle mani, asma
bronchiale, rinocongiuntivite allergica, glaucoma bilaterale, ipertensione
arteriosa e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
psoriasi, plurime allergie”. Ritiene altresì che lo stato di salute
dell'assicurata è suscettibile di peggioramento. Infine ha attestato che ella
ha bisogno di mezzi ausiliari e che deve ricorrere all'aiuto di terzi per
svolgere gli atti ordinari della vita da 8 mesi (doc. 63).
4Nei sui rapporti dell'8 e del 14 giugno 2005, il Dott. H._______, medico del
servizio medico regionale (SMR), nonostante abbia ripreso la diagnosi
sopra riferita ed analizzato la nuova documentazione prodotta, è giunto ad
una conclusione differente nella misura in cui ritiene che “le indicazioni
concernenti lo stato di salute sono di carattere generico e si riferiscono
interamente a diagnosi già note ed affezioni oggetto di approfondimenti in
sede peritale” ed ha, pertanto, proposto la conferma del precedente grado
di capacità lavorativa (doc. 65 e 66).
Mediante decisione del 4 luglio 2005, l'UAIE ha respinto la richiesta di
aumento della rendita di invalidità e confermato il diritto dell'assicurata ad
un quarto di rendita (doc. 69).
D. L._______ ha formulato tempestiva opposizione in data 27 luglio 2005
(doc. 70). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto un certificato
medico del 27 luglio 2005 del Dott. M2._______ giusta il quale l'assicurata
non può svolgere alcuna attività lavorativa a seguito di “costanti e
progressivi aggravamenti, già da tempo in essere” ed in quanto “soggetta
ad alternanti stati di salute contingenti, non curabili con medicamenti”.
Infine attesta che lo stato di salute dell'assicurata è suscettibile di
“progressivo lento peggioramento” (doc. 70).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. H._______, medico dell'SMR, il quale, nel suo rapporto del 9
agosto 2005, ha integralmente confermato i suoi precedenti pareri dell'8 e
del 14 giugno 2005 (doc. 75).
In data 27 settembre 2005 (doc. 76) L._______ ha prodotto a
complemento della documentazione già esibita con l'atto di opposizione
un referto di una visita di medicina toracica del 1° settembre 2005 del Dott.
P._______ dell'Ospedale S. Anna di Como, un referto di una risonanza
magnetica dell'encefalo del 6 settembre 2005 rilasciato dal Centro
diagnostico San Rocco di Como, un rapporto specialistico neurologico del
16 settembre 2005 della Dott.ssa D1._______ dell'Istituto E. Medea,
Bosisio Parini (Lecco) ed un rapporto del reparto di ortopedia e
traumatologia del 27 settembre 2005 rilasciato dall'Ospedale
Fatebenefratelli di Erba (doc. 77) giusta i quali, rispetto alle constatazioni
in occasione della perizia del SAM del 30 aprile 2004, le seguenti affezioni:
una forma di tenosinovite degli estensori della caviglia destra, una
sindrome di apnea morfea ed un'artropatia psoriasica.
Di conseguenza l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al
Dott. H._______, il quale, nel suo rapporto del 13 ottobre 2005 ha
integralmente confermato la sua precedente presa di posizione (doc. 79).
5In data 26 novembre 2005 (doc. 80) L._______ ha prodotto, a
complemento della predetta opposizione, un giudizio medico legale della
Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità
civile di Como del 9 novembre 2005 attestante un grado di invalidità
dell'assicurata del 70% (doc. 81).
Mediante decisione su opposizione del 22 maggio 2006, l'UAIE ha respinto
l'opposizione e confermato nel contempo la propria decisione del 4 luglio
2005 (doc. 89).
E. Con tempestivo gravame del 6 giugno 2006 l'assicurata chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo ed il riconoscimento di un tasso d'invalidità del 70%. A
suffragio delle sue conclusioni riproduce la documentazione già esibita
(doc. 81).
F. Ricevuto il ricorso per osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto
nuovamente gli atti al Dott. D._______, medico dell'UAIE, il quale nel suo
rapporto del 17 luglio 2006 ha integralmente confermato il precedente
parere del 13 ottobre 2005 del Dott. H._______, medico del servizio
medico regionale (SMR; doc. 79).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 19 luglio 2006,
e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 luglio 2006,
propongono, pertanto, la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'assicurata
con scritto dell'8 agosto 2006, ha ribadito l'intenzione di mantenere il
ricorso.
H. In data 30 agosto 2006 L._______ ha prodotto, a complemento del
predetto gravame, un certificato medico del 24 agosto 2006 rilasciato
dall'Ospedale Fatebenefratelli di Erba ed un certificato medico del 24
agosto 2006 del Dott. M2._______ attestante: “diagnosi: polifibromialgia
con limitazione algofunzionali diffuse (interessamenti articolari e
connettivali multipli), poliartrite cronica delle articolazioni delle mani con
noduli di H e B, sindrome cicatriziale postchirurgica per pregressi interventi
alle mani con grave limitazione funzionale delle stesse (sindrome del
tunnel carpale dx e pollici a scatto bilaterale), cisti articolari, sindrome
cervicospondilogena, turbe statiche in protrazione della testa, sindrome
lombospondilogena con importante insufficienza muscolare: osteocondrosi
L5-S1, osteoporosi, plurime allergie, asma bronchiale su componente
6allergica con iperattività bronchiale, ipersensibilità ai pollini, acari e a tutte
le sostanze irritanti, rinocongiuntivite allergica, sindrome dell'apnea nel
sonno con improvvisi risvegli notturni e sensazioni di soffocamento,
dermatite da contatto, colon spastico, ipertensione arteriosa, alcuni focolai
di demielinizzazione-gliosi all'encefalo per patogenesi vascolare da
ipoperfusione, glaucoma bilaterale (con scotomi periferici) in
peggioramento, con deficit visivo, linfonodi ascellari, mastopatia
fibrocistica, psoriasi, artrite psoriasica con dolori alle articolazioni, edemi e
deficit motori, sindrome depressiva”.
Successivamente, il 6 novembre 2006, L._______ ha prodotto un giudizio
medico legale della Commissione medica periferica per le pensioni di
guerra e di invalidità civile di Como del 3 ottobre 2006 attestante un grado
di invalidità dell'assicurata del 72%. Quindi, il 5 dicembre 2006, ha esibito
un'ecotomografia comparativa dei gomiti ed il corrispondente referto del 23
novembre 2006, un certificato medico del 4 dicembre 2006 rilasciato
dall'Ospedale Fatebenefratelli di Erba ed una prescrizione rilasciata il 4
dicembre 2006 dall'Ospedale Fatebenefratelli riguardante l'erogazione di
forniture protesiche, in data 15 gennaio 2007, un'attestazione del 15
gennaio 2007 riguardante l'erogazione di forniture protesiche, in
particolare di un apparecchio ortopedico per arto superiore (doccia per
gomito o braccio articolata libera).
I. L'amministrazione ha quindi sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
D._______, medico dell'UAIE, il quale nel suo rapporto del 16 gennaio
2007 giunge alla conclusione che la documentazione agli atti non permette
di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nelle sue osservazioni del 19
gennaio 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), nella sua duplica del 26 gennaio 2007,
propongono, pertanto, la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
J. In data 21 maggio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
K. In data 15 maggio 2007 L._______ ha prodotto a complemento del
predetto gravame, oltre a documentazione già agli atti, una scheda di
accettazione del 18 aprile 2007 al pronto soccorso dell'Ospedale
Fatebenefratelli per algie al torace, il 4 giugno 2007, una scheda di
accettazione del 2 giugno 2007 al pronto soccorso dell'Ospedale
Fatebenefratelli per sindrome vertiginosa periferica.
7Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
8di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
4.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
9L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non spetta
quindi al medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione
rispettivamente al giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio,
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato
del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido (art. 16 LPGA applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
10
incapacità lavorativa.
4.2 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica,
che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA corrispondente materialmente al precedente
ed abolito art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità. Invece, se è stata inoltrata
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sè stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e
3 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961: OAI, RS 831.201).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 1 e 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). Affinchè sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto
in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta
invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
11
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante all'epoca della
pronuncia del provvedimento litigioso. Decisioni intercalari confermanti
quella iniziale non sono quindi di rilievo come base di paragone. Rilevanti
sono unicamente le decisioni intercalari che modificano la rendita corrente
sulla base di una nuova valutazione del grado d'invalidità (DTF 133 V pag.
108, 130 V 71, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
4.3 Conformemente alla giurisprudenza esposta sub. consid. 4.2 il periodo di
riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra l'8
luglio 2004 (data della decisione su opposizione, confermata con sentenza
del 30 settembre 2004 della CFR cresciuta incontestata in giudicato, con la
quale l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurata un quarto di rendita a
decorrere dal 1° giugno 2002) ed il 22 maggio 2006 (data della decisione
su opposizione, qui avversata, che ha confermato il diritto dell'assicurata
solo ed esclusivamente ad un quarto di rendita.
5.
5.1 Il Tribunale deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova,
indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti
messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile
sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
5.2 Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorchè
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perchè un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). Secondo il Tribunale federale i
centri medici di accertamento dell'AI non possono essere considerati parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
12
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178; Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 2001 pag. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 il Tribunale federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109).
6.
6.1 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurata è affetta da:
“diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: asma bronchiale su
componente allergica, funzionalità polmonare normale, iperattività
bronchiale, ipersensibilità agli acari della polvere, rinocongiuntivite;
sindrome cervicolombovertebrale su cervicobrachialgia, artrosi a livello
cervicale inferiore; distesie alle mani su pregresso intervento per sindrome
del tunnel carpale a destra (aprile 2001), pregresso intervento per pollice a
scatto bilaterale (agosto e settembre 2001); diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa: plurime allergie, ipertensione arteriosa sotto
trattamento”. A queste patologie devono poi essere aggiunte le seguenti
affezioni: psoriasi (cuoio capelluto e leggera ai gomiti), fibromialgia
primaria ed un glaucoma bilaterale (perizia SAM del 7 febbraio 2003,
perizia dermatologica del 10 marzo 2004, perizia reumatologica-
internistica del 14 aprile 2004, perizia oculistica dell'11 marzo 2004 e
perizia SAM del 30 aprile 2004).
Tale diagnosi è stata confermata dal Dott. D._______, medico dell'UAI,
nella sua relazione del 25 marzo 2003 e dal Dott. L._______, medico
dell'UAI, nel suo rapporto del 21 giugno 2004.
Dalla documentazione agli atti si evince inoltre che l'assicurata,
successivamente alla perizia del SAM del 30 aprile 2004, ha sviluppato le
seguenti patologie: una forma di tenosinovite degli estensori della caviglia
13
destra, una sindrome di apnea morfea ed un'atropatia psoriasica (doc. 77).
Tale diagnosi è stata confermata dal Dott. H._______, medico dell'SMR,
nel suo rapporto del 13 ottobre 2005 (doc. 79).
6.2 In data 26 marzo 2005 il Dott. M2._______, medico curante
dell'assicurata, ha attestato un peggioramento progressivo dello stato di
salute dell'assicurata, la quale ha bisogno di mezzi ausiliari e deve
ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita da 8 mesi. Il
27 luglio 2005 il medico curante dell'assicurata ha precisato inoltre che
l'assicurata non può svolgere alcuna attività lavorativa a seguito di
“costanti e progressivi aggravamenti, già da tempo in essere” ed in quanto
“soggetta ad alternanti stati di salute contingenti, non curabili con
medicamenti” (doc. 63 e 70).
Ora, le indicazioni del medico curante dell'assicurata concernenti il suo
stato di salute, oltre a riferirsi a diagnosi già note ed approfondite in sede
peritale, risultano essere estremamente generiche. In quest'ottica pertanto
i suoi rapporti (segnatamente del 26 marzo e del 27 luglio 2005) non
ossequiano sufficientemente i principi posti dalla costante giurisprudenza
esposta sub. consid. 5 e, quindi, neppure sono atti a comprovare
obiettivamente una modifica sostanziale dello stato di salute
dell'assicurata. Motivo per cui il collegio giudicante condivide la medesima
conclusione a cui è giunto il Dott. H._______, medico del servizio medico
regionale (SMR), nei suoi rapporti dell'8 e del 14 giugno 2005 e del 9
agosto 2005 (doc. 65, 66 e 75).
6.3 Chiamato nuovamente ad esprimersi, il Dott. H._______ ha redatto un
rapporto in data 13 ottobre 2005 rilevando, in particolare, che l'apnea
morfea è trattabile farmacologicamente (ciò che esclude un'inabilità
lavorativa dell'assicurata), che la tendosinovite alla caviglia destra è una
sintomatologia dolorosa però trattata con l'applicazione di uno stivaletto
gessato (a seguito della quale consegue un periodo d'inabilità lavorativa
totale limitata ad alcune settimane) e che la specialista neurologica ha
escluso una patologia neurologica all'origine dei disturbi dell'assicurata. Di
conseguenza, egli conferma che non risulta essere documentato un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurata (doc. 79).
Detto parere è pure avallato dal Dott. D._______, medico dell'UAI, nella
sua relazione del 17 luglio 2006, nella quale rileva inoltre, con specifico
riferimento al giudizio medico legale del 9 novembre 2005 della
Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità
civile di Como prodotto dall'assicurata il 26 novembre 2005, che le
patologie ivi attestate (polifibromialgia, glaucoma bilaterale, asma
bronchiale) sono già note e valutate nell'ambito delle perizie del SAM
mentre la sindrome delle apnee del sonno, oltre ad essere trattabile, è di
lieve entità e, quindi, non ha influsso sulla capacità lavorativa residua.
14
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il Dott.
H._______ ed il Dott. D._______ nei loro rapporti rispettivamente del 23
ottobre 2005 e del 17 luglio 2006. Dopo aver compiutamente valutato il
danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base della
documentazione obiettiva messa a disposizione dalla stessa, infatti, i
medici in questione hanno redatto delle relazioni mediche, con
conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), chiare nella
presentazione del contesto medico ed, infine, che giungono a conclusioni
logiche e motivate. Le predette relazioni mediche ossequiano ampiamente
i principi posti dalla costante giurisprudenza esposta sub. consid. 5.
6.4 Stante quanto sopra esposto il collegio giudicante è quindi dell'avviso che
lo stato di salute dell'assicurata tra l'8 luglio 2004 ed il 22 maggio 2006
non si è modificato in modo notevole e che, nelle predette condizioni,
l'interessata era inabile al lavoro nella su precedente professione (quale
segretaria d'azienda) in misura del 40% (presenza tutto il giorno ma con
rendimento ridotto) nel periodo di riferimento. Di conseguenza, il ricorso
deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.
6.5 Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, ritenuto che i fatti accaduti
posteriormente (e che hanno modificato questa situazione) devono di
regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 130
V 445 consid. 1.2 e 1.2.1, DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid.
1 e DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice delle
assicurazioni sociali può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Successivamente al 22 maggio 2006 l'assicurata ha prodotto una cospicua
documentazione medica (attestante, in parte, anche delle affezioni nuove)
che deve formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo.
Trattasi segnatamente di: un certificato medico del 24 agosto 2006
rilasciato dall'Ospedale Fatebenefratelli di Erba, un certificato medico del
24 agosto 2006 del Dott. M2._______, un giudizio medico legale della
Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità
civile di Como del 3 ottobre 2006 attestante un grado di invalidità
dell'assicurata del 72%, un esame ecotomografico comparativo dei gomiti
ed il corrispondente referto del 23 novembre 2006, un certificato medico
15
del 4 dicembre 2006 rilasciato dall'Ospedale Fatebenefratelli di Erba ed
una prescrizione rilasciata il 4 dicembre 2006 dall'Ospedale
Fatebenefratelli riguardante l'erogazione di forniture protesiche,
un'attestazione del 15 gennaio 2007 riguardante l'erogazione di forniture
protesiche e più precisamente di una doccia per arto superiore articolata
libera, una scheda di accettazione del 18 aprile 2007 al pronto soccorso
dell'Ospedale Fatebenefratelli per algie al torace ed una scheda di
accettazione del 2 giugno 2007 al pronto soccorso dell'Ospedale
Fatebenefratelli per sindrome vertiginosa periferica.
L'incarto deve quindi essere rinviato all'UAIE affinchè proceda all'apertura
di una nuova procedura di revisione sulla scorta della predetta
documentazione medica prodotta dall'assicurata.
7. Non si prelevano spese (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al
30 giugno 2006). Non vengono accordate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a
contrario).
16
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 22 maggio 2006 è
confermata.
2. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero affinchè proceda ad una nuova revisione
conformemente a quanto esposto al considerando 6.5.
3. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il presidente della Corte: La cancelliera:
Alberto Meuli Paola Carcano
Data di spedizione: