B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2796/2014
Sen t en z a d e l 1 5 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Franziska Schneider,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato da Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, domanda di rendita (decisione
del 1° maggio 2014).
C-2796/2014
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera dal
1975 al 1987 solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. In seguito, l’interessato è rientrato in Ita-
lia svolgendo diverse attività lavorative. Per motivi di salute, da settembre
del 2006 ha lavorato al 25% (doc. 10 [ripetuto in doc. 25 pagg. 1 e 2], 30,
31 e 53).
A.b Il 19 dicembre 2006, l’interessato è stato sottoposto a una visita presso
l’ambulatorio di pneumologia di B._______ (doc. 35). La prova di funziona-
lità respiratoria ed il test del cammino ivi eseguiti hanno evidenziato diffi-
coltà respiratorie senza desaturazione da sforzo.
A.c L’assicurato è stato ricoverato in ospedale il 19 marzo 2013 per “dis-
pnea ingravescente e tosse insistente con espettorazione muco-puru-
lenta”. Il 26 marzo seguente, l’interessato è stato dimesso con la diagnosi
di “Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) grado C riacutizzata con
insufficienza respiratoria latente (significativa desaturazione notturna e
sotto sforzo)” (doc. 42 [ripetuto in doc. 55]).
B.
Il 29 maggio 2013, l’interessato ha formulato una domanda volta all’otteni-
mento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 30 e
32).
C.
C.a Dalla documentazione di cui agli atti dell’autorità inferiore emergono in
particolare:
la perizia medica particolareggiata E 213 del 21 ottobre 2013 re-
datta dalla dott.ssa C._______, medico dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), la quale ha posto la diagnosi di “bron-
copneumopatia cronica con severo deficit ostruttivo; discreta desa-
turazione da sforzo e notturna; ICD 4912 bronchite cronica ostrut-
tiva” (doc. 45 pag. 8);
diverse prove di funzionalità respiratoria e diversi test del cammino
effettuate dal 2006, con una maggiore frequenza dal 2010 fino al
16 dicembre 2013 (doc. 35, 37, 38, 39, 43 e 60);
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diversi certificati medici dell’ambulatorio di pneumologia di
B._______ del 2013 (doc. 40 [ripetuto in doc. 57], 46 [ripetuto in
doc. 58], 56 e 60);
la presa di posizione del 14 gennaio 2014 del dott. D._______, me-
dico del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha posto la dia-
gnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, di broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) con enfisema e abuso di nicotina per
lungo tempo. Senza influsso sulla capacità lavorativa ha posto la
diagnosi di obesità BMI 30. Il medico ha ritenuto, a decorrere dal
19 dicembre 2006, un’incapacità lavorativa nell’attività abituale del
70% e una residua capacità lavorativa del 100% in attività sostitu-
tive adeguate (elenco delle limitazioni doc. 62 pag. 2; elenco di at-
tività possibili doc. 62 pagg. 3-4).
C.b Con progetto di decisione del 30 gennaio 2014, l’autorità inferiore ha
prospettato il respingimento della domanda di rendita formulata dall’inte-
ressato (doc. 64; cfr. anche doc. 63 [foglio di calcolo]).
C.c Con prese di posizione del 25 febbraio 2014 (doc. 67), del 13 marzo
2014 (doc. 69) e del 25 marzo 2014 (doc. 72), l’interessato, per il tramite
del proprio rappresentante, ha indicato che la BPCO, ampiamente atte-
stata dalla sufficiente documentazione medica già agli atti, è grave (classe
D della scala Gold [cfr. certificato medico del 16 dicembre 2013, doc. 60])
ed influenza la capacità lavorativa pure in attività sostitutive leggere, così
come la qualità generale di vita e lo svolgimento delle abituali mansioni
quotidiane. L’assicurato ha inoltre trasmesso un rendiconto dell’esercizio
2013 dell’attività di artigiano attestante un ricavo annuo di EUR 2'290.-
(doc. 70). L’interessato ha pertanto chiesto il riconoscimento di una rendita
intera a decorrere dal mese di novembre del 2013.
D.
Con decisione del 1° maggio 2014, l’UAIE ha respinto la domanda di ren-
dita presentata dall’interessato. Ha segnatamente ritenuto un’incapacità la-
vorativa del 70% nell’ultima attività abituale svolta in qualità di tinteggiatore
industriale, ma una capacità lavorativa totale nell’esercizio di un’attività che
rispetti le limitazioni funzionali, segnatamente un’attività senza solleva-
mento di pesi, al riparo dalla polvere, dal freddo, dal caldo e dalle intempe-
rie (doc. 73; cfr. anche doc. 63 [foglio di calcolo]).
E.
Il 22 maggio 2014, l’interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale
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Pagina 4
amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto di percepire una
rendita intera a decorrere dal 1° novembre 2013 (doc. TAF 1). Il ricorrente
ha fatto valere, nella sostanza, che l’affezione di cui soffre è maggiore di
quanto ritenuto dall’autorità inferiore e comporta una limitazione notevole,
in misura ancora da definire, anche nell’esercizio di adeguate attività sosti-
tutive leggere.
F.
Il 25 giugno 2014, l’interessato ha corrisposto il richiesto anticipo di fr. 400.-
a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4).
G.
Con risposta del 4 settembre 2014, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata riprendendone le motiva-
zioni (doc. TAF 7).
H.
H.a Nella replica del 10 ottobre 2014, il ricorrente si è integralmente ricon-
fermato nelle proprie richieste e conclusioni (doc. TAF 10).
H.b Con scritto del 24 ottobre 2014, l’UAIE ha comunicato di rinunciare a
presentare la duplica (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
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(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 25 giugno 2014 (doc. TAF 4), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
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Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nel caso concreto, si applicano di principio le nuove norme mate-
riali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revi-
sione delle LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le dispo-
sizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata
in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 1° maggio 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
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Pagina 7
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
È incontestato che il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della
durata minima di contribuzione, avendo pagato contributi all’assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità durante 12 anni e 6 mesi
(doc. 10 e 22).
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
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senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).
5.4 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
5.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
6.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
C-2796/2014
Pagina 9
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3).
7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb).
C-2796/2014
Pagina 10
7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
7.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
8.
8.1 È incontestato – né appare esservi motivo per questo Tribunale di in-
tervenire d’ufficio –, che nell’attività abituale di pittore/imbianchino risulta
per il ricorrente, a decorrere dal 19 dicembre 2006, un’incapacità lavorativa
del 70/75% attestata dapprima dalla dott.ssa C._______ nella perizia me-
dica particolareggiata E 213 (in misura del 75% [cfr. doc. 45]) e poi dal
medico SMR (in misura del 70% [cfr. doc. 62]).
8.2 Quanto alla residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate,
dagli atti si evince quanto segue. Nel primo certificato dell’ambulatorio di
pneumologia di B._______ del 19 dicembre 2006 (doc. 35), la prova di fun-
zionalità respiratoria ha posto i valori basali registrati per il FEV1/FVC (va-
lore teorico: 78) pari a 37 e, dopo il broncodilatatore, 39 (doc. 35 pag. 1). I
risultati del test sono stati così interpretati: “Disventilazione mista, preva-
lentemente ostruttiva di grado severo, sensibile al broncodilatatore usato.
Marcato aumento dei volumi polmonari con sovradistensione parenchimale
di grado marcato. Riduzione della diffusione alveolo-capillare del CO di
grado lieve in valore assoluto. EAB in aria nei limiti di norma” (doc. 35 pag.
2). Una desaturazione da sforzo non è risultata al test dei 6 minuti (test del
cammino; doc. 35 pag. 3). Alla visita dell’11 ottobre 2013 della medesima
C-2796/2014
Pagina 11
struttura (doc. 46 [ripetuto in doc. 58]), la diagnosi posta è di “Broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva di grado grave (C) - Enfisema polmonare. Pre-
gressa insufficienza respiratoria intermittente (notturna e da sforzo)”. Men-
tre, nell’ultimo certificato degli esami pneumologici di cui agli atti, ossia
quello del 16 dicembre 2013 (doc. 60), è stata posta la diagnosi di “Bron-
copneumopatia cronica ostruttiva di grado molto grave (D) – Enfisema pol-
monare” e i valori basali registrati per il FEV1/FVC (valore teorico: 77)
erano pari a 25 e, dopo il broncodilatatore, 30. Questi referti evidenziano
uno stato di salute chiaramente peggiorato rispetto alla situazione “iniziale”
del 2006. Più in generale può essere rilevato che vi è stato un primo peg-
gioramento nell’ottobre del 2013 e un secondo peggioramento nel dicem-
bre del 2013. Nei referti medici dell’ottobre e dicembre 2013 non vi è tutta-
via alcuna indicazione sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente, se-
gnatamente in attività sostitutive adeguate. Sulla questione, l’autorità infe-
riore ha fondato la propria decisione sul rapporto del 14 gennaio 2014 del
dott. D._______ (doc. 62), medico del SMR, FMH in medicina generale,
medico SMR certificato, nel quale è stata posta la diagnosi di BPCO e rite-
nuto, a decorrere dal 19 dicembre 2006, una residua capacità lavorativa
del 30% nell’abituale attività, ma del 100% in attività sostitutive adeguate.
Tuttavia, il medico SMR non ha riportato alcuna indicazione in merito
all’evoluzione nel tempo della BPCO – la quale, come precedentemente
rilevato, ha subito un doppio chiaro peggioramento nel 2013 –, non ha spe-
cificato la gravità di detta patologia (per es. leggera, medio-grave, grave,
molto grave) e la sua valutazione non è motivata. In altri termini, non vi è
alcun elemento agli atti da cui dedurre che il medico SMR, che peraltro non
dispone di una specializzazione in pneumologia, abbia tenuto conto del
peggioramento nel tempo della BPCO né tanto meno del motivo per cui la
gravità della malattia diagnosticata da specialisti italiani non avrebbe al-
cuna incidenza sulla residua capacità lavorativa pure in attività sostitutive
adeguate, e ciò nonostante l’indicazione contraria contenuta nella perizia
E 213 del 21 ottobre 2013 (doc. 45). Basti ancora rilevare che è noto che
la BPCO può influire sulla capacità lavorativa, nonché sulla qualità di vita,
segnatamente nei casi di grado C – in tali casi il paziente presenta difficoltà
respiratorie tali da essere costretto a fermarsi durante un cammino sul
piano dopo avere percorso appena circa 100 metri – e nei casi di grado D
– in quest’ultimi casi il paziente presente un affanno tale da impedirgli di
uscire di casa o cambiarsi d’abito (cfr., ad es., i siti internet della Rivista
medica svizzera: Scala delle dispnee secondo il Consiglio per la ricerca
medica [MRC]:
BPCO/BPCO-LONG-TERME/Pour-en-savoir-plus/5-Echelle-de-dyspnee-
du-MRC; del National institute for health and care excellence:
C-2796/2014
Pagina 12
mentation e del Progetto asco: aggiornamento scientifico continuo:
con-
sultati il 3 aprile 2017). Da quanto esposto, consegue che l’autorità inferiore
non ha proceduto ad un accertamento sufficiente dei fatti giuridicamente
rilevanti. Non si può prescindere da un più approfondito accertamento dei
fatti, ritenuto che allo stato attuale degli atti di causa non si può escludere
che, a seguito del necessario completamento dell’istruttoria da parte
dell’autorità inferiore, al ricorrente debba infine essere riconosciuto, al più
presto a decorrere dal 1° novembre 2013 (ossia 6 mesi dopo l’inoltro della
domanda di rendita [cfr. consid. B della presente sentenza]), il diritto a una
rendita dell’assicurazione per l’invalidità svizzera.
8.3 Quanto alla perizia medica particolareggiata E 213 del 21 ottobre 2013
(doc. 45), redatta dalla dott.ssa C._______, medico dell’INPS la cui spe-
cializzazione non è nota, non può colmare la lacuna istruttoria precedente-
mente menzionata. Essa attesta invero in maniera chiara ed inequivocabile
un’incapacità a svolgere un’attività sostitutiva adeguata. Tuttavia, nella
menzionata perizia non è stata determinata una specifica percentuale re-
lativa a detta incapacità lavorativa o un preciso numero di ore di lavoro,
essendo stato fatto su questo punto generico riferimento alla scelta fatta
dal ricorrente stesso, che al momento della perizia E 213 del 21 ottobre
2013 avrebbe ancora lavorato 3-4 ore al giorno. Va altresì ancora rammen-
tato che il grado della BPCO del ricorrente ha subito un ulteriore peggiora-
mento nel dicembre del 2013.
8.4 In altre parole, non vi erano al momento dell’emanazione della deci-
sione impugnata, né vi sono ora, sufficienti elementi agli atti di causa tali
da consentire di potersi determinare con il grado della verosimiglianza pre-
ponderante sulla residua capacità lavorativa del ricorrente, fermo restando
che quest’ultimo ha pienamente collaborato all’accertamento dei fatti giuri-
dicamente rilevanti e fornito tutti quegli elementi che imponevano all’auto-
rità inferiore di procedere d’ufficio al completamento dell’istruttoria mede-
sima (art. 69 OAI).
9.
Per conseguenza, il ricorso del 22 maggio 2014 va accolto nel senso che
la decisione impugnata del 1° maggio 2014 deve essere annullata e gli atti
rinviati all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria (v. in dettaglio
su questo punto il considerando 10.1 del presente giudizio). In considera-
zione dell’esito della presente procedura, non vi è ragione di esaminare
l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente con riferimento ai dati ritenuti
C-2796/2014
Pagina 13
dall’autorità inferiore nell’ambito del raffronto dei redditi, dovendo quest’ul-
tima nuovamente pronunciarsi sul caso.
10.
10.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-71/2010 del 25 giugno 2012 consid. 9.1). In particolare, esso si so-
stituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti
a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia pneumologica (cfr., sulla possibilità di un rinvio
all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4 [cfr. an-
che il considerando 6 del presente giudizio]), e con ogni ulteriore esame
che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ren-
dere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione.
10.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 1° maggio 2014 l'autorità inferiore ha
respinto la richiesta di rendita formulata dall’insorgente.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 25 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando il
presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
C-2796/2014
Pagina 14
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1’000.- (compresi
i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF
C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del
lavoro utile e necessario, limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2796/2014
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 1° maggio
2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda
al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 25
giugno 2014, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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