Corte II I
C-2800/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Eduard Achermann,
cancelliera Paola Carcano.
M._______,
patrocinata dal Patronato INAS,_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2800/2006
Fatti:
A. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha riconosciuto con decisione del 7 agosto 2003 a
M._______, cittadina italiana, nata il _______, una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio
2003. L'indagine medica relativa aveva posto in evidenza che
l'assicurata era portatrice di miocardite in sindrome di Churg-Strauss
oltre a mononeuropatia periferica e che presentava un'incapacità
lavorativa totale dal 28 luglio 2002, come peraltro riconosciuto pure
dalla sua Cassa malattia (modello E213 del 20 dicembre 2002,
rapporto medico del 28 marzo 2003 del Dott. D._______, medico
dell'amministrazione e lettera del 10 dicembre 2002 della Helsana
Assicurazioni SA: doc. 1-1/19-3).
B. Nel corso del mese di dicembre del 2003, l'UAIE ha promosso una
procedura di revisione del diritto alla rendita.
In data 12 gennaio 2004 l'assicurata, regolarmente rappresentata dal
Patronato INAS di M1._______, ha prodotto il questionario per la
revisione della rendita debitamente compilato, nel quale dichiara che il
suo stato di salute è rimasto invariato, oltre a diversa documentazione
medica a suffragio delle sue asserzioni (doc. 20-1/28-75). In data 6
giugno 2004 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino
(UAI) ha sottoposto gli atti al Dott. D._______, il quale, nel suo
rapporto del 26 luglio 2004, ha suggerito di procedere ad una
rivalutazione del caso tramite l'esperimento di una perizia
pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di
Bellinzona per potere determinare esattamente la capacità lavorativa
residua dell'assicurata che è affetta da sindrome Churg-Strauss oltre
che da dispnea NYHA II-III ed FE 35% (doc. 29-1 e 30-1). L'UAI ha
fatto quindi allestire una perizia medica dettagliata presso il SAM di
Bellinzona. L'assicurata è stata visitata il 27, 28, 29, 30 settembre ed il
4 ottobre 2004 ed è stata sottoposta a consultazioni specialistiche in
reumatologia, cardiologia, neurologia e pneumologia. Nella loro
relazione del 13 dicembre 2004, i periti incaricati, dopo aver effettuato
alcuni esami oggettivi ed aver esaminato la documentazione clinica
esibita (segnatamente: una densitometria ossea del 22 marzo 2004;
un'angio-cardio-scintigrafia del 2 aprile 2004 ed un rapporto
cardiologico del 16 settembre 2004), hanno evidenziato: "diagnosi con
Pagina 2
C-2800/2006
influsso sulla capacità lavorativa: sindrome di Churg-Strauss con/su:
esiti di miocardite a eosinofili nel quadro di una sindrome di Churg-
Strauss con attualmente insufficienza cardiaca classe funzionale II-III
con disfunzione sistolica moderata e importante disfunzione diastolica;
diagnosi nel 2002; ANCA negativi; attualmente in remissione, terapia
con soli corticosteroidi con sindrome di cushing iatrogena
(densitometria ossea normale nel 2003, assenza di profilassi
dell'osteoporosi) e diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
asma bronchiale nell'ambito di una sindrome di Churg-Strauss; nota
poliposi nasale; mononeuropatia distale dell'arto inferiore sin.,
verosimilmente nel territorio del nervo tibiale, rispettivamente con un
coinvolgimento sensitivo, ma non motorio del nervo ischiadico,
probabilmente neuropatia cutanea con un coinvolgimento a chiazze di
aree cutanee più o meno estese e a localizzazione variabile;
ipertensione arteriosa trattata ed obesità con BMI 33 kg/m2". Gli
esperti del SAM hanno ritenuto l'assicurata abile al lavoro, nell'attività
abituale (operaia di fabbrica) così come in attività adeguate (con
impegno fisico leggero, svolte sedute o in piedi, non pericolose), nella
misura del 50% inteso come riduzione della capacità funzionale
residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa dall'autunno del 2002
(doc. 31-1/33/47). L'amministrazione ha pure operato il raffronto dei
redditi giungendo alla conclusione che l'assicurata presenta un grado
di invalidità del 51.02% ed una capacità di guadagno residua del
48.98% nella professione svolta quale operaia presso la ditta
R._______ SA di M1._______ così come in altre attività leggere (doc.
34-1).
Mediante decisione di revisione del 13 gennaio 2005 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha, pertanto, sostituito la rendita intera con una mezza rendita
a decorrere dal 1° marzo 2005 (doc. 36-1/36-2; 37-2/37-6 e 40-1/40-2).
C. Con scritto pervenuto all'UAIE in data 21 gennaio 2005 M._______
ha trasmesso varia documentazione concernente i controlli medici
effettuati nel corso del 2004, che l'UAIE ha trasmesso, per
competenza, all'UAI in data 24 gennaio 2005 (doc. 38-1/38-28). Con
tempestiva opposizione del 4 febbraio 2005 l'interessata ha chiesto
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il
ripristino del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche
successivamente al 1° marzo 2005 (doc. 42-1/42-2). A suffragio delle
sue conclusioni ha richiamato la documentazione medica obiettiva
Pagina 3
C-2800/2006
prodotta in data 21 gennaio 2005 (doc. 38-2/38-28) e ha esibito in data
31 marzo 2005 ulteriore documentazione medica e segnatamente: una
relazione clinica cardiologica del 7 marzo 2005, un esame
ecocardiografico del 10 febbraio 2005, un referto di una visita
pneumologica del 22 febbraio 2005, due referti di visite neurologiche
segnatamente del 12 e del 29 marzo 2005, un test cardiopolmonare
da sforzo del 10 febbraio 2005 ed un referto di un esame
ecocardiografico (doc. 46-1/46-14).
In data 22 dicembre 2005 l'UAI ha sottoposto gli atti al Dott.
D._______, il quale, nel suo rapporto del 27 dicembre 2005, ha
osservato che la predetta nuova documentazione medica non fornisce
elementi sufficienti a mettere in forse le conclusioni del SAM circa la
capacità lavorativa residua dell'assicurata o a rendere verosimile una
modifica di rilievo dello stato di salute (doc. 51-1/52-2). In data 11
gennaio 2006 l'UAI ha comunicato all'assicurata di aver affidato il suo
incarto al Servizio di integrazione (doc. 53-1) ed in data 1° febbraio
2006 ha assunto agli atti il curriculum vitae ed il libretto di lavoro
dell'assicurata (doc. 48-1/49-4). Nel suo rapporto del 3 febbraio 2006
la Consulente per l'integrazione professionale è giunta alla
conclusione che, nel caso concreto, l'assicurata è da ritenersi abile al
50% nell'attività abituale (operaia di fabbrica) così come in attività
adeguate (intesa come riduzione della capacità funzionale residua
sull'arco di un'intera giornata lavorativa) semi-qualificate del settore
dei servizi (come per esempio, mansioni semplici di segretariato o di
ricezione) o non qualificate/semi-qualificate nel settore della vendita
(all'interno di un chiosco, stazione di servizio o in un piccolo negozio di
vendita al dettaglio, oppure come rappresentante nella promozione di
prodotti in generale). Ella ha pure operato il raffronto dei redditi
giungendo alla conclusione che l'assicurata presenta un grado di
invalidità del 38.68% ed una capacità di guadagno residua del 61.32%
(doc. 54-1/54-3). Preso atto delle conclusioni relative al grado
d'invalidità cui è giunta la Consulente per l'integrazione professionale,
l'UAIE ha comunicato in data 21 marzo 2006 un avviso di possibile
reformatio in pejus all'assicurata (doc. 57-1/57-3), contestato
integralmente da quest'ultima con scritto del 7 aprile 2006 pervenuto
all'UAIE l'11 aprile successivo (doc. 61-1).
Mediante decisione su opposizione del 15 maggio 2006, l'UAIE ha
quindi respinto l'opposizione del 4 febbraio 2005 ed ha proceduto alla
Pagina 4
C-2800/2006
reformatio in pejus, nella misura in cui ha soppresso il diritto alla
mezza rendita d'invalidità assegnato con decisione del 13 gennaio
2005 a partire dal secondo mese che segue la notifica della decisione
in questione (doc. 65-1/65-9).
D. Con gravame del 16 giugno 2006 (pervenuto alla Commissione
federale di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero, CFR,
in data 19 giugno 2006), M._______, regolarmente rappresentata dal
Patronato INAS di M1._______, ha chiesto l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
ripristino del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche
successivamente al 1° marzo 2005. A suffragio delle sue conclusioni
ha prodotto, con scritto del 18 luglio 2006, un referto di una visita
ginecologica del 26 giugno 2006 ed una relazione medico- legale del 9
giugno 2006 del Dott. F._______, medico chirurgo specialista in
medicina legale e delle assicurazioni, nella quale egli esprime un
giudizio di incapacità lavorativa totale (100%) dell'assicurata, nella
professione abitualmente svolta di operaia così come per altre attività
(con impedimento reumatologico del 100%, caridiologico del 100% e
significativi riflessi sull'IL dei quadri neurologico e pneumologico), che
ritiene inoltre sostanzialmente invariato rispetto al periodo
d'assegnazione della rendita intera del luglio 2003.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. D._______, il quale, nella sua relazione del 4 agosto 2006, ha
sostanzialmente confermato il suo precedente parere del 27 dicembre
2005. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI),
nel suo preavviso dell'11 agosto 2006, dopo avere operato il raffronto
dei redditi (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4,
femminile, valore mediano) ed essere giunto alla conclusione che
l'assicurata presenta un grado di invalidità del 26% ed una capacità di
guadagno residua del 74%, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni
ricorsuali del 21 agosto 2006, propongono la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
Patronato INAS di M1._______ ha ribadito, con scritto del 29
settembre 2006 pervenuto alla CFR in data 2 ottobre 2006,
l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. Nella
Pagina 5
C-2800/2006
medesima occasione ha pure prodotto la seguente documentazione
medica obiettiva: un referto di una eco muscolotendinea del 25
settembre 2006, un referto di un esame radiografico del torace dell'8
agosto 2006, un certificato medico ed un referto di una visita
ginecologica del 26 giugno 2006 già agli atti ed un referto di una visita
cardiologica dell'8 agosto 2006.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. D._______, il quale, nella sua relazione del 10 ottobre 2006,
ha osservato che la documentazione prodotta dall'assicurata risulta
incompleta e non permette una valutazione adeguata dell'attuale stato
di salute e che risulta possibile un peggioramento dello stesso da
agosto 2006 (cfr. visita dell'8 agosto 2006 con riscontro di
peggioramento della dispnea e fratture costali di origine
indeterminata). Il medico dell'UAIE giunge alla conclusione che è
necessario completare la documentazione medica sulla base di
ulteriori accertamenti ed è probabilmente indicata in seguito una
nuova perizia del SAM data la complessità del caso. L'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), nel suo
preavviso del 17 ottobre 2006, dopo avere precisato che la ricorrente
presenta almeno fino al 15 maggio 2006 un'incapacità di guadagno del
39%, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), nella sua duplica del 21 agosto 2006,
propongono la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
Patronato INAS di M1._______ ha ribadito, con scritto del 27
novembre 2006 pervenuto alla CFR in data 29 novembre 2006,
l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
E. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR). Con ordinanza del 24 luglio 2007
il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa.
Pagina 6
C-2800/2006
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
Pagina 7
C-2800/2006
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
Pagina 8
C-2800/2006
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
4.
4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al
precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del
beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide
in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una
possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono
fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute
che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
Pagina 9
C-2800/2006
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI).
4.2 Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di
vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al
momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti
nell'istante all'epoca della pronuncia del provvedimento litigioso. Il
punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è, pertanto, quello intercorrente tra il 7 agosto 2003
(data in cui l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurata una rendita
intera: doc. 12) ed il 15 maggio 2006 (data della decisione che ha
soppresso il diritto dell'assicurata ad una rendita d'invalidità: doc.
65-1/65-9). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (Sentenza del Tribunale Federale
Pagina 10
C-2800/2006
del 21 dicembre 2005 inc. 4P.254/2005 in re A./B.AG; DTF 125 V 353;
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
6. Nel riconoscere il 7 agosto 2003 il diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in favore dell'assicurata
l'amministrazione si è fondata su di una documentazione in base alla
quale ella è risultata portatrice di miocardite in sindrome di Churg-
Strauss oltre a mononeuropatia periferica (modello E213 del 20
dicembre 2002, rapporto medico del 28 marzo 2003 del Dott.
D._______, medico dell'amministrazione).
Nel sopprimere il 15 maggio 2006 il diritto alla rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità l'amministrazione si è fondata
su una relazione medica del 13 dicembre 2004 del SAM di Bellinzona
che ha posto la diagnosi di sindrome di Churg-Strauss con: esiti di
miocardite a eosinofili nel quadro di una sindrome di Churg-Strauss
con attualmente insufficienza cardiaca classe funzionale II-III con
disfunzione sistolica moderata e importante disfunzione diastolica
diagnosticata nel 2002; ANCA negativi; terapia con corticosteroidi con
sindrome di cushing iatrogena (con influsso sulla capacità lavorativa) e
da asma bronchiale nell'ambito di una sindrome di Churg-Strauss;
nota poliposi nasale; mononeuropatia distale dell'arto inferiore sin.,
verosimilmente nel territorio del nervo tibiale, rispettivamente con un
coinvolgimento sensitivo, ma non motorio del nervo ischiadico,
probabilmente neuropatia cutanea con un coinvolgimento a chiazze di
aree cutanee più o meno estese e a localizzazione variabile;
ipertensione arteriosa trattata ed obesità con BMI 33 kg/m2 (senza
influsso sulla capacità lavorativa).
Tali diagnosi sono confermate altresì dal Dott. D._______ (medico
dell'UAI) nei suoi rapporti del 27 dicembre 2005 (doc. 51-1/52-2) e del
4 agosto 2006 e dal Dott. F._______ nella relazione medico-legale che
ha redatto il 9 giugno 2006 sullo stato di salute dell'assicurata
(prodotta da quest'ultimo con scritto del 18 luglio 2006).
7.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario dell'INPS ed il Dott. D._______ hanno ritenuto
che l'assicurata presentava un'incapacità lavorativa totale dal 28 luglio
2002, come peraltro riconosciuto pure dalla sua Cassa malattia
(modello E213 del 20 dicembre 2002, rapporto medico del 28 marzo
Pagina 11
C-2800/2006
2003 del Dott. D._______, medico dell'amministrazione e lettera del 10
dicembre 2002 della Helsana Assicurazioni SA).
Mentre nell'ambito della procedura di revisione, i periti del SAM hanno
ritenuto l'assicurata abile al lavoro, nell'attività abituale (operaia di
fabbrica) così come in attività adeguate (con impegno fisico leggero,
svolte sedute o in piedi, non pericolose), nella misura del 50% inteso
come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera
giornata lavorativa dall'autunno del 2002 ossia da quando la fase
acuta della malattia si è ridotta; dal 2003 in poi la situazione è
progressivamente migliorata a livello soggettivo per quanto riguarda lo
stato generale, oggettivamente è stato possibile ridurre in modo
importante la corticoterapia senza recidiva (cfr. perizia del 13
dicembre 2004: doc. 31-1/33-47). Parere quest'ultimo confermato pure
dal Dott. D._______ (medico dell'UAI) nei suoi rapporti del 27
dicembre 2005 (doc. 51-1/52-2) e del 4 agosto 2006 (alla luce della
nuova documentazione medica prodotta dall'assicurata in sede
ricorsuale, segnatamente la relazione medico-legale del 9 giugno 2006
del Dott. F._______) e dalla Consulente per l'integrazione nel suo
rapporto del 3 febbraio 2006 (doc. 54-1/54-3).
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono pervenuti gli
esperti del SAM, i quali hanno esaminato personalmente l'assicurata
ed hanno potuto prendere visione della documentazione medica
obiettiva esibita o messa direttamente a disposizione dall'assicurata,
valutando il danno alla salute lamentato dallo stessa sulla base di
accertamenti approfonditi e completi. I rapporti peritali sono stati
redatti con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), sono chiari nella presentazione del contesto medico ed,
infine, le conclusioni a cui giungono sono fondate. Parimenti il collegio
giudicante condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Dott.
D._______ del servizio medico regionale (SMR), ritenuto che i suoi
rapporti si basano sostanzialmente sulla perizia del SAM ed appaiono
chiari e completi giungendo a conclusioni logiche e motivate. In
quest'ottica pertanto le predette relazioni mediche ossequiano
ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza esposti sub.
consid. 5.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio giudicante è
quindi dell'avviso che l'assicurata è da ritenersi abile al lavoro,
Pagina 12
C-2800/2006
nell'attività abituale (operaia di fabbrica) così come in attività adeguate
(generiche, leggere, semplici, ripetitive e non qualificate), nella misura
del 50% inteso come riduzione della capacità funzionale residua
sull'arco di un'intera giornata lavorativa e ciò al più tardi dall'epoca in
cui la ricorrente è stata esaminata presso il SAM (luglio 2004) ritenuto
che anche la Cassa malattia ha considerato che l'assicurata
presentava un'incapacità lavorativa totale dal 28 luglio 2002 (lettera
del 10 dicembre 2002 della Helsana Assicurazioni SA).
8.
8.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
8.2 Stante quanto accertato al considerando 7, l'assicurata è abile al
lavoro, nell'attività abituale (operaia di fabbrica) così come in attività
adeguate (generiche, leggere, semplici, ripetitive e non qualificate),
nella misura del 50% inteso come riduzione della capacità funzionale
residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa, motivo per cui subisce
una perdita di guadagno del 50%. Visto che l'interessata può
riprendere almeno parzialmente la sua professione precedente, di
regola non è necessario procedere ad un raffronto dei redditi (DTF
114 V 310 consider. 3 a e DTF 104 V 135 consid. 2 b). In questo caso
il grado di invalidità corrisponde all'incapacità di lavoro nel mestiere
precedente. Ella ha quindi diritto a mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
8.3 Il gravame deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione
su opposizione impugnata riformata nel senso che M._______ ha
diritto a mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° marzo 2005 (art. 88
bis
cpv. 2 lettera a OAI).
8.4 In questa fattispecie il collegio giudicante non può comunque
esimersi dall'osservare quanto segue in merito al raffronto dei redditi
operato dall'amministrazione.
La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto
(calcolo effettuato il 3 febbraio 2006) di un salario annuo lordo, privo di
Pagina 13
C-2800/2006
invalidità, quale operaia nel controllo qualità presso la ditta R._______
SA di M1._______ di complessivi fr. 28'952.-- conseguibile nel 2002 ed
aggiornato mediante indicizzazione a complessivi fr. 29'617.90,
arrotondato per eccesso a fr. 29'618.-- nel 2004. Ella ha tenuto conto
poi di un salario annuo lordo, da invalido, in attività adeguate
(generiche, semplici e ripetitive) di complessivi fr. 40'360.-- nel 2004
sulla scorta di quanto stabilito dalle tabelle riguardanti i redditi annui
statistici del Cantone Ticino (tabella TA 13, valori del Cantone Ticino,
settore privato, categoria 4.2, valore mediano, femminile). In
considerazione della capacità di lavoro residua del 50% (rendimento
ridotto sull'arco di un'intera giornata lavorativa) ed applicando una
ulteriore riduzione del 10% per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurata, è risultato un reddito da invalido di complessivi fr.
18'162.--. È così giunta ad un grado di invalidità del 38.68%
[(29'618-18'162)x100]:29'618 (doc. 54-1/54-3).
Ora, il Tribunale rileva innanzitutto che per determinare il reddito da
invalido devono essere applicate, conformemente alla giurisprudenza
consolidata, le tabelle riguardanti i redditi annui statistici nazionali e
non quelle concernenti i redditi annui statistici del Cantone Ticino (DTF
126 V 75; DTF 129 V 472). Di conseguenza, deve essere considerato,
quale reddito da invalido, il salario mensile medio realizzabile in attività
di tipo leggero non qualificate in un mercato di lavoro equilibrato nel
2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4,
femminile, totale) che è di fr. 3'893.-- per 40 ore ovvero di fr. 4'010.--
per 41,2 ore (La Vie économique 9-2006 p. 90 tabella B 9.2, let. D
[industries manufacturières]) pari ad un salario annuo lordo di fr.
48'120.--. Ai fini del presente giudizio occorre, inoltre, rilevare che,
secondo la giurisprudenza consolidata, qualora, già prima
dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona
assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e
che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente
accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli
stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido: accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei
motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in
proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p.
483 consid. 3b, STFA del 5 dicembre 2004 nella causa S., I 630/02,
consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid.
Pagina 14
C-2800/2006
3.3).
Nel caso concreto, il salario mensile medio conseguibile nel 2004
quale operaia nel settore della produzione industriale è di fr. 3'652.--
per 40 ore ovvero di fr. 3'762.-- per 41,2 ore (La Vie économique
9-2006 p. 90 tabella B 9.2, let. D [industries manufacturières]) pari ad
un salario annuo lordo di fr. 45'144.-- (tabella TA 1, valori nazionali,
settore privato, categoria 4, femminile, sonstiges verarbeitendes
Gewerbe). La differenza rispetto al salario da valido effettivamente
realizzato dall'assicurata di fr. 29'618.-- è del 34,39%
[(29'618:45'144)x100]-100. Essendo significativa e posto che non è
ragionevolmente sostenibile che l'assicurata si sia volontariamente
accontentata di una retribuzione modesta, ne deve essere tenuto
conto nell'ambito della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza del
Tribunale federale I 931/2006 del 3 ottobre 2007 consid. 5). Di
conseguenza, il salario lordo da invalido statisticamente accertato di fr.
48'120.-- deve essere ridotto del 34,39% a cui va applicata una
ulteriore riduzione adeguata del 10% consentita dalla giurisprudenza
per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75). Si
ottiene pertanto un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza
dell'invalidità, di fr. 28'414.-- pari a franchi 14'207.-- (rendimento ridotto
al 50% sull'arco di un'intera giornata lavorativa).
Il confronto fra un reddito privo di invalidità di fr. 29'618.-- ed un introito
teorico annuale, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di fr. 14'207.--
evidenzia quindi una perdita di guadagno del 52%
[(29'618-14'207)x100]:29'618, tasso che comporta il riconoscimento
del diritto a mezza rendita d'invalidità.
9. Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, ritenuto che i fatti
accaduti posteriormente (e che hanno modificato questa situazione)
devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento
amministrativo (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1, DTF 129 V 4
consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener
conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
Pagina 15
C-2800/2006
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d,
DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Successivamente al 15 maggio 2006, e più precisamente il 29
settembre 2006, l'assicurata ha esibito: un referto di una eco
muscolotendinea del 25 settembre 2006, un referto di un esame
radiografico del torace dell'8 agosto 2006, un certificato medico ed un
referto di una visita ginecologica del 26 giugno 2006 già agli atti ed un
referto di una visita cardiologica dell'8 agosto 2006. L'amministrazione
ha quindi sottoposto la predetta documentazione medica al Dott.
D._______ che, nel suo rapporto del 10 ottobre 2006, ha ritenuto
possibile un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata dal
mese di agosto del 2006 con influsso sulla capacità lavorativa. Trattasi
quindi di documentazione medica che deve formare oggetto di un
nuovo procedimento amministrativo. L'incarto deve pertanto essere
rinviato all'amministrazione affinchè proceda ad una nuova revisione
della rendita sulla scorta della predetta documentazione medica
esibita dall'assicurata.
10.
10.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è
assegnata un'indennità per spese ripetibili di franchi 700.-- a carico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero.
Pagina 16
C-2800/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione
impugnata parzialmente riformata nel senso che M._______ ha diritto
a mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° marzo 2005.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero perchè calcoli il montante delle
prestazioni spettanti alla ricorrente e versi i relativi arretrati e proceda
ai sensi del considerando 9 in fine.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 17
C-2800/2006
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 18