Corte III
C-2806/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 22 agosto 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio),
Franziska Schneider ed Eduard Achermann; Cancelliere:
Dario Croci Torti.
A._______, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA-CGIL Via Nino Bixio
37, IT-21100 Varese,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione su opposizione del 22 maggio 2006 in materia di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il .-, coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1965 al 1993, solvendo regolari contributi all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 8).
Dopo il rimpatrio, ha ancora saltuariamente lavorato nel settore
dell'edilizia; da ultimo ha lavorato per pochi giorni nel giugno 1998 presso
la ditta "Valceresio costruzioni edili S.r.l." come operaio qualificato (doc.
20-22).
In data 30 settembre 2003, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4).
B. Il richiedente è stato visitato il 27 settembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "epatopatia cronica
etiltossica con iniziale neuropatia arti inferiori, anamnesi di pancreatite
cronica in ex etilista; anni 62; non lavora" ed ha posto un tasso d'invalidità
del 50% (doc. 76).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 28 gennaio 2002
(tasso d'invalidità 80%) per cirrosi epatica ed encefalopatia con neuropatia
(doc. 6);
- diverse cartelle cliniche relative a degenze ospedaliere: già dal 1981
questi ricoveri concernevano problemi di epatopatia di origine etilica (doc.
27-30, 44);
- l'incarto dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)
concernente un incidente avvenuto il 18 maggio 1988, ove l'assicurato
riportò ferite e lacerazioni al gomito e al fianco destro ed alla gamba
sinistra (doc. 52);
- un incarto della Cassa malati (CM) Helvetia riguardante le diverse
prestazioni fornite e, per ultimo (1994), per dei disturbi alla schiena per i
quali la CM ha inviato l'incarto, per competenza, alla SUVA (doc. 53);
- un ulteriore incarto della SUVA relativo alle menzionata "ricaduta" del
1994 caratterizzata da dolori in sede dorsolombare ed al passaggio
lombosacrale con irradiazione agli arti superiori; con decisione del 5
ottobre 1994, la SUVA ha rifiutato prestazioni assicurative in quanto i
disturbi denunciati non erano in relazione con l'infortunio subito nel 1988;
questo provvedimento è stato confermato nella decisione su opposizione
dell'assicuratore infortuni del 4 gennaio 1995 (doc. 54);
3- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 27 agosto al 6
settembre 1996 per epatopatia etiltossica (doc. 59, 60);
- analisi ematochimiche e delle urine del 4 maggio, 6 luglio 2001, un
rapporto d'esame gastroenterologico del 4 giugno 2001 (doc. 61-67);
- un rapporto di degenza ospedaliera dal 27 luglio all'8 agosto 2001 per
decadimento psicofisico da dipendenza cronica da alcool e tabacco,
probabile neuropatia alcoolica, iniziale epatopatia tossica, gastrite, calo
ponderale (doc. 68);
- una cartella clinica relativa al ricovero dal 2 al 12 settembre 2001 per
gastrite emorragica grave con marcata anemia, epatopatia alcoolica (doc.
69);
- un certificato medico del 20 settembre 2003 del Dott. Garofalo (doc. 71);
- analisi ematochimiche del 17 settembre 2004 (doc. 73);
- un ulteriore certificato medico del Dott. Garofalo del 25 novembre 2004
(doc. 74);
- un certificato dell'Ospedale di circolo, poliambulatorio di Arcisate del 17
giugno 2005, reparto di gastroenterologia, attestante un'epatopatia tossica
complicata da polineuropatia periferica ed encefalopatia porto-sistemica,
ipertensione portale (doc. 75).
C. Nel suo rapporto dell'8 agosto 2005, il Dott. Luethi, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso dal
profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che l'interessato
presenta un'incapacità al lavoro del 50% nel suo precedente lavoro di
operaio metallurgico od ogni altro lavoro pesante, mentre in attività
sostitutive, leggere semplici e/o sedentarie, egli presenta un'invalidità del
20% dal luglio 2001 (doc. 78, 79).
Un calcolo comparativo dei redditi è stato effettuato dall'amministrazione
(doc. 80) e dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative
all'80%, invece del precedente lavoro nel settore metallurgico, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 50,40% dal luglio 2002. In questo
calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente
ridotto del 20% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato
(età, handicap).
Mediante decisione del 29 settembre 2005, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° settembre 2002 (doc. 83, 84). L'attribuzione retroattiva
della rendita è limitata ai 12 mesi che precedono la data di presentazione
della domanda.
D. Con atto del 2 novembre 2005, ribadito il 19 dicembre successivo,
4A._______, rappresentato dal Patronato INCA di Varese, ha formulato
opposizione contro il summenzionato provvedimento amministrativo
chiedendo, implicitamente, il riconoscimento del suo diritto alla rendita
intera AI. A suffragio delle sue conclusioni ha segnatamente esibito:
- un rapporto d'esame elettromiografico arti inferiori del 9 novembre 2005
attestante una modesta iniziale neuropatia sensitivo motoria (doc. 86);
- una relazione d'esame neuropsicologico del 17 novembre 2005 (Dott.
Maurizio Rampazzo) che attesta un deficit accentuato a carico della
memoria a breve termine ed un'accentuata difficoltà nell'attenzione
selettiva associata ad una scarsa capacità visuo-spaziale ed una rallentata
coordinazione visuo-motoria (doc. 88);
- una relazione medico-legale allestita il 7 dicembre 2005 dal Dott.
Legrenzi, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Como, il
quale giudica il paziente del tutto inaffidabile anche in attività medio
leggere (doc. 89).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa
Vonlanthen Roth, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione
del 13 aprile 2006 (doc. 92), ha affermato che la documentazione esibita
pone in evidenza un aggravamento dell'incapacità al lavoro fino al 70% per
ogni attività e ciò dal 17 novembre 2005, data dell'esame neuropsicologico
del Dott. Rampazzo.
Mediante decisione su opposizione del 12/22 maggio 2006 (doc. 94, 95),
l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurato una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2006
(tre mesi dopo l'accertato peggioramento).
E. Con il gravame del 12 giugno 2006, consegnato alla posta il giorno
successivo, A._______, sempre rappresentato dal Patronato INCA,
chiede, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera
AI da una data anteriore al 1° febbraio 2006. Infatti, osserva il ricorrente, le
condizioni di salute constatate dai Dott.ri Rampazzo e Legrenzi erano
quelle già presenti nel corso del ricovero del 27 luglio 2001. A suffragio
delle sue conclusioni produce copia della relazione di degenza ospedaliera
del luglio/agosto già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 24 agosto 2006, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con fax del 28 settembre
2006, ha ribadito implicitamente l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. A suffragio delle proprie conclusioni ha esibito
l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile (tasso d'invalidità 80%) già
ad atti ed osserva che già nel 2002 esistevano le patologie invalidanti in
5misura superiore al 70%.
G. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF) competente
a partire dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza del 6 luglio 2007, il Giudice istruttore ha comunicato alle
parti la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono
pervenute domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
6un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 settembre 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30
settembre 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 22
maggio 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
74. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
8abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
5.5 Alle precedenti considerazioni v'è d'aggiungere che una rendita limitata nel
tempo, come è il caso nella specie, corrisponde, materialmente, ad una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (art. 41 LAI in vigore fino al 31
dicembre 2002) e se ne deve pertanto seguire i principi (DTF 125 V 417,
consid. 2d). Secondo detta norma, se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul
diritto a tale prestazione, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per quanto concerne
l’esecuzione di questa norma, l’art. 88a cpv. 2 dell’Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201)
dispone che se subentra un peggioramento della capacità di guadagno,
occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
6. Il ricorrente non ha più svolto attività lucrativa di permanente durata dopo il
suo rimpatrio avvenuto nel 1993. Infatti, per il periodo successivo, ha
lavorato solo saltuariamente, da ultimo per pochi giorni nel giugno 1998
(doc. 20-22).
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
97. L'assicurato soffre essenzialmente di un'epatopatia cronica etiltossica ed
iniziale neuropatia agli arti inferiori, etilismo cronico, tabagismo ed esiti di
pancreatite cronica. Egli ha subito diversi ricoveri ospedalieri, in generale
imputabili all'eccessivo consumo di bevande alcooliche. Le condizioni di
salute sono peggiorate nel 2005 con la verosimile comparsa di
un'encefalopatia sempre di origine etilica ed un aggravamento della
neuropatia (doc. 88, 89). Altre turbe sono sempre associate all'etilismo
come la gastrite cronica con un episodio emorragico nel dicembre 2001 e
turbe psichiche di diversa natura ed intensità.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS, nella sua perizia del 27 settembre 2004 (doc.
76), pone un tasso d'invalidità del 50%. Nel rapporto dell'8 agosto 2005
(doc. 77, 78), il Dott. Luethi, dell'UAIE, afferma che l'interessato non
potrebbe più svolgere il suo precedente lavoro di operaio del settore
metallurgico, ma a lui sarebbero proponibili attività di tipo leggero e/o
sedentario in misura dell'80%. Il calcolo comparativo dei redditi (doc. 80)
ha quindi fatto trasparire un tasso d'incapacità di guadagno del 50,40%,
ciò che apre il diritto ad una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. La decorrenza di tale stato d'invalidità è stata fatta risalire da
luglio 2001, quando l'assicurato è stato ricoverato in ospedale per un
decadimento psico-fisico da dipendenza cronica da alcool e tabacco.
Benché l'insorgenza del diritto alla mezza rendita è avvenuto un anno
dopo il luglio 2001 (cfr. menzionato art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), all'interessato
è stata erogata una mezza rendita AI dal 1° settembre 2002, ossia a
partire dai 12 mesi che precedono il deposito della domanda di rendita,
questa essendo stata presentata il 30 settembre 2003.
8.2 Già in sede d'opposizione, A._______ ha fatto presente che avrebbe diritto
alla rendita intera AI, in quanto le sue condizioni di salute sono gravi da
molto tempo. Ora, la Dott.ssa Vonlanthen Roth ha preso atto della
10
documentazione esibita con l'opposizione ed ha ammesso un
peggioramento delle condizioni di salute dell'opponente solamente a
partire dalla data dell'esame neuropsicologico 17 novembre 2005
effettuato dal Dott. Rampazzo. Questo specialista descrive un paziente
con deficit accentuato a carico della memoria a breve termine,
un'accentuata difficoltà nell'attenzione selettiva ed una scarsa capacità
visuo-spaziale con rallentata coordinazione visuo-motoria. A questo referto
si aggiunge una relazione medico-legale del Dott. Legrenzi del 7 dicembre
2005, che descrive un paziente oramai del tutto inaffidabile anche in
attività medio-leggere.
Ora, con il ricorso, A._______ sostiene che quella situazione valetudinaria
descritta dai Dott.ri Rampazzo e Legrenzi era già presente, perlomeno, a
partire dal ricovero ospedaliero del 27 luglio 2001, la cui data era stata
ritenuta dal Dott. Luethi quale inizio determinante dello stato di invalidità di
rilievo.
9. Agli argomenti della parte ricorrente non può essere prestata adesione.
9.1 È ben vero che l'ospedalizzazione del 27 luglio 2001 è stata resa
necessaria per un decadimento psico-fisico del paziente che presentava
un'iniziale epatopatia tossica attribuibile a consumo alcoolico, una gastrite
erosiva, un'iniziale anemia (con calo ponderale) ed una verosimile
neuropatia periferica. Tuttavia, da quanto risulta dalla stessa cartella
clinica, la degenza ospedaliera ha comportato un recupero delle condizioni
cliniche da ascrivere, fra l'altro, all'astensione da alcool e fumo. Il paziente
è stato dimesso in buone condizioni generali di salute. Dopo
quell'ospedalizzazione, A._______ è stato ancora ricoverato per 10 giorni
nel settembre 2001 (gastrite emorragica) e, da allora, non ha più subito
alcun ricovero. Va ancora rilevato che la perizia medica dettagliata (E 213)
del 27 settembre 2004 (doc. 76) poneva ancora un tasso d'invalidità del
50%. Pertanto, non sussistono documenti oggettivi che dimostrino
l'esistenza di un'incapacità al lavoro superiore al 70% in qualsivoglia
attività dopo la dimissione ospedaliera dell'agosto 2001 o, al limite, dopo
quella del 12 settembre 2001. Verosimilmente, l'interessato ha trascorso
un periodo di discreto benessere per qualche anno. In questo tempo, egli
avrebbe potuto svolgere un'attività leggera/sedentaria a tempo parziale
(80%) come è stato rilevato dal Dott. Luethi (doc. 77, 78), parere che può
essere ben condiviso.
9.2 Con l'opposizione A._______ ha esibito la menzionata documentazione
medica. La Dott.ssa Vonlanthen Roth ha determinato il peggioramento
delle condizioni di salute del nominato a decorrere dalla data del rapporto
del Dott. Rampazzo, 17 novembre 2005. Dal punto di vista oggettivo,
trattasi del riferimento nello spazio temporale più favorevole per il
ricorrente per fissare la data del peggioramento delle condizioni di salute e
11
della capacità al lavoro dell'assicurato. Come viene rilevato dal medico
dell'UAIE, il paziente presenta un aggravamento del suo stato
neuropsicologico con delle lesioni oggettive delle funzioni della memoria
spazio-temporale, della facoltà d'attenzione e delle capacità visuo-spaziali
e visuo-motorie. È da osservare che il 17 giugno 2005, la sezione di
gastroenterologia del poliambulatorio di Arcisate ha rilasciato un attestato
(doc. 75) ove si fa stato di un'epatopatia tossica da oltre 25 anni. va
rilevato tuttavia che questo referto che descrive anche altre patologie
subite dal paziente (pancreatite, episodio emorragico, ecc.), assume un
carattere di storia clinica e non tanto di rapporto medico particolareggiato
sullo stato attuale del paziente.
9.3 Occorre pertanto ammettere che a partire dal mese di novembre 2005, le
condizioni di salute di A._______ sono peggiorate a tal punto da
provocargli un'incapacità al lavoro superiore al 70% in qualsiasi attività.
Il diritto alla rendita intera sorge 3 mesi dopo l'aggravamento
oggettivamente accertato, ossia nel febbraio 2006 (cfr. consid. 5.5, art. 88
a cpv. 2 OAI). A._______ ha dunque diritto alla rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2006.
10.
10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.2 Non si prelevano spese.
10.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. x)
12
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: