B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2806/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti
(decisione su opposizione del 26 aprile 2012).
C-2806/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero, nato il (…), ha risieduto, dall'agosto del
2008 (v. doc. TAF 1), nella Repubblica del Paraguay, dove ha esercitato
un'attività lucrativa alle dipendenze di una società dal febbraio del 2009
(doc. 34 e 35). Il 22 maggio 2009, ha inoltrato la dichiarazione di parteci-
pazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invali-
dità (doc. 2).
B.
B.a Con scritto del 14 agosto 2009 (doc. 14 [v. anche doc. 7]), l'autorità
inferiore ha confermato all'interessato l'adesione, con effetto al 1° agosto
2008, all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidi-
tà. Detta autorità ha altresì invitato l'interessato a trasmettere, entro il
termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e del-
la sostanza per l'anno 2008, unitamente ai giustificativi necessari.
B.b Con diffida del 25 novembre 2009 (doc. 15), l'autorità inferiore ha
chiesto all'interessato di inoltrare, entro il termine di trenta giorni, il formu-
lario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2008
nonché i giustificativi necessari.
B.c Con diffida raccomandata del 5 febbraio 2010 (doc. 17), l'autorità in-
feriore ha concesso all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per pro-
durre la documentazione richiesta, con la precisazione che gli assicurati,
che non hanno ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, so-
no esclusi dall'assicurazione facoltativa al 31 dicembre dell'anno in cui
avrebbero dovuto inoltrare i documenti (è stato allegato il testo delle di-
sposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione fa-
coltativa).
B.d Con diffida del 4 marzo 2010 (doc. 18), l'autorità inferiore ha chiesto
all'interessato d'inoltrare, entro il termine di trenta giorni, il formulario per
la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2009 nonché i giu-
stificativi necessari.
B.e Con diffida raccomandata del 4 maggio 2010 (doc. 20), l'autorità infe-
riore ha concesso all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per produr-
re la documentazione richiesta, con la precisazione che gli assicurati, che
non hanno ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, sono
esclusi dall'assicurazione facoltativa al 31 dicembre dell'anno in cui a-
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vrebbero dovuto inoltrare i documenti (è stato allegato il testo delle dispo-
sizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facolta-
tiva).
C.
Con decisione del 14 gennaio 2011 (doc. 22 [v. anche doc. 23]), l'autorità
inferiore, dopo aver constatato che l'interessato non ha adempiuto al pro-
prio obbligo di inoltrare la documentazione richiesta (con la seconda diffi-
da), ha deciso, conformemente all'art. 13 cpv. 1 OAF, di escludere il me-
desimo dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia
di esclusione dall'assicurazione facoltativa).
D.
D.a Con scritto del 19 gennaio 2012 (in cui è altresì fatto riferimento ad
un colloquio telefonico del 18 gennaio 2012 con un collaboratore dell'au-
torità inferiore [doc. 25]), l'interessato ha segnalato di essere stato assen-
te dal Paraguay dal 2010 per motivi di salute e di non avere ricevuto al-
cuno scritto o avviso da parte dell'autorità inferiore in merito ad eventuali
scadenze da rispettare rispettivamente all'esclusione dall'assicurazione
facoltativa.
D.b Con lettera raccomandata del 2 marzo 2012 (doc. 29), l'autorità infe-
riore ha trasmesso all'interessato copia della decisione del 14 gennaio
2011 nonché copia degli scritti del 14 agosto e 25 novembre 2009 e del 5
febbraio, 4 marzo e 4 maggio 2010. L'autorità inferiore ha altresì conces-
so all'interessato un ultimo termine al 24 aprile 2012 per trasmettere i
moduli per la dichiarazione del reddito e della sostanza, unitamente ai
documenti giustificativi, con la precisazione che, se i formulari debitamen-
te compilati e i documenti necessari non fossero pervenuti entro il predet-
to termine, o se la documentazione fornita non fosse stata completa, l'e-
sclusione dall'assicurazione facoltativa sarebbe stata confermata.
D.c L'interessato ha prodotto l'estratto del suo conto individuale dal gen-
naio 2003 al luglio 2008, le dichiarazioni del reddito e della sostanza per il
calcolo dei contributi 2008, 2009 e 2010 ed i certificati di salario del 2009
e del 2010 (doc. 30 a 39).
E.
Con decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (doc. 41), l'autorità infe-
riore ha respinto l'opposizione del 19 gennaio 2012 e confermato la pro-
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pria decisione del 14 gennaio 2011 mediante la quale ha escluso l'inte-
ressato dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità. L'autorità inferiore ha osservato che i moduli per la dichiarazione
del reddito e della sostanza prodotti non permettono di determinare i con-
tributi che l'interessato è tenuto a pagare all'assicurazione facoltativa dal
1° agosto 2008 al 2010. In particolare, ha precisato che per l'anno 2008 il
medesimo ha segnalato di aver lavorato da gennaio a luglio, ma non ha
fornito alcuna indicazione in merito alla sostanza ed al reddito acquisito
sotto forma di rendita, e che per gli anni 2009 e 2010 non ha specificato il
tasso di attività (più o meno del 50%), i certificati di salario non fornendo
alcuna indicazione sul numero di ore di lavoro alla settimana (è fatto rife-
rimento alle direttive che accompagnano il modulo per la dichiarazione
del reddito e della sostanza [v. doc. 43]).
F.
Il 23 maggio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del
26 aprile 2012 mediante il quale ha chiesto che "la (…) richiesta di poter
versare i contributi per gli anni in questione venga accolta favorevolmen-
te". In particolare, ha segnalato che per l'anno 2008, ha indicato nell'ap-
posito formulario di non aver svolto alcuna attività lucrativa dal 1° agosto
alla fine dell'anno (periodo di ricerca di lavoro). Non ha comunque men-
zionato la sua sostanza "in quanto assai inferiore alla cifra minima di un
capitale imponibile, corrispondente a circa US$ 100'000". Ha altresì pre-
cisato che per gli anni 2009 e 2010, non ha specificato negli appositi for-
mulari, per mera disattenzione, il tasso d'occupazione. Il datore di lavoro
ha peraltro indicato nei certificati di salario un orario di lavoro alla setti-
mana "indeterminado", essendo egli "(assunto) – on call – a tempo pieno
a disposizione". Ha esibito segnatamente la seconda pagina della dichia-
razione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2008 e
2010 ed i certificati di salario del 2009 e del 2010 (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso del 19 giugno 2012, l'autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che
l'insorgente non ha esibito alcun documento relativo alla sostanza ed al
reddito acquisito sotto forma di rendita per l'anno 2008 e non ha neppure
prodotto alcun documento attestante il tasso di attività per l'anno 2009 e
l'anno 2010 (doc. TAF 4).
H.
Nella replica del 16 agosto 2012, il ricorrente si è riconfermato nelle ar-
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gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 23 maggio 2012. In
particolare, ha segnalato che "la mia sostanza (...) risulta essere una par-
tecipazione in forma privata alla proprietà, non a mio nome, di un terreno,
posto in vendita in Paraguay (…) tuttora invenduto ed ammonta a US$
100'000". Ha prodotto segnatamente due pagine di presentazione di una
proprietà (fondo) in Paraguay stampate dal sito della società B._______ il
14 agosto 2012 (doc. TAF 5).
I.
Con provvedimento del 23 agosto 2012, questo Tribunale ha trasmesso
all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 16 ago-
sto 2012 (doc. TAF 6).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni so-
ciali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
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Pagina 6
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile. A tal proposito, basti ancora rilevare che lo scritto di
opposizione del ricorrente del 19 gennaio 2012 contro la decisione del 14
gennaio 2011, decisione che la CSC ha inviato per posta semplice in Pa-
raguay – ma di cui non è stata in grado di dimostrare, come le compete
(DTF 136 V 295 consid. 5.9 e relativi riferimenti) la notifica/ricezione da
parte dell'interessato (con la conseguenza che detta decisione va ritenuta
siccome inesistente [cfr. consid. 6.3 e 7.3.2 del presente giudizio]) – è da
considerarsi tempestivo, l'interessato avendo agito immediatamente dopo
avere avuto conoscenza, in un colloquio telefonico con un collaboratore
della CSC (doc. 25 e 26), dell'esistenza di una decisione di esclusione
dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011 (cfr., sulla questione
dell'onere della prova della notifica di una decisione rispettivamente delle
conseguenze dell'assenza di prova, DTF 136 V 295 consid. 5.9 nonché
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 otto-
bre 2012 consid. 3.1 e relativi riferimenti).
2.
Il ricorrente è cittadino svizzero, ha risieduto nella Repubblica del Para-
guay dall'agosto del 2008 al 2010 (v. doc. TAF 1 e 5) e vi ha esercitato
un'attività lucrativa alle dipendenze di una società dal febbraio del 2009 al
dicembre del 2010 (doc. 34 e 35). Dato che la Svizzera non ha stipulato
alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti
e d'invalidità con la Repubblica del Paraguay, i diritti e gli obblighi dell'in-
sorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero.
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La de-
cisione impugnata concerne l'esclusione dall'assicurazione facoltativa a
seguito del mancato inoltro dei giustificativi necessari per determinare i
contributi da agosto 2008 al 2009.
3.2 Al caso in esame è pertanto applicabile di principio l'ordinanza del 26
maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111) nella sua versione in vigore dal
1° gennaio 2008.
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Pagina 7
4.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se erano dati nel caso in esame i presupposti per l'e-
sclusione del ricorrente dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LAVS e delle disposizioni
dell'OAF.
5.
5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono assicurate obbligato-
riamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le
persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lu-
crativa.
5.2 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno
2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità eu-
ropea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al
di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assi-
curati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni
possono aderire all'assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana
disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnata-
mente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione.
(art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS).
5.3 L'art. 2 cpv. 3 LAVS prevede che gli assicurati sono esclusi dall'assi-
curazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non
pagano i contributi nel termine prescritto.
5.4 Secondo l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappre-
sentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli as-
sicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione
dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza
mediante documenti giustificativi.
5.5
5.5.1 L'art. 13 OAF disciplina le condizioni dell'esclusione dall'assicura-
zione facoltativa.
5.5.2 Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. c OAF, sono esclusi dall'assicurazione fa-
coltativa gli assicurati che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31
dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo. Prima della scadenza
del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'as-
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sicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione (art. 13 cpv. 2
prima frase OAF). Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione
di cui all'art. 17 cpv. 2 seconda frase OAF (art. 13 cpv. 2 seconda frase
OAF).
5.6
5.6.1 Ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OAF, l'assicurato, che non fornisce entro il
termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi con-
tributi, o che fornisce delle indicazioni insufficienti, dev'essere diffidato per
iscritto, entro due mesi dalla scadenza del termine impartito, ad adempie-
re i suoi obblighi e gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta
giorni (cfr. Direttive dell'UFAS concernenti l'assicurazione facoltativa per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [in seguito, Direttive] n. 3014 e n.
4044).
5.6.2 In caso d'inosservanza del termine supplementare o nel caso in cui
l'assicurato fornisce delle indicazioni insufficienti, se il medesimo non ha
ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, la Cassa di com-
pensazione gli assegna un ultimo termine di trenta giorni e richiama la
sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine (art.
17 cpv. 2 OAF per analogia; cfr. Direttive n. 3015 e n. 4045; v. anche la
sentenza del Tribunale federale H 385/01 del 9 maggio 2003 consid.
5.1.2 [secondo cui il chiaro disposto dell'art. 17 cpv. 1 OAF fa espressa-
mente dipendere l'eventualità di una tassazione d'ufficio dal pagamento di
contributi] e la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
1872/2008 del 9 settembre 2009 consid. 3.1).
5.7 Il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di pronunciare che
l'esclusione dall'assicurazione facoltativa tange in modo particolarmente
grave gli interessi dell'assicurato (cfr. DTF 117 V 97 consid. 2c). Occorre
pertanto mostrarsi rigorosi per quanto attiene all'adempimento dei pre-
supposti procedurali che reggono una siffatta esclusione (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012
consid. 2.4 e 3.3).
6.
6.1 Trattandosi di fattispecie internazionale, va premesso che, per prassi
costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quali un atto giu-
diziario o una decisione amministrativa (per esempio la decisione di e-
sclusione dall'assicurazione facoltativa), costituisce un atto di imperio,
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Pagina 9
che salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato
nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o
consolare, a meno che non riguardi una comunicazione di natura mera-
mente informativa senza effetti giuridici (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti; v. pure la sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2).
6.2 Un atto è segnatamente qualificabile come ufficiale se la sua notifica
serve all'adempimento di un compito statale. Effetti giuridici esplica per
esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminato-
ria di esclusione dall'assicurazione facoltativa (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 4.4;
DTF 136 V 295 consid. 5.2).
6.3 La notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non e-
splica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo desti-
natario. È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che es-
so acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non
esiste. Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo con-
tenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è
pertanto indispensabile. Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve
essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle
quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) imparti-
to (DTF 136 V 295 consid. 5.3 e relativi riferimenti).
7.
7.1 Il ricorrente ha allegato, nella sua opposizione alla decisione di esclu-
sione dall'assicurazione facoltativa resa dall'autorità inferiore il 14 genna-
io 2011, di non avere ricevuto né una diffida di esclusione né la decisione
di esclusione medesima.
7.2 L'autorità inferiore ammette nella sua risposta al ricorso di non essere
in grado di fornire la prova della notifica delle diffide, che hanno preceduto
la resa della decisione del 14 gennaio 2011, al ricorrente. Essa fa tuttavia
valere di avere nuovamente notificato all'insorgente tali diffide con lettera
raccomandata del 2 marzo 2012 (notificata al suo nuovo indirizzo in Sviz-
zera), di avere conferito un termine al 20 aprile 2012 per produrre i do-
cumenti mancanti e di avere segnalato al ricorrente che in caso di manca-
ta ottemperanza sarebbe stata costretta a confermare la sua esclusione
dall'assicurazione facoltativa (mediante la reiezione della sua opposizio-
ne).
C-2806/2012
Pagina 10
7.3
7.3.1 Questo Tribunale constata, da un lato, che l'autorità inferiore non ha
dimostrato né la notifica delle diffide inviate all'insorgente per posta in Pa-
raguay anteriormente alla decisione d'esclusione del 14 gennaio 2011, né
la notifica della citata decisione d'esclusione. Ha persino notificato in Pa-
raguay i menzionati atti giuridici tramite posta in violazione della sovranità
dello Stato estero e quindi, del diritto internazionale pubblico (cfr. DTF
136 V 295 consid. 5, segnatamente 5.1), non sussistendo con il Paraguay
alcuna convenzione di sicurezza sociale che preveda la possibilità delle
notifiche di atti amministrativi e/o giudiziari tramite posta e non avendo la
CSC fatto valere rispettivamente dimostrato l'esistenza di un consenso a
siffatte notifiche da parte dello Stato estero in questione.
7.3.2 Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto di potere sanare le noti-
fiche irregolari delle diffide e della decisione d'esclusione dall'assicurazio-
ne facoltativa del 14 gennaio 2011 semplicemente notificandole nuova-
mente, in blocco ed in medesima data, al ricorrente. Sennonché, un simi-
le modo di procedere non può manifestamente essere tutelato. In effetti,
la diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa (art.
13 cpv. 2 in combinazione con l'art. 17 cpv. 2 OAF) è condizione indi-
spensabile ad una successiva eventuale decisione d'esclusione. In altri
termini, la stessa non può in nessun caso essere resa rispettivamente no-
tificata nel medesimo momento della diffida con comminatoria di esclu-
sione, diffida che costituisce una premessa all'eventuale emanazione del-
la medesima, l'interessato dovendo avere la possibilità di prendere i prov-
vedimenti adeguati per evitare la citata esclusione. Pertanto, nella misura
in cui l'autorità ha notificato al ricorrente una nuova diffida il 2 marzo
2012, essa non poteva prevedere nella comminatoria, come invece è sta-
to fatto a torto, la conferma dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa
resa il 14 gennaio 2011, tale decisione d'esclusione (peraltro inesistente
non essendo stata comunicata ufficialmente), non potendo ovviamente in-
tervenire prima della scadenza del termine, al 20 aprile 2012, prevista
nella diffida con comminatoria d'esclusione del 2 marzo 2012.
7.3.3 In conclusione, solo la mancata ottemperanza alla diffida del 2 mar-
zo 2012, ossia solo la mancata produzione dei documenti necessari ri-
chiesti entro il 20 aprile 2012, avrebbe potuto giustificare l'esclusione
dell'insorgente dall'assicurazione facoltativa – ma non certo la mancata
ottemperanza alle diffide del novembre 2009 e del febbraio, marzo e
maggio 2010 (doc. 15, 17, 18 e 20), dette diffide non essendo state co-
municate al ricorrente e dunque non esistendo – fermo restando che solo
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Pagina 11
dopo la scadenza del termine del 20 aprile 2012 poteva se del caso esse-
re pronunciata una decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa,
decisione quest'ultima contro la quale il ricorrente avrebbe poi ancora po-
tuto presentare, sempre se del caso, un'opposizione dinanzi all'ammini-
strazione.
7.4 In siffatte circostanze, la decisione su opposizione del 26 aprile 2012
(doc. 41), mediante la quale l'autorità inferiore ha confermato la decisione
d'esclusione del 14 gennaio 2011 resa prima di avere correttamente noti-
ficato il 2 marzo 2012 una nuova diffida con comminatoria d'esclusione,
non può che essere annullata.
7.5 Viste le particolarità del caso di specie, segnatamente l'erroneità del
contenuto della diffida del 2 marzo 2012 mediante la quale è stata com-
minata la conferma di una decisione, quella dell'esclusione dall'assicura-
zione facoltativa del 14 gennaio 2011, de facto inesistente (non essendo
mai stata comunicata, tanto meno correttamente, la relativa genericità
della diffida del 2 marzo 2012), e l'inoltro da parte del ricorrente di deter-
minati documenti dopo la notificazione della citata diffida del 2 marzo
2012, si giustifica di assegnare al ricorrente, prima dell'eventuale emana-
zione della decisione (e non decisione su opposizione) di esclusione
dell'assicurazione facoltativa, un ultimo termine di 30 giorni per produrre
la documentazione necessaria con comminatoria d'esclusione dall'assicu-
razione facoltativa medesima in caso di inottemperanza. In tale diffida, la
CSC indicherà con precisione all'insorgente i documenti a suo giudizio
ancora mancanti, vegliando a richiedere unicamente informazioni o do-
cumenti strettamente necessari.
8.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione del
26 aprile 2012 (provvedimento che conferma una decisione del 14 genna-
io 2011 da considerare inesistente) va annullata e gli atti rinviati all'ammi-
nistrazione affinché proceda a notificare al ricorrente una nuova diffida
con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa e, se del ca-
so, a emanare una nuova decisione d'esclusione (al posto di quella, ine-
sistente, del 14 gennaio 2011), suscettibile poi di opposizione dinanzi
all'amministrazione stessa.
9.
9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
C-2806/2012
Pagina 12
9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e rela-
tivamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2806/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 26 apri-
le 2012 è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda
ai sensi dei considerandi a notificare al ricorrente una nuova diffida con
comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa e, se del caso, a
emanare una nuova decisione d'esclusione (al posto di quella, da consi-
derare inesistente, del 14 gennaio 2011).
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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