B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2812/2011
S e n t e n z a d e l l ' 8 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Francesco Parrino: giudice unico
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._________, rappresentata dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 6 aprile 2011.
C-2812/2011
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Fatti:
A.
A._________, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1981
come aiuto infermiera. A causa di problemi di salute, la nominata ha co-
minciato a registrare prolungate assenze dal lavoro a partire da dicembre
1997 ed in data 26 maggio 1999 ha presentato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 6, 10). Dall'indagine medica è emerso che l'assicurata era portatrice
di lombalgie croniche recidivanti persistenti a destra, esiti di laminectomia
L5 a destra (aprile 2008), artrotomia mediana L4-L5 ed L5-S1 con libera-
zione delle radici L5-S1 a destra, emicanale lombare stretto L4-L5 ed L5-
S1, esiti di salpingectomia nel 1985 ed epatite cronica B (cfr. doc. 12,
rapporto del Dott. Paratte del 16 novembre 1999 e referti medici clinici
precedenti, doc. 1-4, doc. 16, 17; rapporto del medico cantonale AI del 1°
luglio 2000, doc. 25; rapporto del Dott. De Preux, neurologo, del 6 set-
tembre 2000, doc. 29). Sulla scorta di un tasso d'invalidità del 50% (doc.
24, pag. 2 e 3), mediante decisione del 25 maggio 2001, l'Ufficio AI del
Cantone Vallese ha erogato in favore della nominata una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con decorrenza 1° dicembre
1998 (doc. 41).
Una procedura di revisione del diritto alla rendita è stata promossa nel
2003 e non ha posto in luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro
e di guadagno dell'assicurata per cui il diritto alla mezza rendita è stato
confermato il 10 luglio 2003 (doc. 52). Un'altra procedura di revisione ha
avuto lo stesso esito e la prestazione AI è stata confermata il 17 gennaio
2007 (doc. 63). A._________ è rimpatriata nell'estate 2009 ed i pagamen-
ti della prestazione sono stati ripresi dalla Cassa svizzera di compensa-
zione, Ginevra dal 1° luglio 2009 (doc. 64).
B.
All'inizio del 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha avviato una nuova procedura di revisio-
ne del diritto alla rendita (doc. 78, 79). A._________ è stata visitata il 12
aprile 2010 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Brindisi, dove il medico incaricato ha rilevato la diagnosi
di spondilodiscoartrosi lombare in esiti di pregresso intervento per ernia
discale L4-L5 ed L5-S1, epatopatia cronica HBV correlata ed ha posto un
tasso d'invalidità del 55% (doc. 86). Secondo il medico, l'assicurata po-
trebbe riprendere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni.
C-2812/2011
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Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- una risonanza magnetica lombosacrale del 21 gennaio 2010 (doc. 82);
- i risultati di esami ematochimici del 10 febbraio 2010 (doc. 83, 84);
- un breve rapporto d'esame neurochirurgico (Dott. Fumai) scarsamente
leggibile (doc. 85).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia, del Servizio medi-
co regionale (SMR) "Rhône", il quale, nella sua relazione del 1° giugno
2010, sulla base del rapporto INPS di cui sopra, ha affermato che si po-
trebbe sostenere un miglioramento della capacità di lavoro dell'assicurata
(doc. 89). In un rapporto successivo (doc. 92) egli postula una visita reu-
matologica. All'Ufficio AI sono così segnatamente pervenuti:
- un rapporto d'esame neurofisiologico/elettromiografo arto inferiore e su-
periore destro che conclude per la presenza di una radicolopatia cronica
L5 a destra (doc. 100);
- un rapporto radiologico rachide lombosacrale del 5 maggio 2010 ed un
rapporto RM cervicodorsale del 15 luglio 2010 (doc. 101, 102);
- un breve rapporto d'esame reumatologico del 27 agosto 2010 (doc. 103,
104).
L'incarto è stato risotto posto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella re-
lazione del 12 ottobre 2010, ha affermato che l'assicurata sarebbe ora in
grado di svolgere attività alternative in misura completa e ciò dal 12 aprile
2010 (data della perizia INPS). Come aiuto infermiera, l'interessata è ina-
bile in misura competa (doc. 107).
L'Ufficio AI ha quindi svolto un'indagine comparativa dei redditi (doc. 108),
dalla quale è risultato che svolgendo attività leggere/semisedentarie
semplici in misura completa, invece i quella di aiuto infermiera, la nomina-
ta subirebbe una perdita di guadagno del 30%. In questo calcolo, il reddi-
to dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurata (età handicap).
Un progetto di decisione comportante la soppressione del diritto alla
mezza rendita AI è stato inviato il 29 novembre 2010 al Patronato INCA di
Losanna, già regolare rappresentante di A._________ (doc. 109). Gli atti
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sono stati trasmessi al nuovo rappresentante dell'interessata (doc. 111),
Patronato INCA di Basilea. Con nota del 21 dicembre l'interessata ha di-
chiarato che le sue condizioni di salute non sarebbero mutate rispetto al
passato ed osserva che, comunque, in presenza di una radicolopatia, oc-
corre tener conto di un'incapacità di lavoro del 50% almeno anche in
un'attività di sostituzione (doc.112).
L'incarto è stato risotto posto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua nota dell'8 marzo 2011 (doc. 115), si è riconfermato nelle sue prece-
denti considerazioni.
Mediante decisione del 6 aprile 2011, l'UAIE ha soppresso il diritto alla
rendita con effetto dal 1° giugno 2011 (doc. 118).
D.
Con il ricorso depositato il 17 maggio 2011, A._________, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il ri-
pristino del suo diritto alla mezza rendita AI. Produce, a suffragio delle
sue conclusioni, un breve referto del Dott. Molfetta (24 gennaio 2011),
specialista in medicina interna attestante la diagnosi lombare e la presen-
za di una radicolopatia cronica "inveterata" L5 a destra ed altre turbe fra
le quali un angioma epatico ed una sindrome ansio-depressiva; un'eco-
grafia addome superiore del 7 giugno 2010 (?).
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al Dott. Battaglia,
il quale, nella sua relazione del 19 agosto 2011, si è riconfermato nelle
sue precedenti considerazioni (doc. 123). Nelle osservazioni ricorsuali del
20 settembre 2011, l'UAIE propone dunque la reiezione del ricorso.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'autorità inferiore e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 20 ottobre
2011, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale del 26 ottobre 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi,
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato re-
golarmente versato il 10 novembre 2011.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità men-
zionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono
essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv.
1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato l'anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
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come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comuni-
tà europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giu-
gno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti CEE n°
883/2004 e n° 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'Unione europea e che sostituiscono i regolamenti CEE n° 1408/71 e
574/72 non sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
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Pagina 7
vo federale si estende fino al 6 aprile 2011, data dell'impugnata decisione.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della deci-
sione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al mo-
mento in cui la decisione in lite è stata resa. Il giudice delle assicurazioni
sociali può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della de-
cisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b).
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
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Pagina 8
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
7.
7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene
d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante
del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran-
de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta do-
manda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'inva-
lidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv.
3 OAI).
7.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
7.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
C-2812/2011
Pagina 9
consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che
sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai
sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC
1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non
deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfü-
gungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von In-
validenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
7.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). L’aumento della rendita, dell’assegno
per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata se l’assicurato ha
chiesto la revisione e a partire dal mese in cui è stata prevista se la revi-
sione ha luogo d’ufficio (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b OAI).
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valuta-
re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire e-
sercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invali-
do), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
C-2812/2011
Pagina 10
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
9.
9.1 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima deci-
sione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V
108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo di esame si estende dal
25 maggio 2001, data della decisione con la quale all'interessata è stata
erogata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ed il
6 aprile 2011, data dell'impugnata decisione. Le procedure di revisione
promosse nel 2003 e nel 2007 non sono di rilievo, dal momento che sono
poco documentate.
9.2 Quando venne riconosciuto il diritto alla mezza rendita AI, l'assicurata
era portatrice di lombalgie croniche recidivanti e persistenti a destra, esiti
di laminectomia L5 a destra (aprile 2008), artrotomia mediana L4-L5 e L5-
S1, esiti di salpingectomia nel 1985, epatite cronica di tipo B (cfr. doc. 1-
4, 16, 17, 25, 29).
9.3 Al momento della revisione in esame, l'autorità inferiore ha ritenuto
quanto esposto dal medico dell'INPS, ossia spondilodiscoartrosi lombare
in esiti di pregresso intervento per ernia discale L4-L5 ed L5-S1, epatopa-
tia cronica hbv correlata (doc. 86). Dalla documentazione esibita in sede
di ricorso è stato precisato che la patologia alla colonna vertebrale è as-
similabile a una radicolopatia cronica L5 a destra come già osservato
dal'INPS in data 9 settembre 2010 (doc. 104). L'assicurata è anche porta-
trice di un angioma epatico e di una non meglio precisata sindrome ansio-
depressiva (rapporto del Dott. Molfetta del 24 gennaio 2011).
10.
10.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il medico dell'INPS sottolinea che l'interessata presenta un grado
d'invalidità del 55% nel suo ultimo lavoro, ma che in attività più consone
la stessa è ora abile al cento per cento. L'assicurata deve evitare frequen-
ti flessioni ed il trasporto ed il sollevamento di pesi; la stessa deve evitare
ambienti freddi e non deve svolgere lavori stressanti. Il medico dell'INPS
ritiene in sostanza che le condizioni di salute di A._________ siano mi-
gliorate. Dal punto di vista clinico (apparato locomotorio/articolare) il ra-
chide lombare è dolente e la motilità risulta limitata di circa 1/3 nella fles-
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Pagina 11
sione in avanti; la manovra di Lasègue è negativa bilateralmente; arti su-
periori ed inferiori sono ora privi di deficit funzionali. Movimenti e forza
muscolare sono normali; l'andatura è libera. Dello stesso parere è il me-
dico dell'UAIE. Egli rileva, sulla base di radiografie ed RM che il grado pa-
tologico delle affezioni subite è diminuito. In effetti, la radiografia svolta il
15 luglio 2010 (doc. 102) rileva, a livello cervicale, una ridotta lordosi, una
lieve protrusione discale posteriore a C4-C5, un canale vertebrale nei li-
miti e un regolare segnale del tratto midollare. A livello dorsale, il rachide
è in asse e non sono presenti indicazioni per un'ernia del disco, il canale
vertebrale è nei limiti. Sulla base di questi risultati è stata appunto formu-
lata la diagnosi di radicolopatia cronica di L5 a destra (doc. 104). Queste
constatazioni sono state confermate dalla documentazione medica fornite
in sede di ricorso.
Le altre patologie denunciate in sede di ricorso sono benigne o non attive
(angioma epatico, epatite HBV correlata) e dunque del tutto non invali-
danti. Per quel che concerne una presunta sindrome ansio-depressiva
questa viene rilevata solo dal Dott. Molfetta nel suo rapporto del 24 gen-
naio 2011. Non risulta dagli altri atti che l'interessata sia seguita da uno
specialista od assuma una particolare terapia.
10.2 Questo giudice osserva come in nessun documento acquisito nel
corso di questa revisione si attesti un'invalidità di rilievo ai fini invalidanti.
La documentazione oggettiva indica una situazione patologica di scarso
rilievo. Vero è che la stessa appare piuttosto succinta, ma per quel che è
stato riferito nei reperti oggettivi e nell'esame INPS, non vi sono motivi
fondati per fare allestire un esame più approfondito. La situazione ortope-
dica/neurologica non giustifica più alcun riconoscimento di un'invalidità
nell'ambito di lavori semplici, semileggeri in misura completa.
Il Dott. Battaglia indica quali attività quella di portinaia, sorvegliante,
commessa, cassiera, impiegata d'archivio, fattorina. Altri lavori come
quella di operaia addetta al controllo di macchine di produzione automati-
ca, operaia imballatrice, possono essere proponibili.
10.3 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'in-
teressata appare ora difficoltosa, vista la situazione congiunturale; tuttavi-
a, se il mercato del lavoro locale non offre di sfruttare la sua residua ca-
pacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazio-
ne svizzera per l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni
assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione ita-
liana contro la disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la
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persona che richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto
quanto sia da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapa-
cità, mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cam-
biando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 130 V 97 consid.
3.2).
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo. Va osservato che il raffronto dei redditi è stato opera-
to dall'autorità inferiore l'8 novembre 2010 (doc. 108) e che l'insorgente
non ha formulato specifiche censure nei confronti di questo calcolo.
11.2
11.2.1 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al mo-
mento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione
dei salari nominali del settore interessato (DTF 135 V 58 consid. 3.1).
L'interessata, nella sua qualità di aiuto infermiera in un ospedale del Can-
ton Vallese avrebbe potuto percepire, nel 2008, 5'033.06 franchi al mese
(indicizzazione del salario in vigore nel 1999).
11.2.2 In attività di sostituzione leggere, semisedentarie e ripetiti-
ve/semplici e che non necessitano di una particolare formazione la nomi-
nata avrebbe potuto ottenere, nel 2008, in media 4'126 franchi al mese. Il
salario teorico da invalido può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato, quali età ed handicap (DTF 126 V 75). La ridu-
zione massima ammessa anche dalla giurisprudenza è del 25%. L'ammi-
nistrazione ha operato una riduzione del 15%. Bisogna osservare che
l'amministrazione gode di un ampio potere d'apprezzamento che il giudi-
ce non può rivedere che in casi dovutamente motivati (sentenza menzio-
nata consid. 5b/bb). Tenendo conto della situazione dell'assicurata, nata
nel 1959, visti gli aspetti limitativi e la sindrome polialgica da sottoporre a
continua terapia, una riduzione del 15% appare adeguata. Ne risulta un
introito dopo l'insorgenza dell'invalidità di 3'507.42 franchi.
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11.2.3 Confrontando 5033.06 franchi all'importo di 3'507.72 franchi ne ri-
sulta una perdita di guadagno del 30.31%, tasso insufficiente per aver di-
ritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.3 Va precisato che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere il cal-
colo comparativo basandosi sui dati del 2010 (disponibili) o del 2011, an-
no della revisione. Visto il risultato, comunque, tale circostanza non è in-
fluente per l'esito della procedura.
12.
La situazione valetudinaria di A._________ si è dunque modificata al più
tardi il 12 aprile 2010 data della perizia medica particolareggiata
dell'INPS. Questa situazione durava pertanto da più di tre mesi il 6 aprile
2011 data dell'impugnata decisione (art. 88a cpv. 1 OAI). È quindi a ra-
gione che l'UAIE ha soppresso il diritto alla prestazione AI con effetto dal
secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI), ossia dal 1° giugno 2011.
13.
13.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice uni-
co (art. 85bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicu-
razione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS 831.10] al quale rin-
via l'art. 69 cpv. 2 LAI).
13.2 Le spese processuali di 400 franchi sono poste a carico della ricor-
rente e sono compensate con l'anticipo da lei fornito.
13.3 Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. Per quel che con-
cerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo
di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico della ricorrente
e sono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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