Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2813/2010
Sentenza del 23 febbraio 2011
Composizione Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
Feldstrasse 130, 8004 Zurigo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per invalidità, decisione del 23 marzo 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato e padre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come operaio dal 1972 al 1976, versando i contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 5). L'8 ottobre 2009, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), l'assicurato, titolare di una pensione di vecchiaia italiana dal
novembre 2003, ha inoltrato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita
d'invalidità svizzera, presentata in Italia già il 23 gennaio 2006 (doc. 1 a
3). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri,
i documenti seguenti:
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 21 dicembre 2009 (doc. 13 a 15), dai quale si
evince che quest'ultimo ha lavorato come collaboratore (bidello) presso un istituto scolastico italiano dal 1°
gennaio 2000, sei ore al giorno e trentasei ore alla settimana, guadagnando da ultimo EUR 1'607.20 al
mese. Al questionario per il datore di lavoro è allegata una lista delle assenze per infortunio o malattia,
dalla quale si apprende che l'assicurato è stato inabile al lavoro per infortunio dal 1° ottobre fino ad almeno
la fine di dicembre 2009,
- un certificato medico del 9 aprile 2009 (doc. 16), facente stato di una sindrome ansioso depressiva, di una
grave spondiloartrosi, di una bronchite cronica, di una colite psicosomatica, di esiti da vitrectomia ed
endolaser, di glaucoma, di afachia chirurgica dell'occhio destro e di distacco posteriore del vitreo
dell'occhio sinistro,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del 25 agosto 2009 (doc. 17),
diagnosticante, nel quadro di condizioni di salute normali, eccettuata una discreta limitazione funzionale
della colonna vertebrale dovuta ad una contrattura paravertebrale, una sindrome depressiva ed un grave
ipovisus (esiti da distacco della retina ed afachia chirurgica all'occhio destro, cheratocono e distacco del
corpo vitreo all'occhio sinistro), e nella quale è specificato che l'assicurato può svolgere a tempo pieno il
suo ultimo lavoro, il grado d'invalidità essendo stimato, secondo il diritto italiano, al 50%.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
mediante presa di posizione del 6 febbraio 2010 (doc. 19), ha posto la
diagnosi principale di esiti da distacco della retina ed afachia all'occhio
destro e di cheratocono all'occhio sinistro, concludendo che non sussiste
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alcuna incapacità lavorativa per l'ultima attività esercitata, come pure per
altre attività confacenti, quali quelle di lavoratore qualificato nell'industria,
magazziniere o venditore.
Il 12 febbraio 2010 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione (doc. 20), con il quale ha
prospettato all'assicurato il rigetto della sua domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Con scritto del 20 febbraio 2010, l'assicurato ha chiesto un riesame del progetto di decisione, e, a questo
scopo, ha allegato diversa documentazione, in parte di difficile lettura, ossia un verbale di una commissione
medica ospedaliera italiana, del 27 febbraio 1997 (doc. 21), facente stato di una spondiloartrosi
cervicolombare con protrusione lombare e segni di sofferenza muscolare neurogena agli arti inferiore,
undici certificati medici, coprenti il periodo dal 2006 al 2009 (doc. 22 a 32), ed un verbale di una
commissione medica di verifica italiana, del 13 gennaio 2010 (doc. 33), nel quale è riportato, sulla base
della stessa diagnosi contenuta nel doc. 21, con l'aggiunta di una sindrome ansioso depressiva in
pregresse crisi parziali complesse ed d'un ipovisus corretto 1/10 a destra e 4/10 a sinistra, che l'interessato
è inabile permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto ed a proficuo lavoro in modo relativo.
Il dott. C._______ si è pronunciato su questi documenti medici il 16 marzo 2010 (doc. 36), rilevando che
essi non apportano nulla di nuovo e che, di riflesso, l'apprezzamento del caso rimane immutato.
Mediante decisione del 23 marzo 2010 (doc. 37), l'UAIE ha quindi respinto la domanda di rendita
d'invalidità, per il motivo che non risulta dagli atti un'incapacità lavorativa di almeno un anno, l'assicurato
continuando ad esercitare il suo ultimo lavoro a tempo pieno e senza diminuzione di guadagno.
C.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 10 aprile 2010, chiedendo che gli sia accordata
una rendita d'invalidità, per il fatto che, in sostanza, non può più svolgere
una normale attività lavorativa, ed ha esibito un certificato medico del
dott. D._______, del 1° aprile 2010, nel quale sono elencate le note
affezioni.
Il dott. E._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 20 luglio 2010 (doc. 39), sottolineando che
il certificato medico prodotto con il ricorso non contiene nuovi elementi suscettibili di modificare la
valutazione formulata dal dott. C._______, ed ha concluso che le affezioni diagnosticate non inducono
alcuna diminuzione rilevante della capacità lavorativa né rispetto all'ultimo lavoro svolto, né rispetto ad altre
attività confacenti.
L'UAIE ha quindi presentato la propria risposta al ricorso il 28 luglio 2010, proponendone il rigetto con la
conseguente conferma della decisione impugnata.
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Il ricorrente ha replicato il 31 agosto 2010, ribadendo le proprie conclusioni, ed ha prodotto della
documentazione amministrativa italiana, dalla quale si apprende che il suo rapporto di lavoro è stato
disdetto, con effetto dal 5 maggio 2010, per inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio d'istituto.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 14 settembre 2010, riaffermando le proprie conclusioni.
D.
Con decisione incidentale del 21 settembre 2010, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 12
ottobre 2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
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1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
2. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1°
gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
6.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
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In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 23 gennaio 2006. Questo Tribunale può
quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 gennaio 2005 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita fosse sorto tra tale data
e il 23 marzo 2010, data della decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni (art. 36 LAI). A tale fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla
quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di
legge.
8.
8.1. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due
terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1°
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gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
8.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
8.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI,
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
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conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
10.1. Dalla documentazione medica all'incarto e, essenzialmente, dalla
perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPDAP, del 25 agosto 2009 (doc. 17), nonché dalle prese di
posizione del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 6 febbraio e del 16
marzo 2010 (doc. 19 e 36), si evince la diagnosi di esiti da distacco della
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retina ed afachia all'occhio destro, di cheratocono all'occhio sinistro, di
spondiloartrosi e di sindrome depressiva.
10.2. Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante
un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno, sia
invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
11.
11.1. In concreto, il dott. B._______ ha considerato, nella perizia E 213,
che il ricorrente poteva continuare a svolgere a tempo pieno il suo lavoro
di collaboratore scolastico, malgrado un grado d'invalidità, secondo il
diritto italiano, del 50%. Dal canto suo, il dott. C._______ ha rilevato, nelle
sue due prese di posizione, che il danno essenziale alla salute consiste
nell'importante diminuzione della vista, che i disturbi depressivi non sono
sufficientemente documentati e che i disturbi al rachide non escludono
l'abilità al lavoro, concludendo che non sussiste alcuna limitazione
fondata ("keine nachvollziehbare Einschränkung") della capacità
lavorativa. Anche il dott. E._______ ha formulato, nella sua presa di
posizione del 20 luglio 2010 (doc. 39), lo stesso apprezzamento del dott.
C._______, sottolineando in modo particolare che dagli atti non si evince
alcuna incapacità lavorativa di lunga durata nell'ultima professione
esercitata.
11.2. Non è tuttavia necessario dirimere questa divergenza negli
accertamenti medici, dal momento che la nozione d'invalidità, come già
rilevato al consid. 8.5, è di carattere giuridico economico e non medico.
Ora, il ricorrente ha svolto dal gennaio 2000 l'attività di collaboratore
(bidello) presso un istituto scolastico italiano, sei ore giornaliere e
trentasei ore alla settimana, percependo da ultimo un salario mensile di
EUR 1'607.20, come gli altri dipendenti della stessa categoria. Dai
questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro non risulta che egli
abbia dovuto assumere lavori più leggeri per motivi di salute e subire, di
conseguenza, una perdita di guadagno. Da notare, in questo contesto,
che il datore di lavoro ha attestato, per il periodo dal 2006 al 2009,
diverse interruzioni del lavoro per infortunio o malattia, in particolare dal 9
novembre 2009 in poi. Almeno fino a quest'ultima data, comunque, il
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ricorrente ha dimostrato con comportamento concludente, nonostante le
lamentate affezioni, le quali non sono, di principio, contestate, di avere
posto ad utile profitto in un'occupazione confacente la sua capacità
lavorativa in misura superiore al 60% (cfr. consid. 8.2). È necessario
ancora rilevare che, contrariamente a quanto affermato dai medici
dell'UAIE, il ricorrente non ha molto verosimilmente più ripreso la sua
attività lavorativa dopo l'ultima interruzione documentata del novembre
2009. Infatti, dopo che una commissione medica di verifica italiana ha
concluso, il 13 gennaio 2010 (doc. 33), ad un'inabilità permanente "al
servizio d'istituto in modo assoluto ed a proficuo lavoro in modo relativo",
il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto dal 4 maggio 2010. Ciò
detto, anche se si dovesse ammettere l'esistenza di un'incapacità
lavorativa pensionabile dal novembre 2009, la domanda di rendita
d'invalidità dovrebbe tuttavia essere respinta in questa sede, nella misura
in cui la data dell'eventuale evento assicurato, ossia nel novembre 2010
al più presto (cfr. consid. 8.3), interverrebbe necessariamente dopo quella
della decisione qui impugnata, esorbitando quindi dal periodo di
cognizione di questo Tribunale (cfr. consid. 6).
12.
Visto quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata
confermata. È comunque opportuno considerare la replica del ricorrente
come un'esplicita nuova domanda di rendita e, per questo motivo, rinviare
gli atti all'UAIE perché istruisca la richiesta.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 12 ottobre
2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione del 23 marzo 2010.
2.
Gli atti sono rinviati all'UAIE, affinché proceda come indicato al
considerando 12.
3.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono addossate al ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 12 ottobre
2010.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– al ricorrente (Raccomandata);
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– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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