Corte II I
C-2816/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a r z o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._________,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore
decisione su opposizione del 12 giugno 2006
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2816/2006
Fatti:
A.
A._________, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera a
partire dal 1969 al 2003. Dal 1972 era alle dipendenze della ditta T. AG
di Wil, succursale di C., in qualità di stiratrice o addetta alle spedizioni.
La sua attività ha preso fine il 31 dicembre 2003 per chiusura della
ditta, ma già in data 8 ottobre 2003 aveva cessato di lavorare a causa
di un incidente domestico.
In data 21 settembre 2004, A._________ ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
B.
L'Uffcio AI del Cantone Ticino, competente per trattare nel merito la
pratica, ha segnatamente acquisito agli atti la seguente
documentazione:
B.a L'incarto della Cassa malati Cristiano sociale svizzera (CM-CSS)
contenente, fra l'altro: una perizia medica allestita il 13 luglio 2004 dal
Dott. Pianezzi, specialista in medicina interna e consulente di detta
CM. Il Dott. Pianezzi evidenzia la diagnosi di sindrome
lombovertebrale cronica persistente su alterazioni degenerative del
rachide, disturbo depressivo reattivo, obesità, stato dopo contusione
del dorso della spalla sinistra l'8 ottobre 2003. Una perizia del 24
agosto 2004 del Dott. Goldinger, specialista in malattie reumatiche, il
quale evidenzia “sindrome lombospondilogena destra con probabile
irritazione radicolare intermittente (L5?) in turbe statiche modiche del
rachide, alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente L4-L5
con osteocondrosi e spondiloartrosi (più a destra che a sinistra) con
stenosi secondaria del canale spinale in presenza di un'ernia discale a
base larga, obesità, evoluzione depressiva?, stato dopo caduta con
contusione della regione gluteale e della spalla sinistra guarita senza
sequele”. Il perito incaricato ritiene la paziente inabile al lavoro al
100% con prognosi dubbia, per diversi motivi, in merito alla possibilità
di ripresa.
B.b L'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA) relativo all'infortunio dell'8 ottobre 2003, ove la
paziente ha riportato una contusione traumatica alla spalla sinistra ed
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un trauma distorsivo contusivo al rachide lombosacrale. Dopo diverse
visite presso il medico circondariale dell'INSAI/SUVA ed aver sempre
riconosciuto un'incapacità al lavoro totale, nella sua relazione del 4
maggio 2004, il medico fiduciario dell'assicuratore infortuni (Dott.
Küpfer) ha posto la diagnosi di "sindrome lombovertebrale, importanti
segni degenerativi multi-segmentali con spondiloartrosi lombosacrale
e stenosi secondaria del canale spinale L4/L5, contusione del dorso
l'8 ottobre 2003”. Secondo il perito, tuttavia, la persistenza della
sindrome lombo-vertebrale non era imputabile all'infortunio dell'8
ottobre 2003. Mediante decisione del 6 maggio 2004, l'INSAI/SUVA ha
pertanto soppresso il diritto a prestazioni assicurative con effetto dal
1° giugno successivo.
C.
L'Uffcio AI ticinese ha acquisito agli atti un rapporto del Dott. Pianezzi,
il quale, in data 29 settembre 2004, ha certificato aver visitato una sola
volta la paziente per conto della CM-CSS e di aver posto un'inabilità al
lavoro totale dall'8 ottobre 2003 al 31 maggio 2004 per infortunio e dal
1° giugno 2004 in poi per malattia. Il medico dichiara non aver più visto
la paziente dopo il 13 luglio 2004.
Dal canto suo, il Dott. Ramponi, medico di fiducia dell'assicurata
attesta, nel suo certificato del 27 ottobre 2004, un'inabilità al lavoro
totale per le note patologie.
Il caso è stato sottoposto ad un medico consulente dell'Ufficio AI
ticinese, Dott. Andreoli, il quale, nella sua nota del 15 febbraio 2005,
ha proposto che la richiedente sia sottoposta ad un'indagine presso il
Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona.
La nominata è stata visitata il 29 marzo, il 1° ed il 12 aprile 2006
presso il SAM di Bellinzona ed è stata sottoposta a visite specialistiche
in psichiatria e reumatologia. Nella loro relazione del 23 maggio 2005,
i sanitari incaricati hanno evidenziato: "diagnosi con influsso sulla
capacità al lavoro: fibromialgia; sindrome lombovertebrale con
componente spondilogena a destra con/su: alterazioni degenerative,
soprattutto un'osteocondrosi e spondilosi livello del segmento L4-L5,
stato dopo caduta nell'ottobre 2003, con contusione della regione
gluteale e della spalla sinistra guarita senza sequele; sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale lieve, con sindrome biologica;
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: stato dopo
intervento per sindrome del tunnel carpale a destra nel marzo 2002 e
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a sinistra in febbraio 2005, obesità con BMI 38". I periti incaricati
ritengono la paziente valida nel suo precedente lavoro di operaia di
fabbrica nella misura del 70%, intesa come riduzione della capacità
funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
Mediante decisione (poi annullata per non competenza territoriale) del
1° giugno 2005, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la richiesta
di prestazioni.
D.
Con atto del 24 giugno 2005, il Patronato INCA di Bellinzona, agendo
in nome e per conto di A._________, ha formulato opposizione contro
il suddetto provvedimento amministrativo. A suffragio dell'istanza ha
successivamente prodotto: una relazione medica della Dott.ssa Julita
del 6 agosto 2005 che conferma la presenza di un dolore bronchiale
destro, sindrome del tunnel carpale destro, protrusione discale C5-C6
con compressione del sacco durale e stato ansioso-depressivo; un
rapporto del Dott. Ramponi dell'8 agosto 2005 attestante la nota
diagnosi; un referto di risonanza magnetica delle colonne cervicale,
dorsale e lombosacrale del 29 luglio 2005; un referto di esame
elettromiografica arti superiori del 25 luglio 2005.
Nella sua relazione del 31 agosto 2005, il medico consulente
dell'Ufficio AI cantonale (Dott. Andreoli) ha affermato che la nuova
documentazione esibita non poneva in evidenza alcuna sostanziale
modifica rispetto al quadro diagnostico già rilevato dal SAM.
E.
La decisione formale riguardante il rifiuto di prestazioni assicurative è
stata emanata il 3 novembre 2005 dall'autorità competente, ossia
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE).
Il Patronato INCA di Basilea ha formulato il 29 novembre 2005
regolare opposizione richiamando la documentazione già esibita.
Mediante decisione su opposizione del 12 giugno 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 3 novembre 2005.
F.
Con gravame del 4 luglio 2006, A._________, rappresentata dal
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Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI a decorrere da
settembre 2003. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni
rinviando ai pareri dei Dott.ri Küpfer, Goldinger, Ramponi e Julita.
Nel suo preavviso del 25 agosto 2006, l'Uffcio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa. Nella sua risposta ricorsuale del
1° settembre 2006, pure l'UAIE propone la reiezione del ricorso.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni, il Patronato INCA, con scritto del 15 settembre 2006,
ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
In data 23 febbraio e 23 marzo 2007, il Patronato INCA ha inviato
ulteriore documentazione oggettiva, quale: una relazione del Dott.
Guarducci, specialista in ortopedia, Domodossola, attestante, fra
l'altro, una discopatia cervicale C5/C6 e C6/C7 documentata con
RMN, sofferenza algica alla spalla sinistra fino al gomito; un nuovo
certificato del Dott. Ramponi del 5 marzo 2007 attestante, oltre a
quanto già noto, una sindrome psico-organica, periartrite scapolo-
omerale sinistra con sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori e
tendinosi del sovraspinato, nonché l'esistenza di una discopatia
cervicale C5-C6 con brachialgia sinistra da sindrome radicolare.
Ricevuta tale certificazione, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
sottoposto gli atti al Dott. Erba, del proprio servizio medico regionale, il
quale (rapporto del 17 aprile 2007) ha osservato che la problematica
delle spalle era già stata presa in considerazione in occasione della
perizia presso il SAM. Per il resto, il medico ritiene ancora attuale la
perizia svolta presso il SAM.
Nelle sue osservazioni completive del 18 aprile 2007, l'Ufficio AI
cantonale ripropone la reiezione del ricorso. L'UAIE, con nota del 27
aprile 2007, conclude per la reiezione dell'impugnativa.
Con scritto del 24 maggio 2007, il Patronato INCA ha ribadito
l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
H.
Con ordinanza del 26 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo
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federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante. Non sono pervenute domande di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
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dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
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preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 settembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 settembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 12 giugno 2006, data della
decisione su opposizione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
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6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
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7.1 A._________ ha lavorato in Svizzera (frontaliera) fino al 7 ottobre
2003 come operaia stiratrice o addetta alle spedizioni alle dipendenze
della ditta T. AG (Wil), filiale di C. Il lavoro è stato interrotto in seguito
ad un incidente non professionale. Tuttavia, la ditta nominata ha
cessato l'attività il 31 dicembre 2003.
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.
8.1 Nel caso di specie è opportuno ritenere la diagnosi posta dai
medici del SAM di Bellinzona. Nella loro relazione del 23 maggio 2005,
i periti incaricati hanno evidenziato: "diagnosi con influsso sulla
capacità al lavoro: fibromialgia; sindrome lombovertebrale con
componente spondilogena a destra con/su: alterazioni degenerative,
soprattutto un'osteocondrosi e spondilosi livello del segmento L4-L5,
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stato dopo caduta nell'ottobre 2003, con contusione della regione
gluteale e della spalla sinistra guarita senza sequele; sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale lieve, con sindrome biologica;
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: stato dopo
intervento per sindrome del tunnel carpale a destra nel marzo 2002 e
a sinistra in febbraio 2005, obesità con BMI 38". Nel corso della
procedura di opposizione e nell'ambito del ricorso, altri certificati
medici (Dott.ri Julita, certificato del 6 agosto 2005, Guarducci,
rapporto del 7 febbraio 2007 e Ramponi, particolarmente l'attestato del
5 marzo 2007) e referti oggettivi (RM e radiografie) documentano la
presenza di una discopatia cervicale C5/C6 e C6/C7 ed una
recrudescenza di una sindrome algica alla spalla sinistra (periartrite
scapolo-omerale con sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori e
tendinosi del sovraspinato).
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
9.1
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni non esiste una concordanza. I sanitari che si sono occupati
della paziente nell'ambito dell'assicurazione malattia, Dott.ri Pianezzi e
Goldinger, hanno rilevato che l'assicurata era da considerarsi invalida
nel suo precedente lavoro di operaia stiratrice od operaia addetta alla
spedizione. Il Dott.Küpfer, medico dell'INSAI/SUVA, ritiene che la
patologia di cui soffre l'interessata non è da imputare all'incidente
dell'8 ottobre 2003 e non dovrebbe pertanto essere coperta
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dall'assicurazione infortuni. Tuttavia, osserva il perito dell'INSAI/SUVA,
la paziente presenta diverse altre affezioni degenerative che
potrebbero causare un'invalidità importante. L'assicuratore infortuni
non ha più riconosciuto prestazioni dopo il 1° giugno 2004.
L'AI ha quindi ordinato una perizia polispecialistica al SAM di
Bellinzona. I periti del SAM, dopo avere eseguito due visite
specialistiche in ortopedia/reumatologia e psichiatria, sono giunti alla
conclusione che la paziente potrebbe svolgere il suo precedente
lavoro in misura del 70%, tenendo conto di una riduzione della
capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
Ora, la parte ricorrente rimprovera all'amministrazione di non avere
condiviso le conclusioni degli altri medici (Dott.ri Pianezzi, Goldinger,
Küpfer, Julita e Ramponi) che ammettono un'incapacità di lavoro
completa.
9.2 Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione
per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il TFA ha inoltre precisato che deve
essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che
tale servizio medico possa essere considerato parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
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censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
10.
Nella fattispecie, va in primo luogo annotato che i sanitari del SAM
hanno preso atto dei pareri espressi dai Dott.ri Pianezzi, Goldinger e
Küpfer. Ora la perizia del SAM non solo è più recente di quelle dei
medici di parte consultati dall'interessata, ma inoltre tiene conto
dell'evoluzione del suo stato di salute. Per quanto riguarda le patologie
denunciate dalla ricorrente, si osserva che la fibromialgia non assume
nel caso presente incidenza invalidante. Anche i dolori a livello della
colonna lombare devono essere messi in relazione con la diagnosi di
fibromialgia e non con delle alterazioni degenerative specifiche. Infatti,
non esistono segni irritativi radicolari o deficit sensitivo-motori.
Peraltro, i referti oggettivi (RM, radiografie) mostrano alterazioni di
modesta entità. Il perito ortopedico del SAM rileva quindi che le
limitazioni funzionali dell'apparato locomotorio/articolare sono, tutto
sommato, modeste e non impediscono l'esercizio di un'attività simile
alla precedente. Si osserva infine che nemmeno le alterazioni a livello
cervicale ed alla spalla sinistra evidenziate soprattutto in sede di
opposizione e di ricorso possono giustificare un'invalidità di rilievo ai
fini della capacità al lavoro di operaio addetta all'imballaggio od un
altro compito semplice in seno ad un'industria tessile.
Sotto il profilo psichiatrico, il perito del SAM evidenzia che la paziente
ha svolto la propria attività fino a 2 anni fa in modo abituale pur già
essendo presenti gli elementi scatenanti della depressione, quali
l'invalidità del marito e di una figlia, nonché la perdita di un figlio nel
1992. Da qualche tempo l'interessata presenta dei sentimenti
d'insufficienza ed una serie di somatizzazioni dei propri disturbi. La
sindrome depressiva ricorrente, presente già da tempo, ma in fase
silente, le causa un'incapacità al lavoro di lieve entità, valutabile al
10-15%.
In conclusione, i medici del SAM ritengono la paziente in grado di
svolgere attività che rispondano alle esigenze ed alle limitazioni
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dettate dalle patologie riscontrate. L'attività, osservano i periti, deve
essere ergonomicamente adatta, in particolar modo la paziente non
dovrebbe alzare ripetutamente pesi superiori a 10 kg, non dovrebbe
mantenere di continuo la stessa posizione (sia seduta che in piedi) e
non dovrebbe fare movimenti monotoni soprattutto di tipo rotatorio
della colonna lombare. In un'attività che tiene conto delle limitazioni
descritte sopra, la capacità lavorativa globale viene valutata nella
misura del 70% tenendo conto, come già detto, di una riduzione della
capacità residua funzionale sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
Questo collegio giudicante ritiene pertanto che la valutazione
espressa dai medici del SAM, che fissa al 70% la capacità al lavoro e
di guadagno residua della ricorrente nell'ambito del suo precedente
lavoro di operaia in fabbrica, preferibilmente addetta all'imballaggio e
la spedizione di articoli tessili, come adeguata e tutelabile. Questo
tasso d'invalidità non è sufficiente per aver diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.
11.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11.2 Non si prelevano spese.
11.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziale)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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