Corte II I
C-2821/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A.__________, IT-73100 Tricase, patrocinato
dall'avvocata Odilia De Blasi, via Cerrate Casale 4,
IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 31
maggio 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A.
A.__________, cittadino italiano, nato il 23 luglio 1950, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1968 al 1982, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo (doc. 5). Dopo il rimpatrio, ha continuato
a svolgere attività lucrativa. In particolare, dal 1987, era alle
dipendenze di un'impresa calzaturiera in qualità di manovale calzolaio,
in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica; ha cessato l'attività il 2 marzo 2004 in seguito a chiusura del
reparto (doc. 7, 8).
In data 17 gennaio 2005, A.__________ ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 21 febbraio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Casarano (INPS), ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “spondiloartrosi con
segni strumentali di poliradicolopatia L4-L5-S1 bilaterale, note di
gonartrosi bilaterale” ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc.
15). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: i risultati di risonanze
magnetiche (RM) della ginocchia del 12 ottobre 2000, della colonna
cervicodorsolombare del 17 novembre 2000 e del muscolo scheletrico
del ginocchio sinistro del 13 marzo 2001; un referto d'esame
neurofisiopatologico e della conduzione motoria peroneale sinistra e
tibiale destra ed un esame elettromiografico del 29 gennaio 2001; un
breve referto di esame neurologico di data illeggibile (doc. 9-14).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto l'incarto in esame al Dott. Rosset, del
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 17 ottobre
2005, ha rilevato che il richiedente è da considerarsi abile a continuare
un lavoro d'operaio di fabbrica in posizione seduta (doc. 17).
Mediante decisione del 24 ottobre 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 18).
Pagina 2
D.
Con atto dell'8 novembre 2005, A.__________, rappresentato dal
Patronato ENCAL, ha formulato opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo il riconoscimento di
prestazioni assicurative (doc. 21, 22). Nulla ha prodotto a suffragio
delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 31 maggio 2006, notificata il 19
giugno successivo (doc. 22, 23), l'UAIE ha respinto l'istanza
dell'opponente confermando la propria decisione del 24 ottobre 2005.
E.
Con gravame depositato il 4 luglio 2006 e ricevuto dalla Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (CFR) il 10 luglio successivo, A.__________, regolarmente
rappresentato dall'avv. Odilia De Blasi, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce certificazione
già ad atti (i risultati delle RM).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 ottobre 2006, l'UAIE ha
proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con lettera dell'11 ottobre 2006, la CFR ha invitato la rappresentante
del ricorrente a volersi esprimere in merito alle osservazioni
dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo.
Con nota del 6 gennaio 2007, l'interpellata ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso.
F.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF),
competente a partire dal 1° gennaio 2007.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 17 gennaio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 17 gennaio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 31 maggio 2006, data della decisione su opposizione impugnata.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A.__________, dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato. In
particolare, dall'aprile 1987 al 2 marzo 2004 ha prestato la sua opera
in qualità di operaio in un calzaturificio. Il dipendente è stato licenziato
con effetto alla data surriferita per chiusura del reparto (doc. 8).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
Pagina 7
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dall'incarto medico si evince che A.__________ soffre di turbe di
carattere neurologico/ortopedico e, segnatamente di una
spondiloartrosi con radicolopatia di L4-L5 e L5-S1 bilaterale e segni di
gonartrosi bilaterale (cfr. doc. 15).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Si
tratta, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
Pagina 8
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS, Dott. Convenga,
pone un tasso d'invalidità del 50% (doc. 15). Dal canto suo, il Dott.
Rosset, sanitario consulente dell'UAIE, nega il requisito dell'incapacità
al lavoro di livello pensionabile (doc. 16, 17).
10.2 Va rilevato che quando i pareri sanitari sono divergenti e,
circostanza determinante, non si fondano su documentazione
oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Da una parte, è compito del medico
dell'amministrazione stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art.
49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
[OAI, RS 831.201], vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4; U.
MEYER/BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie:
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 227). D'altra parte, l'amministrazione e, nella specie,
l'UAIE, deve sottoporre al proprio consulente medico tutti quegli esami
necessari per una valutazione completa ed attendibile del caso.
Nel caso in esame le notizie di ordine medico sono lacunose. Già si
osserva che quei pochi referti oggettivi ad atti (RMN ed EMG)
risalgono al 2000, o il più recente, al gennaio 2001. Ora, in quel tempo
l'interessto lavorava, per cui tali prove oggettive sono, nella specie,
inutili. In secondo luogo, si annota che la documentazione si riduce,
Pagina 9
praticamente, alla sola perizia medica E 213 del 21 febbraio 2005,
insufficiente per poter permettere al sanitario dell'UAIE un giudizio
oggettivo sulla situazione valetudinaria di A.__________.
Oltracciò, il parere del medico dell'amministrazione non può condiviso,
dal momento che non è dato a sapere se l'interessato, nell'ambito
della sua attività di manovale calzolaio, lavorasse in posizione seduta
o in piedi. Non è quindi possibile dire con certezza se questo lavoro
sia ancora esigibile.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal marzo 2004 (data di cessazione
dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (31
maggio 2006). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto, a cura dell'INPS
corrispondente, a consulti specialisti in neurologia ed ortopedia ed
effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede (radiografie,
RM, EMG, ecc.). L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità
al lavoro fra il marzo 2004 ed il 31 maggio 2006, nonché in merito
all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel
periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
Pagina 10
12.
12.1 Non vengono prelevate spese processuali.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e la replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 400.-, da
porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 31 maggio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 400.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 11
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 12