Corte II I
C-2830/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Eduard Achermann,
cancelliera Paola Carcano.
C._______,
patrocinata dall'Avv. Lilia Lucia Petrachi, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2830/2006
Fatti:
A. C._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal 16
aprile 1979, ha lavorato in Svizzera nei periodi dal 1968 sino al 1970,
dal 1972 sino al 1975 e dal 1986 sino al 1987 presso diversi datori di
lavoro solvendo, durante tali periodi, i contributi dovuti
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In
Italia ha continuato a lavorare quale operaio-falegname addetto alla
lavorazione del legno e relativo assemblaggio per la produzione di
infissi e mobili dal 1° aprile 1993 presso la ditta “M._______ s.n.c.” di
G._______. Egli ha dovuto interrompere la sua attività lavorativa a
partire dal 22 gennaio 2003 per motivi di salute. Da allora non ha più
ripreso alcuna attività lavorativa. Dopo di che, il contratto di lavoro è
stato disdetto dal datore per superamento di 210 giorni di malattia. Dal
1° aprile 2003 percepisce una pensione d'invalidità italiana di
complessivi Euro 402.12 mensili. In data 27 marzo 2003, C._______
ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-13).
B. L'assicurato è stato visitato il 16 giugno 2003 e 16 febbraio 2005
presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di L._______, ove i sanitari incaricati hanno evidenziato la
diagnosi di esiti di intervento chirurgico di nefrectomia radicale sx per
ca renale a cellule chiare, poliposi multipla del colon, steatosi epatica,
ipoacusia mista bilaterale di entità media a sx e medio-grave a dx, esiti
di timpanosclerosi post-ottica a sx ed esiti di timpanoplastica a dx. ed
hanno posto un tasso di invalidità parziale del 70% (doc. 20 e 48).
È stata inoltre esibita la seguente documentazione medica obiettiva:
una cartella clinica relativa al ricovero dal 23 ottobre al 16 novembre
2000 presso l'Ospedale Policlinico di B._______ reparto ORL II per
otite cronica (doc. 31), una cartella clinica relativa al ricovero dal 18 al
22 agosto 2002 presso il Presidio Ospedaliero di P1._______
(L._______) divisione di medicina generale per BPCO riacutizzata
(doc. 32), un referto di una prova di funzionalità respiratoria del 7
novembre 2002 (doc. 33), una cartella clinica relativa al ricovero dal 7
al 25 febbraio 2003 presso lo stesso Presidio per intervento di
nefrectomia radicale sx per ca renale a cellule chiare oltre a referti
medici vari allegati alla stessa (doc. 14 e 34), una scintigrafia ossea
(total body) del 5 maggio 2003 (doc. 41), un referto di una
pancolonscopia del 23 giugno 2003 (doc. 35), una cartella clinica
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relativa al ricovero dal 22 al 25 settembre 2003 presso il Presidio
Ospedaliero di S._______ (L._______) per intervento di
elettrofolgorazione per papillomatosi vescicale recidivante oltre a
referti medici vari allegati alla stessa (doc. 36), un referto di una
pancolonscopia del 15 ottobre 2003 (doc. 37), un referto radiologico
del 5 febbraio 2004 (doc. 38), un referto di un esame ematochimico del
16 marzo 2004 (doc. 15), un referto di un ECG (doc. 16), un referto di
un esame ecografico dell'addome superiore del 16 marzo 2004 (doc.
17), un referto di una RX-torace del 18 marzo 2004 (doc. 18), un
referto di una TC cranio-torace-addome sup.-inf. (senza e con
contrasto) del 31 marzo 2004 (doc. 19), un referto di una
pancolonscopia del 26 aprile 2004 (doc. 39), un referto di una
cistoscopia del 30 aprile 2004 (doc. 40), una scintigrafia ossea (total
body) del 12 maggio 2004 (doc. 42), una cartella clinica relativa al
ricovero dal 27 ottobre al 7 dicembre 2004 presso il Presidio
Ospedaliero di S._______ (L._______) per poliposi multipla del colon
oltre a referti medici vari allegati alla stessa (doc. 43 e 44), un
certificato medico ed un referto di un esame audiometrico del 16
febbraio 2005 (doc. 45 e 46).
È stato inoltre prodotto il verbale della Commissione Medica di Prima
Istanza dell'A. U.S.L. LE/2 di M2._______ (L._______) giusta il quale
l'assicurato è invalido civile al 100% (doc. 47).
C. Nei suoi rapporti del 3 luglio 2004 e del 23 giugno 2005 il Dott.
R._______ del servizio medico regionale (SMR), dopo aver ripreso le
diagnosi sopra riferite ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie
di lunga durata, è giunto alla conclusione che l'assicurato è da
ritenersi abile al 30% nell'attività abituale (operaio di fabbrica) dal 7
febbraio 2003 (data di ospedalizzazione) rispettivamente al 100% in
un'attività leggera adeguata (come, ad es, operaio non qualificato,
custode, sorvegliante, magazziniere, ecc.) dal 1° giugno 2003 (tenuto
conto di un periodo ragionevole di convalescenza; doc. 50 e 51).
In un calcolo comparativo dei redditi del 10 agosto 2005 (anno di
riferimento: 2003), l'amministrazione ha ritenuto che l'interessato
subisce una perdita di guadagno del 70% dal 7 febbraio 2003 (quale
operaio di fabbrica) e del 21% dal 1° giugno 2003 nell'ambito delle
predette attività sostitutive indicate dal Dott. R._______ (doc. 52).
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Con decisione del 24 agosto 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di C._______ (doc. 53).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dall'avv. Lilia Lucia
Petrachi di L._______, ha formulato tempestiva opposizione in data 3
ottobre 2005, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative (doc. 55). A suffragio delle sue conclusioni ha
prodotto, oltre a documentazione già agli atti: un referto di un controllo
endoscopico del 14 febbraio 2003 (doc. 55.17), un referto di un esame
ecografico dell'addome superiore (doc. 55.16), un referto di un E.C.G.
del 12 aprile 2005 (doc. 55.9), un referto di una RX-torace del 14
aprile 2005 (doc. 55.4), un referto di un esame ecografico dell'addome
del 19 aprile 2005 (doc. 55.5), un referto di una scintigrafia ossea
(total body) del 9 maggio 2005 (doc. 55.7), un referto di una TC cranio-
torace-addome sup.-inf. (senza e con contrasto) del 13 maggio 2005
(doc. 55.6 e 55.13), un referto di una colonscopia del 21 maggio 2005
(doc. 55.8), una cartella clinica relativa al ricovero dal 9 all'11 giugno
2005 presso il Presidio Ospedaliero di S._______ (L._______)
divisione di chirurgia generale per follow-up oltre a referti medici vari
allegati alla stessa (doc. 55.3 e 55.10-11).
Ricevuta l'opposizione, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott.
M1._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, alla luce
della nuova documentazione prodotta, nel suo rapporto del 15 giugno
2006 (doc. 57), è giunto alla conclusione che l'assicurato presenta
un'incapacità lavorativa del 100% dal 7 febbraio 2003 (data di
ospedalizzazione) rispettivamente del 50% dal 9 giugno 2005 (data
dell'ultimo follow-up clinico: doc. 55.3 e 55.10-11) nell'attività abituale
(operaio falegname) mentre in un'attività leggera adeguata (come, ad
es, operaio non qualificato, custode, sorvegliante, magazziniere, ecc.)
lo considera inabile al 100% dal 7 febbraio 2003 (data di
ospedalizzazione) rispettivamente abile al 100% dal 1° giugno 2003
(doc. 57).
Mediante decisione su opposizione del 20 giugno 2006, l'UAIE ha
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 24 agosto 2005 (doc. 58).
E. Con gravame del 14 luglio 2006, spedito il medesimo giorno,
interposto presso la Commissione federale AVS/AI di ricorso per le
persone residenti all'estero (CFR), C._______, regolarmente
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rappresentato dall'avv. Lilia Lucia Petrachi di L._______, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce,
oltre a documentazione già agli atti: una scheda diabetologica, due
referti di esami ematochimici segnatamente del 16 maggio e del 7
luglio 2006, due referti di esami d'endoscopia urologica segnatamente
del 24 giugno 2005 e del 26 novembre 2005, tre referti di colonscopie
(segnatamente del 14 febbraio 2002, del 18 novembre 2005 e dell'8
giugno 2006), i referti di due visite psichiatriche segnatamente del 20
ottobre 2003 e del 21 febbraio 2006, un referto di una prova di
funzionalità respiratoria del 3 ottobre 2005, audiogrammi vari
(segnatamente del: 14 settembre 2004, 5 marzo 2004, 6 ottobre 2003,
aprile 2003, 17 maggio 2001) ed il rapporto di una TAC orecchio bil.
del 13 novembre 1992. Infine, chiede l'esperimento di una nuova
perizia medica.
F. Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso, l'UAIE ha sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. M1._______, il quale, alla luce della
documentazione prodotta, nel suo rapporto del 17 settembre 2006
(doc. 60) ha confermato integralmente il suo precedente parere del 15
giugno 2006 (doc. 57). Nelle sue osservazioni responsive del 30
ottobre 2006 l'UAIE propone pertanto la reiezione dell'impugnativa.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Lilia Lucia Petrachi ha ribadito, con replica del 1° dicembre 2006,
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Nella
medesima occasione ha pure prodotto, a suffragio delle sue
conclusioni, una perizia medico-legale del 22 novembre 2006 del Dott.
P._______.
Chiamato a pronunciarsi in merito alla replica, l'UAIE ha sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. M1._______, il quale, alla luce della
perizia medico-legale prodotta, nel suo rapporto dell'8 gennaio 2007
(doc. 62) ribadisce le proprie conclusioni. Nella sua duplica del 15
gennaio 2007 l'UAIE propone quindi nuovamente la reiezione
dell'impugnativa.
Dopo aver preso atto della duplica dell'amministrazione, l'avv. Lilia
Lucia Petrachi ha ribadito, con triplica del 20 febbraio 2007,
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Nella
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medesima occasione ha pure prodotto, a suffragio delle sue
conclusioni, un referto di una RX rachide in toto del 21 febbraio 2006
ed una cartella clinica relativa ad un intervento di elettrofolgorazione
ambulatoriale del 19 settembre 2006 presso l'Azienda Unità Sanitaria
Locale LE/2-M2._______ (L._______) oltre a referti medici vari allegati
alla stessa.
Chiamato a pronunciarsi in merito alla triplica, l'UAIE ha sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. M1._______, il quale, alla luce della
nuova documentazione prodotta, nel suo rapporto del 1° aprile 2007
(doc. 64) ha confermato integralmente i suoi precedenti pareri. Nelle
sue osservazioni del 19 aprile 2007 l'UAIE propone quindi nuovamente
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
G. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR) ed ha quindi comunicato in data
26 novembre 2007 alle parti la composizione del collegio giudicante.
Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
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l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga. Ai sensi del combinato disposto
degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di
assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA.
Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
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giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445) e, per il seguito, in base alle modifiche
della LAI del 21 marzo 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a
revisione della LAI).
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 marzo 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
(TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto
ad una rendita il 27 marzo 2002 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data ed il 20 giugno 2006, data della decisione su
opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
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Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non
spetta quindi al medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione
rispettivamente al giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio,
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA applicabile
per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che
deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
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vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato è affetto
da “diabete mellito tipo 2, broncopatia cronica ostruttiva, neoplasia
renale sinistra (carcinoma a cellule chiare), papillomatosi vescicale
recidivante, diverticolosi del colon-sigma e micropoliposi del colon,
depressione in trattamento psicofarmacologico ed ipoacusia bilaterale
di tipo misto”. Tale diagnosi è stata confermata da tutti i medici che si
sono espressi in merito alla fattispecie (doc. 48, 50 e 51, 57, 60, 62 e
64). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
9.3 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, i sanitari medici
dell'INPS di L._______ hanno posto, il 16 giugno 2003 e 16 febbraio
2005, un tasso di invalidità parziale del 70% (doc. 20 e 48) mentre il
Dott. P._______, medico di fiducia dell'assicurato, nella sua relazione
medica del 22 novembre 2006, ritiene che l'assicurato è da
considerarsi un invalido civile con totale e permanente inabilità
lavorativa pari al 100% e che le attuali condizioni di salute dello stesso
sono incompatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività
lavorativa anche se leggera o adattata.
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Dal canto suo il Dott. R._______ del servizio medico regionale (SMR),
nei suoi rapporti del 3 luglio 2004 e del 23 giugno 2005 è giunto alla
conclusione che l'assicurato è da ritenersi abile al 30% nell'attività
abituale (operaio di fabbrica) dal 7 febbraio 2003 (data di
ospedalizzazione) rispettivamente al 100% in un'attività leggera
adeguata (come, ad es, operaio non qualificato, custode, sorvegliante,
magazziniere, ecc.) dal 1° giugno 2003 (tenuto conto di un periodo
ragionevole di convalescenza; doc. 50 e 51). Il Dott. M1._______,
inoltre, ha specificato nei suoi rapporti del 15 giugno e 17 settembre
2006, dell'8 gennaio e del 1° aprile 2007 che l'assicurato presenta
un'incapacità lavorativa del 100% dal 7 febbraio 2003 (data di
ospedalizzazione) rispettivamente del 50% dal 9 giugno 2005 (data
dell'ultimo follow-up clinico: doc. 55.3 e 55.10-11) nell'attività abituale
(operaio falegname) mentre in un'attività leggera adeguata (come, ad
es, operaio non qualificato, custode, sorvegliante, magazziniere, ecc.)
lo considera inabile al 100% dal 7 febbraio 2003 (data di
ospedalizzazione) rispettivamente abile al 100% dal 1° giugno 2003
(doc. doc. 57, 60, 62 e 64). In particolare, nella sua relazione del 17
settembre 2006, ha osservato che, per quanto concerne la patologia
tumorale renale, a distanza di circa 3 anni dall'intervento di
nefrectomia - radicale e curativo – non si ha alcuna evidenza di
progressione o recidiva; con espresso riferimento al diabete mellito
tipo II, gli esami di laboratorio permettono di apprezzarne un buon
equilibrio metabolico e l'assenza di attuali complicazioni cliniche
secondarie; la broncopatia cronica ostruttiva rivela ai test di
funzionalità respiratoria una incapacità ventilatoria ostruttiva di
moderata entità; la depressione in trattamento psicofarmacologico è
una diagnosi attuale e parrebbe trattarsi di una forma lieve seppur
dipendente da una regolare assunzione di farmaci antidepressivi e
ansiolitici per mantenere il beneficio; con espresso riferimento alla ben
nota diverticolosi e micropoliposi del grosso intestino, è oggetta di
numerosi controlli regolari e periodicamente si rende necessario
procedere alla asportazione o alla cauterizzazione di micropolipi il cui
esame istologico non ha rivelato caratteristiche maligne; la ipoacusia
bilaterale è pure diagnosi già nota, sebbene ignoto è se l'assicurato
sia al beneficio di protesi acustiche o meno (misura terapeutica
efficace); la papillomatosi vescicale recidivante di cui il paziente è
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affetto è oggetto di regolari controlli semestrali come pure
all'occasione di ablazione endoscopica di micropolipi vegetanti (con le
caratteristiche del carcinoma papillare); non c'è alcun documento
invece che permetta di confermare la diagnosi di duodenite erosiva. Il
medico dell'UAIE ha poi precisato che l'assicurato è in regolare
controllo e cura per affezioni a carico dell'apparato digerente e urinario
e, dal profilo clinico, la situazione è stabile e favorevole e che né il
diabete né le altre affezioni sono tali da provocare una credibile
importante limitazione all'esercizio di una proficua attività lavorativa. È
quindi giustificata unicamente una parziale inabilità del 50% dal 9
giugno 2005 solo ed esclusivamente nella professione
precedentemente svolta di falegname ma non in adeguate attività di
riferimento. Il medico dell'UAIE, nella relazione dell'8 gennaio 2007, ha
pure sottolineato la presenza di una importante ipoacusia bilaterale di
tipo misto, l'assenza di recidiva attuale di malattia papillomatosica
vescicale tale da richiedere interventi specifici, recidiva di malattia
tumorale renale o di complicazioni riconducibili ad essa o alle cure
chirurgiche a suo tempo subite, recidiva di micropoliposi dell'intestino
o di manifestazioni infiammatorie conseguenti alla nota diverticolosi,
complicazioni secondarie alla malattia metabolica (diabete mellito II)
bene equilibrato con il regime terapeutico in atto, alterazioni della
funzionalità polmonare di entità grave, una grave malattia depressiva
non rispondente ad adeguata psicofarmacoterapia. Con espresso
riferimento alla perizia medico-legale del 22 novembre 2006 del Dott.
P._______ ha rilevato che essa consiste in un elenco di diagnosi
(alcune delle quali prive del necessario sostegno documentale
oggettivo) e non descrive quali siano i rilievi clinici patologici rilevati in
base ad un esame clinico approfondito; motivi per cui le sue
conclusioni possono essere condivise. Infine, nella relazione del 1°
aprile 2007, il medico dell'UAIE, dopo aver richiamato integralmente le
precedenti considerazioni, ha precisato, sulla scorta della nuova
documentazione medica prodotta dall'assicurato in sede ricorsuale,
che, per quanto attiene alla patologia urologica, l'intervento di
elettrofolgorazione di un'area irregolare della vescica, effettuato in
data 19 settembre 2006 a titolo prudenziale e non seguito dalla
eventuale oggettivazione istopatologica dell'entità dell'anomalia,
rientra nella routine di follow-up e di corretta cura dell'affezione
conosciuta e che, per quanto attiene all'immagine radiografica della
colonna vertebrale del 21 febbraio 2006, l'evidenza che la colonna
vertebrale dell'assicurato (57enne) manifesti alterazioni artrosiche di
discreta entità e segni compatibili con discopatie, non è correlato ad
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alcuna limitazione funzionale clinicamente oggettivata nel recente o
nel remoto passato in base alla documentazione a disposizione. Il
medico dell'UAIE ha, pertanto, concluso che non è indispensabile
procedere ad ulteriori indagini specialistiche.
9.4 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
M1._______. Egli, infatti, ha compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi
e completi e le sue relazioni mediche sono state redatte con
conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi) e sono
chiare nella presentazione del contesto medico ed, infine, le
conclusioni a cui giungono sono logiche e motivate. In quest'ottica
pertanto i predetti rapporti medici ossequiano ampiamente i principi
posti dalla costante giurisprudenza esposta al considerando 8. Con
particolare riferimento al rapporto del 1° aprile 2007 occorre, inoltre,
rilevare che tale valutazione tiene pure conto di tutta la nuova
documentazione prodotta in sede di ricorso dall'assicurato. Con
espresso riferimento alla relazione medica del 22 novembre 2006 del
Dott. P._______, medico di fiducia dell'assicurato, dev'essere invece
rilevato che le indicazioni ivi contenute risultano essere estremamente
generiche ed, in quest'ottica, non ossequiano pertanto
sufficientemente i principi posti dalla costante giurisprudenza esposta
al considerando 8.
9.5 Stante quanto precede il collegio giudicante ritiene quindi che
l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 7 febbraio
2003 (data di ospedalizzazione) rispettivamente del 50% dal 9 giugno
2005 (data dell'ultimo follow-up clinico: doc. 55.3 e 55.10-11)
nell'attività abituale (operaio falegname) mentre in un'attività leggera
adeguata (come, ad es., operaio non qualificato, custode, sorvegliante,
magazziniere, ecc.) è inabile al 100% dal 7 febbraio 2003 (data di
ospedalizzazione) rispettivamente abile al 100% dal 1° giugno 2003
(doc. 57).
10. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
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L'amministrazione ha tenuto conto di un salario mensile medio, privo
di invalidità, conseguibile nel 2003 in Italia quale operaio-falegname di
Euro 1'157.52. Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre
2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'UAIE ha
accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di tipo leggero
non qualificate e piú precisamente:
- addetto agli stocks nel settore del commercio all'ingrosso
Euro 1'286.93;
- cassiere nel settore del commercio al dettaglio Euro 1'181.89;
- manovale nell'editoria e industrie connesse Euro 1'119.23;
- manovale nella costruzione di macchine Euro 1'018.01;
- conduttore (trasporto locale di merci) Euro 1'088.66.
Dopo di che ha deciso di non tenere conto dei primi due salari indicati
poiché più elevati dell'ultimo reddito percepito dall'assicurato ed ha
quindi considerato un salario mensile da invalido di Euro 1'075.30
[(Euro 1'119.23+Euro 1'018.01+ Euro 1'088.66):3] al quale ha poi
applicato un correttivo del 15% consentito dalla giurisprudenza in
ambito di salari statistici (DTF 126 V 75, Sozialversicherungsrecht,
Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000 IV n. 1), visto l'età
dell'assicurato (nel 2003: 53 anni) e che puó esercitare solamente
attività leggere. É cosí giunta ad un salario mensile medio di Euro
914.01. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro 1'157.52 ed
un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 914.01
comporta una perdita di guadagno del 21,04%
[(1'157.52-914.01)x100] : 1'157.52, tasso che non comporta il
riconoscimento del diritto ad una di rendita di invalidità.
11. Il ricorrente ha chiesto l'esperimento di una nuova perizia medica.
In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
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(valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e
ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss. E 119 V 344 e ss. con riferimenti). In concreto, il Tribunale
considera che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere
disattesa.
12. Visto quanto precede C._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
13.
13.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
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4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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