Corte II I
C-2830/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Michael Peterli,
cancelliera Paola Carcano.
S._______,
rappresentato dal Patronato ACLI, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2830/2007
Fatti:
A. S._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal
_______, ha lavorato in Svizzera in svariati periodi dal 1966 al 1968,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale arco temporale. In Italia
ha lavorato in svariati periodi dal 1961 al 1° novembre 1999 (da ultimo,
in qualità di viaggiatore-piazzista e, segnatamente, trasportatore a
domicilio di prodotti alimentari surgelati) allorquando ha cessato
qualsiasi attività lavorativa per dimissioni. In data 17 ottobre 2005,
S._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Il richiedente è stato visitato il 14 novembre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
C._______, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "esiti di IMA
trattata con PTCA su IVA in buon compenso emodinamico” e, dopo
aver precisato che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente
lavori semi-pesanti come pure il suo ultimo lavoro ed un'attività
lavorativa adeguata a tempo pieno, ha posto un tasso di invalidità del
50% per l'ultimo lavoro svolto (doc. 35). Nell'ambito di tale richiesta è
stato esibito un insieme di documenti medici obiettivi (per lo più
cardiologici) relativo al periodo 1992-2006 ed in particolare: una lettera
di dimissione relativa al ricovero dal 20 al 27 marzo 2003 per
“cardiopatia ischemica IMA anteriore, pregresso intervento per esiti di
echinococco epatico, ipercolesterolemia e steatosi epatica” (doc. 21);
una lettera di dimissione relativa al ricovero dall'8 al 17 aprile 2003 per
infarto miocardico anteriore recente, angioplastica coronarica su
discendente anteriore, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa
(doc. 25); una lettera di dimissione relativa al ricovero dal 16 al 28
gennaio 2006 per “cardiopatia ischemica (infarto pregresso anteriore)
rivascolarizzata con angioplastica e stent” ed il referto di una
ecocardiografia mono-bidimensionale ed ecocolordopplergrafia
cardiaca dell'8 novembre 2005 giusta il quale l'assicurato è affetto
da“ipocinesia settale, apice e parete laterale VS, insufficienza mitralica
lieve, lieve reflusso tricuspidale con PAPs normale, funzione diastolica
VS, riduzione EF (46%) con metodo volumetrico mentre in M-Mode la
EF è del 56%” (doc. 34). Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha
assunto agli atti anche il questionario complementare alla richiesta di
prestazione del 15 febbraio 2006 ed il questionario del datore di lavoro
del 21 marzo 2006 (doc. 1-35).
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B. Nel suo rapporto del 22 giugno 2006, il Dott. C1._______ del
Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la
diagnosi principale di "stato dopo infarto miocardico anteriore nel 2003
e PTCA su IVA nel 2004 in buon compenso emodinamico” e
secondaria (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa) di
“ipercolesterolemia e steatosi epatica” ed è giunto alla conclusione
che l'assicurato è abile al 100% in qualsiasi attività lavorativa
adeguata e leggera (portata massima di pesi: 20 kg occasionalmente)
al più tardi dal 3 giugno 2003 ovvero tre mesi dopo l'infarto (doc. 37 e
38). Nel suo rapporto del 12 dicembre 2006, il medico dell'UAIE ha poi
precisato che l'assicurato è in ogni caso abile al 100% anche nel
lavoro da ultimo esercitato (viaggiatore-piazzista e, segnatamente,
trasportatore a domicilio di prodotti alimentari surgelati), trattandosi di
attività leggera non stressante, tenuto conto di certi limiti (portata
massima di pesi: 20 kg occasionalmente; doc. 40).
C. Mediante progetto di decisione del 20 dicembre 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni
avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di grado
pensionabile (doc. 41). Con scritto pervenuto all'amministrazione in
data 14 febbraio 2007, l'assicurato ha ribadito la propria posizione
processuale producendo nel contempo una relazione di consulenza
tecnica medico-legale del 5 febbraio 2007 del Dott. S1._______ giusta
la quale egli è affetto da un complesso morboso (segnatamente,
“insufficienza cardiaca II classe NYHA in esiti di IMA anteriore in
soggetto iperteso; pregresso intervento per cisti di echinococco
epatico con residuato innalzamento dell'emidiaframma di destra”) che
determina un grado di invalidità e, quindi, di ridotta capacità di lavoro e
di guadagno del 50% (doc. 42 e 43). L'amministrazione ha, quindi,
sottoposto nuovamente gli atti al Dott. C1._______ che, nel suo
rapporto medico del 21 marzo 2007, ha confermato integralmente le
sue precedenti prese di posizione del 22 giugno e del 12 dicembre
2006 (doc. 45). Mediante decisione del 26 marzo 2007 l'UAIE ha
respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per carenza
d'invalidità di grado pensionabile (doc. 46).
D. Con gravame del 17 marzo 2007, depositato alla posta italiana il
giorno medesimo, S._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato ACLI di C._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
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il riconoscimento del suo diritto ad una rendita di invalidità. Nulla
produce a suffragio delle sue conclusioni.
Nelle osservazioni responsive del 25 giugno 2007 l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente mentre, in data, 25
settembre 2007 ha versato l'anticipo di 297.-- franchi equivalente alle
presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
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non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 17 ottobre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 17 ottobre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 26 marzo 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
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che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
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se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi è condivisa essenzialmente da tutti
i medici che si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere
affetto da "stato dopo infarto miocardico anteriore nel 2003 e PTCA su
IVA nel 2004 in buon compenso emodinamico, ipercolesterolemia e
steatosi epatica” (modello E 213 del 14 novembre 2005; rapporti
medici del Dott. C1._______ del 22 giugno e del 12 dicembre 2006 e
del 21 marzo 2007; relazione di consulenza tecnica medico-legale del
5 febbraio 2007 del Dott. S1._______ ). Il collegio giudicante non
intravede quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
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costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate al considerando 9.1, il sanitario medico dell'INPS, nel suo
rapporto del 14 novembre 2005, dopo aver precisato che l'assicurato è
in grado di svolgere regolarmente lavori semi-pesanti come pure il suo
ultimo lavoro ed un'attività lavorativa adeguata a tempo pieno, ha
posto un tasso di invalidità del 50% per l'ultimo lavoro svolto (doc. 35).
Parimenti, il Dott. S1._______, nella sua relazione di consulenza
tecnica medico-legale del 5 febbraio 2007, ha rilevato che il complesso
morboso di cui è affetto l'assicurato ne determina un grado di invalidità
e, quindi, di ridotta capacità di lavoro e di guadagno del 50% (doc. 42
e 43). Il Dott. C1._______ del Servizio medico regionale (SMR), è
giunto alla conclusione, nei suoi rapporti del 22 giugno e del 12
dicembre 2006 e del 21 marzo 2007, che l'assicurato è abile al 100%
in qualsiasi attività lavorativa adeguata e leggera come pure nel lavoro
da ultimo esercitato (attività leggera non stressante) al più tardi dal 3
giugno 2003 ovvero tre mesi dopo l'infarto e tenuto conto di certi limiti
(portata massima di pesi: 20 kg occasionalmente; doc. 37, 38 e 40).
10.2 Ora, dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato, in
seguito all'infarto miocardico anteriore subito nel 2003, è limitato
nell'assolvimento di lavori pesanti. Dal 16 al 28 gennaio 2006, il
ricorrente è stato ricoverato in un'unità di riabilitazione cardiologica ed
è stato sottoposto ad un programma riabilitativo ed a una serie di
esami strumentali (elettrocardiogramma sotto sforzo, rx torace,
ecocardiogramma, un test da sforzo) ed è, quindi, stata esclusa
un'ischemia residua. Secondo una costante giurisprudenza, la persona
che richiede prestazioni di invalidità deve intraprendere tutto quanto
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sia da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche lavoro (DTF 123 V 96 consid. 4c). Dalla
relazione di consulenza tecnica medico legale del Dott. S1._______
risulta che in seguito alle prove da sforzo possono essere esclusi
sintomi e segni di angina, in base all'esame ecocardiografico si
evidenzia una insufficienza mitralica breve e dagli esami clinico
strumentali le condizioni del ricorrente si caratterizzano in
un'insufficienza cardiaca II classe NYHA che determina “una lieve
limitazione dell'attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere
un'attività fisica di lieve entità”. Ora, come rilevato dallo stesso Dott.
S1._______, le limitazioni funzionali consecutive alla patologia
cardiaca sono relativamente poco importanti. Tenuto conto di alcune
restrizioni (carichi non superiori a 20 kg, lavori pesanti, ecc.) il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che S._______ è abile al 100% nel
lavoro da ultimo esercitato (viaggiatore-piazzista e, segnatamente,
trasportatore a domicilio di prodotti alimentari surgelati), al più tardi dal
3 giugno 2003 ovvero tre mesi dopo l'infarto entro i limiti determinati
dal medico dell'UAIE. L'assicurato non ha quindi subito un'incapacità
lavorativa media del 40% almeno durante un anno e, di conseguenza,
neppure un'incapacità al guadagno tale da giustificare il
riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera.
11.
11.1 A titolo di spese processuali si prelevano 297.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 297.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla
scrivente autorità in data 25 settembre 2007.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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