B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2832/2012
D e c i s i o n e d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 24 aprile 2012.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 24 aprile 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il , un quarto di rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2011;
in data 24 maggio 2012 (data del timbro postale), il nominato, regolar-
mente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha formulato ricor-
so contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il ricono-
scimento del suo diritto a tre quarti di rendita AI pari ad un grado d'invali-
dità del 62% e la dispensa dalle spese giudiziarie;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per trat-
tare sul merito la pratica, ha riesaminato la posizione di A._______ e, nel
suo preavviso del 3 agosto 2012, ha proposto di accogliere parzialmente
il ricorso e di riconoscere in favore del ricorrente un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2010 e tre
quarti di rendita AI dal 1° dicembre 2010; essendo comunque la richiesta
tardiva, il diritto al versamento decorre dal 1° gennaio 2011;
anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 9 agosto 2012, ha proposto
di ammettere parzialmente il ricorso nel senso esposto dall'autorità can-
tonale;
trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scriven-
te Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 14 agosto 2012,
ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni degli
Uffici AI e, più specificatamente, a indicare se intendesse o meno aderire
alla proposta dell'autorità inferiore;
con la risposta del 7 settembre 2012, il Patronato INAS, agendo in nome
e per conto di A._______, ha manifestato a chiare lettere di aderire alla
proposta avanzata dall'autorità inferiore e di attendere le relative decisioni
in merito;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso;
ora, vista la proposta formulata dall'autorità inferiore, volta ad accogliere
parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a tre
quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio
2011 (versamento), atteso che la parte ricorrente, dopo aver preso atto
del preavviso dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 3 agosto 2012, ha ma-
nifestato in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta, il giu-
dice constata che le parti sono giunte ad un accordo;
alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione;
il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che ad A._______ va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio
2011;
non si prelevano spese processuali e la domanda d'esenzione da queste
diventa priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda
frase del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), si
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giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la
quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ri-
corrente è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2011.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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