Corte II I
C-2833/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a r z o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 1° giugno 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2833/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero residente in Argentina, nato il , ha
versato contributi all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità degli svizzeri dell'estero (AVS/AI), a partire dal
1° maggio 1998 (doc. 3). Ingegnere meccanico di formazione, ha
lavorato dal 1974 al 1995 in proprio come cotitolare della società di
costruzioni civili “B.” e dal 1996 al dicembre 2000 come
rappresentante-venditore della società “C.”. Da allora non ha più
lavorato (doc. 7, 9).
B.
In data 6 luglio 2004, A.________ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1).
L'indagine medica condotta dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in
collaborazione con l'Ambasciata della Svizzera in Argentina, ha
permesso di acquisire ad atti, segnatamente, la seguente
documentazione:
- un rapporto del medico curante Dott. Mennite dell'11 gennaio 2005
che attesta un'incapacità al lavoro dell'80% dal luglio 2001 per
miocardiopatia ischemica, angina cronica instabile, esiti di intervento
di triplo by-pass (1999), incidente cerebrovascolare per trombosi della
carotide destra (2002), ipertensione arteriosa, dislipidemia, stress
cronico sotto forma di depressione (doc. 34);
- diversi referti medici oggettivi specialistici in materia cardiologica a
partire da dicembre 1999 attestanti una malattia coronarica a
decorrere già da quell'anno (doc. 10-33).
C.
L'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico. Nella sua
relazione del 19 maggio 2005, il Dott. Luthi, dopo aver ripreso la
diagnosi sopra ricordata ed analizzato il caso sotto il profilo delle
malattie di lunga durata, ha ritenuto che l'interessato, in ogni caso, non
potrebbe più svolgere attività pesanti o stressanti, ma a lui sarebbero
proponibili lavori leggeri e semplici in misura del 70% (doc. 38).
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L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
effettuato un calcolo comparativo dei redditi basato sui dati statistici
svizzeri (in difetto di statistiche argentine). Da questa comparazione è
emerso che svolgendo attività alternative semplici, leggere e ripetitive
(in misura del 70%), invece di quella (teorica) di un salariato
specializzato e qualificato, l'interessato presenterebbe un'incapacità di
guadagno del 57%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per fattori personali,
quali età ed handicap (doc. 39).
Mediante decisione del 12 settembre 2005, l'UAIE ha erogato in favore
di A.________ una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2003 (doc. 47). L'attribuzione
retroattiva della rendita, indica l'amministrazione, è limitata ai 12 mesi
che precedono la data di presentazione della domanda.
D.
Con atto dell'11 ottobre 2005 (doc. 48), A.________ si è opposto a
tale provvedimento amministrativo facendo valere di essere invalido in
misura totale in qualsiasi attività. Egli precisa che, in base all'ultima
refertazione neurologica (rapporto del 24 aprile 2005, Dott. Deabato,
allegato, doc. 48.1) egli è affetto anche da importanti turbe cognitive e
mnesiche, crisi di disorientamento temporo-spaziali sporadiche, turbe
del comportamento con crisi di esitazione psicomotoria, queste
patologie sarebbero da inquadrare in una sindrome di endoteliopatia.
Produce recenti referti cardiologici (doc. 48.2, 48.4, 48.5) ed altri
documenti poco leggibili inerenti all'incidente subito nel 2002 ed altri
ancora già ad atti.
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Luthi, il quale, nella sua relazione del 16 aprile 2006, ha osservato
che, dal punto di vista cardiologico, l'assicurato è sicuramente in grado
di svolgere attività di tipo amministrativo in misura completa.
Relativamente all'incidente cerebrale, il Dott. Luethi precisa che, a suo
tempo, il medico curante (Dott. Mennitte) aveva dichiarato che il
paziente aveva beneficiato di una “restitutio ad integrum” delle sue
facoltà. Il medico dell'UAIE stigmatizza quindi il certificato neurologico
del 24 aprile 2005 (Dott. Deabato) e ribadisce il proprio precedente
parere (doc. 58).
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Mediante decisione su opposizione del 1° giugno 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 12 settembre 2005 (doc. 61).
E.
Con gravame del 10 luglio 2006, ricevuto dalla Commissione federale
di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero il 19
luglio successivo, A.________ chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Egli fa presente
che in esito ad un triplice by-pass aortocoronarico, una cardiopatia
ischemica residua con disturbi di tipo anginoso ed i disturbi
cerebrovascolari, non è assolutamente in grado di svolgere alcuna
proficua attività lucrativa. Produce, a suffragio delle sue conclusioni,
un referto di esame carotideo del collo del febbraio 2002, un referto
ecodoppler carotideo del 16 agosto 2005 ed una nota del Dott.
Mennitte volta a precisare che l'indicazione “restitucion ad integrum” di
cui al certificato dell'11 gennaio 2005 (doc. 34) si riferiva alle
conseguenze fisiche, ma non a quelle neurologiche.
F.
Chiamato a pronunciarsi in merito al gravame, l'UAIE ha sottoposto gli
atti al Dott. Luethi, il quale, nella sua relazione del 14 ottobre 2006, ha
sostanzialmente ribadito il suo precedente parere (doc. 65).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 novembre 2006, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A.________, con scritto del 16 aprile 2007,
ha ribadito la propria intenzione di mantenere il gravame. A suffragio
delle sue conclusioni ha segnatamente esibito: un rapporto di esame
scintigrafico miocardico (del 28 marzo 2007) che attesta
un'ipocaptazione moderata del tracciato a livello anterosettale apicale
e inferiore medioventricolare e basale con residui ischemici
parzialmente irreversibili; un rapporto d'esame neurologico del 14
marzo 2007 attestante un'endoteliopatia della placca carotidea con
compromissione neurovascolare severa; un referto angiografico (RM)
cerebrale del 6 febbraio 2007; un referto TAC cerebrale del 5 febbraio
2007 attestante una lesione ischemica sopraventricolare a destra; un
nuovo certificato del Dott. Mennite non datato.
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H.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Luethi, il quale, nella sua relazione del 4 giugno 2007, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 68). Nella sua
duplica del 18 giugno 2007, l'UAIE ha riproposto la reiezione
dell'impugnativa.
Con ordinanza del 29 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale
ha trasmesso al ricorrente copia della duplica dell'amministrazione ed
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Non
sono pervenute domande di ricusazione e l'interessato non ha
esercitato il suo diritto eventuale di risposta.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
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l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a
partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Infatti, per quel
che si riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del
diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (DTF
130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Di conseguenza, per
il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data. Per gli stessi motivi, le
disposizioni relative alla 5a revisione, entrata in vigore il 1° gennaio
2008 (RU 2007 5129), non possono essere prese in considerazione.
Le disposizioni della LAI e della sua ordinanza di esecuzione saranno
quindi citate nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 6 luglio 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 6 luglio 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 1° giugno 2006, data della decisione impugnata.
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
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(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In base
all'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA).
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
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equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
7.1 A.________, ingegnere meccanico di formazione, ha lavorato
come cotitolare di una ditta di costruzioni civili dal 1974 al 1995 e poi
come rappresentante/venditore della ditta C. fino al dicembre 2000,
quando questa impresa ha cessato l'attività (doc. 9).
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
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l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel caso di specie è stata evidenziata la diagnosi di cardiopatia
ischemica residua con angina cronica instabile, in esiti di triplice by-
pass aorto-coronarico (fine 1999), esiti di insulto cerebrovascolare per
trombosi della carotide destra (2002), senza conseguenze sul piano
fisico, ma con turbe cognitive e compromissioni mnesiche importanti,
ipertensione arteriosa.
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico curante dell'assicurato, Dott. Mennitte, pone un
tasso d'invalidità dell'80% dal 17 luglio 2001. Egli ritiene il paziente
invalido, non solamente per i postumi della cardiopatia ischemica (ed il
triplice by-pass aorto-coronarico), patologia invalidante sia nell'ambito
di attività pesanti sia in quelle più leggere comportanti, segnatamente,
degli stress. Il medico curante reputa nettamente invalidante anche le
sequele dell'attacco ischemico del 2002, non tanto sotto il profilo
fisico, quanto piuttosto in seguito alla perdita delle capacità cognitive e
di memoria dell'assicurato. Il parere del Dott. Mennitte è confortato
dalla documentazione oggettiva. Dal lato cardiologico è effettivamente
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presente un'angina di petto residua con crisi ischemiche transitorie,
insufficienza della mitrale, turbe che la terapia farmacologica in corso
non riesce ad alleviare, se non in parte. Sotto il profilo neurologico, sia
l'esame specialistico del 25 aprile 2005 (doc. 48.1) che quelli del 30
giugno 2006 e del 14 marzo 2007, tutte e tre a cura del Dott. Deabato
(neurologo), attestano severe turbe cognitive, alterazioni mnesiche,
affezioni che, confrontando i vari rapporti, tendono a peggiorare.
Infatti, il referto del 14 marzo 2007, attesta anche severe turbe del
comportamento, con distimia, sindrome di insicurezza deambulatoria
ed altre prove di carattere neurologico positive. L'esperto neurologo
pone la diagnosi di endoteliopatia carotidea con compromissione
neurovascolare di grado severo.
Stando così la situazione valetudinaria di A.________, appaiono poco
attendibili le valutazioni, eccessivamente ottimistiche, del Dott. Luethi,
medico dell'UAIE. Se le condizioni di salute dell'assicurato dovessero
essere quelle descritte dai Dottori Mennitte e Deabato, non si vede
come l'insorgente possa riprendere un'attività lavorativa sia pur
leggera e/o sedentaria al 70%.
10.
Ora, fatte queste considerazioni, alle luce delle nette divergenze
constatate, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di
determinare con certezza la misura dell'eventuale incapacità di lavoro
e di guadagno subita dall'interessato.
10.1 È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare
l'incarto all'UAIE intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo,
l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dalla fine del 2000 (cessazione
dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (1° giugno
2006). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare (cardiologia, neurologia, psichiatria) da effettuarsi a
cura del medico di fiducia dell'Ambasciata di Svizzera a Buenos Aires.
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Il paziente effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale
si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra la
fine del 2000 ed il 1° giugno 2006, data della decisione impugnata,
nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe
potuto espletare, dal punto di vista medico, nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
11.
Non vengono prelevate spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 1° giugno 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE, perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (per la via consolare)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici figurano sulla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 11
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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