B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2841/2018
Sen t en z a d e l 3 0 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Clinica Santa Chiara SA, via S. Franscini 4, 6601 Locarno,
rappresentata dal membro del Consiglio d’amministrazione
Dr. med. A._______ e dal membro del Consiglio
d’amministrazione Dr. med. B._______,
istante,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento della sanità e della socialità,
Divisione della salute pubblica,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore,
Oggetto
Assicurazione malattie; domanda d’interpretazione della sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale C-3583/2013
dell’8 giugno 2017.
C-2841/2018
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Con decreto esecutivo del 22 maggio 2013 (pubblicato nel Foglio uffi-
ciale del Cantone Ticino no. 42 del 24 maggio 2013), il Consiglio di Stato
del Cantone Ticino – ritenuto che la Clinica Santa Chiara aveva disdetto
con effetto al 31 dicembre 2012 la convenzione tariffale relativa al valore
del punto per le prestazioni ambulatoriali, che la clinica e gli assicuratori
malattie non avevano raggiunto un accordo e che non si giustificava la fis-
sazione di una tariffa diversa rispetto a quella in vigore per gli altri fornitori
di prestazioni nel settore ospedaliero ambulatoriale privato – ha fissato il
valore del punto per le prestazioni ambulatoriali fornite dalla Clinica Santa
Chiara a fr. 0.80 dal 1° gennaio 2013.
1.2 Con sentenza dell’8 giugno 2017, il Tribunale amministrativo federale
ha respinto il ricorso interposto il 21 giugno 2013 dalla Clinica Santa Chiara
ed ha confermato il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone
Ticino del 22 maggio 2013 (sentenza del TAF C-3583/2013 dell’8 giugno
2017).
1.3 Il 21 luglio 2017, il decreto esecutivo del 22 maggio 2013 è stato pub-
blicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone
Ticino ed è entrato immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2013 (Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 38 del
21 luglio 2017).
2.
L’11 maggio 2018, la Clinica Santa Chiara ha presentato dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale un’istanza tendente ad ottenere che questo
Tribunale si pronunci sull’appartenenza della clinica alla comunità tariffale
delle cliniche private ticinesi nonché sull’obbligo per il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino di fissare, in conformità a quanto previsto dalla sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-3583/2013 dell’8 giugno 2017, uno
stesso valore del punto per le prestazioni ambulatoriali delle cliniche private
site sul territorio ticinese.
3.
3.1 In virtù dell’art. 129 cpv. 1 LTF (RS 173.110), disposizione applicabile
per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1
LTAF [RS 173.32]), se il dispositivo di una sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi
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che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali
o di calcolo, il Tribunale amministrativo federale, su domanda scritta di una
parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.
3.2 Questa norma disciplina sia l’interpretazione che la rettifica. L’interpre-
tazione tende a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta,
equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre
riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo
(sentenza del TF 1G_4/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 1.2). I motivi di
una sentenza non sono per contro in linea di principio suscettibili d’inter-
pretazione. I considerandi soggiacciono all’interpretazione unicamente se
e nella misura in cui, per appurare il senso del dispositivo, sia necessario
prendere in considerazione la motivazione della decisione (sentenza del
TF 4G_2/2017 del 6 settembre 2017 consid. 3). La domanda di interpreta-
zione può tuttavia estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si
presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi. La stessa è per contro
esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni
affermazione contenuta nella motivazione (sentenza del TF 1G_4/2015
consid. 1.3). La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di reda-
zione, di scrittura o di calcolo. Può trattarsi esclusivamente di errori di na-
tura formale, di espressione, che appaiono con evidenza dal testo della
decisione, non di errori di apprezzamento (sentenza del TF 4G_2/2010 del
27 ottobre 2010 consid. 1).
3.3 Nel caso sia fatto valere il carattere incompleto della sentenza, occorre
distinguere l’interpretazione, ai sensi dell’art. 129 LTF, dalla revisione, giu-
sta l’art. 121 lett. c LTF. Se il Tribunale amministrativo federale non ha giu-
dicato su singole conclusioni è dato solo il rimedio della revisione. La pro-
cedura di interpretazione è invece aperta qualora la decisione del Tribunale
amministrativo federale non sia stata tradotta nel dispositivo (sentenza del
TF 1G_4/2015 consid. 1.3).
4.
4.1 Questo Tribunale rileva che l’istante non pretende che la sentenza
C- 3583/2013 dell’8 giugno 2017 sia poco chiara, ambigua, contraddittoria
o contenga errori redazionali o di calcolo, di modo che la domanda di inter-
pretazione dell’11 maggio 2018 è manifestamente inammissibile. Egli
chiede semplicemente che questo Tribunale si pronunci sull’appartenenza
automatica ed obbligatoria della Clinica Santa Chiara alla Comunità tarif-
fale delle cliniche ed istituti ospedalieri privati e quindi sull’obbligo per il
Consiglio di Stato di attribuire a tutti questi istituti, sempre e comunque, lo
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stesso valore del punto. A tale riguardo va rilevato che una domanda d’in-
terpretazione è esclusa, dunque inammissibile, se inoltrata con l’intento di
ridiscutere ogni affermazione contenuta nella motivazione.
4.2 Per il resto – e a prescindere dal fatto che il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni rese dal governo cantonale
nelle materie specifiche previste dall’art. 53 cpv. 1 LAMal (art. 31 LTAF in
combinazione con l’art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LA-
Mal), fra le quali non figurano le decisioni concernenti l’appartenenza di un
istituto ospedaliero ad una comunità tariffale – questo Tribunale, nella sen-
tenza C-3583/2013 dell’8 giugno 2017, ha considerato che il ventaglio e la
quantità delle prestazioni ambulatoriali fornite dalla clinica è paragonabile
a quella degli altri ospedali privati siti nel Cantone Ticino che formano una
comunità tariffale propria, di modo che si giustifica la fissazione di un valore
del punto di fr. 0.80 per le prestazioni ambulatoriali della Clinica Santa
Chiara, come al valore del punto in vigore per le altre cliniche private del
cantone (sentenza del TAF C-3583/2013 consid. 11.9). Il Tribunale non si
è assolutamente espresso sull’appartenenza della clinica ad una comunità
tariffale, nel caso specifico alla comunità tariffale dell’Associazione Cliniche
Private Ticinesi, decisione che peraltro esula dalla sua competenza, di
modo che non si giustifica sotto alcun titolo un esame nel merito
dell’istanza della Clinica Santa Chiara.
4.3 Peraltro, non è stata resa nei confronti dell’istante alcuna nuova deci-
sione da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino suscettibile di im-
pugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. anche lo
scritto del 7 maggio 2018 del Dipartimento della sanità e della socialità in-
dirizzato all’istante).
5.
A titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che nella misura in
cui l’istante intendesse affermare che il Tribunale amministrativo federale
non si sarebbe pronunciato su singole conclusioni formulate nel ricorso in-
terposto il 21 giugno 2013 contro il decreto esecutivo del Consiglio di Stato
del Cantone Ticino del 22 maggio 2013, la stessa invocherebbe un motivo
di revisione, ai sensi dell’art. 121 lett. c LTF. Ora, contrariamente alla do-
manda di interpretazione, che, di principio, non è soggetta alla decorrenza
di termini (sentenza del TF 1G_4/2015 consid. 2.3), la domanda di revi-
sione ai sensi dell’art. 121 lett. c LTF dev’essere depositata presso il Tribu-
nale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo in-
tegrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). La sentenza
C- 3583/2013 dell’8 giugno 2017 essendo stata notificata all’istante il 21
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giugno 2017 (v., in particolare, l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 48]
nella causa C-3583/2013), l’istanza della clinica dell’11 maggio 2018, in-
tesa quale domanda di revisione della sentenza C-3583/2013 di questo
Tribunale, ai sensi della summenzionata disposizione di legge, sarebbe
tardiva e pertanto inammissibile pure in tale ottica.
6.
Da quanto esposto, l’istanza dell’11 maggio 2018 in esame – manifesta-
mente inammissibile – può essere evasa senza procedere a uno scambio
di scritti (art. 129 cpv. 3 LTF in relazione con l’art. 127 LTF per rimando
dell’art. 48 cpv. 1 LTAF) dal giudice dell’istruzione quale giudice unico (art.
23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non-
ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l’esito della procedura, non si giustifica l’at-
tribuzione all’istante di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli
art. 7 e segg. TS-TAF).
8.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale conto le decisioni
in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministra-
tivo federale in virtù dell’art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53
cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l’art. 83 lett. r LTF. Per-
tanto, la presente sentenza è definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda d’interpretazione dell’11 maggio 2018 è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– rappresentanti dell’istante (Atto giudiziario)
– Consiglio di Stato del Cantone Ticino (Atto giudiziario; allegate: copie
dell’istanza dell’11 maggio 2018 e degli annessi documenti)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione: