Corte II I
C-2843/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
E._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2843/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che E._______, cittadino italiano, nato il _______, ha formulato in data
14 settembre 2004, una domanda volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2-5),
che, mediante decisione del 22 novembre 2005, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto la richiesta di rendita per carenza d'invalidità di
livello pensionabile (doc. 80),
che, E._______, rappresentato dal Patronato INAS-CISL di Cagli (PU),
ha presentato tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 81),
che, mediante decisione su opposizione del 21 marzo 2007, l'UAIE ha
respinto la predetta opposizione (doc. 105),
che, con gravame del 18 aprile 2007 depositato alla posta il giorno
medesimo, E._______, chiede il riconoscimento del suo diritto alla
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del
27 aprile 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso,
che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia
ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha
ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche,
un'incapacità di guadagno del 56% a decorrere dal 30 gennaio 2002
(doc. 107, 107.1 e 108),
che, nella sua presa di posizione del 17 agosto 2007, l'UAIE ha
pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il
riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre
2003,
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che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta
dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto del 31 agosto 2007, ha
dichiarato di aderire alla soluzione indicata,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (DTF
131 V 417 e Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2000
UV n. 11),
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che, ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di E._______
il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° settembre 2003, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la
sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti
sono giunte ad un accordo,
che, il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione
annullata, a E._______ essendo riconosciuto il diritto a mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre
2003,
che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano
ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 21
marzo 2007 annullata. A E._______ viene riconosciuto il diritto a
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere
dal 1° settembre 2003.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al
ricorrente e versi i relativi arretrati.
3.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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