Corte III
C-2849/2006
{T 0/2}
Sentenza del 10 agosto 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Alberto
Meuli (Presidente della Corte) e Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAS, c/o SYNA,
Steinbockstr. 12, 7001 Coira,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione del 7 luglio 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Mediante decisione dell'11 settembre 2001, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in favore di A._______,
cittadino italiano, nato il _, una rendita intera dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità, a decorrere dal 1° dicembre 2000 (doc. 27). L'indagine
medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il richiedente
era portatore di una cardiomiopatia dilatativa ipocinetica con fibrillazione
atriale permanente ed ipertensione arteriosa in malattia ateromasica
diffusa con coinvolgimento significativo della coronaria destra,
insufficienza mitralica lieve, spondiloartrosi, ipoacusia bilaterale (cfr. in
particolare la perizia medica dettagliata del 4 settembre 2000, doc. 22). Il
medico dell'UAI aveva ritenuto che l'assicurato non avrebbe più potuto
svolgere il suo precedente lavoro di artigiano carpentiere, ma a lui
sarebbero stati proponibili attività leggere al 50% (doc. 23). Il calcolo
comparativo dei redditi (doc. 24) aveva evidenziato una perdita di
guadagno del 70%.
B. Nel luglio 2005 (doc. 28), l'UAI ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita.
Nel questionario per la revisione della rendita AI e nel questionario per
indipendenti, l'assicurato ha affermato, il 26 settembre ed il 17 ottobre
2005, di svolgere il precedente lavoro di titolare di una carpenteria
metallica in ragione di 20 ore alla settimana; prima dell'evento che gli ha
causato l'invalidità lavorava per 50/55 ore settimanali (doc. 40, 41).
Sono stati esibiti documenti oggettivi:
- una relazione clinica-cardiologica del 1° febbraio 2003 (doc. 42)
attestante cardiomiopatia dilatativa ipocinetica pregressi episodi di
scompenso cardiaco congestizio, fibrillazione atriale permanente,
insufficienza mitralica moderata-severa, ipertensione arteriosa,
dislipidemia; l'esperto indica che attualmente il paziente si trova in discreto
compenso cardiaco, permane la fibrillazione atriale sotto cura
farmacologica con recente (luglio 02) controllo ecocardiografico indicante
un ventricolo sinistro ingrandito, lieve riduzione della funzione sistolica,
dilatazione atriale sinistra, insufficienza mitralica moderata-severa ed
insufficienza tricuspidale lieve da cui deriva una moderata ipertensione
polmonare (mg 48 mm Hg);
- un referto di ecocolordoppler cardiaco dell'11 agosto 2005 attestante, fra
l'altro, un ventricolo sinistro ingrandito, una frazione di eiezione ridotta,
rigurgito mitralico severo ed un atrio sinistro di dimensioni aumentate (doc.
43); un referto di elettrocardiogramma di stessa data attestante un
sovraccarico ventricolare sinistro (doc. 43);
3- una perizia medica particolareggiata (mod. E 213) stilata il 24 agosto
2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
di Sondrio, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"cardiomiopatia dilatativa in iperteso, con moderata depressione della
frazione di eiezione, marcato rigurgito mitralico e fibrillazione atriale a
buona risposta ventricolare, spondiloartrosi, esiti di amputazione falange
distale 4° dito mano destra (1975), ipoacusia bilaterale" ed ha posto un
tasso d'invalidità del 70% (doc. 44).
C. Nel suo rapporto del 19 gennaio 2006, il Dott. Battaglia, del servizio
medico regionale dell'AI, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita e
constatato che l'interessato lavora parzialmente, ha affermato che tale
attività è esigibile al 50% e, in attività più leggere, la sua capacità di lavoro
raggiungerebbe il 100% (doc. 47). Egli osserva tuttavia che si sta creando
un fenomeno degenerativo valvolare.
L'amministrazione ha eseguito un calcolo comparativo dei redditi (doc. 48),
dal quale è emerso che svolgendo attività alternative in misura completa,
invece di quella di carrozziere, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 38%. In questo calcolo, il salario da invalido è stato ridotto
del 15% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età,
handicap). Atteso che l'assicurato aveva ripreso la propria attività,
sebbene a tempo parziale, dopo l'evento patologico del dicembre 1999, Il
calcolo è stato rifatto sotto l'ottica della riconsiderazione di una decisione
iniziale manifestamente erronea. Come introito precedente l'invalidità è
stato considerato l'importo di Lit. 2'985'457.-- mensili (carpentiere
metallurgico specializzato con aumento della retribuzione del 10% in
quanto indipendente) e, come guadagno teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità, di Lit. 1'763'687.-- (già comprensivo di una deduzione del
15% per fattori personali). Trattasi di dati del 1998. Ne consegue una
perdita di guadagno del 41% (doc. 49, 50).
Con progetto di decisione del 15 maggio 2006, l'UAI ha comunicato
all'interessato che la decisione dell'11 settembre 2001 era parzialmente
errata e doveva quindi essere riconsiderata (doc. 52). Di conseguenza, la
rendita intera pagata fino ad oggi sarebbe stata sostituita da un quarto di
rendita. L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale progetto.
Mediante decisione del 7 luglio 2006, l'UAI ha sostituito la rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità versata fino allora, con un quarto
di rendita a decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. 53).
D. Con gravame del 3 agosto 2006, consegnato alla posta il giorno
successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal patronato INAS di
Coira, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il
ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. L'insorgente afferma di aver
dovuto limitare la propria attività dopo gli eventi patologici del dicembre
1999 a 2-3 ore al giorno e soltanto durante i periodi in cui la malattia non si
4manifestava in modo acuto; ad occuparsi della conduzione dell'azienda era
il fratello, socio in attività e l'effettiva redditività dell'impresa dipenderebbe
quasi esclusivamente dal più intenso impegno di quest'ultimo. Viene inoltre
segnalato che la ditta chiuderà nel corrente anno poiché, fra l'altro, le
condizioni di salute dell'assicurato sono ulteriormente peggiorate nel
marzo 2006. A suffragio delle sue conclusioni produce un referto
ecocardiografico dell'11 agosto 2005 già ad atti (doc. 43); un rapporto di
dimissione ospedaliera relativo al ricovero dal 5 al 22 marzo 2006 (in
terapia intensiva) per insufficienza cardiorespiratoria acuta, in
miocardiopatia dilatativa primaria complicata da psicosi delirante acuta,
fibrillazione atriale cronica; questo ricovero faceva seguito ad un altro
avvenuto il 22 febbraio precedente (cfr. anamnesi); la relazione
cardiologica del 1° febbraio 2003 già ad atti (doc. 42); un certificato 29
luglio 2006 della Dott.ssa Pontiggia, la quale attesta un peggioramento
della situazione valetudinaria attuale e che, dopo il dicembre 1999,
l'interessato avrebbe potuto svolgere solo attività estremamente leggere e
semplici per 2-3 ore al giorno; un'ulteriore relazione di degenza
ospedaliera per il ricovero dal 20 al 27 giugno 2006 per insufficienza
mitralica severa in cardiomiopatia dilatativa. Produce altresì un estratto
conto dei contributi INPS.
E. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 13
ottobre 2006, ha ribadito che il paziente potrebbe svolgere attività di
ripiego in misura completa (doc. 55).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 novembre 2006, l'UAI propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
F. Nel frattempo, in esito a riforma del sistema giudiziario della
Confederazione, la causa è stata demandata al nuovo Tribunale
amministrativo federale (TAF), competente con effetto dal 1° gennaio
2007.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 12 gennaio
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Il
ricorrente è stato di nuovo ricoverato dal 20 al 31 agosto 2006 per
insufficienza valvolare mitralica in paziente con fibrillazione atriale cronica
e cardiopatia dilatativa e dal 9 al 16 dicembre 2006 per edema polmonare
curato in terapia intensiva (manca la cartella clinica). La parte ricorrente
stima, nell'ipotesi più ottimistica, che potrebbe svolgere un'attività lucrativa
estremamente leggera al 50%, quale quella di semplice guardiano. Ora, in
base ad un reddito privo d'invalidità di carpentiere metallico di 6° livello di
Euro 1'486,41 ed un reddito di guardiano livello A1 a tempo pieno di Euro
5858,68, svolto a metà tempo, per Euro 429,34, si ottiene una perdita di
guadagno del 71%.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nella sua relazione del 21 febbraio 2007, si è
sostanzialmente confermato nelle sue precedenti considerazioni.
Nella sua duplica del 13 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (nuova denominazione;
UAIE) ha riproposto la reiezione del gravame.
H. Con ordinanza del 22 marzo 2007, il Giudice istruttore ha invitato la parte
ricorrente a voler formulare eventuali ulteriori osservazioni, entro il 27
aprile successivo. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di
ulteriore risposta.
I. Con ordinanza del 4 luglio 2007, è stata comunicata alle parti la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
6Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3.
3.1 Va dapprima rammentato che in base all'art. 8 LPGA è considerata
invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
7permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
3.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40 % (art. 28 cpv. l LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
3.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. l LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
3.4 Per incapacità al lavoro si intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
4.
4.1 Giusta l'art. 17 LPGA, che corrisponde, materialmente, al precedente ed
abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
8della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione. La giurisprudenza
relativa all'art. 41 LAI ha precisato che la rendita può essere soggetta a
revisione non soltanto in caso di modifica importante dello stato di salute,
ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento rilevante (DTF
130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275). Irrilevante è invece, secondo costante
prassi, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 372 consid. 2b).
Il motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA deve chiaramente
trasparire dai fatti e dalle prove oggettive raccolte; infatti, la procedura di
revisione non deve costituire un semplice mezzo di riconsiderazione di una
precedente decisione (cfr. URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Tesi, Friburgo, 2002, p.
133 e seg.; RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen,
in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
4.2 Giusta l'art. 88a cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del
17 gennaio 1961 (OAI; RS 831.201), se la capacità al guadagno migliora
(...), v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La
riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.
5.1 Al fine di accertare l'esistenza di una modificazione del grado d'invalidità,
si deve confrontare, da una parte, la situazione di fatto esistente al
momento della decisione iniziale, oppure, se si sono promosse delle
procedure di revisione, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta
in giudicato che abbia materialmente esaminato il diritto alla rendita, e,
dall'altra, quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V
108 consid. 5.4).
5.2 La rendita intera AI è stata assegnata con decorrenza 1° dicembre 2000 in
quanto l'Autorità amministrativa aveva accertato che l'assicurato era
portatore di una cardiomiopatia dilatativa ipocinetica con fibrillazione
9atriale permanente ed ipertensione arteriosa in malattia ateromasica
diffusa con coinvolgimento significativo della coronaria destra,
insufficienza mitralica lieve, spondiloartrosi e ipoacusia bilaterale (cfr. in
particolare la perizia medica dettagliata del 4 settembre 2000, doc. 22).
L'UAIE aveva ritenuto un'incapacità al lavoro del 50% in attività sostitutive
leggere e/o sedentarie ciò che comportava una perdita di guadagno
superiore al 70%.
5.3 Il 7 luglio 2006, al momento di emanare la decisione impugnata,
l'amministrazione era a conoscenza di una diagnosi tutto sommato non
grave. Infatti, la stessa disponeva di una perizia medica del 24 agosto
2005 dell'INPS di Sondrio che attestava una cardiomiopatia in iperteso con
moderata depressione della frazione di eiezione, marcato rigurgito
mitralico e fibrillazione atriale a buona risposta ventricolare (doc. 44).
Tuttavia, in sede ricorsuale, sono stati prodotti alcuni documenti medici
che attestano un aggravamento dello stato di salute dell'insorgente.
Questo peggioramento è intervenuto nel periodo di cognizione giudiziaria.
A partire dall'inizio del 2006 fino a dicembre dello stesso anno, l'assicurato
è stato ricoverato per 5 volte (a volte in terapia intensiva) per insufficienza
cardiorespiratoria acuta, fibrillazione atriale cronica permanente,
insufficienza mitralica severa, edema polmonare, psicosi delirante acuta.
I primi segni di tale evoluzione erano già emersi nel corso dell'esame
ecocardiografico mono-bidimensionale color doppler dell'11 agosto 2005
che attestava un rigurgito mitralico severo, un aumento del volume del
ventricolo sinistro e, una frazione di eiezione ridotta, l'atrio sinistro di
dimensioni aumentate. Nel febbraio 2006 il ricorrente è stato ricoverato
d'urgenza per una miocardiopatia ipocinetica dilatativa primitiva ed il 5
marzo 2006 venne trasferito in un altro reparto per insufficienza
cardiorespiratoria acuta in miocardiopatico e per psicosi delirante acuta,
fibrillazione atriale cronica. Alle dimissioni (23 marzo) i medici ospedalieri
consigliavano, oltre all'intensa cura farmacologica, una vita di relativo
risparmio fisico. Poco più tardi, veniva ricoverato dal 20 al 27 giugno 2006
per insufficienza mitralica severa accompagnata da una fibrillazione atriale
permanente. Un nuovo ricovero avveniva dal 20 al 31 agosto 2006 per
installazione di una plastica mitralica ed ancora dal 9 al 16 dicembre 2006,
il paziente veniva ricoverato d'urgenza (rianimazione) per un edema
polmonare acuto. Venivano riscontrati, fra l'altro, una severa riduzione
della frazione di eiezione (20-25%) e diversi valori cardiologici nettamente
fuori norma. Già lo stesso Dott. Battaglia, dell'UAIE, nel suo rapporto del
19 gennaio 2006, aveva intravisto che la situazione valvolare si stava
degradando (doc. 47).
5.4 In queste circostanze si deve ritenere che le condizioni per procedere ad
una revisione della rendita non sono adempiute poiché il presunto
miglioramento dello stato di salute dell'interessato, come lo prevede l'art.
17 LPGA, non si è avverato. Questa valutazione è peraltro condivisa
10
dall'UAIE (cfr. ultimo paragrafo della decisione del 7 luglio 2007).
6.
6.1 Anche in assenza di una modifica del grado d'invalidità del beneficiario
della rendita, è possibile procedere ad una revisione della rendita. Giusta
l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore (o il giudice in caso di ricorso) può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la
loro rettifica ha una notevole importanza.
Secondo la giurisprudenza, per stabilire se una decisione è
manifestamente erronea è necessario basarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento in cui la decisione in questione è stata emanata,
tenuto conto della prassi in vigore all'epoca (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc
con i riferimenti). Lo scopo della riconsiderazione è di correggere
un'applicazione iniziale erronea del diritto come pure una constatazione
inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Tuttavia, gli organi chiamati all'applicazione della LAI non dovrebbero
procedere, in ogni momento, ad una valutazione della situazione solo in
base ad un esame più approfondito dei fatti. Un errore non dovrebbe di
conseguenza essere corretto quando il riconoscimento della prestazioni
dipende da circostanze materiali il cui esame suppone un potere
d'apprezzamento e che la decisione appare tutto sommato ammissibile
vista la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TFA del 6 maggio 2003
in re I 375/02 consid. 2.2).
6.2 Nella fattispecie, l'UAIE ha osservato che la decisione dell'11 settembre
2001 era parzialmente erronea in quanto era stato ritenuto a torto che
l'interessato presentava un'incapacità di lavoro del 50% anche in mestieri
leggeri. A mente dell'UAIE, sarebbe stato corretto ammettere una capacità
di lavoro completa in questi mestieri, anche perché l'interessato aveva
ripreso il suo lavoro nell'officina familiare. Ne risulterebbe una perdita di
guadagno del 41% con diritto a un quarto di rendita.
L'interessato ammette di avere ripreso qualche mese dopo i gravi episodi
cardiologici del dicembre 1999, sia pur a tempo parziale (3-4 ore
giornaliere), il precedente lavoro di carpentiere metallico in società con il
fratello. Egli avrebbe dovuto, conformemente alle indicazioni contenute in
calce alla decisione dell'11 settembre 2001, informare l'UAIE di questo
cambiamento determinante per il diritto a prestazioni. L'amministrazione
avrebbe quindi avviato una rapida revisione al fine di esaminare la sua
capacità lavorativa residua e verosimilmente ridotto (o soppresso) la
rendita d'invalidità.
6.3 Visto che l'interessato ha ripreso un'attività lucrativa dopo la concessione
della rendita intera, lo scrivente Tribunale ritiene che effettivamente non
11
può essere escluso che la decisione dell'11 settembre 2001 fosse
(parzialmente) errata. Questa questione non deve tuttavia essere decisa in
questa procedura e può rimanere irrisolta. Infatti, dopo il peggioramento
dello stato di salute dell'insorgente manifestatosi all'inizio del 2006, è
verosimile che un lavoro anche leggero non potesse essere più svolto a
tempo pieno. L'interessato ha d'altronde interrotto la sua attività lucrativa e
ha chiuso la sua officina. In queste circostanze, la sua malattia gli
causerebbe una perdita di guadagno superiore al 41% ammesso
dall'UAIE. Resta da stabilire quale sia la capacità di lavoro residua
dell'interessato. Ora, alla luce dell'incarto medico a sua disposizione,
considerato che la patologia nel 2006 non era stabilizzata, il collegio
giudicante non può pronunciarsi su questa questione.
7. Visto quanto precede, un'indagine medica specialistica appare
indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro ed il collegio
giudicante non essendo in grado di stabilire la misura dell'attuale
incapacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato. È quindi indispensabile
eseguire una perizia medica approfondita per determinare lo stato di salute
effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se
quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in
quale misura.
In tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria. L'assicurato dovrà essere
sottoposto a delle perizie in cardiologia e psichiatria. I sanitari incaricati
esamineranno l'evoluzione dello stato di salute di A._______ dal 1999 in
poi e la sua capacità al lavoro fino alla data dell'impugnata decisione e da
questa data in poi. Essi eseguiranno tutti quegli accertamenti oggettivi che
il caso richiede. Se del caso, l'Autorità amministrativa eseguirà infine una
dettagliata a circostanziata indagine comparativa dei redditi.
8.
8.1 Non vengono prelevate spese.
8.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, viste la
memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, da porre a carico
dell'Ufficio AI intimato.
12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 7 luglio 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché
completi l'istruttoria ai sensi del considerando 7 e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente della Corte: Il Cancelliere:
Alberto Meuli Dario Croci Torti
Data di spedizione: