B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2849/2016
Sen t en z a d e l 1 4 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire sulle spese
ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
con decisione del 4 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di
A._______, cittadino italiano, nato nel , un quarto di rendita dell’assicura-
zione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. 46
inc. UAIE),
con sentenza del 15 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale
(TAF), nella causa C-550/2013, ha parzialmente accolto il ricorso presen-
tato da A._______ e riformato la decisione del 4 gennaio 2013 nel senso
di riconoscere all'interessato il diritto di percepire una mezza rendita d’in-
validità dal 1° settembre 2012,
l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale fede-
rale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 15 settembre
2015 e la conferma della propria decisione del 4 gennaio 2013 (doc. TAF
23 dell’incarto C-550/2013),
con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016,il Tribunale federale ha ac-
colto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione
dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una
nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente,
in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 19 aprile 2016,
A._______ è integralmente soccombente nella causa C-550/2013 dinanzi
al TAF,
nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non
spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art.
37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario),
pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta al ricorrente
nella causa innanzi al TAF C-550/2013,
peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo
eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),
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infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si
assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-
TAF),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella causa C-550/2013 non si assegnano indennità per spese ripetibili.
2.
Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si as-
segnano indennità per spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
I rimedi giuridici sono alla pagina seguente
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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