Corte II I
C-2859/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 m a r z o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione facoltativa AVS/AI (decisione del 17 luglio
2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2859/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero, residente in Cile, nato il 29 settembre
1949, ha aderito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI) con effetto dal 1° dicembre 1998.
In data 8 marzo 2004, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
inviato all'assicurato un estratto conto concernente la sua posizione
contributiva nei confronti dell'assicurazione facoltativa, dalla quale
risultava un debito complessivo di Fr. 4'608.50. Questo importo
riguardava un debito di contributi di Fr. 523.10 per il 2000, di
Fr. 1'615.- per il 2001 (stabiliti con decisione del 6 novembre 2001
cresciuta in giudicato), di Fr. 1'635.20 annui per il periodo 2002-2003
(stabiliti con decisione del 15 agosto 2002 cresciuta in giudicato) ed
un credito di Fr. 800.- (versamento del 28 febbraio 2003). In data 19
aprile e 3 maggio 2004, la CSC ha invitato l'interessato a voler pagare
il debito menzionato entro 30 giorni. Il 27 maggio 2004, la CSC ha
notificato a A._______ la decisione di fissazione dei contributi per il
periodo 2004-2005 per un importo contributivo di Fr. 1'352.60 annui.
Visto che non aveva ricevuto alcun pagamento, in data 14 luglio e 2
agosto 2004, la CSC ha inviato a A._______ un secondo sollecito,
precisando che il precedente era rimasto inevaso ed indicando che il
fatto di non pagare i contributi entro 30 giorni avrebbe determinato
l'esclusione dall'assicurazione facoltativa. Alla lettera raccomandata
era allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di
assicurazione facoltativa AVS/AI.
L'amministrazione ha poi registrato solo pagamenti parziali, ossia
Fr. 1000.- nell'agosto 2004 e Fr. 1'200.- nel novembre 2005, per cui,
mediante decisione del 6 febbraio 2006, ha escluso l'interessato
dall'assicurazione facoltativa AVS/AI.
B.
Con scritto del 7 marzo 2006, A._______ ha chiesto, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, la sua riammissione all'assicurazione facoltativa. Per
giustificare il mancato versamento degli importi contributivi,
l'interessato riferisce che ha dovuto affrontare numerose spese
mediche per curare il padre malato, poi deceduto nel settembre 2005.
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Mediante decisione su opposizione del 17 luglio 2006, la CSC ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 6 febbraio 2006, indicando, fra l'altro, che una situazione
finanziaria difficile non rientra fra le cause straordinarie che potrebbero
giustificare la revoca dell'esclusione.
C.
Con atto del 7 agosto 2006, pervenuto il 15 agosto 2006 alla
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR), A._______ ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo la sua riammissione
all'assicurazione facoltativa. Egli ribadisce di non avere potuto regolare
interamente le sue pendenze debitorie nei confronti dell'assicurazione
facoltativa a causa delle notevoli spese da lui sostenute per il
mantenimento della sua famiglia.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 ottobre 2006, la CSC propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
A._______, con scritto del 20 novembre 2006, ha ribadito la sua
intenzione di mantenere il ricorso. Egli ritiene che l'esclusione
dall'assicurazione facoltativa, in caso di momentanee difficoltà
finanziarie, sia un provvedimento estremamente severo, dal momento
che un assicurato può, dopo un certo lasso di tempo, ritornare a
miglior fortuna e recuperare il ritardo accumulato.
E.
Con ordinanza del 26 marzo 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF), divenuto autorità competente in esito ad una riforma del
sistema giudiziario federale, ha comunicato alle parti la composizione
del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di ricusazione.
Diritto:
1.
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1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di
compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
1.3 Ai sensi dell'art. 59 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1),
applicabile nella fattispecie per il rinvio dell'art. 1 LAVS, ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata o dalla
decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono
adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 52 PA e 60 LPGA); è pertanto necessario entrare nel
merito.
2.
2.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono ob-
bligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche
domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art.
2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri
e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di
fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati
assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno
cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
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2.2 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non
forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel
termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). In base alla delega di cui al
cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza
del 26 maggio 1961 sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111). Il
1° gennaio 2008 alcune disposizioni di questa ordinanza sono state
modificate. Tuttavia, i contributi per gli anni che precedono l'entrata in
vigore di queste modifiche sono riscossi in conformità al diritto vigente
fino al 31 dicembre 2007 (vedi disposizioni finali della modifica del 16
marzo 2007, RU 2007 1359).
Per l'art. 13 OAF, gli assicurati che non versano interamente contributi
annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi
dall’assicurazione (cpv. 1). Prima della scadenza del termine, la Cassa
di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida
con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere
inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo
periodo (cpv. 2). L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del
periodo di pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati
interamente o i documenti non sono stati inoltrati (cpv. 3). L'esclusione
dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pa-
gare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il
versamento in Svizzera fosse irrealizzabile (cpv. 4).
2.3 Per l'art. 17 cpv. 2 OAF l'assicurato che non paga contributi
diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad
adempire i suoi obblighi; all’uopo gli sarà assegnato un termine
supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine
supplementare, la Cassa di compensazione assegna all’assicurato un
ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle
conseguenze dell'inosservanza di tale termine.
2.4 I contributi sono esigibili alla fine di ogni trimestre (art. 15 OAF).
L'art. 16 OAF precisa che sono dovuti in moneta svizzera (cpv. 1). I
contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso
della CSC, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al
servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure,
eccezionalmente, in un’altra valuta (cpv. 2). I contributi sono pagati al
corso valevole nel momento del pagamento (cpv. 3).
3.
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3.1 Nella fattispecie, i contributi dovuti da A._______ ammontano a
Fr. 1'615.- per il 2001 e a Fr. 1'635.20 annui per il periodo 2002-2003
(cfr. decisioni del 6 novembre 2001 e 15 agosto 2002). A questi importi
si aggiunge un precedente saldo debitore di Fr. 523.10, per un totale
di Fr. 5'408.50. Al momento del primo richiamo l'interessato aveva
versato un acconto di Fr. 800.- (il 28 febbraio 2003), per cui il saldo
debitore ammontava a Fr. 4'608.50 al 31 dicembre 2003. La procedura
di diffida di cui all'art. 17 OAF è stata avviata e correttamente condotta
dalla CSC, la quale ha sollecitato il pagamento delle quote dapprima il
3 maggio 2004 e ha poi inviato il 2 agosto 2004 la seconda diffida, con
la comminatoria d'esclusione, secondo la facoltà prevista dall'art. 13
cpv. 2 seconda frase OAF.
Vero è che l'interessato ha effettuato, dopo la seconda diffida due
versamenti di Fr. 1'000.- il 27 agosto 2004 e di Fr. 1'200.- il 30
novembre 2005. Tuttavia, prima della data della decisione di
esclusione, il 6 febbraio 2006, restava ancora un saldo debitore di
Fr. 2'408.50 per le tassazioni fino al 31 dicembre 2003. Nel frattempo
si sono aggiunti i contributi dovuti per il periodo 2004/2005, ossia
Fr. 1'352.60 annui, fissati mediante decisione del 27 maggio 2004
cresciuta in giudicato.
3.2 L'insorgente non contesta di avere uno scoperto nei confronti
dell'assicurazione facoltativa che, come visto al considerando
precedente, ammontava a Fr. 2'408.50 per il periodo fino al 31
dicembre 2003. Egli fa tuttavia valere di avere preso a suo carico
ingenti spese per curare suo padre. Ora, le difficoltà finanziarie
invocate dal ricorrente non costituiscono una causa di forza maggiore
di cui al menzionato art. 13 cpv. 4 OAF. Queste ultime circostanze
sono rappresentate, segnatamente, da guerre, catastrofi naturali, ecc.
(cfr. Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative, cifra 3023 e seg.). Semmai, il ricorrente avrebbe
potuto presentare una richiesta di dilazione per i pagamenti. Egli è
tuttavia rimasto passivo, limitandosi a versare due acconti nell'agosto
2004 e nel novembre 2005, i cui importi erano comunque insufficienti
per coprire l'importo dovuto all'assicurazione facoltativa.
4.
4.1 Visto il saldo debitore di Fr. 2'408.50 per le tassazioni fino al 31
dicembre 2003, l'esclusione dall'assicurazione facoltativa appare
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giustificata. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
4.2 Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis al. 2 LAVS nel
tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2007) né si assegnano
indennità per le spese ripetibili (art. 7 al. 3 del regolamento dell'11
dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (per la via consolare)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/810.49.391.110)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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