B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2866/2015
Sen t en z a d e l 2 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
Via Ponte dei Cavalli 14, 6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-2866/2015
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Fatti:
A.
A._______, cittadino serbo nato il (…), è entrato in Svizzera il 3 luglio 1988
per ricongiungersi con i genitori residenti nel Cantone Ticino, ed è stato
posto, dapprima, al beneficio di un permesso di dimora, e, dal 30 apri-
le 1990, di domicilio. Egli ha interessato le autorità penali elvetiche, e me-
glio ticinesi, in più occasioni. Qui di seguito sono elencate le infrazioni più
gravi. Con decreto d'accusa del 17 maggio 1995 è stato condannato a 30
giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un anno, per violazione
della LStup (RS 812.121). Il 17 febbraio 1997 è stato ritenuto colpevole di
infrazione ripetuta e continuata alla LStup e gli è stata comminata una pena
detentiva di 90 giorni sospesa condizionalmente per tre anni. Il 24 ago-
sto 2004 una precedente multa di fr. 1000.– per infrazione alla LCStr
(RS 741.01) è stata commutata in 33 giorni di arresto da espiare. Il 7 di-
cembre 2005 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha condannato alla
pena detentiva di 40 giorni, sospesa condizionalmente per due anni, per
infrazione e contravvenzione alla LStup. In data 1° marzo 2010 egli è stato
nuovamente condannato per infrazione alla LStup ad una pena pecuniaria
di 10 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per due anni (cfr. sen-
tenza del TF 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014 sub. lett. A, pagg. 55 a
57 dell'incarto Simic). La condanna più pesante è stata pronunciata il
6 marzo 2012 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, la quale ha
ritenuto l'interessato colpevole di infrazione aggravata, nonché di contrav-
venzione alla LStup, e lo ha condannato ad una pena detentiva di 12 mesi,
sospesa per tre anni, con l'ordine, quale norma di condotta, di proseguire
il percorso terapeutico presso un istituto specializzato in servizi per le per-
sone dipendenti per un periodo di tre anni o fino ad anticipata dismissione;
è stato tenuto conto che aveva agito in stato di scemata responsabilità (cfr.
sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 6 marzo 2012,
incarto Simic, pagg. 17 a 21). È d'uopo osservare che a partire dal 1994
A._______ si è altresì reso colpevole di molteplici atti contrari alla LStup e
all'abrogata legge federale del 5 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP,
RU 1986 1974), così come di atti contrari alla legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54), e alla LCStr; l'interes-
sato è stato inoltre oggetto di quattro ammonimenti dipartimentali ai sensi
dell'allora in vigore LDDS (CS 1 117) (cfr. sentenza del TF 2C_733/2014
del 18 dicembre 2014 sub. lett. A, pagg. 55 a 57 dell'incarto Simic).
C-2866/2015
Pagina 3
B.
A seguito della condanna del 6 marzo 2012, in data 15 ottobre 2012 la Se-
zione della popolazione del Cantone Ticino (SPOP) ha revocato il per-
messo di domicilio ed intimato a A._______ di lasciare il territorio elvetico
entro il 30 novembre 2012. Contro questa decisione, l'interessato è insorto,
dapprima dinanzi al Consiglio di Stato, ed in seguito dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM), i quali hanno confermato (in data 7 mag-
gio 2013, rispettivamente 18 luglio 2014) i provvedimenti adottati dalla
SPOP. Il 18 dicembre 2014 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inter-
posto dall'interessato contro la decisione del TRAM del 18 luglio 2014 (cfr.
sentenza del TF 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014, pagg. 46 a 58 dell'in-
carto Simic).
C.
Durante il mese di febbraio 2014 A._______ ha lasciato la Svizzera (cfr.
notifica di partenza, atto 4, pag. 65 del dossier Simic) e si è trasferito in
Serbia.
D.
Il 7 maggio 2014, pendente il ricorso contro la decisione del Consiglio di
Stato dinanzi al TRAM, A._______ è convolato a nozze con B._______,
cittadina elvetica e italiana, madre di un figlio nato da un precedente matri-
monio.
E.
Nel frattempo la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), su
segnalazione da parte della SPOP, ha avviato una procedura in vista dell'e-
manazione di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera nei confronti di
A._______, ed in data 5 marzo 2015 ha invitato quest'ultimo a prendere
posizione entro un termine di 20 giorni, in ossequio al principio del diritto di
essere sentiti.
F.
Lo scritto della SEM del 5 marzo 2015 è stato recapitato all'interessato, per
il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, il 1° aprile 2015 (cfr. rice-
vuta controfirmata da A._______ recante la data del 1° aprile 2015, pag. 70
dell'incarto Simic).
G.
Con scritti datati rispettivamente 8 e 12 aprile 2015, A._______ e sua mo-
glie B._______ hanno presentato le proprie osservazioni, inviandole me-
diante un unico plico raccomandato del 13 aprile 2015 all'autorità inferiore
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(cfr. doc. H allegato al ricorso). Quest'ultima ha ricevuto dette prese di po-
sizione il 14 aprile 2015 (cfr. atto 7 dell'incarto Simic, pagg. 70 a 74).
H.
Il medesimo giorno, la SEM ha emanato nei confronti di A._______ una
decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida fino al
13 aprile 2022. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della viola-
zione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi
dall'interessato, la loro gravità ed il loro ripetersi, comportano. Per le stesse
ragioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso ed
ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS).
I.
A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro
questa decisione in data 4 maggio 2015 (data del plico raccomandato:
5 maggio 2015) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
Tribunale), postulando in via principale l'annullamento della decisione im-
pugnata «per plurima violazione dei diritti formali, segnatamente del diritto
di essere sentito»; subordinatamente la limitazione della validità del durata
del divieto d'entrata al territorio elvetico (eventualmente anche al Principato
del Liechtenstein) per la durata di tre anni. Il ricorrente ha altresì chiesto la
restituzione dell'effetto sospensivo per quanto concerne i paesi dello spa-
zio Schengen al di fuori della Svizzera, al fine di potere entrare in Italia.
A sostegno del proprio gravame, e per quanto concerne la censura della
violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente ha sostenuto che in oc-
casione dell'invito a prendere posizione del 5 marzo 2015 l'autorità non ab-
bia paventato la possibilità di estendere l'eventuale misura di divieto d'en-
trata anche agli Stati Schengen, nonché la possibilità di negare ad un even-
tuale ricorso l'effetto sospensivo. A._______ si è altresì lamentato del fatto
che la SEM non avrebbe rispettato il termine di 20 giorni per prendere po-
sizione, prima di emanare la decisione di divieto d'entrata.
A._______ ha inoltre sostenuto che le osservazioni di cui alla lett. G supra,
inviate alla SEM il 13 aprile 2015, sarebbero state recapitate a quest'ultima
solamente in data 15 aprile 2015, per il che, essendo la decisione litigiosa
del 14 aprile 2015, l'autorità inferiore non le avrebbe prese in considera-
zione, venendo così meno – anche sotto questo aspetto – al dovere di ri-
spettare il diritto di essere sentiti.
A._______ ha lamentato nei confronti della SEM anche la violazione del
dovere di motivare la decisione, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe
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speso alcuna parola in merito ai motivi che l'hanno portata ad estendere gli
effetti del divieto d'entrata agli altri paesi dell'area Schengen ed in partico-
lare all'Italia, di cui la moglie del ricorrente è cittadina. Al proposito il ricor-
rente ha sottolineato come l'iscrizione nel SIS gli impedisca di potersi sta-
bilire in Italia con la moglie ed il figlio di quest'ultima, ciò in violazione del
diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
A._______ ha abbondanzialmente sostenuto che la durata di sette anni del
divieto d'entrata sia eccessiva siccome gli ultimi comportamenti delittuosi
perpetrati risalgono al 2011, inoltre non sarebbero chiari i criteri utilizzati
dall'autorità inferiore per fissare una tale durata.
Il ricorrente ha infine contestato il fatto che la decisione impugnata sia
sprovvista di firma.
J.
Chiamata ad esprimersi in merito alla domanda di restituzione dell'effetto
sospensivo, il 21 maggio 2015 la SEM ha innanzitutto precisato di avere
ricevuto le osservazioni del ricorrente in data 14 aprile 2015 e non, come
da quest'ultimo sostenuto, il giorno successivo. L'autorità inferiore ha poi
rilevato che la segnalazione dell'interessato nel SIS è conforme alle norme
vigenti, non essendo A._______ in possesso di un permesso di soggiorno
in uno Stato Schengen. Quanto alla cittadinanza italiana della moglie del
ricorrente la SEM ha osservato che «dalla documentazione in suo pos-
sesso non era possibile evincere tale elemento in quanto la stessa era
sempre stata menzionata quale cittadina elvetica» e che ciò non costituisce
nemmeno «un elemento atto ad impedire la segnalazione al SIS della mi-
sura» presa nei confronti del ricorrente. L'autorità inferiore ha altresì sotto-
lineato che qualora «le autorità italiane decidessero di rilasciare un per-
messo a suo favore, spetterà alle stesse richiedere alle autorità svizzere
l'annullamento della segnalazione. Alle stesse è inoltre data la possibilità
di accogliere sul proprio territorio il qui ricorrente il tempo necessario alla
procedura di annullamento della segnalazione. Pertanto, non si intravve-
dono motivi atti ad invocare la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso
limitata alla segnalazione dell'interessato al SIS».
K.
Il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni il 5 giugno 2015 rilevando
che siccome le infrazioni penali commesse risalgono al periodo compreso
tra il 2009 e il 2011 non vi sarebbero più «elementi urgenti/attuali che legit-
timano la levata dell'effetto sospensivo». A._______ ha ribadito le argo-
mentazioni contenute nel ricorso del 4 maggio 2015, in particolare per
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quanto concerne la tempistica riguardante la ricezione e la presa in conto
in vista dell'emanazione della decisione qui impugnata da parte della SEM
delle osservazioni inviate il 13 aprile 2015, e vivacemente contestato l'au-
torità inferiore per avere definito «presunta» la cittadinanza italiana di sua
moglie.
L.
Invitata nuovamente ad esprimersi, il 19 giugno 2015 la SEM ha riaffer-
mato, prove alla mano, che le osservazioni del ricorrente e della di lui mo-
glie, inviate il 13 aprile 2015, le sono state recapitate il 14 aprile 2015.
M.
Con decisione incidentale del 29 giugno 2015 il Tribunale ha respinto la
richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo e restituito a B._______ il
passaporto che quest'ultima aveva inoltrato con lettera datata 5 giu-
gno 2015 (data del plico raccomandato: 6 giugno 2015).
N.
Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, con osservazioni del 30 set-
tembre 2015 l'autorità inferiore si è riconfermata nella decisione del
14 aprile 2015 precisando che, con riferimento all'art. 8 CEDU, il provvedi-
mento impugnato non preclude il diritto del ricorrente al rispetto della vita
privata e familiare, potendo sua moglie formare una comunità familiare in
Italia. L'autorità inferiore ha ritenuto che il comportamento tenuto dall'inte-
ressato, a fronte della semplice durata del soggiorno in Svizzera, giustifica
un'ingerenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. La SEM ha inoltre sostenuto
che A._______ non abbia dimostrato che il divieto d'entrata oggetto del
presente procedimento debba sottostare alla disposizioni dell'ALC (RS
0.142.112.681), in quanto non risulterebbe che la moglie abbia beneficiato
delle disposizioni conferitele dal citato accordo in quanto cittadina elvetica
ed italiana, non essendo data la condizione transfrontaliera.
O.
In data 27 novembre 2015 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di «rivedere
la questione relativa alla restituzione dell'effetto sospensivo».
P.
Invitato dal Tribunale ad esprimersi in merito alle osservazioni dall'autorità
inferiore del 30 settembre 2015, il ricorrente ha presentato un atto di replica
il 9 febbraio 2016, ribadendo motivi e conclusioni sia per quanto concerne
la restituzione dell'effetto sospensivo, sia per quanto riguarda il merito del
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ricorso. A._______ ha inoltre lamentato «un'apparente ritardata giustizia
nella trattazione della pratica».
Q.
Con duplica del 7 marzo 2016 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle
proprie argomentazioni, precisando di considerare la questione relativa alla
presunta violazione del diritto di essere sentito chiarita, per quanto con-
cerne la notifica dell'invito a prendere posizione del 5 marzo 2015. La SEM
ha inoltre precisato che la cittadinanza italiana della moglie del ricorrente è
ininfluente nella presente fattispecie e che la questione è stata sollevata
«in modo pretestuoso dalla controparte».
R.
L'11 marzo 2016 il ricorrente ha comunicato al Tribunale di rinunciare a
prendere posizione.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
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Pagina 8
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Il Tribunale osserva che A._______ nel suo gravame ha in primo luogo
invocato la presunta violazione, da parte dell'autorità inferiore, del diritto di
essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.).
3.1.1 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è ap-
punto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale
comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza
dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una
decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti,
di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di par-
tecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter espri-
mersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la de-
cisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di
essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti),
dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (di-
ritto di ottenere una decisione motivata).
3.1.2 In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal
diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione,
così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di com-
prenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente
il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138
I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'auto-
rità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua de-
cisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II
28 consid. 3.2.4). Eccezionalmente a un'eventuale violazione può essere
posto rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio,
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pur tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può es-
sere sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2
e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi
citati).
3.2
3.2.1 Il ricorrente contesta innanzitutto le modalità con cui lo scritto datato
5 marzo 2015 della SEM, mediante il quale quest'ultima lo ha informato
circa l'intenzione di emanare un divieto d'entrata nei suoi confronti, gli è
stato notificato. La SEM ha notificato la citata lettera per il tramite dell'Am-
basciata di Svizzera a Belgrado, essendo il ricorrente residente in Serbia.
A._______ sostiene che la Rappresentanza elvetica in questione abbia no-
tificato la busta contenente l'invito a prendere posizione ad un suo vicino
di casa, il quale gliel'avrebbe consegnata il 1° aprile 2015.
3.2.2 Il Tribunale osserva che A._______ non fornisce alcuna prova a so-
stegno di questa tesi. Agli atti figura invece una copia della lettera del
5 marzo 2015 della SEM controfirmata dal ricorrente e datata 1° aprile
2015 (cfr. atto 7 dell'Incarto Simic, pag. 70). Ne discende che questa cen-
sura, siccome non sufficientemente circostanziata, va deserta.
3.3
3.3.1 A._______ ha altresì lamentato che la SEM non avrebbe preso in
conto le sue osservazioni dell'8 aprile 2015 e quelle della moglie del
12 aprile 2015 – entrambe inviate il 13 aprile 2015 – sostenendo che le
stesse sarebbero state recapitate all'autorità inferiore solamente in data
15 aprile 2015, ovvero un giorno dopo l'emanazione della decisione impu-
gnata e non rispettando il termine di 20 giorni per prendere posizione fis-
sato dalla SEM medesima.
3.3.2 A sostegno di questa tesi il ricorrente ha allegato al ricorso del 4 mag-
gio 2015 il tracciamento dell'invio concernente proprio delle citate osserva-
zioni, dal quale si evincerebbe che la ricezione da parte dell'autorità infe-
riore sarebbe avvenuta il 15 aprile 2015 (cfr. doc. M allegato all'atto di ri-
corso). In data 21 maggio 2015 la SEM ha dichiarato di avere ricevuto le
osservazioni in parola il 14 aprile 2015 e di averne tenuto conto nella valu-
tazione della fattispecie. Senonché il ricorrente nella sua presa di posizione
del 5 giugno 2015 ha duramente contestato la posizione della controparte
dichiarando che «non sarà certo un (cennato!) timbro aggiunto dalla stessa
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autorità di prime cure a confutare il doc. M: accettare una simile tesi, equi-
varrebbe a misconoscere il sistema track & trash [recte: trace] e permettere
a chiunque parte in causa possa utilizzare un proprio timbro per "dimo-
strare" una data. L'autorità di prime cure non ha dimostrato che il doc. M
sia inverosimile. È quindi un dato di fatto che – checché cerchi di affermare
il contrario – già di primo acchito la data di notifica delle osservazioni è il
15 aprile 2015. Ne consegue che l'autorità di prime cure NON aveva visto
le osservazioni quanto aveva emesso la decisione (non firmata)».
3.3.3 Orbene, invitata dal Tribunale a determinarsi al proposito, l'autorità
inferiore in data 19 giugno 2015 ha dimostrato che le citate osservazioni le
sono state recapitate il 14 aprile 2015, producendo la lista delle raccoman-
date notificate alla SEM il 14 aprile 2015 e da cui si evince in maniera del
tutto cristallina che tra esse figura anche l'invio del ricorrente; l'autorità in-
feriore ha inoltre rettamente sottolineato come dallo stesso doc. M emerge
che il plico raccomandato in questione le è stato recapitato il 14 aprile 2015
(cfr. penultima voce del tracciamento di cui al doc. M), mentre l'ultima riga
indicante il giorno successivo si riferisce invece alla ricezione da parte della
Posta della conferma di notifica della SEM, la quale in data 14 aprile 2015
appariva ancora come «in sospeso».
3.3.4 Quo alla critica di avere apposto il timbro sul documento in questione
in modo da «confutare il doc. M» (cfr. osservazioni del ricorrente del 5 giu-
gno 2015, atto 6 dell'incarto TAF, pag. 2), la SEM ha risposto in maniera
convincente, argomentando che «il timbro non viene difatti apposto ma-
nualmente ma in modo automatico alla ricezione di ogni scritto, di modo
che la validità dello stesso non ha motivo di essere oggetto di dubbi» (cfr.
osservazioni SEM del 19 giugno 2015, atto 8 dell'incarto TAF, pag. 2).
3.3.5 Visto quanto testé indicato, il Tribunale ritiene che anche queste cen-
sure formulate dal ricorrente non siano fondate e come tali vadano deserte.
3.4
3.4.1 Sempre con riferimento al diritto di essere sentito, il ricorrente si è
lamentato del fatto che la SEM ha esteso il provvedimento di divieto d'en-
trata all'insieme degli Stati Schengen, senza avere paventato tale ipotesi
nell'invito ad esprimersi del 5 marzo 2015.
3.4.2 Questa argomentazione non è in casu decisiva. In primo luogo poi-
ché, come si vedrà nel dettaglio al consid. 7.2, qualora sia pronunciato un
divieto d'entrata nei confronti di un cittadino di uno Stato non facente parte
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Pagina 11
dello spazio Schengen, detto divieto è iscritto nel SIS, comportando l'im-
possibilità di recarsi nei paesi dell'area Schengen.
3.4.3 Il Tribunale costata che effettivamente l'autorità inferiore in occasione
dell'invito a prendere posizione del 5 marzo 2015 non ha menzionato espli-
citamente la possibilità di iscrivere il divieto d'entrata nel SIS, tuttavia que-
sta censura non è conferente, in quanto A._______ non può prevalersi di
una non conoscenza dell'ordinamento giuridico ed inoltre egli non poteva
non sapere che la Svizzera fa parte dell'area Schengen e che di conse-
guenza la misura di allontanamento non si sarebbe limitata al territorio el-
vetico.
3.5 Il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente durante la presente proce-
dura di ricorso ha avuto modo di esprimersi in maniera completa ed esau-
stiva in merito alle argomentazioni dell'autorità inferiore.
3.6 Per i motivi di poc'anzi esposti le censure sollevate dal ricorrente in
merito alla presunta violazione del diritto di essere sentito sono respinte.
4.
4.1 Quo invece alla censura di ritardata giustizia sollevata da A._______ in
sede di replica, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 46a PA, può es-
sere interposto ricorso per denegata o ritardata giustizia se l'autorità adita
nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile,
detto ricorso può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA).
4.2 La condizione di ammissibilità di un ricorso per denegata o ritardata
giustizia è che sia stata presentata una domanda per l'emanazione di una
decisione, che esista un diritto ad una decisione e che non sia già stata
emanata (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n.
marg. 5.20, pag. 295), inoltre il diritto all'emanazione di una decisione pre-
suppone la qualità di parte giusta gli art. 6 e 48 cpv. 1 PA (cfr. DTAF
2008/15 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 5.22,
pag. 296).
4.3 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, vi è ritardata giustizia ai sensi
della legge allorquando l'autorità si mostra propensa a pronunciare una
decisione, scadendo tuttavia il termine oggettivamente ragionevole se-
condo la natura della causa per l'evasione della richiesta dell'interessato;
C-2866/2015
Pagina 12
la ragionevolezza della durata di una procedura è da giudicare conside-
rando ogni singolo caso nelle sue specifiche circostanze; vi è dunque da
prendere in considerazione segnatamente la complessità della causa, la
condotta dell'interessato e dell'autorità, la portata della procedura per l'in-
teressato così come la portata nella fattispecie della decisione ritardata (cfr.
DTF 130 I 312 consid. 5.2; MARKUS MÜLLER, in: Auer/Müller/Schindler
(ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
VwVG, 2008, ad. art. 46a PA, n. marg. 6, pag. 620; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. marg. 5.28, pag. 299).
4.4 In casu il Tribunale non ritiene fondata la censura sollevata dal ricor-
rente, sia per quanto concerne la questione della restituzione dell'effetto
sospensivo, essendo stata emanata una decisione debitamente motivata
già in data 29 giugno 2015 (cfr. atto 9 dell'incarto TAF), sia per quanto ri-
guarda la decisione nel merito, non essendo il Tribunale stato inattivo, ma
al contrario avendo lo stesso reagito ali scritti delle parti e avendo emanato
la presente sentenza.
5.
5.1 Nel gravame l'interessato si è prevalso anche un'altra eccezione di na-
tura formale, ovvero l'assenza di firma sulla decisione impugnata.
5.2 Contrariamente alle allegazioni di A._______, la firma apposta su una
decisione non rappresenta un requisito di validità ai sensi del diritto fede-
rale (cfr. ad esempio le sentenze del TAF C-1346/2010 del 14 gen-
naio 2011 consid. 3.2 e C-744/2011 del 23 novembre 2012 consid. 5.2). In-
fatti essa svolge solamente la funzione di attestato rispettivamente di iden-
tificazione del funzionario competente. Nello specifico, le decisione di di-
vieto d'entrata, che sono particolarmente numerose, si differenziano dalle
altre decisioni amministrative prese dall'autorità inferiore sia nell'emana-
zione, sia nella loro trattazione. In particolare essa viene sempre analizzata
e quindi emanata da un funzionario responsabile presso la SEM; inoltre
viene registrata nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Si-
mic), dove, sulla base di una registrazione elettronica, viene fatto corri-
spondere un determinato funzionario responsabile. Quest'ultimo è pari-
menti indicato nella decisione con una sigla e pertanto sempre identifica-
bile. Occorre però precisare che se lo desidera, il ricorrente può in ogni
momento chiedere l'emanazione della decisione con l'apposizione della
firma in originale. Il numero del dossier abbinato alla sigla corrisponde, in
ottica di identificazione, al facsimile di una firma, la quale ai sensi della
giurisprudenza del Tribunale federale può sostituire la firma originale. A
C-2866/2015
Pagina 13
fronte di quanto detto, ne discende che la forma della decisione, in partico-
lare con l'assenza di firma in originale, contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente, è dunque da considerare sufficiente da un punto di vista giuri-
dico.
6.
6.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co-
munità europea e ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica sola-
mente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la
LStr non preveda disposizioni più favorevoli.
6.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di
un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno
diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qua-
lunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21
anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in
relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro fami-
glia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presen-
tazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.
6.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un di-
ritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica e ita-
liana. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione
dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto
dagli atti all'inserto non è possibile stabilire se ed in che misura il diritto
originario di B._______ sia esercitato, avendo la stessa unicamente dichia-
rato di volere trasferirsi in Italia con il figlio e il ricorrente, non figurando agli
atti ulteriori informazioni al proposito.
7.
7.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2
lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
C-2866/2015
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per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
7.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato
nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di
uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza
pubblici, ciò è ad esempio il caso – come nella fattispecie – quando essa
è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una
pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a
regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza
il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13
cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto
internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad
una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione
con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente conce-
dere sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25
par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]).
C-2866/2015
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7.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
7.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il sog-
giorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri-
zioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adem-
pimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 195).
7.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
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ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
8.
8.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata della durata di sette anni, ossia fino al
13 aprile 2022, ritenendo che «l'interessato – parecchie volte ammonito e
condannato in Svizzera, dal maggio 1995, a delle multe e pene privative di
libertà, segnatamente per ripetute infrazioni e contravvenzioni alle Leggi
federali sugli stupefacenti e sul trasporto pubblico, violazione alla LCStr e
infrazione alla Legge federale sulle armi e munizioni – è stato condannato,
l'ultima volta, il 6 marzo 2012 dalla Corte delle assise correzionali, Lugano,
alla pena di 12 mesi di detenzione, per infrazione aggravata e contravven-
zione alla Legge federale sugli stupefacenti». In particolare quest'ultima
condanna è stata pronunciata in quanto il ricorrente è stato riconosciuto
colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup per avere
partecipato alla compravendita di 142/145 grammi di eroina e consumato
280 grammi della stessa sostanza (cfr. sentenza della Corte delle assise
correzionali di Lugano del 6 marzo 2012, incarto Simic, pagg. 17 a 21).
8.2 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
9.
9.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottopo-
sta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente
a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più
severe per una tale misura.
C-2866/2015
Pagina 17
9.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008; Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione
dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della
direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell’acquis
di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine
automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione
MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto eu-
ropeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a
cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia
grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.
Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non
fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo
stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a pro-
posito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non
fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di
durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2).
9.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n.
marg. 5, pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
9.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
C-2866/2015
Pagina 18
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140
I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze
del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16
aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il di-
vieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
10.
10.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di du-
rata superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad
una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della
minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
10.2 Visti i comportamenti di cui al consid. 8.1 supra, ed in particolare vista
la condanna del 6 marzo 2012 per infrazione aggravata e contravvenzione
alla LStup – per avere partecipato alla compravendita di 142/145 grammi
di eroina e consumato 280 grammi della stessa sostanza – la SEM ha con-
siderato che «vista la gravità della violazione e l'esposizione a pericolo
dell'ordine e della sicurezza pubblici che ne consegue, la disposizione di
una misura di respingimento ai sensi dell'art. 67 LStr è giustificata. Nel caso
specifico, è incontestabile che il comportamento dell'interessato urta pale-
semente l'interesse pubblico. In particolare, le sostanze stupefacenti toc-
cano un fondamentale interesse pubblico, e le autorità devono intervenire
con misure adeguate. Per quanto concerne la gravità e il ripetersi delle
infrazioni commesse dall'interessato dai 18 anni, e considerato il fatto che
gli ultimi reati commessi – più gravi – non sono lontani nel tempo, che la
presenza in Svizzera della sua famiglia non l'ha dissuaso dal delinquere,
occorre considerare che il suo comportamento rappresenti una minaccia
reale ed attuale di gravità tale da incidere sull'ordine, la sicurezza pubblici
e la sanità pubblica della Svizzera». L'autorità inferiore ha dunque ritenuto
che il rischio di recidiva non possa essere escluso.
C-2866/2015
Pagina 19
10.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo-
roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet-
tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia-
mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di
una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi
infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi-
tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per-
sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del
17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico
di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicu-
rezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu-
gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Come precedentemente ri-
cordato A._______ ha partecipato alla compravendita di 142/145 grammi
di eroina e consumato 280 grammi della stessa sostanza – (cfr. consid. 8.1
supra e sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del
6 marzo 2012, incarto Simic, pagg. 17 a 21).
10.4 Inoltre, occorre tenere in considerazione il fatto che sull'arco di più
anni, a partire dal 1995, il ricorrente ha ripetutamente delitto, contravve-
nendo, oltre alla LStup, anche alla LArm, alla LCStr e alle allora in vigore
LTP e LDDS (cfr. per i dettagli lett. A supra). A._______ ha altresì com-
messo reati durante i periodi di prova concessi dalle autorità penali.
10.5 In definitiva, a mente di questo Tribunale, la condotta dell'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione
per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente
all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta
l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
11.
11.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
11.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee
a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si
scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole
deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi
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Pagina 20
utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
11.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territo-
rio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
11.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principal-
mente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita pri-
vata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore com-
porterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto stretto e duraturo con la
moglie ed il figlio di quest'ultima in Italia.
11.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle per-
sone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un
determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con-
sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1
Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac-
cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF
136 I 178 consid. 5.2).
11.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsan-
spruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003,
pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi
aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel
diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza
o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche im-
plicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello
C-2866/2015
Pagina 21
Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
11.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe-
rita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
11.8 L'interessato si è prevalso del rapporto con la moglie, con la quale,
unitamente al figlio di quest'ultima, vorrebbe stabilirsi in Italia. Al proposito
il Tribunale costata come dall'istruttoria non sia emerso un legame affettivo
particolarmente stretto, fatta eccezione per le allegazioni del ricorrente e
della stessa moglie, considerato come il ricorrente viva in Serbia e la mo-
glie si trovi in Svizzera.
11.9 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione.
11.10 Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di spe-
cie, ed in particolare del fatto che A._______ sembra essersi effettivamente
astenuto dal commettere nuovi atti delittuosi in Svizzera successivamente
ai fatti di cui alla condanna del 6 marzo 2012 – ciò che è bene sottolineare,
costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza
all'interno della società – il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'en-
trata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a 5 anni, di con-
seguenza i suoi effetti devono essere limitati al 13 aprile 2020.
11.11 Come si è visto A._______ ha dichiarato che l'iscrizione del divieto
d'entrata nel SIS gli impedirebbe di poter realizzare il proprio desiderio di
istallarsi nella regione di origine della moglie in Italia. Detta censura non
permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pub-
blico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione
e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo
restando che, come precedentemente rilevato al consid. 7.2, il ricorrente
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ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un
titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo
divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scri-
vente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21
e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della
legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli in-
teressi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo re-
stando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri
Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato
sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto a
validità territoriale limitata (cfr. consid. 7.2 supra).
12.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente ac-
colto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, conside-
rato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa proces-
suale è messa a carico dell'autorità inferiore.
13.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.– (disborsi e indennità
supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 7-14 TS-TAF), tenuto
conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità
per ripetibili è posta a carico della SEM.
14.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2866/2015
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
14 aprile 2015 è ridotta a 5 anni, ovvero fino al 13 aprile 2020.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 800.– e sono
prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 17 agosto 2015.
Il saldo di fr. 400.– è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 600.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il paga-
mento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno; allegato:
scritto del ricorrente dell'11 marzo 2016)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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