Corte II I
C-2875/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
rappresentato dal Patronato INCA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2875/2007
Fatti:
A. G._______, cittadino italiano, nato il _______, celibe, ha lavorato in
Svizzera dal 1977 al 1984 e dal 1999 al 4 agosto 2000 quale operaio
solvendo, durante tali periodi, i contributi dovuti all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il
rimpatrio ha continuato a svolgere un'attività lucrativa quale operaio
addetto alla guida di macchine per movimenti terra dal 5 maggio 2000
al 21 novembre 2001 allorquando è rimasto assente dal lavoro causa
malattia, vi è quindi stato un breve tentativo di ripresa dell'attività
lavorativa dal 21 al 24 maggio 2002. È stato licenziato con effetto
all'11 ottobre 2002 per superamento del periodo di comporto. È stato
riconosciuto invalido civile al 100% ed è titolare di una pensione
d'invalidità italiana di Euro 311 dal 1° febbraio 2002 (doc. 1-12 e 19).
B. Una prima richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata da G._______ in
data 26 marzo 2003 è stata respinta dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) con decisione
del 18 maggio 2004 cresciuta in giudicato. In quell'occasione egli è
stato visitato il 12 maggio 2003 presso i servizi medici dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di A._______, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “esiti di amputazione
parziale del pene con linfadenectomia bilaterale inguinale e profonda
per Ca squamoso; lieve stato ansioso depressivo” ed ha considerato
l'assicurato inabile al lavoro oltre i 2/3 in qualsiasi attività lavorativa
(doc. 13-15).
C. Successivamente G._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INAS di M._______, ha prodotto un certificato medico dell'8
giugno 2005 del Dott. M1._______ (attestante la diagnosi di “Ca spino
cellulare del pene con amputazione parziale e metastasi linfonodali;
esiti di ictus cerebrale con emiparesi sx”), considerato
dall'amministrazione quale seconda richiesta volta al conseguimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 25-29).
Nel suo rapporto del 6 ottobre 2005, il Dott. B._______, del servizio
medico regionale (SMR), ha posto la diagnosi "principale" di emiparesi
facciale sinistra e problemi motori discreti dopo l'ictus del 7 giugno
2004 e "secondaria" (senza influsso sulla capacità lavorativa) di stato
dopo amputazione parziale del pene per tumore. Dopo aver analizzato
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il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, il medico
dell'amministrazione è giunto alla conclusione che l'assicurato è
inabile al 100% nell'attività lucrativa da ultimo svolta (quale operaio
addetto alla guida di macchine per movimenti terra) dal 7 giugno 2004
mentre è abile al 100% in un lavoro sostitutivo leggero e adeguato alle
sue condizioni di salute (ad es. quale sorvegliante di parcheggi o
musei; venditore in generale; cassiere; venditore di biglietti; addetto
alla registrazione oppure all'archiviazione; addetto alla distribuzione
della posta interna; telefonista; addetto alla scannerizzazione) dal 7
febbraio 2005 (doc. 30 e 30.1). L'amministrazione ha quindi operato il
raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato
presenta un grado di invalidità del 38% dal 7 febbraio 2005 (doc. 31).
D. Mediante decisione del 30 novembre 2005 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha quindi respinto la seconda richiesta di prestazioni di
G._______ per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 32).
L'assicurato, regolarmente rappresentato dal Patronato INAC-CIA di
A._______, ha formulato in data 14 febbraio 2006 opposizione contro
il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 34). A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una certificazione di visita
psichiatrica del 3 gennaio 2006 giusta la quale l'interessato è affetto
da reattività ansioso depressiva di grado medio (doc. 35). Ricevuta
l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al
Dott. B._______ che, nel suo rapporto medico del 14 marzo 2007, alla
luce della nuova documentazione prodotta, ha confermato
integralmente la propria precedente valutazione del 6 ottobre 2005
(doc. 37). Mediante decisione su opposizione del 21 marzo 2007,
l'UAIE ha quindi respinto l'opposizione del 14 febbraio 2006 e
confermato nel contempo la propria decisione del 30 novembre 2005
(doc. 38).
E. Con gravame del 19 aprile 2007, spedito il giorno successivo, alla
scrivente Autorità, G._______, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita di
invalidità. Il ricorrente, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA
di B1._______, in data 6 giugno 2007 produce, a suffragio delle sue
conclusioni, una certificazione di visita psichiatrica del 28 marzo 2007
giusta la quale l'interessato è affetto da disturbo dell'adattamento con
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umore misto ed un certificato della Dott.ssa C._______ del 10 maggio
2007 giusta la quale l'assicurato, che soffre di disturbo
dell'adattamento con umore misto ed è portatore di esiti di
amputazione peniena da ca in situ del pene, presenta epatomegalia,
ipertrofia prostatica con calcificazione della zona centrale, postumi da
ictus ischemico, dislipidemia mista ed ateromasia dei TSA sindrome
vertiginosa ed è curato con cardioaspirina e sivastin 20.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti
nuovamente al Dott. B._______, il quale, nella sua relazione del 19
settembre 2007, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha
confermato integralmente le proprie precedenti valutazioni del 6
ottobre 2005 e del 14 marzo 2007 (doc. 40).
L'UAIE, nelle sue osservazioni responsive del 2 novembre 2007,
propone pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Dopo aver
preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il ricorrente, invitato
dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha dichiarato di
mantenere il proprio ricorso.
In data 14/30 gennaio 2008 il ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
300.-- equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai
sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
5.2 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa
norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per
natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.3 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961: OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
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nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed, in
particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI,
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8,
DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a). In ogni caso la revisione della rendita è possibile
unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale,
la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che
una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in
modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). Il punto di
partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V pag. 108, consid. 5.4).
6.
6.1 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che l'amministrazione
è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di G._______ e
quindi, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando
5.2, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra il 18 maggio 2004 (data della decisione che ha
respinto la prima richiesta di prestazioni) ed il 21 marzo 2007 (data
della decisione, qui avversata, con la quale l'amministrazione ha
respinto la seconda richiesta di prestazioni). Il Tribunale analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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6.2 Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche
tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi possono servire
all'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V
101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4,
RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In questo contesto occorre quindi
tenere conto altresì della documentazione medica prodotta
dall'assicurato successivamente al 21 marzo 2007 nella misura in cui
permette di acclarare il suo stato di salute nel periodo di riferimento
del presente giudizio.
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
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8.
8.1 Posto che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
durante più di un anno intero in totale e pertanto adempie la
condizione della durata minima di contribuzione alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita, dev'essere innanzitutto
accertato se il suo stato di salute ha subito una modifica rilevante tra il
18 maggio 2004 ed il 21 marzo 2007.
8.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato era
affetto, nel 2003, da esiti di amputazione parziale del pene con
linfadenectomia bilaterale inguinale e profonda per carcinoma
squamoso e da lieve stato ansioso depressivo (cfr. perizia
particolareggiata INPS del 12 maggio 2003: doc. 23). Il 7 giugno 2004
l'interessato è stato colpito da un ictus a seguito del quale ha riportato
una emiparesi facciale sx con problemi motori discreti (cfr. certificato
medico dell'8 giugno 2005 del Dott. M1._______: doc. 25) e, nel corso
degli anni, ha sviluppato altresì problemi psichici (cfr. certificazioni di
visite psichiatriche del 3 gennaio 2006 e del 28 marzo 2007) oltre a
presentare epatomegalia, ipertrofia prostatica con calcificazione della
zona centrale, dislipidemia mista ed ateromasia dei TSA (cfr.
certificato della Dott.ssa C._______ del 10 maggio 2007). Detta
diagnosi è stata confermata altresì dal medico dell'amministrazione
(Dott. B._______ nei suoi rapporti del 6 ottobre 2005, doc. 30 e 30.1,
del 14 marzo, doc. 37, e del 19 settembre 2007). La sindrome
vertiginosa attestata dalla Dott.ssa C._______ (nel certificato del 10
maggio 2007) non appare, per contro, obiettivamente comprovata.
Stante quanto precede il collegio giudicante è quindi dell'avviso che,
nel periodo di riferimento, il quadro diagnostico di G._______ si è
ampliato.
9.
9.1 Di conseguenza, rimane ora da esaminare, se, nel periodo di
riferimento, le conseguenze del predetto stato di salute sulla capacità
di guadagno dell'assicurato hanno subito un cambiamento notevole di
carattere invalidante.
Pagina 10
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9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle patologie di
cui è affetto l'assicurato, il Dott. M1._______, la Dott.ssa C._______
come pure i medici del Dipartimento di salute mentale di Ariano Irpino
sostanzialmente non si sono pronunciati sul tasso di invalidità
nell'ultimo lavoro svolto dall'assicurato rispettivamente in merito a
qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute. Dal canto suo,
il medico dell'amministrazione, Dott. B._______, nella sua relazione
del 6 ottobre 2005 (confermata integralmente in quelle del 14 marzo e
19 settembre 2007 alla luce altresì di tutta la documentazione medica
prodotta dall'interessato), ha considerato l'assicurato inabile al 100%
nell'attività lucrativa da ultimo svolta (quale operaio addetto alla guida
di macchine per movimenti terra) dal 7 giugno 2004 rispettivamente
abile al 100% in un lavoro sostitutivo leggero e adeguato alle sue
condizioni di salute fisiche in settori che non richiedono una
particolare formazione (ad es. quale, sorvegliante di parcheggi o
musei; venditore in generale; cassiere; venditore di biglietti; addetto
alla registrazione oppure all'archiviazione; addetto alla distribuzione
della posta interna; telefonista; addetto alla scannerizzazione) e ciò
dal 7 febbraio 2005. Ora il collegio giudicante rileva che dalla
documentazione agli atti si evince che G._______ è stato colpito da un
ictus il 7 giugno 2004 a seguito del quale ha riportato una emiparesi
facciale sx con problemi motori discreti. Nel periodo di riferimento, egli
ha presentato anche problemi psichici (che apparentemente non
hanno necessitato una terapia medicamentosa) e un'epatomegalia
(affezione efficacemente trattabile con una dieta alimentare
controllata). Gli è pure stata riscontrata un'ipertrofia prostatica con
calcificazione della zona centrale (affezione irrilevante ai fini della
capacità lavorativa) ed una dislipidemia mista ed ateromasia dei TSA.
Il collegio giudicante condivide quindi il parere del medico dell'UAIE e
ritiene che G._______ era inabile al 100% nell'attività lucrativa da
ultimo svolta (quale operaio addetto alla guida di macchine per
movimenti terra) dal 7 giugno 2004 (data in cui è stato colpito
dall'ictus) e, parimenti, egli risultava inabile in qualsiasi attività
lavorativa fino al 7 febbraio 2005 (ovvero tenuto conto di un lasso di
tempo ragionevole riconducibile alla convalescenza conseguente
all'ictus del 7 giugno 2004). Il collegio giudicante ritiene, per contro,
poco plausibile, contrariamente a quanto sostenuto dal medico
dell'amministrazione, che l'assicurato, successivamente al 7 febbraio
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2005, fosse in grado di svolgere al 100%, nonostante fosse affetto da
emiparesi facciale sx con problemi motori discreti conseguenti all'ictus
in questione un lavoro sostitutivo leggero e adeguato alle sue
condizioni di salute fisiche in settori che non richiedono una
particolare formazione senza una considerevole riduzione del
rendimento. Di conseguenza, il collegio giudicante non puó effettuare
sulla base degli atti di causa un esame oggettivo adeguato che
consenta di addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio sulle
effettive ripercussioni invalidanti dello stato di salute dell'assicurato nel
periodo di cognizione del presente giudizio (18 maggio 2004 ed il 21
marzo 2007: cfr. consid. 6.1). Pertanto il gravame deve essere
parzialmente accolto.
9.3 La decisione impugnata è quindi annullata e l'incarto retrocesso
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considera l'importanza della lacuna rilevata. L'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
dovrà sottoporre nuovamente l'incarto al proprio servizio medico che
dovrà determinare - effettuando se necessario un complemento
d'istruzione dal punto di vista medico - la riduzione di rendimento
dell'assicurato in un lavoro sostitutivo leggero e adeguato alle sue
condizioni di salute fisiche in settori che non richiedono una
particolare formazione a decorrere dal 7 febbraio 2005.
L'amministrazione effettuerà un'indagine comparativa dei redditi ed
emanerà in seguito un nuovo provvedimento impugnabile.
10.
10.1 Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di 300.--
franchi versato dal ricorrente in data 14/30 gennaio 2008 gli è
retrocesso.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, si giustifica riconoscere un'indennità
per spese ripetibili di 700.-- franchi da porre a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
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C-2875/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
decisione su opposizione impugnata del 21 marzo 2007, l'incarto è
retrocesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero affinché proceda ai sensi del considerando 9.3 e
statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura e l'anticipo di 300.-- franchi
versato dal ricorrrente gli è retrocesso.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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C-2875/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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