Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2879/2010
Sen t e n z a d e l 1 2 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
patrocinato dall'OCTS Segretariato regionale del Luganese,
via Cantonale, 6814 Lamone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 15 marzo 2010.
C2879/2010
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come manovale edile, con permesso di frontaliere,
dal 1985 al 2003, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
B.
Il 10 novembre 2003 l'assicurato è stato vittima di un infortunio
professionale, a seguito del quale ha riportato la frattura del femore, del
calcagno e della branca ischio e ileopubica sinistri. Il caso è stato preso
a carico dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(Suva), il quale ha erogato l'indennità giornaliera per un'incapacità
lavorativa completa dal 13 novembre 2003 (incarto Suva, doc. 1).
L'assicurato è stato sottoposto ad interventi d'osteosintesi all'Ospedale
regionale di Lugano (ORL), il 10 e il 18 novembre 2003 (incarto Suva,
doc. 1/25 e 26). Il dott. B._______, capo clinica di chirurgia dell'ORL,
ha seguito l'evoluzione della situazione, qualificandola in generale di
soddisfacente, ed ha proposto una fisioterapia intensiva d'istruzione alla
marcia, eventualmente a Bellikon (incarto Suva, doc. 1/18 e 19, 20 e 21).
L'assicurato è stato dimesso dall'ORL il 2 ottobre 2004 (incarto Suva,
doc. 1/16 e 16) e, dal 1° dicembre 2004 al 12 gennaio 2005 (incarto
Suva, doc. 2/10 a 34), ha effettuato un soggiorno presso la "Rehaklinik
Bellikon" (RHB), nel cui rapporto di dimissione, del 18 gennaio 2005
(incarto Suva, doc. 2/10 a 17), è rimarcato, in breve, che il problema
dell'esigibilità si rapporta allo stato dell'intera gamba sinistra ed è
formulata un'incapacità lavorativa completa come manovale edile
("Bauhilfsarbeiter") ed una piena capacità lavorativa in attività con sforzi
d'intensità variabili e prevalentemente sedentarie ("Wechselbelastende,
vorwiegend sitzende Tätigkeiten ganztags zumutbar").
Nell'ambito della visita medica di chiusura della Suva, del 4 aprile 2005
(incarto Suva, doc. 2/3 a 5), il dott. C._______ ha diagnosticato degli esiti
da fratture del femore, del calcagno e della branca ischio e ileopubica
sinistri, e da rimozione del materiale d'osteosintesi al calcagno e al
femore, come pure, non dovuta all'infortunio, una sindrome
lombovertebrale cronica di modica entità su lesioni degenerative del
rachide lombare. Il medico della Suva ha constatato la stabilizzazione
dello stato di salute dell'assicurato ed ha valutato il tipo d'attività esigibili,
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benché non abbia espressamente quantificato l'incapacità lavorativa.
Fondandosi su questa valutazione medica e sui propri accertamenti
economici, e partendo dal presupposto che l'assicurato poteva svolgere
attività leggere per tutto il giorno, del tipo di carrellista, serviceman,
venditore di chiosco o operaio di fabbrica, la Suva ha emanato una
decisione, il 18 ottobre 2005, mediante la quale ha calcolato un grado
d'invalidità del 15%, in funzione di un salario da valido di Fr. 57'246. e di
un salario da invalido di Fr. 48'488., riconoscendo quindi all'assicurato il
diritto ad una rendita d'invalidità di Fr. 567. mensili dal 1° settembre
2005, nonché il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità del
15%, pari a Fr. 16'020. (incarto Suva, doc. 3). Contro questa decisione
l'assicurato ha formulato opposizione, la quale è stata respinta dalla Suva
il 23 gennaio 2006 (incarto Suva, doc. 5/2 a 9). L'assicurato non ha
ricorso contro questa decisione su opposizione.
C.
Nel frattempo, il 10 dicembre 2004, l'assicurato aveva inoltrato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAITI) una domanda di
rendita d'invalidità (incarto AI, doc. 2), in cui è stata indicata come attività
lucrativa quella di "carpentiere", per la cui istruzione sono stati acquisiti,
tra gli altri, l'incarto Suva, il questionario per il datore di lavoro, del
13 gennaio 2005 (incarto AI, doc. 5), dal quale si evince che l'assicurato
ha lavorato come "manovale edile" dal 29 aprile 1985 al 10 novembre
2003 per la ditta "...", eseguendo da ultimo otto ore e mezza giornaliere,
durante cinque giorni alla settimana, con un salario orario di Fr. 24.96,
che sarebbe ammontato nel 2005 a Fr. 25.11, entrambi non comprensivi
dell'indennità per vacanze e della tredicesima, come pure un rapporto del
medico curante, del 17 gennaio 2005 (incarto AI, doc. 6), in cui è ripresa
la diagnosi sopramenzionata, è stabilita un'incapacità lavorativa completa
ed è prospettata, per il futuro, la possibilità di esercitare unicamente
attività sedentarie.
L'UAITI ha sottoposto questa documentazione all'apprezzamento del
proprio servizio medico, nella persona del dott. D._______, il quale,
mediante rapporto del 3 marzo 2006 (incarto AI, doc. 11), riferendosi
all'incarto Suva, ha stabilito un'incapacità lavorativa completa per l'attività
di manovale edile e una piena capacità lavorativa in attività confacenti.
L'UAITI ha quindi stilato un progetto di decisione il 7 luglio 2006 (incarto
AI, doc. 19), con il quale ha preannunciato all'assicurato l'attribuzione di
una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005,
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invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni.
D.
Rappresentato dal patronato ITALUIL, l'assicurato si è opposto a questo
progetto il 7 agosto 2006 (incarto AI, doc. 24), facendo valere, in
sostanza, che il suo stato di salute non era migliorato e che la sindrome
lombovertebrale lo limitava notevolmente. Prendendo nuovamente
posizione sul caso il 9 agosto, il dott. D._______ ha proposto di
completare l'istruzione richiedendo un rapporto del medico curante.
Quest'ultimo ha presentato un nuovo rapporto medico il 29 agosto 2006
(incarto AI, doc. 27), facente stato di una situazione praticamente
sovrapponibile a quella descritta nel suo rapporto del 17 gennaio 2005.
Mediante annotazioni del 14 settembre 2006 (incarto AI, doc. 28), il dott.
D._______ ha quindi constatato che la sindrome lombovertebrale non
influiva sulla capacità lavorativa definita dalla Suva.
Dopo avere ricevuto la delibera dell'UAITI, relativa all'attribuzione di una
rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005 (incarto
AI, doc. 30), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), competente a notificare le decisioni ai
frontalieri, ha emanato la corrispondente decisione il 29 novembre 2006
(incarto AI, doc. 31), la quale è cresciuta in giudicato senza essere stata
impugnata.
E.
Per il tramite del patronato ITALUIL, l'assicurato ha presentato una
nuova domanda di rendita il 14 novembre 2007 (incarto AI, doc. 33 e
34/1), corredata da diversa documentazione, tra cui un referto di
risonanza magnetica (RM) del 23 marzo 2007 (incarto AI, doc. 34/7),
descrivente, in particolare, una spondilodiscartrosi diffusa con un'ernia
discale posteriore mediana paramediana bilaterale in L4/5 e una
protrusione discale circonferenziale in L3/4.
Su richiesta dell'UAITI, l'assicurato ha in seguito prodotto un rapporto del
suo medico curante, del 2 febbraio 2008 (incarto AI, 38), riferente una
situazione praticamente identica a quella evidenziata nel 2006, nonché
un altro rapporto medico, del 9 febbraio 2008 (incarto AI, doc. 39), di
difficile lettura, in cui è riportata, in particolare, una rigidità dolorosa della
sottoastragalica sinistra in esiti da frattura operata del calcagno, una
lombalgia cronica invalidante da stenosi del canale vertebrale, con ernia
in L4/5, e un'incapacità a sopportare a lungo la stazione eretta o a
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deambulare causata dalla sofferenza al piede e alla schiena. L'assicurato
ha ancora esibito, mediante scritto del 5 maggio 2008 (incarto AI, doc.
41/1 a 9), due referti d'esami elettromiografici (EMG) ed
elettroneurografici (ENG), del 21 aprile e 3 marzo 2008, un rapporto
neurologico del 28 marzo 2008 ed un referto di RM del 7 aprile 2008.
Il dott. E._______, medico dell'UAITI, ha preso posizione su questa
documentazione il 14 maggio 2008 (incarto AI, doc. 43), concludendo che
essa permetteva di oggettivare un peggioramento della patologia non
traumatica e che bisognava perciò entrare nel merito della richiesta. In
un'annotazione del 17 giugno 2008 (incarto AI, doc. 45), lo stesso medico
ha però dichiarato di essersi sbagliato e di considerare che la
documentazione in questione non permetteva di entrare nel merito della
richiesta.
F.
L'UAITI ha così messo a punto un progetto di decisione il 25 giugno
2008 (incarto AI, doc. 46), con il quale ha prospettato all'assicurato il
rigetto della sua domanda di rendita, concedendogli nello stesso tempo
un termine di trenta giorni per inoltrare eventuali osservazioni.
Rappresentato dal patronato ITALUIL, l'assicurato si è opposto a questo
progetto il 21 agosto 2008 (incarto AI, doc. 50/1), avanzando, in breve, un
aggravamento del suo stato di salute.
Il dott. E._______ si è di nuovo pronunciato sul caso il 27 agosto 2008
(incarto AI, doc. 51), concentrandosi in particolare sui referti d'esami EMG
e ENG del 3 marzo e 21 aprile 2008, ed ha ribadito che essi non
fornivano nuovi elementi clinici.
Così, una volta ricevuta la delibera dell'UAITI, relativa al rigetto della
domanda di rendita, l'UAIE ha emesso la corrispondente decisione il 15
settembre 2008 (incarto AI, doc. 54).
G.
Contro questa decisione, rappresentato dall'Organizzazione cristiano
sociale ticinese (OCST), l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 15 ottobre 2008 (incarto AI, doc. 55/11), con il
quale ha preteso di avere subito un degradamento del suo stato di salute
e chiesto l'esecuzione di una perizia medica, annunciando nel contempo
di volere esibire un nuovo rapporto medico non appena in suo possesso.
Il ricorrente ha quindi prodotto, oltre a dei documenti già agli atti, una
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cartella clinica del dott. F._______, del 25 ottobre 2007 (incarto AI, doc.
55/19), e un rapporto di visita medica del dott. G._______, del 25
novembre 2008 (incarto AI, doc. 56), in cui è affermato che la
sintomatologia lombare si è ulteriormente aggravata nell'arco degli ultimi
due anni, con una radicolopatia prevalentemente in L5 a sinistra.
Il dott. H._______, medico dell'UAITI, ha valutato il caso il 18 dicembre
2008 (incarto AI, doc. 59), concludendo ad un possibile peggioramento
rispetto alla situazione presente al momento della decisione del 29
novembre 2006, e alla necessità di eseguire un apprezzamento globale,
reumatologico, neurologico e psichiatrico, della situazione.
Su proposta dell'UAITI e dell'UAIE, il Tribunale amministrativo federale
ha conseguentemente emanato una sentenza il 28 gennaio 2009 (incarto
AI, doc. 60 e 61), mediante la quale ha accolto parzialmente il ricorso,
annullato la decisione del 15 settembre 2008 e rinviato gli atti all'UAIE per
procedere al complemento istruttorio ordinato dal servizio medico
dell'UAITI.
H.
Il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti ambulatoriali il 10 e 27
luglio, nonché l'11 agosto 2009, presso il Servizio d'accertamento medico
(SAM) di Bellinzona. La relativa perizia pluridisciplinare è stata redatta
dalla dott.ssa I._______ e dal dott. L._______ il 1° settembre 2009
(incarto AI, doc. 69/1 a 49), sulla base di un rapporto psichiatrico del dott.
Jaime, del 30 luglio 2009 (doc. 69/30 a 34), e di un rapporto neurologico
del dott. Bernasconi, del 12 agosto 2009 (doc. 69/35 a 40), nonché in
riferimento ai rapporti del dott. B._______, del 14 ottobre e 15 dicembre
2008 (doc. 69/14 e 42, 46 e 47), dei dott.ri B._______, M._______ e
N._______, del 10 novembre 2008 (doc. 69/43 e 44), e del dott.
O._______, del 22 aprile 2009 (doc. 69/48 e 49).
Nella perizia è stata posta la diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa, d'artrosi postraumatica calcaneotalare sinistra in stato dopo
intervento d'artrodesi sottotalare il 5 novembre 2008, d'asportazione
chirurgica in artroscopia di sperone osseo a livello dell'articolazione
tibiotarsica sinistra in regione anteriore il 22 aprile 2009, di stato dopo
osteosintesi di una frattura scomposta del calcagno sinistro il 18
novembre 2003, di rimozione del materiale d'osteosintesi il 29 settembre
2004, e di sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative
del rachide lombosacrale con segni di moderata spondilodiscartrosi
diffusa, piccola protrusione discale mediana L3/4 e L4/5, più pronunciate
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a sinistra, come pure la diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa,
di lieve sindrome del tunnel carpale sinistro, di lieve disturbo di sensibilità
al piede sinistro, probabilmente dovuto al danno locale di nervi cutanei
terminali, di stato dopo osteosintesi di una frattura diafisaria
multiframmentaria del secondo distale del femore sinistro il 10 novembre
2003, e di rimozione del materiale osteosintetico al femore sinistro il 29
settembre 2004, dopo frattura della branca ischio e ileopubica a sinistra.
Nella perizia è stata valutata, da un lato, una capacità lavorativa medico
teorica globale, in qualità di carpentiere, del 60% (riduzione del
rendimento sull'arco di una normale giornata lavorativa) da luglio 2006
(punti 7 e 8 del rapporto), benché sia stato parallelamente affermato
(punto 8 del rapporto) che "nell'attività di lavoro esercitata fino a d'ora
l'assicurato va giudicato globalmente incapace al lavoro nella misura del
60%", e, dall'altro lato, una capacità lavorativa del 70%, sempre da luglio
2006, in attività da leggere a mediamente pesanti, implicanti il rispetto
delle regole ergonomiche per il rachide, ossia senza mantenere la
posizione eretta per un periodo prolungato e senza flettere
frequentemente la schiena e l'arto inferiore sinistro, con brevi pause al
bisogno. Rispetto ai limiti funzionali concreti, nella perizia è riportato che
l'assicurato può sollevare, fino all'altezza dei fianchi, e portare pesi fino a
9 kg molto sovente, dai 10 ai 25 kg sovente, e superiori ai 25 kg talvolta,
come pure sollevare sopra l'altezza del petto sovente (sic), maneggiare
attrezzi leggeri di precisione molto sovente, medi sovente e pesanti
talvolta, eseguire rotazioni manuali molto sovente, lavori sopra l'altezza
del capo sovente, la rotazione sedutachinata ed erettachinata talvolta, la
flessione delle ginocchia talvolta, mantenere la posizione seduta
durevolmente, eretta talvolta, e camminare oltre i 50 metri sovente, per
lunghi tragitti talvolta, su terreni dissestati, nonché salire le scale, di rado,
l'equilibriobilanciamento non essendo limitato.
I.
Mediante scritto del 7 settembre 2009 (incarto AI, doc. 70), il dott.
H._______, medico dell'UAITI, ha chiesto ai periti del SAM di spiegare la
differenza della loro valutazione della capacità lavorativa rispetto a quella
espressa dalla RHB, nel senso di precisare se essa si giustifica con una
modifica dello stato di salute o se si tratta di un apprezzamento diverso
della medesima situazione. I periti del SAM hanno risposto il 17
settembre 2009 (incarto AI, doc. 71), rilevando il fatto che non erano a
conoscenza del rapporto della RHB del 18 gennaio 2005, ma solo di un
documento del 12 gennaio 2005 privo di descrizione dell'esigibilità (cfr.
"Kurzbericht" della RHB, del 12 gennaio 2005, incarto Suva, doc. 2/33 e
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34), ed hanno affermato che il loro giudizio si fonda su una valutazione
differente della medesima situazione.
Con rapporto del 5 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 72), il dott. H._______,
dopo avere ripreso la diagnosi e l'esigibilità contenute nella perizia del
SAM, ha concluso ad un'incapacità lavorativa completa per l'attività di
manovale carpentiere, come stabilito dalla RHB, e del 30% in attività
confacenti, come indicato dal SAM.
La consulente in integrazione professionale ha così redatto un rapporto
finale, il 17 novembre 2009 (incarto AI, doc. 74), dal quale si evince che,
nel 2006, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal
datore di lavoro, un salario da valido annuo di Fr. 60'830. e, secondo i
dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere e non
qualificate (tabella TA1), un salario da invalido di Fr. 59'197., previo
adattamento a 41.7 ore settimanali (tabella B 9.2, La Vie Économique,
1/22006), ridotto del 5% per tenere conto delle circostanze personali
dell'assicurato e nella misura del 70% (capacità lavorativa residua), ossia
Fr. 39'366., per cui si ricavano una perdita di guadagno approssimativa e
un grado d'invalidità del 35%. La consulente ha eseguito lo stesso calcolo
mediante indicizzazione dei redditi nel 2007 e 2008, ottenendo sempre
una perdita di guadagno approssimativa del 35%, ed ha pure notato che,
visto lo scarto esiguo tra il salario medio di un manovale edile in Svizzera
e il salario percepito effettivamente dall'assicurato in Ticino, denominato
dall'UAITI "gap salariale", non si deve procedere ad alcun parallelismo
dei due redditi secondo la giurisprudenza del Tribunale federale.
J.
L'UAITI ha pertanto redatto un progetto di decisione il 30 novembre 2009
(incarto AI, doc. 76), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della
sua domanda di rendita, accordandogli nel contempo un termine di trenta
giorni per esprimere eventuali osservazioni.
Rappresentato dall'OCST, l'assicurato si è opposto a questo progetto il
13 gennaio 2010 (incarto AI, doc. 77), allegando, in particolare, un
rapporto della Commissione medica italiana per l'accertamento
dell'invalidità civile (incarto AI, doc. 79/3 a 8), facente stato della diagnosi
di spondilodiscartrosi con ernia discale L4/5 bilaterale in canale spinale
ristretto in presenza di difficoltà deambulatorie, e di sofferenza neurogena
dei muscoli del tricipite brachiale e dell'estensore comune delle dita
(ECD) a sinistra, nonché di una riduzione della capacità lavorativa
(invalidità) superiore al 67%.
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Con breve annotazione del 26 gennaio 2010 (incarto AI, doc. 82), il
dott. H._______ ha constatato l'assenza di nuova documentazione
medica e rilevato che la problematica lombare è stata adeguatamente
valutata dal SAM.
Dopo avere ricevuto dall'UAITI la decisione corrispondente al progetto
del 30 novembre 2009, l'UAIE l'ha intimata all'assicurato il 15 marzo 2010
(incarto AI, doc. 83 a 86).
K.
Contro questa decisione, per il tramite dell'OCST, l'assicurato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 22 aprile 2010, chiedendo
l'annullamento della stessa e l'attribuzione di una rendita previa
esecuzione di un nuovo calcolo del grado d'invalidità sulla base di un
reddito da invalido non superiore a Fr. 20'000., nonché l'attuazione, se
del caso, di una perizia medica. Egli ha inoltre esibito documenti già agli
atti, salvo una relazione medicolegale del dott. P._______, del 6 aprile
2010, in cui è asserito, in breve, che sono esigibili unicamente lavori
semplici e ripetitivi a tempo parziale, con un reddito da invalido non
superiore a Fr. 20'000. e il diritto ad almeno tre quarti di rendita.
In una breve annotazione dell'11 giugno 2010, il dott. H._______ ha
dichiarato che la relazione medicolegale non apporta nulla di nuovo sul
piano medico.
L'UAITI ha presentato le proprie osservazioni il 15 giugno 2010, con
riferimento alle conclusioni del proprio servizio medico e della consulente
in integrazione professionale, ed ha chiesto di respingere il ricorso e
confermare la decisione impugnata.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 22 giugno 2010, riferendosi
espressamente alle osservazioni dell'UAITI, ed ha quindi proposto il
rigetto dello stesso e la conferma della decisione avversata.
L.
Il ricorrente ha replicato il 27 luglio 2010, ribadendo il proprio punto di
vista, ed ha prodotto una valutazione del dott. Q._______, medico della
Suva, del 1° febbraio 2010, nella quale, riassuntivamente, sono
discriminate le affezioni infortunistiche da quelle extrainfortunistiche.
In una breve annotazione del 9 settembre 2010, il dott. H._______ ha
rilevato che il dott. Q._______ ha concluso ad un'origine morbosa della
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problematica lombare, senza indicare nuovi elementi suscettibili di
modificare l'apprezzamento del caso.
L'UAITI ha inoltrato le proprie osservazioni alla replica il 9 settembre
2010, concludendo al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione
impugnata.
L'UAIE ha quindi brevemente duplicato il 21 settembre 2010, riformulando
la proposta di respingere il ricorso e confermare la decisione avversata.
M.
Con decisione incidentale del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copia della duplica dell'UAIE,
delle relative osservazioni dell'UAITI e dell'annotazione del dott.
H._______, del 9 settembre 2010, invitandolo contemporaneamente a
versare un anticipo, equivalente alle presunte spese processuali di Fr.
300., entro un termine di trenta giorni. Il relativo pagamento è stato
effettuato il 19 ottobre 2010.
Il ricorrente ha inviato nuova documentazione medica, dal contenuto
manifestamente già noto, il 16 novembre 2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
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Pagina 11
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 300., relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
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del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da
questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
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transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento
assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata
allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1
LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita
sia presentata entro il 31 dicembre 2008.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
5.
5.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata respinta perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, oppure il diritto ad una rendita sia stato riconosciuto per un
periodo di tempo limitato, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da
un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del
grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87
segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999
pag. 8, DTF 117 V 198).
5.2. La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande
con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza
allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b).
Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare
con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera
generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una
modifica importante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua
capacità lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella
C2879/2010
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precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può
liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso
di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di
apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v.
sentenze del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.3 e relativi riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008
consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3).
In concreto, con decisione del 29 novembre 2006, è stato riconosciuto al
ricorrente il diritto ad una rendita limitata nel tempo. Il ricorrente ha poi
presentato una seconda domanda di rendita il 14 novembre 2007,
respinta dall'UAIE mediante la decisione del 15 marzo 2010, qui
impugnata (doc. 114). Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità,
tale da giustificare la concessione di una nuova rendita, come richiesto
dal ricorrente, è quello tra il 29 novembre 2006 e il 15 marzo 2010.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero
(art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A
partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi
durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006
). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n°
1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
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Pagina 15
7.
7.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007, l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era
invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per
almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà
e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con
un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso
d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC,
la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire
dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
7.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
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Pagina 16
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF
125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e
di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.2. È ancora necessario sottolineare che una perizia richiesta dall'UAIE,
in particolare ad un servizio d'accertamento medico dell'assicurazione per
l'invalidità, non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale
federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia richiesta rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica
dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto medico, deve essere specialmente accertato se il rapporto è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami
approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto
C2879/2010
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con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è
chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni
a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio
non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova, né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente
giurisprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro precisato che quando, in
opposizione ad un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI, è
presentata una perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente
quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico, sia
nelle conclusioni, e il giudice non è in grado di decidere quali fra le due
può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria
indipendente e conclusiva (sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4).
9.
9.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
In carenza di documentazione economica affidabile, come nella
fattispecie, visto che il ricorrente non ha più lavorato dal 13 novembre
2003, la documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare
l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
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In concreto, occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia
dal 29 novembre 2006 al 15 marzo 2010, l'incidenza sulla capacità
lavorativa delle affezioni diagnosticate, è aumentata in modo tale da
giustificare l'attribuzione di una rendita, come fatto valere dal ricorrente.
10.
In concreto, dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dal
rapporto di dimissione della RHB, del 18 gennaio 2005 (incarto Suva,
doc. 2/10 a 17), dal rapporto finale del dott. C._______, medico della
Suva, del 4 aprile 2005 (incarto Suva, doc. 2/3 a 5), dalla perizia
pluridisciplinare della dott.ssa I._______ e del dott. L._______, medici del
SAM, del 1° settembre 2008 (incarto AI, doc. 69/1 a 49), e dal rapporto
del dott. H._______, medico dell'UAITI, del 5 ottobre 2009 (incarto AI,
doc. 72), emerge la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa,
d'artrosi postraumatica calcaneotalare sinistra in stato dopo intervento
d'artrodesi sottotalare il 5 novembre 2008, d'asportazione chirurgica in
artroscopia di sperone osseo a livello dell'articolazione tibiotarsica sinistra
in regione anteriore il 22 aprile 2009, di stato dopo osteosintesi di una
frattura scomposta del calcagno sinistro il 18 novembre 2003, di
rimozione del materiale d'osteosintesi il 29 settembre 2004, e di sindrome
lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative del rachide
lombosacrale con segni di moderata spondilodiscartrosi diffusa e una
piccola protrusione discale mediana L3/4 e L4/5, più pronunciate a
sinistra, come pure la diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, di
lieve sindrome del tunnel carpale sinistro, di lieve disturbo di sensibilità al
piede sinistro, probabilmente dovuto al danno locale di nervi cutanei
terminali, di stato dopo osteosintesi di una frattura diafisaria
multiframmentaria del secondo distale del femore sinistro il 10 novembre
2003, e di rimozione del materiale osteosintetico al femore sinistro il 29
settembre 2004, dopo frattura della branca ischio e ileopubica a sinistra.
Questi elementi diagnostici sono pacifici agli atti, non contestati dal
ricorrente, per cui il collegio giudicante non può che aderirvi.
11.
11.1. Per quanto riguarda l'influenza delle affezioni diagnosticate sulla
capacità lavorativa del ricorrente, nell'ambito della prima domanda di
rendita, i medici della RHB avevano stabilito, nel loro rapporto di
dimissione del 18 gennaio 2005, un'incapacità lavorativa completa come
manovale edile ed una piena capacità lavorativa in attività con sforzi
d'intensità variabili e prevalentemente sedentarie ("Wechselbelastende,
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Pagina 19
vorwiegend sitzende Tätigkeiten ganztags zumutbar"). Dal canto suo,
sulla base dei diversi rapporti dell'ORL e dell'esigibilità formulata dal dott.
C._______ nel suo rapporto del 4 aprile 2005, la Suva aveva riconosciuto
un'incapacità lavorativa completa dal 13 novembre 2003 al 31 agosto
2005, quindi, dal 1° settembre seguente, una piena capacità lavorativa in
attività leggere per tutto il giorno, determinando, a decorrere da
quest'ultima data, un grado d'invalidità del 15% (incarto Suva, doc. 3).
Fondandosi sulla valutazione del caso espressa dalla Suva, secondo le
indicazioni del dott. D._______, medico dell'UAITI, del 3 marzo 2006
(incarto AI, doc. 11), l'UAIE ha tenuto conto di un'incapacità lavorativa
completa dal 13 novembre 2003 al 31 agosto 2005 e di una piena
capacità lavorativa in attività confacenti dal 1° settembre 2005,
accordando al ricorrente una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo,
ossia dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005.
11.2. Nel quadro della seconda domanda di rendita, la dott.ssa I._______
e il dott. L._______ hanno constatato, nella loro perizia del 1° settembre
2009, che i sintomi relativi alla patologia del calcagno sono diventati, nel
corso degli anni, ingravescenti, probabilmente a causa della reazione
artrosica sviluppatasi in seguito alle alterazioni causate dalla frattura
pluriframmentaria ed alle alterazioni della statica dell'arto inferiore
sinistro, ma che i sintomi interessanti l'affezione sottotalare, nonostante
l'intervento d'artrodesi, e quelli afferenti alla problematica lombare,
attualmente senza segni d'irritazione radicolare in L5 a sinistra, sono
rimasti costanti. Essi hanno quindi espresso una capacità lavorativa come
carpentiere del 60% da luglio 2006 (punti 7 e 8 del rapporto peritale),
benché al punto 8 dello stesso rapporto abbiano pure asserito che
"nell'attività di lavoro esercitata fino a d'ora l'assicurato va giudicato
globalmente incapace al lavoro nella misura del 60%", per il motivo che la
patologia degenerativa del rachide lombare, attraverso il dolore cronico,
impedisce il ricorrente di flettere frequentemente il tronco in avanti o di
mantenere per un periodo prolungato la posizione eretta o in
anteroflessione, mentre l'affezione degenerativa della caviglia e le
alterazione della statica del piede non gli permettono di mantenere a
lungo la posizione in piedi, limitandolo anche nei movimenti che
richiedono la flessione della caviglia. L'apparente contraddizione deve
essere considerata un errore di scrittura, visto che risulta chiaramente
dalla discussione (pag. 20 del rapporto peritale) che, dal punto di vista
reumatologico, l'incapacità lavorativa è pari al 40% per l'attività di
carpentiere. I medici del SAM hanno invece fissato una capacità
lavorativa del 70%, sempre da luglio 2006, in attività da leggere a
mediamente pesanti, implicanti il rispetto delle regole ergonomiche per il
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Pagina 20
rachide, ossia senza mantenere la posizione eretta per un periodo
prolungato e senza flettere frequentemente la schiena e l'arto inferiore
sinistro, con brevi pause al bisogno. In dettaglio, essi hanno considerato
che il ricorrente può sollevare, fino all'altezza dei fianchi, e portare pesi
fino a 9 kg molto sovente, dai 10 ai 25 kg sovente, e superiori ai 25 kg
talvolta, come pure sollevare sopra l'altezza del petto sovente (sic),
maneggiare attrezzi leggeri di precisione molto sovente, medi sovente e
pesanti talvolta, eseguire rotazioni manuali molto sovente, lavori sopra
l'altezza del capo sovente, la rotazione sedutachinata ed erettachinata
talvolta, la flessione delle ginocchia talvolta, mantenere la posizione
seduta durevolmente, eretta talvolta, e camminare oltre i 50 metri
sovente, per lunghi tragitti talvolta, su terreni dissestati, nonché salire le
scale, di rado, l'equilibriobilanciamento non essendo limitato. Peraltro,
invitati, il 7 settembre 2009, dal dott. H._______ a spiegare le ragioni
della differenza nell'apprezzamento della capacità lavorativa con la RHB,
quest'ultima avendo riconosciuto a suo tempo un'incapacità lavorativa
completa come manovale edile, i periti del SAM hanno precisato che il
loro giudizio si fonda su una valutazione differente della medesima
situazione.
Fondandosi su questa informazione, il dott. H._______ ha determinato,
nel suo rapporto del 5 ottobre 2009, un'incapacità lavorativa completa per
l'attività di manovale carpentiere, come stabilito dalla RHB, e del 30% in
attività confacenti, come indicato dai periti del SAM, esponendo i limiti
funzionali da loro elencati.
Quanto alla relazione medicolegale del dott. P._______, del 6 aprile
2010, allegata al ricorso, essa si limita a dichiarare esigibili lavori semplici
e ripetitivi, a metà tempo, senza particolari spiegazioni, e a fare stato di
una "capacità di guadagno minima, con un reddito da valido non
superiore a Fr. 20'000.".
11.3. Sulla base di quanto precede, questo Tribunale osserva che sia la
RHB, sia il dott. H._______ hanno chiaramente stabilito un'incapacità
lavorativa completa per l'attività di manovale edile. Ora, nonostante il fatto
che la dott.ssa I._______ e il dott. L._______ abbiano indicato, riguardo
alla capacità lavorativa nell'ultimo lavoro svolto dal ricorrente, un tasso
del 60%, il collegio giudicante, visto il carattere pesante dell'attività di
manovale edile e i limiti funzionali chiaramente formulati dagli stessi periti
del SAM, non ha esitazioni nell'aderire all'opinione della RHB e del dott.
H._______ ed a considerare, conseguentemente, che il ricorrente
presenta un'incapacità lavorativa completa per l'attività di manovale edile.
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Pagina 21
Per quanto attiene alle occupazioni confacenti, rispettose dei limiti
funzionali indicati dettagliatamente dai periti del SAM e ripresi dal dott.
H._______, il collegio giudicante non intravvede motivi per scostarsi dalla
valutazione di quest'ultimi, dimodoché considera che l'incapacità
lavorativa per tali attività è pari al 30% da luglio 2006.
12.
12.1. Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAITI ha proceduto in applicazione del metodo del
confronto dei redditi. Dal rapporto finale della consulente in integrazione
professionale, del 17 novembre 2009 (incarto AI, doc. 74), si evince che,
nel 2006, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal
datore di lavoro, un salario da valido di Fr. 60'830. (nel 2007, Fr. 61'809.
; nel 2008, Fr. 63'071.) e, secondo i dati dell'UFS relativi ad attività
leggere e non qualificate (tabella TA1), un salario da invalido di Fr.
59'197., previo adattamento a 41.7 ore settimanali (tabella B 9.2, La Vie
Économique, 1/22006), ridotto del 5% per tenere conto delle circostanze
personali del ricorrente e nella misura del 70% (capacità lavorativa
residua), ossia Fr. 39'366. (nel 2007, Fr. 40'000.; nel 2008, Fr.
40'817.), per cui si ottiene una perdita di guadagno del 35.28% per il
2006, 2007 e 2008, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 35%, il
quale non consente il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, è a giusta ragione che
l'UAITI non ha proceduto al parallelismo del reddito da valido in Svizzera
con quello percepito dal ricorrente in Ticino, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 135 V 297 e 134 V 322), considerato che la
loro differenza non raggiunge la soglia del 5%. Infatti, nel 2006, il salario
medio svizzero nella costruzione era pari a Fr. 5'007. al mese e Fr.
60'084. all'anno, ossia, in funzione di 41.7 ore settimanali, Fr. 62'638.,
da cui si ricava una differenza approssimativa del 3% rispetto al salario
percepito dal ricorrente, constatazione che vale pure, mutatis mutandis,
per gli anni 2007 e 2008.
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12.2. Il ricorrente contesta il tasso di riduzione del 5% applicato al salario
da invalido dall'UAITI per tenere conto unicamente del fatto che, in
qualità di salariato attivo a tempo parziale, risulta svantaggiato sul
mercato del lavoro, ma non di altri fattori, come quelli inerenti alle
occupazioni leggere a lui confacenti.
A questo proposito, secondo la giurisprudenza, le deduzioni dal salario da
invalido dovute a circostanze particolari, legate all'handicap
dell'interessato o ad altri fattori (limitate al 25%, DTF 126 V 75), non
devono essere effettuate automaticamente, ma solo se il singolo caso
presenta elementi che lascino presagire che l'assicurato, a causa di una o
più circostanze, ben difficilmente riuscirà a sfruttare la sua capacità
lavorativa residua sul mercato generale del lavoro (cfr. DTF 137 V 71 e
sentenza del Tribunale federale 9C_474/2010 dell'11 aprile 2011). In
concreto, è fondatamente che l'UAITI non ha praticato altre deduzioni al
salario da invalido, dato che né l'età del ricorrente, né le limitazioni
funzionali per attività leggere a lui idonee sono tali da giustificarle.
Ne discende che l'UAITI ha eseguito correttamente il calcolo del grado
d'invalidità, il quale deve perciò essere confermato in questa sede.
13.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
14.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza
sopraccitate, la decisione impugnata del 15 marzo 2010 deve essere
confermata e il ricorso respinto.
15.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 300. sono poste a carico del ricorrente e
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compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 19 ottobre
2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300. sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 19 ottobre
2010.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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