Corte II I
C-2885/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
15 marzo 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2885/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 15 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda
dell'assicurata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 69).
2.
Il 21 aprile 2010, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE,
mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, con ogni provvedimento consequenziale, ed indicato che
l'istruttoria svolta dall'UAIE è del tutto carente (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 (doc. TAF 7), l'UAIE ha
proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del
proprio servizio medico del 5 settembre 2010. In quest'ultima è
segnalato che per completare l'istruttoria è necessario richiedere un
complemento d'accertamenti medico-specialistici. In particolare, non
sono disponibili consulti reumatologici successivi a settembre del
2008, non è data alcuna informazione in merito ad eventuali
complicazioni secondarie alla diagnosi di ipertensione arteriosa né al
suo regime terapeutico attuale, non sono disponibili esami di
laboratorio (più) recenti concernenti la pregressa infezione HBV e
mancano pure le necessarie informazioni dal profilo ortopedico (doc.
73).
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
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amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
5.
5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE
esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del
richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità
all'integrazione.
5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.
6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione,
affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni
di cui alla presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del
5 settembre 2010, è giustificata dalla necessità di un sufficiente
accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato
di salute della ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi
sulla residua capacità lavorativa della medesima con il necessario
grado della verosimiglianza preponderante.
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6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché
proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel
senso precedentemente indicato.
7.
Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare
seguito alle conclusioni presentate dell'insorgente, proposta che è
accolta in questa sede, la risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e la
presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 5 settembre 2010
sono trasmesse alla ricorrente unitamente alla presente sentenza. In
effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare
alla ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della
pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte
che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili,
anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--,
tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore della
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 15 marzo
2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia
proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento; allegate: copie della risposta al ricorso dell'8 settembre
2010 e della presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del
5 settembre 2010)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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