Corte II I
C-2886/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 22 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2886/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1976 al 1977, dal 1987 al 1990 e dal 1998 al 2002,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità, durante tali periodi (cfr. incarto Cassa). Dal
settembre 1998 era alle dipendenze della ditta B._______ di
C._______, in qualità di operaia (cucitrice) frontaliera in ragione di 41
ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica; è rimasta
assente dal lavoro per malattia dal 21 maggio al 15 luglio 2001, ha
lavorato al 50% dal 16 luglio 2001 al 28 febbraio 2002 ed è stata
licenziata con effetto 28 febbraio 2002.
In data 24 marzo 2003, la nominata ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. In base all'incarto della Cassa malati Helsana (CM; perdita
di guadagno) ed alla visita specialistica presso il Dott. Goldinger
dell'11 febbraio 2003, è stata, sostanzialmente, ritenuta la diagnosi di
modica sindrome cervicovertebrale con alterazioni degenerative al
passaggio cervicotoracale (osteocondrosi C6/7), sindrome
lombovertebrale cronica ed alterazioni degenerative contenute
(protrusioni discali fra L3 ed S1), disturbo d'assimilazione al passaggio
lombosacrale, emangiomi vertebrali, epicondilopatia omero-radiale a
destra, periartropatia scapolo-omerale, condropatia alle ginocchia.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito
la pratica, ha ritenuto un tasso d'invalidità del 50% sia come cucitrice
che in altra attività medio-leggera ed ha pertanto disposto il
riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI. Mediante decisione
del 1° ottobre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI), ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), competente per emanare i provvedimenti
per le persone residenti all'estero, ha erogato in favore della nominata
una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con
rendite completive in favore di 2 figlie, a decorrere dal 1° maggio 2002.
B.
In data 10 luglio 2006, A._______, rappresentata dal Patronato INAS
di Mendrisio, ha formulato una domanda di revisione postulando il
riconoscimento del diritto ad una maggiore prestazione AI. A suffragio
di quanto chiesto ha prodotto due certificati medici del 2004 del Dott.
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Trecate e Dott. Introzzi, attestati di ricovero ospedaliero in urgenza del
28 giugno 2006, un verbale di pronto soccorso del 22 giugno 2006 per
tendinite piede destro; un referto d'esame radiologico piede sinistro del
1° marzo 2006; un'ecografia del gomito destro del 29 marzo 2005; i
risultati di un'ecografia della regione pertrocanterica destra dell'11
novembre 2005; un referto radiologico delle ginocchia del 25
novembre 2005 e altri referti più vecchi. In un formulario del 21/25
luglio 2006 il medico curante Dott.ssa Merlo ritiene la paziente inabile
per ogni attività lavorativa.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Remonda, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella sua relazione del 21 novembre 2006, ha
affermato che la documentazione esibita non attesta alcun
peggioramento della capacità al lavoro dell'assicurata.
Con progetto di decisione del 22 novembre 2006, l'UAI del Cantone
Ticino ha confermato il diritto alla mezza rendita.
Con lettera del 21 dicembre 2006, il Patronato INAS ha sostenuto che
la capacità al lavoro della propria assistita sarebbe peggiorata, come
lo dimostrerebbe la documentazione che allega, ossia: un certificato
della Dott.ssa Merlo (medico curante) del 19 dicembre 2006 e una
lettera di dimissione ospedaliera illeggibile.
Con ulteriore progetto di decisione del 28 dicembre 2006,
l'amministrazione AI cantonale ha disposto la reiezione della domanda
di revisione. Con scritto del 25 gennaio 2007, il Patronato INAS ha
comunicato che sarebbero in corso degli accertamenti sanitari che
comproverebbero il peggioramento dello stato di salute della propria
assistita. In un secondo tempo (21 febbraio 2007) detto Patronato ha
fatto pervenire un certificato della Dott.ssa Merlo del 23 gennaio 2007
accompagnato da un referto radiografico della colonna in toto del 16
gennaio 2007, nonché da un rapporto di visita cardiologica (con
elettrocardiogramma) del 16 novembre 2006 attestante il riscontro
occasionale di un'ipertensione arteriosa in stato di menopausa
generale. Il problema del disturbo ipertensorio è stato ulteriormente
indagato con esame specialistico strumentale del 30 novembre 2006.
Viene inoltre prodotta una valutazione medico-legale del 24 gennaio
2007 ad opera del Dott. Garberi, specialista in medicina legale, il quale
attesta una sindrome cervicovertebrale miofasciale spondilogena,
periartrite scapolo-omerale destra, sindrome lombovertebrale in
discopatia plurisegmentaria, gonartrosi bilaterale, osteoporosi,
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insufficienza venosa arti inferiori con esiti di safenectomia destra.
L'esperto di parte sottolinea come le condizioni di salute della
paziente sarebbero peggiorate tanto da valutare l'incapacità lavorativa
globale al 67%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Klauser, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella sua relazione del 5 marzo 2007, ha affermato
che la documentazione esibita non depone per un peggioramento
dello stato di salute.
Mediante decisione del 22 marzo 2007, l'UAIE ha respinto la domanda
di revisione.
C.
Con il ricorso depositato il 24 aprile 2007, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce un rapporto
completivo del 18 aprile 2007 del Dott. Garberi, il quale fa presente un
recente ricovero (pronto soccorso) dell'assicurata per aggravamento
della patologia cervicale e fa cenno anche a non ben definite crisi
cefalgiche e vertiginose.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli
atti al Dott. Erba, il quale, nella sua relazione del 30 maggio 2007, ha
sottolineato che la relazione del Dott. Garberi non è pienamente
coerente in quanto denuncia patologie come “novità” quando
sarebbero già state menzionate dal Dott. Goldinger (problemi alle
spalle e alle ginocchia) e, se non altro, nell'ambito della procedura
iniziale. Altre patologie denunciate non rappresentano un
aggravamento di rilievo secondo la LAI (insufficienza venosa arti
inferiori, turbe dell'equilibrio, ecc.).
Con la risposta di causa del 4 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nelle sue
osservazioni ricorsuali del 6 giugno 2007, propone la reiezione del
ricorso.
D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni, e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INAS,
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con scritto del 13 luglio 2007, ha ribadito l'intenzione della propria
assistita di mantenere il ricorso. L'insorgente produce un nuovo
rapporto completivo del Dott. Garberi dell'11 luglio 2007 nel quale
vengono ribadite le note patologie e l'incidenza debilitante di queste.
L'INAS fa presente che l'assicurata dovrebbe essere sottoposta a
maggiori accertamenti visto che l'AI non l'avrebbe più visitata da tanto
tempo.
E.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Erba, il quale, nella sua relazione del 30 luglio 2007, ha riconfermato il
suo precedente parere. Nella duplica del 31 luglio 2007, l'Ufficio AI
cantonale ripropone la reiezione del ricorso, proposta formulata anche
dall'UAIE il 13 agosto 2007.
La ricorrente ha esibito un referto RMN rachide cervicale e
lombosacrale del 10 agosto 2007.
F.
Con ordinanza del 31 agosto 2007, la parte ricorrente è stata invitata a
voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 14 settembre 2007.
Con scritto del 25 settembre 2007, il Patronato INAS ha inviato
ulteriore documentazione medica (relazione fisiatrica del Dott. Trecate
del 25 settembre 2007).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 6
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo, e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo di Fr.
300.- corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame
del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito, vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 LAI).
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5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se, di contro, è stata fatta domanda
di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità
è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando, lo
stato di salute è rimasto invariato e le sue conseguenze sulla capacità
di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323,
consid. 2a).
La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono
rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi
dell'art. 17 LPGA.
Pagina 8
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6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo
di esame si estende dal 1° ottobre 2003, data della decisione con la
quale l'interessata è stata posta al beneficio della mezza rendita AI, al
22 marzo 2007, data dell'impugnata decisione mediante la quale viene
confermato il diritto alla mezza prestazione.
7.
L'interessata non ha più svolto attività lucrativa dopo il 28 febbraio
2002. Da ultimo lavorava in misura del 50% come cucitrice, ma il
licenziamento è ufficialmente avvenuto per troppe assenze in una
ditta, tuttavia, che è stata definitivamente chiusa il 30 settembre 2002.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
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C-2886/2007
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla mezza rendita AI
l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione
medica dalla quale traspariva che l'assicurata era portatrice di una
modica sindrome cervicovertebrale con alterazioni degenerative al
passaggio cervicotoracale (osteocondrosi C6/C7), sindrome
lombovertebrale cronica ed alterazioni degenerative contenute
(protrusioni discali fra L3 ed S1), disturbo d'assimilazione al passaggio
lombosacrale, emangiomi vertebrali, epicondilopatia omero-radiale a
destra, periatropatia scapolo omerale, condropatia alle ginocchia (cfr.
rapporto del Dott. Goldinger dell'11 febbraio 2003 e ulteriori referti
oggettivi del 2002/2003).
8.2 Al momento della revisione è stata evidenziata la diagnosi di
sindrome cervico-vertebrale miofasciale spondilogena, periartrite
scapolo-omerale destra, sindrome lombovertebrale in discopatia
plurisegmentaria, goinartrosi bilaterale, osteoporosi, insufficienza arti
inferiori, problemi di ipertensione (cfr. rapporti della Dott.ssa Merlo,
medico curante, e del Dott. Garberi, medico-legale). Nella sostanza,
non vi è un mutamento del quadro diagnostico.
9.
9.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico curante dell'assicurata, Dott.ssa Merlo, sostiene
un'incapacità di lavoro totale. Va rilevato che lo stesso sanitario
ammetteva tale tasso d'invalidità ancor prima della data della
precedente decisione. Il Dott. Garberi, autore di più rapporti medici
esibiti in sede di audizione, ricorso e replica ed il Dott. Trecate, fisiatra
(relazione del 25 settembre 2007), ritengono la paziente inabile in
misura completa (o superiore al 67%), sia come operaia del settore
tessile che in ogni altra attività anche eventualmente più leggera.
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9.2 Ora, il collegio giudicante, condividendo il parere dei medici
dell'Ufficio AI cantonale, non intravede quel preteso peggioramento
della condizioni di salute dell'assicurata che potrebbe eventualmente
giustificare una diminuzione della sua capacità al lavoro e, di
conseguenza, di guadagno.
La presunta alterazione del quadro cardiocircolatorio fatta valere a
giustificazione, parziale, della domanda di revisione non è stata
provata. Gli esami specialistici del novembre 2006 hanno in effetti
posto in evidenza una normale funzionalità cardiaca ed un'assenza di
qualsiasi patologia in atto. È verosimile che i disturbi lamentati siano
da ricondurre ad un'eccessiva focolarizzazione sulle proprie
sensazioni psico-fisiche. Nulla di patologico ed invalidante è da
ascrivere ad una sindrome venosa/varicosa agli arti inferiori. Questi
elementi, poco patologici, non giustificherebbero nemmeno il
riconoscimento di un'invalidità di rilievo.
Per quanto attiene alle patologie ortopediche/neurologiche, il Dott.
Klauser, dopo avere esaminato i documenti prodotti in sede di
revisione, esclude un peggioramento nel suo rapporto del 5 marzo
2007.
Il Dott. Erba, dell'Ufficio AI cantonale, consultato in sede ricorsuale,
rileva che i problemi a livello della spalla destra e delle ginocchia
erano già presenti nel 2001. La situazione lombare risulta
radiologicamente e clinicamente invariata rispetto alla valutazione
peritale del Dott. Goldinger. La presenza di angiomi vertebrali di regola
è una diagnosi occasionale radiologica senza rilevanza clinica. Inoltre,
osserva il Dott. Erba, il Dott. Goldinger già riteneva che la problematica
della schiena era compatibile con lo svolgimento normale dell'attività
lavorativa. Sempre il consulente dell'UAI annota che il presunto
peggioramento della patologia cervicale non è assolutamente
comprovato e non è dimostrato che le alterazioni del rachide, pur
presenti ma oggettivamente limitate, provochino una compromissione
dell'equilibrio. Ancora interpellato il 30 luglio 2007, il Dott. Erba (che
risponde ad un ulteriore complemento di giudizio del Dott. Garberi),
precisa che per l'artrosi in atto è essenziale l'impedimento funzionale
effettivo, il quale non aumenta automaticamente con passare degli
anni.
Infine, i referti di RMN (rachide cervicale e lombosacrale) prodotti in
sede (tardiva) di replica attestano un quadro praticamente
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C-2886/2007
sovrapponibile agli accertamenti svolti nel 2003. La lettura di questi
referti fa trasparire un quadro lesionistico tutto sommato modesto (vedi
in particolare gli esami del 10 agosto 2007).
9.3 La parte ricorrente non ha dunque dimostrato che le sue
condizioni di salute siano peggiorate a tal punto da giustificare un
modifica ai sensi dell'art. 17 LPGA. L'interessata permane dunque
abile al lavoro in misura del 50% in qualsiasi attività a lei accessibile.
In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.
10.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
14 settembre 2007.
10.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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