B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2890/2016
Sen t en z a d e l 1 8 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 15 marzo 2016).
C-2890/2016
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 15 marzo 2016, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati
residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interessato il 9
giugno 2015, ritenuto che dalle carte processuali risulta che a causa del
danno alla salute l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa dell’80%
nella precedente attività, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività
confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del
35%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità
svizzera.
2.
Il 25 aprile 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi alla Cassa
svizzera di compensazione contro la decisione dell’UAIE del 15 marzo
2016, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita
d’invalidità, le sue condizioni di salute non consentendogli di svolgere una
qualsiasi attività lucrativa, ricorso che è poi stato trasmesso il 4 maggio
2016 per competenza al Tribunale amministrativo federale.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 26
maggio 2016 (notificata il 1° giugno 2016; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di
fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del
ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso
del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato
l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da
quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea
documentazione attestante che l'importo di fr. 800.- è stato
C-2890/2016
Pagina 3
tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
5.
5.1. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione
con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a
dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte
spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di
prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr.
800.- secondo quanto richiesto nella decisione incidentale di questo
Tribunale del 26 maggio 2016. Ciò premesso, non vi è peraltro necessità
da parte di questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio –
segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe stato
addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale – prima
della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2890/2016
Pagina 4
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: