Corte III
C-2891/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 17 agosto 2007
Composizione: Giudici Francesco Parrino (Presidente del collegio), Elena
Avenati-Carpani e Franziska Schneider; Cancelliere: Dario
Croci Torti
A._______, ricorrente, patrocinato dal Dott. C. Testa, Gurtengasse 2, casella
postale 610, 3000 Berna 7,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore,
concernente la decisione del 4 agosto 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 29 agosto 1970, ha lavorato in
Svizzera dal 1988 al 1995, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale
periodo (doc. 5). Egli è poi rimpatriato.
In data 26 maggio 2005, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Cosenza ha
trasmesso una perizia medica particolareggiata eseguita il 20 ottobre
2005. Dalla stessa risulta che il richiedente è affetto da psicosi cronica,
coxartrosi sinistra con impegno funzionale; il medico dell'INPS pone un
tasso d'invalidità del 67% (doc. 6). Sono inoltre stati esibiti (da parte
dell'INPS): una relazione d'esame psichiatrico del 5 dicembre 2005; un
verbale di riconoscimento dell'invalidità civile del 16 ottobre 2003 (tasso
d'invalidità 75%) per artrosi anca sinistra, psicosi cronica e scoliosi
lombare; un referto radiologico del rachide in toto del 6 settembre 2002; un
breve attestato del Dipartimento di salute mentale di Castrovillari dell'11
agosto 2005; un rapporto d'esame fisiatrico del 22 dicembre 2004 (doc.
11-20).
B. Con lettera del 1° febbraio 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha chiesto all'assicurato di
compilare e rispedire al più presto possibile il questionario per l'assicurato,
il questionario concernente il lavoro e lo stipendio dei salariati ed ogni altro
documento utile per la soluzione della domanda (doc. 21).
Non avendo ricevuto risposta, con lettera raccomandata dell'11 maggio
2006, l'UAIE ha invitato A._______ a voler produrre quanto richiesto entro
e non oltre 30 giorni dal ricevimento della diffida. In caso di mancato
riscontro entro il termine stabilito, la domanda di rendita non sarebbe stata
esaminata.
L'interpellato non ha dato seguito a tale diffida.
Mediante decisione del 4 agosto 2006, l'UAIE ha comunicato all'assicurato
che la sua domanda di rendita del 26 maggio 2006 non sarebbe stata
esaminata (doc. 23).
C. Con il ricorso del 4 settembre 2006, A._______, rappresentato dall'avv.
Testa di Berna, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, che
l'amministrazione entri nel merito della domanda di rendita. Egli sostiene
che l'obbligo d'inviare la documentazione sarebbe spettato all'INPS.
3Produce, oltre a diversa documentazione medica, il questionario per
l'assicurato debitamente compilato e due buste paga del 1993, nonché due
attestati diploma di automeccanico.
D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 ottobre 2006, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso. Ugualmente, l'amministrazione chiede che gli atti le
siano rinviati affinché consideri il gravame quale nuova domanda di
rendita.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Testa, con replica dell'8 gennaio 2007, ha
ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. L'UAIE,
sostiene l'insorgente, per il tramite dell'INPS, aveva ampiamente accesso
a tutte le informazioni di ogni carattere. L'avv. Testa fa presente anche la
scarsa capacità di ricordare del proprio assistito e precisa che il ricorso è
volto ad obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito della domanda,
mentre l'UAIE, volendo considerare questo come nuova richiesta di
rendita, mirerebbe a procrastinare l'inizio dell'eventuale diritto a prestazioni
assicurative.
E. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF), competente
a partire dal 1° gennaio 2007.
Con ordinanza del 2 febbraio 2007, il Giudice istruttore ha invitato la parte
ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 400.-- equivalente alle presunte
spese processuali. Questa somma è stata versata il 28 febbraio 2007.
Con ordinanza del 6 luglio 2007, è stata comunicata alle parti la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
4decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
5presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3.
3.1 In base all'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative
deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i
suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Dal canto suo, l'art. 73
dell'Ordinanza su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI;
RS 831.201), prevede che se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un
esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio
con un ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA),
l'Ufficio AI può, dopo aver adeguatamente esposto le conseguenze della
negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e
decidere la non entrata nel merito. Parallelamente anche la LPGA contiene
una disposizione analoga. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e
raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se l'assicurato o altre persone
che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione,
decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in
materia (cpv. 3). Tuttavia, l'amministrazione può fa uso di questa
possibilità in casi limitati, ossia quando l'esame di merito della richiesta
non è possibile senza i documenti o gli accertamenti suppletivi domandati
(DTF 108 V 230 consid. 2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
von 6 Oktober 2000, Zurigo 2003, n. 41 ad art. 43; KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, n. 229, p.
108 e seg.; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, p. 210).
Vero è che in diritto sociale la procedura è retta dal principio inquisitorio, in
base al quale fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio
dall'amministrazione o dal giudice. Questo principio non è tuttavia
assoluto. La sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruttoria della pratica. In particolare, queste devono esibire le prove
determinanti secondo la natura delle richiesta ed dei fatti invocati alla base
della domanda. In carenza di questa partecipazione alla formazione dei
fatti dai quali può scaturire un determinato diritto, la parte richiedente
rischia di dover sopportare le conseguenze di quel suo atteggiamento
(sentenza del TF del 23 gennaio 2007 I 906/05 consid. 5.1 e 6, DTF 125 V
6195 consid. 2 e ref.).
3.2 Ora, è evidente che le informazioni chieste al ricorrente, dapprima con
lettera del 1° febbraio 2006 e richiamate nella diffida dell'11 maggio 2006
potevano e possono essere fornite solo dall'interessato o da un suo
rappresentante. Trattasi di notizie personali riguardanti la sua carriera
lavorativa e, in modo ancor più particolare, notizie relative all'ultima attività
svolta (datore di lavoro, tipo di lavoro svolto, orario, retribuzione mensile,
assenze per infortunio o malattia, cessazione dell'attività, motivi di questa
cessazione, ecc.). Queste informazioni sono peraltro fondamentali
nell'ambito dell'analisi di una domanda di rendita AI.
Infatti, come già ampiamente sottolineato dall'amministrazione nelle sue
osservazioni ricorsuali del 26 ottobre 2006, l'invalidità è un concetto
economico, e non medico. In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica, mentale o psichica dovuto a malattia o infortunio e non
tanto la malattia in quanto tale o la conseguente incapacità lavorativa (cfr.
art. 4 LAI e art. 8 LPGA). Senza i due formulari economici, debitamente
compilati, l'autorità amministrativa non poteva esaminare sul merito la
domanda di rendita AI.
Contrariamente a quanto afferma la parte ricorrente, non era compito
dell'INPS di fornire tali informazioni, anche perché detto Istituto non le
possiede e, peraltro, non è, in nessun modo, il rappresentante del
richiedente. L'INPS opera parallelamente all'UAIE fornendo a quest'ultimo
notizie di carattere medico, sia eseguendo specifici esami o indagini
richieste dall'Istituto assicuratore elvetico (E 213, referti oggettivi, esami
specifici), sia consegnando documentazione medica già in suo possesso.
3.3 Le altre argomentazioni della parte ricorrente sono prive di pregio.
Se, come è stato acclarato, l'interessato soffre di problemi psichici e,
specificatamente, di turbe della memoria, egli (o chi per lui) avrebbe
dovuto avvalersi del consiglio di una terza persona capace di tutelare i
suoi interessi o, più semplicemente, capire la portata della corrispondenza
ricevuta.
Neppure è censurabile la proposta dell'amministrazione che, pur
concludendo alla reiezione del ricorso, chiede che questo sia considerato
come nuova domanda di rendita. Infatti, fino alla data della decisione
impugnata, che limita il periodo di cognizione giudiziaria di questo
Tribunale (DTF 130 V 445 consid. 1.2), i documenti richiesti (o parte degli
stessi) non erano stati sottoposti all'UAIE, che quindi a ragione non è
entrato nel merito della domanda di rendita.
Per il resto, l'amministrazione ha rispettato la procedura di cui all'art. 43
cpv. 3 LPGA, in quanto ha inviato all'assicurato la diffida per lettera
raccomandata, gli ha concesso un congruo termine di riflessione e l'ha
7avvertito delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di
collaborazione.
4.
4.1 Il ricorso deve essere pertanto respinto e l'impugnata decisione
confermata.
Vista la documentazione esibita con il gravame e la proposta dell'UAIE del
26 ottobre 2006, gli atti devono essere rinviati a quest'ultimo affinché
consideri il ricorso quale nuova domanda di rendita.
4.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 400.--, sono poste a carico della
parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Esse sono compensate con l'anticipo
versato il 28 febbraio 2007 di uguale importo.
Il ricorso essendo respinto, non vengono riconosciute indennità per spese
ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero perché proceda ai sensi del consid. 4.1.
3. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 400.--, sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di pari importo da lui già
versato.
4. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
5. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. IT/...)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
8dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: