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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2895/2011
Sen t e n z a d e l 2 9 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato ENASCO, Via C. Colombo 14,
IT95034 Bronte,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 20 aprile 2011.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 5 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il
23 maggio 2006 dal cittadino italiano A._______, nato il , per carenza
d'invalidità di livello pensionabile (doc. 35);
in data 11 maggio 2010, A._______ ha presentato una nuova domanda di
prestazioni AI (doc. 45, 48);
mediante decisione del 20 aprile 2011, l'UAIE ha respinto la nuova
domanda di prestazioni sempre per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 82);
con il ricorso depositato il 18 maggio 2011, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ENASCO di Bronte, ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendone l'annullamento e il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative; l'interessato ha
allegato al gravame diversa documentazione sanitaria;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico, il quale ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 20%
dal dicembre 2007, del 50% dal 25 marzo 2009 e del 70% dal 10 febbraio
2010 (doc. 84);
dopo aver eseguito un calcolo retrospettivo ed accertato che l'interessato
presenta un grado d'invalidità superiore al 70% dal 1° febbraio 2010 (doc.
85), l'amministrazione, nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 settembre
2011, ha proposto l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento del diritto
alla rendita intera AI a partire dal sesto mese che segue la data di
deposito della domanda, ossia dal 1° novembre 2010;
il Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 29 settembre
2011, ha invitato il Patronato ENASCO a pronunciarsi in merito alla
proposta dell'UAIE, ed altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni
dalla ricezione dell'ordinanza stessa;
l'interpellato non ha risposto nel termine impartito né sino ad oggi,
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e considerato in diritto che
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate
autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente a 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20);
il ricorso è stato introdotto nella forma e nei termini prescritti dalla legge
(art. 60 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, LPGA, RS 830.1 ed art. 52 PA);
ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione (art. 59 LPGA), condizione adempiuta nella specie;
giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce, al più presto, dopo 6
mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto a prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA; la rendita è versata all'inizio del
mese in cui nasce il diritto (art. 29 cpv. 3 LAI);
sebbene, riconsiderando la fattispecie, l'amministrazione abbia accertato
che l'assicurato avrebbe diritto alla rendita intera AI da maggio 2010, il
diritto al versamento della stessa decorre dal 1° novembre 2010,
A._______ avendo presentato la seconda domanda di rendita l'11 maggio
2010;
la soluzione proposta dall'amministrazione è dunque quella che
l'insorgente avrebbe potuto pretendere nella migliore delle ipotesi;
alla proposta formulata dall'UAIE che prevede il riconoscimento del diritto
alla rendita intera a decorrere dal 1° novembre 2010, può essere prestata
adesione;
il ricorso deve quindi essere accolto e l'impugnata decisione annullata, a
A._______ essendo riconosciuto il diritto alla rendita intera a decorrere
dal 1° novembre 2010;
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non si prelevano spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in
esame, vista la memoria ricorsuale e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Al ricorrente è
riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2010.
2.
Gli atti sono trasmessi all'autorità inferiore perché proceda al calcolo delle
spettanze del ricorrente ed emani una nuova decisione.
3.
Non si prelevano spese di procedura.
4.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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