Corte II I
C-2902/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2902/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), celibe, ha esercitato la
professione di pittore-imbianchino in Svizzera, con permesso di
frontaliere, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS-AI), dal settembre 2001 a
dicembre 2002. Il 19 febbraio 2002 l'assicurato è stato vittima di un
infortunio professionale, a seguito del quale si è fratturato la caviglia
sinistra. Egli ha immediatamente annunciato il caso, da un lato,
all'assicurazione infortuni del suo datore di lavoro, la Suva, che ha
preso a carico l'incapacità lavorativa completa dal giorno
dell'accaduto, e, dall'altro lato, all'assicurazione malattia collettiva dello
stesso, La Basilese (incarto Suva, doc. 1/96; incarto La Basilese).
B.
Dopo avere eseguito le misure di delucidazione medica necessarie, la
Suva ha rilasciato una decisione, il 5 gennaio 2004, con la quale ha
stabilito una capacità lavorativa del 100% dal 19 gennaio 2004,
sospendendo quindi, a partire da quest'ultima data, ogni prestazione
assicurativa (incarto Suva, doc. 8).
Come conseguenza dell'opposizione formulata dall'assicurato contro
questa decisione il 21 gennaio 2004, la Suva ha disposto nuove
misure d'ordine medico, in particolare una perizia del Prof. H._______,
dell'Ospedale universitario di (...), stilata il 4 gennaio 2005, con un
complemento del 21 febbraio 2005, che hanno evidenziato quale
diagnosi, oltre alla già nota frattura della caviglia sinistra,
completamente guarita, anche una "fasciitis medio-plantaris" sinistra,
lasciando però la questione del rapporto di causalità naturale tra
l'infortunio del 19 febbraio 2002 e questo disturbo insoluta. Il 18 marzo
2005 la Suva ha quindi emesso una nuova decisione, con la quale ha
dichiarato l'assicurato abile al lavoro, in misura completa, dal 1°
maggio 2005, rilevando che la "fasciitis medio-plantaris" non si trova in
relazione di causalità adeguata con l'infortunio, e che non sussiste, per
il resto, alcun diritto ad un'indennità per la menomazione dell'integrità
(incarto Suva, doc. 12/2, 15/2 e 16).
L'assicurato ha fatto opposizione pure contro questa decisione,
respinta dalla Suva il 27 aprile 2005. Egli ha quindi impugnato la
decisione su opposizione della Suva davanti al Tribunale delle
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assicurazioni del Canton Ticino (TCA), il quale, dopo avere sollecitato
una nuova presa di posizione del Prof. H._______ riguardo al rapporto
di causalità naturale tra l'infortunio del 19 febbraio 2002 e la "fasciitis
medio-plantaris", ha accolto il ricorso e annullato la decisione
impugnata, con sentenza dell'8 febbraio 2006, considerando che la
"fasciitis medio-plantaris" si trova in relazione di causalità naturale e
adeguata con l'infortunio del 19 febbraio 2002, ed ha invitato la Suva a
definire il diritto a prestazioni da un profilo materiale e temporale. La
sentenza non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato
(incarto Suva, doc. 19/40 a 48).
La Suva ha così continuato a prendere a carico il caso, versando
l'indennità giornaliera per perdita di guadagno e assumendo le spese
di cura. L'assicurato è stato in seguito visitato dal medico di
circondario della Suva, il dott. G._______, il quale, nel suo rapporto di
visita medica di chiusura del 17 maggio 2006, ha evidenziato la
diagnosi di esiti di sintesi del malleolo peroneale sinistro in frattura
astragalica inizialmente misconosciuta, con fascite plantare
successiva e sperone sotto-astragalico a sinistra, come pure,
accessoriamente, la diagnosi d'alterazione bilaterale della volta
plantare longitudinale e anteriore trasversale, con una capacità
lavorativa nella massima misura possibile da novembre 2006, secondo
un'esigibilità molto dettagliata. Di conseguenza, il 24 maggio 2006, la
Suva ha comunicato all'assicurato la sospensione delle indennità
giornaliere e delle spese di cura dal 1° ottobre 2006 (incarto Suva,
doc. 19/1 a 11).
Il 16 marzo 2007 la Suva ha quindi emanato una decisione, con la
quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità
del 14%, a decorrere dal 1° ottobre 2006.
Contro questa decisione, l'assicurato ha fatto opposizione, respinta
dalla Suva il 31 agosto 2007, sulla base di una presa di posizione del
dott. S._______, del 29 agosto 2007, secondo il quale, in sostanza, la
frattura del malleolo sinistro è guarita senza esiti e la fascite
medioplantare sinistra costituisce un problema benigno reversibile,
senza necessità di trattamento, per cui un suo futuro aggravamento
appare improbabile.
L'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione
della Suva al TCA, il quale, con sentenza del 28 gennaio 2008, lo ha
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respinto.
L'assicurato ha pure impugnato la sentenza del TCA davanti al
Tribunale federale delle assicurazioni, ritirando in seguito il ricorso, che
è così stato stralciato dai ruoli mediante decreto del 27 febbraio 2009
(doc. Tribunale amministrativo federale/TAF 13).
C.
Oltre ad avere annunciato il suo caso d'infortunio alla Suva e alla
Basilese, l'assicurato ha presentato, il 15 aprile 2003, una domanda
per l'ottenimento di una rendita d'invalidità all'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del canton Ticino (UAI; incarto AI, doc. 1 e 3/5 a 6).
Nell'ambito dell'istruzione di questa domanda, l'UAI ha acquisito, tra gli
altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, aggiornato al mese di giugno 2005,
- l'incarto La Basilese, tra cui due rapporti del dott. Go._______, uno
del 18 agosto 2004 e l'altro del 15 luglio 2005, nei quali è stata posta
la diagnosi di stato dopo frattura non scomposta del malleolo laterale
della caviglia sinistra, con deficit funzionale lieve e sindrome algica
cronica locale, come pure, anamnesticamente, una sindrome
lombovertebrale senza alterazioni strutturali rilevanti, ed è stata
stabilita una capacità lavorativa del 50% nell'ultima professione svolta
e del 100% in lavori confacenti, senza spostamenti su terreni
sconnessi e per tratti lunghi su terreni piani, con la possibilità di
lavorare in posizione seduta, interrompendo la posizione eretta dopo
un massimo di due ore circa (incarto AI, doc. 4/19 e 5/2),
- il questionario per il datore di lavoro, del 23 aprile 2003, da cui risulta
che l'assicurato ha lavorato come pittore in Svizzera dal 17 settembre
2001 al 19 febbraio 2002, giorno dell'infortunio professionale, durante
otto ore al giorno e cinque giorni alla settimana, percependo nel 2001
un salario mensile di Fr. 4'025.-. Il datore di lavoro ha in seguito
precisato che l'assicurato avrebbe guadagnato nel 2003, secondo la
convenzione collettiva di lavoro applicabile, Fr. 53'898.- lordi annui e,
dal 1° aprile 2005, Fr. 4'236.- mensili (incarto AI, doc. 11, 37/2 e 46),
- la perizia medica dettagliata E 213 dei dott.ri N._______ e
DC._______, del 12 gennaio 2004, facente stato di esiti pregressi di
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una frattura del malleolo laterale sinistro, con modesta residua
limitazione funzionale e un grado d'invalidità del 35% (incarto AI, doc.
25).
D.
L'UAI ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del servizio
medico regionale (SMR), nella persona del dott. K._______. Nella sua
presa di posizione del 17 agosto 2005, quest'ultimo ha posto la
diagnosi di fascite plantare con sperone medio-plantare, importante
calcaneodinia e dolore all'articolazione tibiotarsica a sinistra, frattura
composta malleolare laterale di tipo Weber B della caviglia sinistra,
con stato dopo osteosintesi e asportazione del materiale da
osteosintesi e sospetto, non confermato, di morbo di Sudeck, come
pure la diagnosi di sindrome lombovertebrale da turbe statiche senza
alterazioni strutturali rilevanti (condrosi e spondilartrosi). Il dott.
K._______ ha inoltre stabilito un'incapacità lavorativa completa da
febbraio 2002 e del 50% dal 1° maggio 2005 per l'attività abituale, e
una capacità lavorativa completa da maggio 2005 per attività
confacenti, che non implichino spostamenti su terreni sconnessi e per
tratti lunghi su terreno piano, con la possibilità di lavorare in posizione
seduta per due ore di seguito al massimo e di portare pesi inferiori a
15 kg solo per tratti corti, senza dovere assumere la posizione
inginocchiata, mentre l'uso delle braccia non è limitato (incarto AI, doc.
43).
Nel suo rapporto finale del 31 ottobre 2005, la consulente in
integrazione professionale (CIP) ha così stabilito un grado d'invalidità
approssimativo del 13%, partendo da un salario annuo da valido di Fr.
53'898.- per il 2003, come indicato dal datore di lavoro, aggiornato al
2004 (41.7 ore settimanali su base annua e indicizzazione), ossia Fr.
54'275.-, e da un salario da invalido, secondo i rilevamenti statistici
svizzeri per il 2004, di Fr. 52'919.-, ridotto del 10%, ossia Fr. 47'627.-,
a causa della scarsa adattabilità dell'assicurato, dovuta ai limiti
ergonomici medicalmente accertati, e del tipo di attività, leggero,
ripetitivo e non qualificato, nei settori industriale, logistico o della
vendita, oppure un'attività legata alla vendita-consulenza di pitture,
vernici e articoli connessi, all'interno di un negozio o di un magazzino,
dove l'assicurato potrebbe sfruttare le competenze professionali di cui
dispone (incarto AI, doc. 52 a 54).
Sulla base di queste indicazioni mediche e di questi dati economici,
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l'UAI è giunto alla conclusione di dover accordare all'assicurato una
rendita intera d'invalidità limitata nel tempo, dal 1° febbraio 2003 al 30
aprile 2005. L'UAI ha quindi comunicato per competenza, il 15
novembre 2005, la propria delibera all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), al fine di
rendere una decisione formale in questo senso (incarto AI, doc. 56).
Il 20 dicembre 2005 l'UAIE ha così emesso una decisione, con la
quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera
d'invalidità limitata nel tempo, ossia dal 1° febbraio 2003 al 30 aprile
2005 (incarto AI, doc. 57).
Contro questa decisione, il 18 gennaio 2006, l'assicurato ha formulato
opposizione, che ha completato il 31 gennaio successivo, allegandovi,
in particolare, la perizia medica già all'incarto del Prof. H._______ del
4 gennaio 2005, con complemento del 21 febbraio 2005, e un nuovo
rapporto medico-legale del dott. M._______, del 9 luglio 2005, il quale
ha diagnosticato, oltre alla fascite medioplantare sinistra, anche degli
esiti di una frattura astragalica inizialmente misconosciuta e del
successivo stato artrosico da iniziale morbo di Sudek (incarto AI, doc.
60/2 e 5, 64 e 64/3).
Prendendo posizione su questa documentazione medica il 16 marzo
2006, il dott. K._______ ha rilevato che essa non contiene nuove
informazioni, per cui la valutazione del caso rimane immutata,
l'inabilità lavorativa per l'attività abituale essendo invariata e la
capacità lavorativa residuale essendo intesa per lavori rispettosi dei
limiti funzionali stabiliti (incarto AI, doc. 71).
Con decisione del 12 luglio 2006, l'UAIE ha perciò respinto
l'opposizione dell'assicurato.
E.
Contro questa decisione su opposizione, per il tramite del suo
avvocato, l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 13 settembre 2006, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero
(CFR), chiedendo, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2003, non limitata nel tempo,
ed ha prodotto, per suffragare la sua pretesa, uno scritto del dott.
Sa._______, dell'8 settembre 2006, nel quale è messa in dubbio la
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fondatezza dell'esigibilità ritenuta dall'UAIE.
L'UAI e l'UAIE hanno risposto il 26 ottobre, rispettivamente il 30
ottobre 2006, riconfermando le conclusioni e gli argomenti della
decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 30 novembre 2006, ribadendo le conclusioni
e gli argomenti del suo ricorso.
F.
Il 7 agosto 2007 il Tribunale amministrativo federale, subentrato alla
CFR il 1° gennaio 2007, ha comunicato al ricorrente la composizione
del collegio giudicante, invitandolo a presentare un'eventuale
domanda di ricusa entro un termine di dieci giorni. Il ricorrente non ha
formulato alcuna domanda in questo senso.
In seguito, il Tribunale ha chiesto alla Suva, ed ottenuto il 6 maggio
2009, l'incarto completo concernente la pratica relativa all'infortunio
professionale del ricorrente, aggiornato al 27 febbraio 2009, tra cui il
rapporto del dott. G._______, del 17 maggio 2006, e quello del dott.
S._______, del 29 agosto 2007.
Il 15 giugno 2009 il Tribunale ha portato a conoscenza del ricorrente la
nuova composizione del collegio giudicante, invitandolo a formulare
un'eventuale domanda di ricusa entro un termine di dieci giorni. Il
ricorrente non ha presentato alcuna domanda in questo senso (doc.
TAF 14).
Il 18 giugno 2009 il Tribunale ha trasmesso l'incarto completo della
Suva all'UAIE, con l'istruzione di sottoporlo al proprio servizio medico
per un parere complementare, tenendo conto, in particolare, dei
rapporti dei dott.ri G._______ e S._______ (doc. TAF 15).
G.
L'apprezzamento del caso da parte del servizio medico dell'UAI è
stato formulato, il 15 luglio 2009, dal dott. E._______, secondo il quale
l'attuale documentazione della Suva conferma la situazione clinica del
ricorrente ben nota e dettagliatamente descritta dal dott. Go._______,
senza complicazioni o un'evoluzione negativa posteriori alla
valutazione di quest'ultimo.
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L'UAI ha quindi presentato le proprie osservazioni il 16 luglio 2009,
concludendo alla conferma della decisione impugnata e al
conseguente rigetto del ricorso.
L'UAIE ha pure concluso alla reiezione del ricorso il 23 luglio 2009.
H.
Con lettera del 27 luglio 2009, il ricorrente ha prodotto una relazione
conclusiva della commissione sanitaria della (...), del 13 marzo 2008,
di difficile lettura, facente stato di esiti da frattura del calcagno,
unitamente ad altri documenti già agli atti.
Il 4 agosto 2009 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per
conoscenza, copia delle osservazioni dell'UAI e dell'UAIE, del 16 e 23
luglio 2009.
L'11 agosto 2009 il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale una copia
di una nuova richiesta di prestazioni AI (integrazione professionale),
formulata all'UAI il 15 luglio 2009.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
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1.3 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.5 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo,
qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972, relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di
seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
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4.
Il ricorrente ha contestato la validità della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità, dal 1° febbraio 2003, non limitata nel tempo.
5.
Secondo l'art. 24 LPGA, il diritto a prestazioni assicurative arrettrate si
estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la
prestazione. In deroga a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la
nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto
per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 15
aprile 2003. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 15 aprile
2002 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 12 luglio
2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445, citato sopra al consid.
3.2).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
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7.
7.1 In conformità con l'art. 8 LPGA, è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità europea e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
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7.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
9.
9.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per
verificare la legalità della decisione impugnata.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
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caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per
l'invalidità/OAI, RS 831.201).
9.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/
o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della
lite e dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413, consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164).
10.
In concreto, come risulta dai dati economici e, in particolare, dal
questionario per il datore di lavoro del 23 aprile 2003 (incarto AI, doc.
11/1), il ricorrente ha lavorato da ultimo, a tempo pieno e con normale
rendimento, in qualità di pittore-imbianchino, dal 17 settembre 2001 al
19 febbraio 2002, data dell'infortunio.
Da quanto precede è quindi lecito concludere che, fino al 18 febbraio
2002, le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una rendita
d'invalidità non sono manifestamente soddisfatte. Per contro, per il
periodo successivo, è necessario fondarsi sulla documentazione
medica.
11.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
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piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
12.
12.1 In concreto, dalle prese di posizione del dott. K._______ del SMR
(incarto AI, doc. 43), dalla perizia medica del dott. H._______ (incarto
Suva), dalla perizia E 213 (incarto AI, doc. 25), dai due rapporti medici
del dott. Go._______ (incarto La Basilese), dal rapporto medico del
dott. G._______ (incarto Suva) e dai rapporti medici prodotti dal
ricorrente emerge, sostanzialmente, la seguente diagnosi: fascite
plantare con sperone medio-plantare, importante calcaneodinia e
dolore all'articolazione tibiotarsica a sinistra, frattura composta
malleolare laterale di tipo Weber B della caviglia sinistra, con stato
dopo osteosintesi e asportazione del materiale da osteosintesi e
sospetto, non confermato, di morbo di Sudeck, come pure la diagnosi
di sindrome lombovertebrale da turbe statiche senza alterazioni
strutturali rilevanti.
Visto che le conclusioni di tutti i referti medici agli atti convergono, in
sostanza, nel ritenere questa diagnosi, il collegio giudicante non
intravede nessun motivo per discostarsene.
12.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
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dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
13.
13.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate, bisogna rilevare che non è contestato il riconoscimento
di una rendita intera dal 1° febbraio 2003, ossia un anno dopo la
cessazione dell'attività lavorativa per infortunio (art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI). Resta pertanto da esaminare se l'UAIE ha soppresso a giusta
ragione la rendita il 30 aprile 2005.
13.2 Rispetto alla capacità lavorativa nell'ultima professione svolta,
tutti gli apprezzamenti medici sono unanimi nel sostenere che essa è
stata nulla dal 19 febbraio 2002, giorno dell'infortunio, fino a maggio
2005, quando è stata valutata al 50%. Sola eccezione è la perizia E
213, del 12 gennaio 2004, che ha comunque ritenuto un grado
d'invalidità più basso, ossia del 35%.
13.3 Per quanto attiene alla capacità lavorativa in attività confacenti, il
dott. Go._______, nel suo rapporto del 18 agosto 2004, le cui
conclusioni sono state confermate nel rapporto del 15 maggio 2005,
ha stabilito che essa è completa da maggio 2005.
Nella sua presa di posizione del 17 agosto 2005, il dott. K._______ ha
formulato le stesse conclusioni del dott. Go._______. Dal canto suo, il
dott. G._______ ha considerato, nel suo rapporto del 17 maggio 2006,
che sussiste una capacità lavorativa nella massima misura possibile
da novembre 2006, secondo un'esigibilità molto precisa e dettagliata,
ciò che ha confermato il dott. S._______ nella sua presa di posizione
del 29 agosto 2007, il quale ha specificato che la frattura del malleolo
sinistro è guarita senza esiti e che la fascite medioplantare sinistra
costituisce un problema benigno reversibile, senza necessità di
trattamento, per cui il ricorrente è in grado di svolgere a tempo pieno,
con rendimento normale, un'attività confacente. Queste conclusioni
sono state ancora una volta confermate dal dott. E._______, il quale
ha specificato, nel suo rapporto del 15 luglio 2009, che la nuova
documentazione della Suva non rivela né complicazioni, né
un'evoluzione negativa della patologia posteriormente alla valutazione
del dott. Go._______.
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I limiti funzionali stabiliti dai medici menzionati possono essere
riassunti, sostanzialmente, nel modo seguente: attività che non
implichino spostamenti su terreni sconnessi e per tratti lunghi su
terreno piano, con la possibilità di lavorare in posizione seduta per due
ore di seguito al massimo e di portare pesi inferiori a 15 kg solo per
tratti corti, senza dovere assumere la posizione inginocchiata, mentre
l'uso delle braccia non è limitato.
Il ricorrente ha prodotto, in questa procedura, uno scritto del dott.
Sa._______, dell'8 settembre 2006, nel quale quest'ultimo,
premettendo che non possedeva gli elementi atti a pronunciarsi in
maniera peritale sul caso, ha messo in dubbio i limiti funzionali stabiliti
dal dott. K._______ e le attività concrete ritenute nel rapporto della
CIP per il calcolo del grado d'invalidità, riferendo che il ricorrente deve
eseguire un lavoro prevalentemente seduto, rimanere in piedi fermo o
camminare per un massimo di 30-45 minuti e poi nuovamente sedersi.
13.4 Visti i limiti funzionali sopra elencati, il collegio giudicante è
dell'avviso che i lavori considerati nel rapporto della CIP per il calcolo
del grado d'invalidità, tengono debitamente conto non solo dei detti
limiti, ma anche delle osservazioni del dott. Sa._______, che non
contraddicono questa esigibilità, ma piuttosto la completano. Infatti, a
titolo d'esempio, l'attività di venditore può essere esercitata stando
seduti e in piedi alternativamente.
Per questi motivi, il collegio giudicante considera che non si possono
muovere critiche né ai limiti funzionali formulati dal dott. K._______, né
al tipo di attività concretamente ritenute nel rapporto della CIP per il
calcolo del grado d'invalidità. Ne discende che il ricorrente deve essere
considerato capace di lavorare al 100%, in attività confacenti al suo
stato di salute, da maggio 2005, data a partire dalla quale il
miglioramento constatato poteva essere considerato duraturo (art. 88a
cpv. 1 1a frase OAI).
È ancora opportuno rilevare che il rapporto della commissione
sanitaria della (...), del 13 marzo 2008, prodotto dal ricorrente il 27
luglio 2009, non può essere considerato nell'ambito della presente
procedura, indipendentemente dal suo contenuto, nella misura in cui
esorbita palesemente dal periodo d'esame che vincola il Tribunale
amministrativo federale.
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14.
L'art. 16 LPGA stipula che, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, nel rapporto della CIP si è proceduto al calcolo del grado
d'invalidità secondo il metodo generale del confronto dei redditi per il
2004 (salario da valido di Fr. 54'275.-, salario da invalido di Fr.
52'919.-), e applicando una riduzione aggiuntiva del 10% sul salario
da invalido, tenuto conto delle circostanze personali del ricorrente,
giungendo così ad una perdita di guadagno del 13%, la quale non dà
diritto ad una rendita d'invalidità.
Questo calcolo è stato eseguito correttamente, per cui deve essere
confermato. Occorre ancora rilevare che il grado d'invalidità ritenuto
dall'UAIE corrisponde a quello riconosciuto dalla Suva.
15.
Di conseguenza, conformemente alle considerazioni sopra esposte, la
decisione su opposizione dell'UAIE del 12 luglio 2006 deve essere
confermata e il ricorso respinto.
È quindi a giusto titolo che l'UAIE ha riconosciuto al ricorrente il diritto
ad una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo, ossia dal 1°
febbraio 2003 al 30 aprile 2005 (art. 88a cpv. 1 1a frase OAI).
16.
Non si prelevano spese di procedura (art. 69 cpv. 2 LAI in vigore fino al
30 giugno 2006, in applicazione della lettera a delle Disposizioni finali
della modifica del 16 dicembre 2005).
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
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indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- alla Suva, per conoscenza.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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