Corte II I
C-2916/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2916/2009
Fatti:
A.
In data 28 marzo 2009, durante un controllo di Polizia nella discoteca
B._______ a C._______, A._______, cittadina brasiliana nata il ..., è
stata vista mentre si esibiva in qualità di cubista. Al controllo dei
documenti è risultato che l'interessata era priva di un permesso di
lavoro valido.
B.
B.a In data 6 aprile 2009, A._______ è stata interrogata dalla Polizia
Cantonale dei Grigioni per avere esercitato la suddetta attività lucrati-
va senza il richiesto permesso. A tale proposito essa ha dichiarato di
aver ricevuto una telefonata il 26 marzo 2009 da un amico del gerente
della discoteca, il quale le proponeva di eseguire dei provini in qualità
di cubista. Il 28 marzo 2009 si è dunque presentata al predetto locale,
esibendosi durante circa 15 minuti prima di essere controllata dalla
Polizia. Essa ha poi spiegato di essere entrata in Italia il 9 giugno 2008
e di essersi stabilita presso il compagno a Lugano a decorrere dal 6
marzo 2009, con l'intenzione di contrarre matrimonio. Prima di
trasferirsi in Svizzera, vi entrava circa una o due volte alla settimana
siccome la figlia studiava l'italiano a Lugano. In riguardo alla sua
situazione finanziaria, essa ha dichiarato che al suo arrivo in Italia era
in possesso di Euro 9'000 e di una carta bancaria sul cui conto vi era
un saldo positivo di Euro 60'000 e che inoltre il suo compagno
provvedeva al suo mantenimento senza pretendere nulla in cambio.
Unicamente quella sera si era esibita quale cubista e non aveva mai
perseguito nessun'altra attività lucrativa in Svizzera. L'interessata ha
obbiettato che non era da considerare quale attività lucrativa
un'esibizione di 10 minuti senza retribuzione e visto che si trattava
solo di una prova non ha ritenuto necessario richiedere un permesso
di lavoro. Per quanto riguarda gli accordi presi con il gerente della di-
scoteca, questi stabilivano che avrebbe ballato per circa 10 minuti e se
fosse stato di suo gradimento avrebbe potuto continuare. Al contrario
di quanto asserito dall'interessata, il gerente del locale ha dichiarato di
avere assunto l'interessata unicamente per quella serata per la durata
di due ore di esibizione alla tariffa di fr. 100.-. A._______ ha infine
affermato che, in vista dell'imminente matrimonio, un divieto d'entrata
di due anni risultava sproporzionato.
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B.b Durante il suddetto interrogatorio, l'interessata è stata messa al
corrente che la Polizia degli stranieri del Cantone dei Grigioni era
intenzionata a richiedere all'autorità competente un divieto d'entrata in
Svizzera (domanda 31. dell'interrogatorio del 6 aprile 2009) e
immediatamente dopo le è stata notificata la decisione di divieto
d'entrata decretata dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) il
giorno stesso, valevole da subito sino al 5 aprile 2011 e motivata come
segue:
"Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung wegen illegalem
Aufenthalts und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung (art. 67 Abs. 1 Bst. a
AuG)."
L'interessata è stata informata che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera
entro martedì 7 aprile 2009 alle ore 24:00, consegnando la conferma
d'uscita al valico doganale. La decisione è stata notificata brevi manu
all'interessata durante l'interrogatorio.
L'autorità di prime cure ha altresì tolto l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso.
B.c In data 7 aprile 2009, al momento della consegna della conferma
d'uscita al valico di Chiasso, oltre al rapporto CGCF redatto dal Corpo
guardie di Confine è stato compilato un formulario concernente il dirit-
to di essere sentito, il quale non è stato sottoscritto dall'interessata.
C.
In data 5 maggio 2009, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione, richiedendone
l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo tolto
al gravame. Per quanto concerne la documentazione di causa, la
ricorrente ha osservato che il ricorso veniva inoltrato a titolo
prudenziale cautelativo e con piena riserva di poter estendere la
propria argomentazione sulla base degli atti di cui non era ancora in
possesso e che erano stati richiesti quasi un mese prima e non ancora
inoltrati. La ricorrente ha in primo luogo affermato di non aver avuto la
possibilità di difendersi e che l'intera procedura è avvenuta in tedesco
sebbene non lo parli. Essa ha inoltre riconfermato la volontà di unirsi
in matrimonio, i cui preparativi erano in corso, avendo pertanto il diritto
al ricongiungimento familiare. La ricorrente ha affermato di non
sottostare all'obbligo del visto e che di conseguenza il fatto di essersi
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recata in Svizzera per un soggiorno non lucrativo e per organizzare il
suo matrimonio, provando all'occasione una futura attività lavorativa
per una sola sera non viola alcuna legge, facendo pertanto valere
l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento. A mente della
ricorrente risulterebbe eccessivo espellere con effetto immediato una
persona che per un paio d'ore ha provato a ballare in qualità di cubista
in un esercizio pubblico notturno in vista di una sua futura attività dopo
il matrimonio. Infine la ricorrente ha asserito che ai sensi dell'art. 67
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20), l'UFM ha la competenza di vietare l'entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera e che l'infrazione imputatale non rappresenta una
tale minaccia, sottolineando che nessuna delle condizioni disciplinate
all'art. 67 cpv. 1 lit. b, c e d LStr sono adempiute in concreto e che il
cpv. 4 del medesimo articolo prevede la possibilità di sospendere il
divieto d'entrata, ciò che la ricorrente richiede con il presente gravame.
D.
Con decisione incidentale del 19 maggio 2009, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha accolto
l'istanza volta ad ottenere la restituzione dell'effetto sospensivo ed ha
invitato l'UFM ad inviare gli atti riguardanti la presente causa alla
ricorrente conformemente all'art. 26 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
E.
E.a Con missiva del 9 giugno 2009, l'autorità inferiore ha trasmesso
gli atti in copia all'interessata.
E.b In data 17 giugno 2009 il rappresentante legale ha richiesto
nuovamente all'autorità inferiore di produrre l'interrogatorio del gerente
della discoteca non allegato nella documentazione ricevuta. A tale
missiva in data 23 giugno 2009 l'autorità di prime cure ha risposto di
aver trasmesso tutti gli atti in loro possesso, invitando pertanto
l'avvocato a mettersi in contatto con l'Ufficio per questioni di polizia e
diritto civile, polizia degli stranieri, passaporti e patenti di Coira/GR.
E.c In data 18 giugno 2009 il suddetto Ufficio ha trasmesso all'UFM il
rapporto criminale della Polizia cantonale grigionese. Il 13 agosto 2009
l'autorità di prime cure ha inviato all'avv. Guggiari tale rapporto di
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polizia, osservando di non essere in possesso di ulteriori documenti al
riguardo.
E.d In data 25 agosto 2009 il Tribunale ha informato il rappresentante
della ricorrente di non essere in possesso di alcun documento
concernente il gerente del detto locale notturno.
E.e In data 26 agosto il rappresentante legale dell'interessata ha
richiesto al TAF di ingiungere alle autorità cantonali del Canton
Grigioni di mettere a disposizione la documentazione necessaria più
volte richiesta. Oltre a ciò, con missiva dello stesso giorno, egli ha
preso atto che al momento la documentazione richiesta non era a sua
disposizione. Ribadendo le conclusioni contenute nell'atto ricorsuale
del 5 maggio 2009, egli ha fatto valere la violazione del diritto di
essere sentito ed ha constatato che il divieto d'entrata era stato
consegnato alla ricorrente durante l'interrogatorio.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
dell'11 settembre 2009, l'autorità di prime cure ha postulato la reiezio-
ne del gravame. In sostanza l'UFM ha affermato che la ricorrente ave-
va dichiarato di essere entrata in Italia il 9 luglio 2008 e di essersi trat-
tenuta senza permesso di soggiorno fino al 6 marzo 2009, data della
sua entrata in Svizzera. L'autorità inferiore ha poi osservato che a par-
tire dal dicembre 2008, le disposizioni dell'acquis di Schengen vincola-
no anche la Svizzera e che pertanto un cittadino di un Paese terzo è
autorizzato a soggiornare per al massimo tre mesi sul territorio di un
altro Stato membro purché sia in possesso di un titolo di soggiorno. La
ricorrente ne era priva all'entrata in Svizzera e vista la prassi e la giuri-
sprudenza in tale ambito pure per un'assunzione d'impiego a titolo di
prova occorre un permesso nazionale. L'autorità di prime cure ha inol-
tre asserito che l'intenzione della ricorrente di unirsi in matrimonio in
Svizzera non è più stata considerata nell'ambito degli scambi di scritti
intercorsi ed ha osservato che la durata del divieto d'entrata, limitata a
due anni, risulta essere proporzionata.
G.
In data 15 settembre 2009, la ricorrente ha presentato una domanda
di visto Schengen presso il Consolato generale di Svizzera a São
Paulo al fine di recarsi e stabilirsi a Lugano presso il compagno.
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H.
In data 29 settembre 2009 la ricorrente ha prodotto una copia dell'invio
per via elettronica del 22 settembre 2009 della suddetta Rappresen-
tanza elvetica relativa alla richiesta di matrimonio e il certificato gine-
cologico da cui risulta il suo stato di gravidanza.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito al diritto di essere sentito con
preavviso del 9 ottobre 2009, l'autorità di prime cure ha osservato che
la Polizia cantonale del Cantone dei Grigioni aveva concesso alla
ricorrente tale diritto nella lingua italiana che essa capisce e in cui si
sa esprimere, precisando che sebbene la decisione di divieto d'entrata
era stata formulata in tedesco, la ricorrente era stata sentita in italiano
in precedenza e le erano state fornite le necessarie spiegazioni in
lingua italiana. L'UFM ha infine osservato che qualora il servizio
cantonale di migrazione approvi il ricongiungimento familiare, il caso
potrebbe essere riesaminato ed eventualmente il divieto d'entrata
revocato.
J.
In data 28 ottobre 2009, l'interessata ha inoltrato la documentazione
atta a dimostrare la sua intenzione e quella del suo compagno di unirsi
in matrimonio, in particolare lo scritto del 13 ottobre 2009 dell'Ufficio
circondariale dello stato civile di Breganzona/TI per il proseguo della
pratica matrimoniale nonché un formulario inerente alla domanda
d'apertura della procedura preparatoria del matrimonio compilata da
entrambi.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata
in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
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definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del di-
ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
Nell'atto ricorsuale, l'interessata sostiene di non avere avuto la
possibilità di difendersi e di non avere avuto l'occasione di esaminare
l'integralità degli atti di causa, prevalendosi dunque di una violazione
del diritto di essere sentita. Il Tribunale deve quindi preliminarmente
esaminare tale conclusione formale.
3.1 Il diritto di essere sentito è ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costitu-
zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101) e, per quanto concerne la procedura amministrativa
federale, esso è consacrato dagli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli
atti), dagli art. 29 a 33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e all'art.
35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali disposizioni
comprendono diverse garanzie costituzionali di procedura (cfr. MICHELE
ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna
2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna
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2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San
Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in
der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la
persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (cfr. DTF 132
II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), la possibilità di esprimersi in
merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei
suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove rilevanti, di partecipare all'ammi-
nistrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro
risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Il
diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati nonché DTAF 2007/21
consid. 10.2).
3.2 l diritto di essere sentito rappresenta una garanzia costituzionale
di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed
implica in principio l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel
merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF
126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza cita-
ta).
Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito
può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione
ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro
dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di
esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la quale
dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II
530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a
e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave
violazione di procedura, pur tenendo conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo possa sanare (cfr.
LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998,
p. 112 ss). Secondo la dottrina una violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata unicamente in casi di lieve gravità (cfr.
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, op. cit., art. 29 nota 115; PATRICK SUTTER,
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op. cit., art. 29 nota 21 segg.). Ciò nonostante il Tribunale federale non
ha escluso definitivamente la sanatoria del diritto di essere sentito
anche nel caso di violazioni gravi (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
132 V 387 consid. 5.1). Queste decisioni sono state in parte criticate
dalla dottrina (cfr. in particolare PATRICK SUTTER, op. cit., art. 29 nota 21;
cfr. anche BERNHARD WALDMANN/JÖRG BICKEL, op. cit., art. 29 nota 116
nonché nota 125 segg.).
Il principio dell'economica di procedura non può tuttavia che rivestire
un ruolo secondario qualora il diritto di essere sentito venga
sistematicamente violato dall'autorità inferiore anche in casi di lieve
gravità. Occorre in effetti evitare che violazioni ripetute del diritto di
essere sentito vengano automaticamente sanate, nel caso contrario, le
garanzie di procedura previste nell'ambito della prima istanza si
vedrebbero vuotate del loro senso (cfr. PATRICK SUTTER, op. cit., art. 29
PA, nota 18; cfr. anche BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, op. cit., art. 29,
nota 126; DTF 126 II 111 consid. 6b/aa con ulteriori riferimenti nonché
le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-8027/2008 del 2
settembre 2009 consid. 5.3, C-1618/2007 del 27 febbraio 2009
consid. 3.3 nonché C-3985/2007 del 2 febbraio 2009 consid. 4.3).
4.
4.1 Dalle risultanze agli atti emerge che l'autorità di prime cure ha
pronunciato la decisione impugnata sulla base della richiesta
telefonica della Polizia Cantonale dei Grigioni (cfr. preavviso dell'UFM
del 9 ottobre 2009) e che l'interessata è stata resa edotta della
decisione di divieto d'entrata nei suoi confronti il medesimo giorno in
cui questa è stata emessa nonché notificata (cfr. interrogatorio della
Polizia Cantonale dei Grigioni del 6 aprile 2009). Al punto 31. a pag. 6
del suddetto verbale d'interrogatorio l'interessata veniva informata che
la Polizia degli stranieri del Cantone dei Grigioni era intenzionata a
richiedere all'autorità competente un divieto d'entrata in Svizzera nei
suoi confronti, valido con effetto immediato per la durata di due anni.
Al punto seguente la ricorrente veniva informata che l'UFM aveva
decretato un divieto d'entrata nelle suddette modalità di tempo e al
punto 33. le veniva consegnata una conferma d'uscita da presentare al
valico doganale al più tardi entro il giorno seguente alle ore 24:00.
4.2 Ora, da una parte, a prescindere da qualsiasi altra
considerazione, questo modo di procedere non può essere condiviso:
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una decisione concernente un divieto d'entrata non può essere
emanata unicamente sulla base di una telefonata della Polizia
cantonale competente. Ciò non corrisponde alle esigenze previste
dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Dall'altra parte, nella fattispecie risulta una grave violazione della ga-
ranzia procedurale menzionata che non può essere sanata nonostante
il Tribunale disponga di una piena cognizione e nonostante il fatto che
vi sia stato un ulteriore scambio di scritti nell'ambito della presente
procedura. Da quanto emerso, l'interessata non era al corrente di
un'eventuale emissione di una misura amministrativa nei suoi confronti
prima di essere assunta a verbale e la garanzia procedurale in
questione non può essere considerata ossequiata se la persona
interessata ne è messa a conoscenza durante un interrogatorio della
durata di circa due ore e mezzo al cui termine le viene poi rilasciata
detta decisione. Dai considerandi precedenti risulta che tale procedura
non è conforme ai criteri definiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Nell'ambito di una misura così incisiva quale il divieto d'entrata che
constringe la persona interessata a lasciare la Svizzera per un lasso di
tempo relativamente lungo il diritto di essere sentiti riveste una
considerevole importanza. Occorre inoltre tener conto che la sanatoria
di tale diritto va di regola negata in presenza di una decisione non
impugnabile mediante rimedi di diritto ordinari (cfr. DTAF 2007/30
consid. 8.3). Il fatto che la ricorrente abbia potuto esprimersi durante
l'interrogatorio nonché il giorno successivo presso il Posto Guardie di
confine a Chiasso, quando la relativa decisione era tuttavia già stata
pronunciata, non può sanare tale violazione tanto più se si considera
l'elevata componente di libertà di apprezzamento conferita all'UFM in
ambito di decisioni di divieto d'entrata (cfr. DTF 104 Ib 129 consid. 7).
4.3 Dalle considerazioni precedenti, ne discende che l'UFM,
omettendo di concedere adeguatamente l'occasione di esprimersi
prima di pronunciare la detta decisione ha violato il diritto di essere
sentito della ricorrente. Tale vizio formale non può essere sanato e
comporta l'annullamento della decisione impugnata.
5.
Di conseguenza il ricorso è accolto, la decisione del 6 aprile 2009 è
annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova
decisione.
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6.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA).
In concreto si constata che l'interessata è patrocinata da un legale. Te-
nuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua dif-
ficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene che il
versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 1'200.- a titolo di spese
ripetibili appaia equa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 e l'art.
14 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-
TAF, RS 173.320.2).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 6 aprile 2009 è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati all'UFM affinché proceda ai sensi del consid. 5.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM verserà alla ricorrente un importo di fr. 1'200.- a titolo di spese
ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni, per
informazione (incarto cantonale di ritorno).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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