Corte II I
C-2919/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 1° aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2919/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il ,coniugato con figli, ha lavorato in
Svizzera dal 1980 al 2004 solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dal 1997
era alle dipendenze di una scuola privata nel Cantone Ticino in qualità
di operaio tuttofare/bidello (manutentore, giardiniere, autista, fattorino)
in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica; non ha più lavorato dopo il 28 giugno 2004 per ragioni di
malattia.
In data 3 ottobre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
B.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito
la domanda, ha acquisito agli atti l'incarto della Cassa malati Swica
(assicurazione perdita di guadagno per malattia). Da questo incarto
emerge, in particolare, un rapporto 11 marzo 2005 del Dott. Christen,
specialista in reumatologia, Lugano, il quale rileva una sindrome
lombovertebrale cronica in anomalia di transizione lombosacrale con
lombarizzazione di S1, minime alterazioni degenerative della lombare
(spondilosi), rachide piatto, decondizionamento muscolare. Il medico
giudica il paziente valido come bidello (precedente lavoro) sull'intera
giornata, ma con rendimento ridotto del 50%, ed in misura completa
con rendimento del 100% in attività di ripiego a determinate condizioni
e tipi di posture. Va rilevato che la Swica ha informato l'assicurato della
cessazione di prestazioni a partire dal 28 febbraio 2005. L'interessato
ha impugnato (petizione) tale provvedimento innanzi al Tribunale
cantonale della assicurazioni (TCA), Lugano, il quale con giudizio del
15 novembre 2006 ha accolto l'istanza ed ha condannato la Swica a
corrispondere prestazioni (indennità giornaliere) al 32% dal 1° marzo
al 25 luglio 2005 (fine del rapporto assicurativo).
Ad atti figura una perizia medica particolareggiata allestita presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese il 27
gennaio 2006, ove, in base alla diagnosi di coxartrosi bilaterale (a
sinistra di grado avanzato, in attesa di intervento di artroprotesi con
discreta limitazione funzionale), spondiloartrosi lombare, esiti di
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pancreatite acuta, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico,
dislipidemia ha posto un tasso d'invalidità del 70%. Sono poi stati
segnatamente prodotti un rapporto d'esame fisiatrico del 5 febbraio
3005 ed uno ortopedico del 16 febbraio 2005, l'attestato di
riconoscimento dell'invalidità civile del 26 gennaio 2005.
In un rapporto del 24 maggio 2006, il Dott. Lurati, dell'Ufficio AI
cantonale rileva che un'intervento di protesi dell'anca (consigliato in
più referti sanitari) potrebbe migliorare la situazione valetudinaria
dell'assicurato. Il medico corregge tuttavia il parere del Dott. Christen
nel senso che, attività di sostituzione sarebbero eventualmente
esigibili in misura dell'80%. Nella nota del 18 luglio 2006, la Dott.ssa
Bernasconi, dell'Ufficio AI cantonale, afferma che occorre
eventualmente attendere gli esiti di tale intervento.
C.
L'incarto è stato sottoposto al Consulente in integrazione
professionale, il quale ha proposto (rapporto del 7 novembre 2006) di
sospendere la pratica pur annotando che, grosso modo, l'interessato
presenterebbe un grado d'incapacità di guadagno del 25%, ciò che gli
aprirebbe il diritto a provvedimenti professionali. Nella relazione
intermedia del 20 dicembre 2006, preso atto della sentenza del TCA e
del parere del Dott. Lurati (20% d'invalidità anche in attività di
sostituzione), il CIP ha raccomandato l'AI di assumere un mese di
accertamento professionale (CAP). In data 21 dicembre 2006, l'Ufficio
AI ha disposto tale accertamento nel Centro dell'AI di Gerra Piano. Il
periodo di avviamento è iniziato il 26 febbraio 2007 e si è concluso il
26 marzo successivo. Nel rapporto del 19 aprile 2007, il CAP ha
indicato qualche attività nella quale l'interessato potrebbe reinserirsi,
pur constatando delle oggettive difficoltà riscontrate a confronto con la
valutazione medico-teorica (difficoltà di mantenere la posizione seduta
per lungo tempo, dolori alla schiena, difficoltà netta a mantenere la
posizione eretta fissa). Quali lavori di ripiego sono stati indicati:
ricezionista, custode, piccoli lavori d'ufficio. Il medico dell'Ufficio AI
cantonale ha preso atto di tale situazione nella nota del 28 giugno
2007.
L'incarto è stato ritrasmesso al CIP, il quale ha calcolato un'incapacità
di guadagno del 18%, posti un reddito precedente l'invalidità di
Fr. 45'062.- e dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 37'011.- (già
comprensivo della riduzione del 20% per motivi medici e del 20% per
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motivi personali) ed ha escluso qualsiasi progetto di riqualifica,
riservando la possibilità di aiuto al collocamento su richiesta.
D.
Con progetto di decisione del 1° ottobre 2007, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di rendita dichiarandosi disposto
ad un eventuale aiuto al collocamento su espressa richiesta scritta.
Con nota del 14 novembre 2007, il Patronato INAS ha contestato tale
progetto ed ha prodotto un rapporto del 24 ottobre 2007 del Dott.
D'Agostino nel quale si attesta (per l'essenziale) una disabilità motoria
in coxartrosi bilaterale di grado avanzato, lombalgia cronica in
spondiloartrosi con discopatia lombare e parestesie all'arto inferiore
destro ed una sindrome ansio-depressiva; l'esperto di parte ritiene il
paziente ancora del tutto inabile a qualsiasi lavoro poiché la situazione
algica non gli permette di assumere qualsiasi postura in modo
prolungato ed è in attesa sia di altri esami che dell'intervento all'anca.
Altri documenti sono stati esibiti quali: un esame del 6 dicembre 2007
attestante una sofferenza di tipo demielinizzante (tibiale bilaterale) ed
un referto ENG attestante una sofferenza cronica periferica a livello di
L3-L4 a destra (21 novembre 2007). Inoltre, in un successivo tempo è
stato prodotto un breve referto di visita ortopedica del 16 gennaio
2008 attestante meralgia parestesica femoro-cutaneo destra e
lombalgia cronica secondaria a patologia dell'anca ed un breve referto
di ricetta psichiatrica del 29 gennaio 2008.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Lurati, il quale, nel suo
rapporto del 14 febbraio 2008, ha confermato l'esigibilità di attività di
sostituzione nella misura dell'80%.
Mediante decisione del 1° aprile 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita.
E.
Con il ricorso depositato il 2 maggio 2008, A._______, rappresentato
dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Il ricorrente fa
leva sull'inesigibilità delle attività di sostituzione nello stato attuale di
salute.
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F.
Nella sua risposta di causa del 18 giugno 2008, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
L'UAIE, nella sua risposta del 26 giugno 2008, formalizza tale
proposta.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni e, di altra documentazione di rilievo, il Patronato INAS,
con scritto del 9 luglio 2008, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il ricorso. L'insorgente annota, fra l'altro, che
l'amministrazione si è fondata, nell'adottare la decisione impugnata,
sui rapporti del CAP e del CIP, ma non ha compiutamente esaminato
la sua situazione sanitaria che gli impedisce di riprendere un'attività
lucrativa. Produce una relazione 24 giugno 2008 del Centro
psicosociale di Luino, ove egli è seguito per una sindrome depressiva
ricorrente con disturbo della personalità (Dott. Pedroni).
Con decisione incidentale del 25 luglio 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a voler versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato regolarmente versato il 7 agosto successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 3 ottobre 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 3 ottobre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 1° aprile
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera, ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
Nella specie il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI
stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti
condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
Nella specie l'interessato ha lavorato fino al 28 giugno 2004.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
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il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30).
8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la
diagnosi di coxartrosi bilaterale, a sinistra grave (in attesa di
artroprotesi?), sindrome lombovertebrale cronica su di un'anomalia di
transizione (lombarizzazione di S1) e alterazioni degenerative, rachide
piatto, decondizionamento muscolare, sovrappeso, ipertensione
arteriosa. La diagnosi principale è stata accertata dal Dott. Christen,
nel suo rapporto dell'11 marzo 2005, destinato all'assicurazione Swica.
In sede di audizione del richiedente e ricorsuale vengono segnalati
problemi di sofferenza demielinizzante agli arti inferiori, una meralgia
Pagina 10
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parestesica femoro-cutanea destra, nonché una sempre più
ingravescente sindrome depressiva.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 27 gennaio 2006)
pone un tasso d'invalidità del 70%. Per quanto riguarda il parere
dell'amministrazione, questo fa capo, senza ulteriori approfondimenti
posteriori, alla perizia del Dott. Christen dell'11 marzo 2005. Lo
specialista in reumatologia, che aveva svolto il suo esame in qualità di
medico di un'assicurazione privata, aveva ritenuto il paziente valido al
cento per cento con rendimento del cento per cento in attività più
leggere della precedente. Queste conclusioni, già vennero corrette dal
TCA (cfr. sentenza del 15 novembre 2006, pag. 22-23), il quale, sulla
scorta di un succinto parere del Dott. Lurati dell'UAI ticinese (24
maggio 2006) aveva perlomeno ammesso un tasso d'invalidità del
20% nella attività di sostituzione.
Ora, sia l'uno che l'altro rapporto (Christen e Lurati) sono
manifestamente inattuali, dato che la decisione impugnata è del 1°
aprile 2008 e che il potere di cognizione giudiziaria di questo tribunale
si estende fino a questa data. Peraltro, la relazione del Dott. Lurati non
si basa su di una visita personale, ma si tratta di una riconsiderazione
più realistica del parere del Dott. Christen. Peraltro, il TCA ha ben
notato tale circostanza, condividendo le conclusioni del Dott. Lurati e
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giungendo a un tasso d'incapacità di guadagno del 32% (cfr. sentenza
pag. 31).
10.2 Ora, l'evoluzione negativa e problematica delle condizioni di
salute dell'assicurato è stata confermata nel corso dell'accertamento
professionale a Gerra Piano. Gli osservatori (rapporto del 19 aprile
2007), durante i lavori assegnati, hanno rilevato che il praticante ha
presentato una tenuta carente delle posizioni statiche: quella eretta
era di breve durata e richiedeva frequenti interruzioni del lavoro per
brevi deambulazioni all'interno del locale; quella seduta era
ovviamente dolorante per i noti problemi all'anca sinistra; quella
accovacciata non poteva essere assunta. Se la mobilità e funzionalità
degli arti superiori risultava abbastanza buona, problematica era
l'assunzione di posizioni delle braccia al di sopra della linea
orizzontale (pag. 3-4 del rapporto). Ora, gli stessi osservatori hanno
rilevato una stridente contraddizione fra quanto ci si poteva aspettare
come esigibile, poiché affermato in sede medico-teorica (Dott.ri
Christen e Lurati), con quanto invece A._______ era in grado
effettivamente di svolgere. Vero è che anche altri fattori, come un
senso d'avvilimento, di sfiducia e di apatia hanno concorso a
determinare uno scarso rendimento dell'interessato. In conclusione,
comunque, la gamma di attività teoricamente proponibili è apparsa
talmente bassa e limitata da impedimenti oggettivi ricorrenti
(ricezionista, custode, piccoli lavori d'ufficio) che la soluzione adottata
poi dall'amministrazione appare poco tutelabile.
10.3 Per il resto, al quadro descritto, si sono aggiunti altri problemi
ortopedici/neurologici da imputare probabilmente al fatto che
l'interessato non si è sottoposto - perlomeno per quanto risulta dagli
atti - all'intervento all'anca previsto sin dal 2005. Infine, una sindrome
depressiva, ricorrente, con disturbo di personalità, si è aggiunta al
quadro morboso sopra descritto determinando un peggioramento dello
stato di salute generale dell'interessato, non da ultimo per quel che
concerne la motivazione e la volontà di riprendere un'adeguata attività
compatibile con le sue residue attitudini.
10.4 Da quanto precede è evidente che le risultanze mediche non
sono né attendibili, né attuali. Il collegio giudicante non può pertanto
effettuare sulla base degli atti di causa un esame oggettivo adeguato
che consenta di addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo
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stato di salute dell'assicurato e sulla sua residua capacità di lavoro e
di guadagno.
11.
Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto
retrocesso all'UAIE affinché completi l'istruttoria dal punto di vista
medico ed emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considera l'importanza delle divergenze rilevate e
l'ampiezza delle informazioni mediche bisognose di essere ancora
raccolte.
L'UAIE dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di
salute dell'assicurato che, in particolare, dovrà essere sottoposto a vi-
site in ortopedia/neurologia e neuropsichiatria.
12.
12.1 Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo delle spese
processuali di Fr. 300.-, versato dall'interessato il 7 agosto 2008, gli
viene retrocesso.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto il ricorso e la replica, la documentazione
esibita, nonché l'esito del gravame si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 1° aprile 2008, gli atti sono rinviati all'UAIE perché
proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
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2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dall'insorgente il 7 agosto 2008, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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