Corte II I
C-2921/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Eduard Achermann, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
V._______,
patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2921/2006
Fatti:
A. V._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole,
ha lavorato in Svizzera come frontaliere dal 1971 al 1974 svolgendo
l'attività dapprima di aiuto benzinaio presso un distributore di benzina
(M._______) e successivamente di aiuto idraulico presso una ditta
idraulica a M1._______ (I._______) e dal 1984 presso la falegnameria
V1._______ di B._______ in qualità di falegname attrezzista sui
macchinari con la mansione di capo fabbrica dal 1996 in poi, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi. Egli ha interrotto la
sua attività lavorativa a partire dal 5 febbraio 2002 per motivi di salute
e da allora non ha più ripreso alcuna attività lavorativa. In data 23
dicembre 2002, V._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
e più precisamente postulando l'orientamento professionale,
l'avviamento ad altra professione, il riadattamento nella stessa
professione, il collocamento in un altro posto di lavoro, i provvedimenti
sanitari speciali di reintegrazione ed il riconoscimento di una rendita
d'invalidità (doc. 1-1/1-7 e rispettivi allegati, doc. 2-9, doc. 1-2
dell'incarto cassa malati Helsana, estratto del conto individuale AVS
agli atti).
B. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI) ha acquisito i seguenti documenti:
- il questionario dell'ultimo datore di lavoro del 29 gennaio 2003 (doc.
14.1/14.3), il conteggio del salario di lavoro del 3 dicembre 2001 (doc.
2-2) ed una copia del mansionario aggiornato al 20 giugno 1998 (doc.
17-1/17-2);
- tre rapporti medici (segnatamente dell'11 novembre 2002, del 20
febbraio e del 21 febbraio 2003) della Dott.ssa P._______, medico
curante dell'assicurato, che attesta un'incapacità lavorativa totale
dovuta a malattia dal 5 febbraio 2002 (doc. 2-9/2-12 e 15-1/15-3);
- una perizia medica dettagliata del 31 gennaio 2003 del sanitario
incaricato dell'INPS di Como che attesta una diagnosi di attendibile
angina instabile in cardiopatia ischemica pluritrattata, con attuali
modesti riscontri strumentali in soggetto con importante vasculopatia
obliterante agli arti inf. C.N. 139 ed apprezza un'incapacità lavorativa
del 70% dell'assicurato nella sua precedente professione (operaio
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falegname) mentre lo considera idoneo a svolgere regolarmente dei
lavori leggeri (doc. 19-1/19-11);
- l'incarto della cassa malati Helsana Assicurazioni SA (doc. 1-1/1-17),
comprendente tra l'altro un rapporto medico del 30 ottobre 2002 del
Dott. R._______ relativo all'intervento di rivascolarizzazione
coronarica chirurgica a cui si è sottoposto l'assicurato il 4 ottobre 2002
(doc. 1-7);
- varia documentazione medica relativa al ricovero dal 13 al 19 ottobre
2000 nonché ai diversi ricoveri subiti nel corso del 2002 tra il febbraio
ed il novembre inerenti la patologia cardiaca nonché diversi referti di
esami oggettivi effettuati nel corso del 2002 (19-12/19-32);
- una perizia cardiologica del 23 aprile 2003 del Dott. M2._______, per
conto dell'Helsana, giusta la quale l'assicurato rimane inabile al 100%
fintanto che non viene risolto il problema della claudicatio intermittens,
dopodichè si potrà tentare una ripresa del lavoro come falegname al
50% ed, a secondo del decorso, si potrà valutare un eventuale
aumento del carico lavorativo fino al 100% (doc. 22-1/22-3);
- un referto radiografico dell'8 settembre 2003 della colonna lombo-
sacrale ed uno scritto del 13 settembre 2003 della Dott.ssa P._______,
medico curante dell'assicurato (doc. 24-1 e 24/2).
- varia documentazione medica, segnatamente: un certificato medico
del 1° aprile 2004 della Dott.ssa P._______, medico curante
dell'assicurato; un referto specialistico del 4 novembre 2003 dell'Italia
Hospital Spa di Gravedona; due referti radiografici (segnatamente
dell'8 settembre e del 24 novembre 2003) della colonna lombo-sacrale;
un referto di un eco-color doppler arterioso degli arti inferiori del 9
ottobre 2003 giusta il quale, dal punto di vista della perfusione, i
reperti risultano regolari, pur in presenza di claudicatio sinistra (doc.
32-1/32-5).
C. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi sottoposto l'incarto
al Dott. D._______ che, nel suo rapporto del 1° giugno 2004, ha
evidenziato la diagnosi principale di cardiopatia ischemica (stato dopo
PTCA e stenting a. coronaria destra l'11 febbraio 2002; stato dopo
PTCA e stenting per ristesosi e stenosi del RIVP il 12 settembre 2003;
stato dopo bypass AC triplo il 3 ottobre 2002; FE normale) e la
diagnosi ulteriore (con ripercussioni sulla capacità di lavoro) di
arteriopatia periferica ed ernia discale L4/L5 (claudicatio residua
stadio 2B a sinistra con stato dopo angioplastica e stenting iliaco-
esterno destro favorevole). Considerati questi disturbi, il medico
dell'UAI ha fissato un'incapacità lavorativa dal mese di febbraio del
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2002 e, contestualmente, ha proposto l'esperimento di una perizia
pluridisciplinare del Servizio di accertamento medico
dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) al fine di definire il caso in
questione (doc. 34-1/34-2).
D. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi fatto allestire una
perizia medica dettagliata presso il SAM di Bellinzona. L'assicurato è
stato visitato dal 19 al 22 luglio ed il 28 luglio 2004 ed è stato
sottoposto a consultazioni specialistiche in psichiatria, cardiologia e
reumatologia. Nella loro relazione del 14 settembre 2004, i periti
incaricati, dopo aver effettuato alcuni esami oggettivi ed aver
esaminato la documentazione clinica esibita, hanno evidenziato la
diagnosi (con ripercussioni sulla capacità di lavoro) di lombalgie
croniche comuni (con spondilolisi bilat. di L4 con listesi di grado I - ca.
5 mm. - e discopatia sottogiacente di media importanza; incipienti
discopatie L2-L5), cervicalgie croniche comuni (con alterazioni
degenerative C4-C7 di media importanza), arteriosclerosi
generalizzata (con malattia coronarica bitroncolare con PCTA/stenting
l'11 febbraio 2002 - RCX - ed il 12 settembre 2002 - RCA - e triplice
by-pass aortocoronarico il 3 ottobre 2002), arteriopatia periferica
ostruttiva (con PTA al passaggio iliaco-femorale ds. - giugno 2003 - e
stadio funzionale I, la Fontaine) oltre a fattori di rischio cardiovascolari
(ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, pregresso abuso nicotinico
ca. 30 P/Y) e la diagnosi ulteriore (senza ripercussioni sulla capacità
di lavoro) di epatopatia di probabile origine mista (medicamentosa e
nutrizionale) e dislipidemia mista. Con espresso riferimento alle
conseguenze sulla capacità lavorativa, gli esperti del SAM hanno
ritenuto che l'assicurato ha presentato, da un punto di vista
cardiologico, un grado di incapacità lavorativa totale nell'attività di
falegname (tanto è che è stato necessario eseguire un triplice by-pass
aortocoronarico) dal mese di febbraio del 2002 al mese di ottobre del
medesimo anno. A partire dal mese di ottobre 2002, invece, lo hanno
considerato abile al lavoro nella misura del 70% nella sua precedente
professione (quale falegname) e del 100% in un'attività lavorativa
leggera ed adatta. Infatti, hanno ritenuto che la patologia psichiatrica e
quella cardiologica e vascolare non concorrono a ridurre la sua
capacità lavorativa mentre, da un punto di vista reumatologico, la
patologia di cui è affetto (caratterizzata dalla presenza di una
spondilolisi bilat. di L5 con listesi di grado I in sede e discopatia
sottogiacente) riduce la sua capacità lavorativa nella misura del 30%
nell'attività di falegname ma non concorre, per contro, a ridurre la sua
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capacità lavorativa in un'attività leggera ed adatta in cui egli possa
rispettare le regole di ergonomia della schiena. Con espresso
riferimento, infine, alle conseguenze sulla capacità d'integrazione, gli
esperti del SAM hanno ritenuto che l'assicurato è abile al lavoro nella
sua attività di falegname nella misura del 70% e che probabilmente la
sua capacità lavorativa è superiore nella sua attività di falegname con
mansioni di capo reparto, motivi per cui non sono indicati
provvedimenti di ordine professionale (doc. 39-1/39-27).
L'assicurato ha inoltre esibito la documentazione medica già agli atti
inerente il 2002 nonché una lettera di dimissione inerente il ricovero
dal 4 al 7 giugno 2003 per angiopatia obliterante arti inferiori tratta con
PTA iliaca esterna dx con stentino, cardiopatia ischemica in portatore
di by-pass aortocoronarico e dislipidemia in terapia farmacologica; un
referto radiografico dell'8 settembre 2003 della colonna lombo-sacrale;
un referto specialistico del 16 aprile 2004; un referto del 5 giugno 2003
inerente una coronografia, un controllo by-pass, un'angiografia renale,
un'angiografia degli arti inferiori, un PTA iliaca esterna destra con
stent; un referto di un eco-color doppler arterioso degli arti inferiori del
9 ottobre 2003 (doc. 39-28/39-39).
E. Ricevuta la relazione specialistica, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
(UAI) ha sottoposto l'incarto al Dott. H._______ che, nel suo rapporto
del 13 dicembre 2004, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
confermato le limitazioni fisiche fissate dai periti del SAM
(segnatamente: la necessità di evitare il sollevamento di pesi superiori
ai 45 kg o ripetutamente superiori ai 25 kg come pure i movimenti
ripetitivi di flessione/estensione e rotazione del tronco e posizioni
inergonomiche della colonna cervicale) e contestualmente ha pure
precisato che le predette limitazioni riguardano lavori pesanti e
permettono pertanto di considerare totale la capacità lavorativa
dell'assicurato in attività idonee al suo stato di salute mentre le
conclusioni coerenti nel campo di cardiologia ed angiologia non
pongono ulteriori limitazioni (doc. 42-1).
F. In data 22 dicembre 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
quindi comunicato all'assicurato di aver affidato il suo incarto al
Servizio di integrazione (doc. 43-1). Nel suo rapporto finale del 25
maggio 2005 la Consulente per l'integrazione professionale è giunta
alla conclusione che l'assicurato è da ritenersi abile al 70% nell'attività
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abituale (falegname con mansioni di capo fabbrica e di sorveglianza)
mentre in un'attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali
(come fissati dai medici del SAM e confermati dal Dott. H._______), vi
è una capacità lavorativa totale (100%). In particolare ha ritenuto che
l'assicurato potrebbe accedere ad attività di tipo semplice e ripetitive
nel settore dell'industria e artigianato locali (categoria professionale 4,
quartile 2). Ella ha pure operato il raffronto dei redditi giungendo alla
conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del 38.6%
ed una capacità di guadagno residua del 61.4%. Da ultimo, ha ritenuto
che, dal punto di vista professionale, l'età relativamente avanzata
dell'assicurato esclude l'applicazione di misura di riqualifica
professionale con frequenza scolastica (doc. 45-1/46-1).
G. Con decisione del 30 giugno 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
richiesta di prestazioni di V._______ per incapacità lavorativa di durata
inferiore ad un anno (doc. 49-1/49-2).
V._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Riccardo
Schuhmacher di Vezia, ha formulato tempestiva opposizione in data 21
luglio 2005 completata con scritto del 12 settembre 2005 contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto ad almeno tre quarti di rendita
d'invalidità (doc. D ed E). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto
un rapporto medico del 12 settembre 2005 del Dott. A._______
(specialista in cardiologia ed in medicina interna: Doc. I).
Ricevuta l'opposizione del ricorrente, l'amministrazione ha sottoposto
nuovamente gli atti al Dott. H._______ del servizio medico regionale
(SMR), il quale, alla luce della nuova documentazione prodotta, nella
sua relazione del 27 aprile 2006 (doc. 55-1/55-2) ha confermato
integralmente le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del
14 settembre 2004 (doc. 39-1/39-27) ed il suo precedente parere del
13 dicembre 2004 (doc. 42-1).
Mediante decisione su opposizione del 16 agosto 2006, l'UAIE ha
pertanto respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo
la propria decisione del 30 giugno 2005 (doc. 60-2/60-8).
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H. Con gravame del 20 agosto 2006, rimesso alla posta il 20
settembre successivo, V._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Riccardo Schuhmacher di Vezia, chiede sostanzialmente il
riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita d'invalidità. In
particolare, egli ritiene che l'istruttoria, dal lato medico, non ha tenuto
sufficientemente conto delle limitazioni conseguenti alle patologie
cardiologiche e angiologiche, rispettivamente reumatologiche di cui è
affetto; le limitazioni segnalate nel consulto reumatologico della perizia
del SAM comportano un'inabilità lavorativa superiore al 30%, ritenuto
che egli non era un semplice supervisore della produzione presso la
ditta V1._______ SA poichè eseguiva mansioni implicanti sforzi fisici e
lavori pesanti ed è, pertanto, necessario procedere ad una
rivalutazione dell'indagine economica dalla quale possano emergere le
limitazioni funzionali e l'effettiva inabilità lavorativa nella sua ultima
professione. Inoltre, egli contesta il reddito ipotetico da invalido di fr.
52'919.-- annui stabilito dalla Consulente per l'integrazione
professionale in base alle tabelle statistiche RSS (categoria 4 e
mediana), chiedendo di adottare l'importo di fr. 33'162.-- usato
dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA) in una decisione del 9 marzo 2004 relativa ad una
rendita di un assicurato ticinese, corrispondente ad un reddito più
vicino alla realtà nella quale vive (salario medio annuo percepito da un
operaio di fabbrica, cucitore o orologiaio in aziende ticinesi con
impiego al 100%); questo reddito da invalido, ridotto del 20%
(conformemente al DTF 126 V 75 e ss.), ammonta a fr. 26'529.--;
raffrontandolo con il reddito ipotetico da sano emerge un grado
d'invalidità del 62% con diritto a tre quarti di rendita d'invalidità. A
suffragio delle sue conclusioni produce documentazione già agli atti e
chiede l'esperimento di una nuova indagine economica e di un
sopralluogo in azienda oltre all'assunzione della testimonianza del
signor V1._______ e di una nuova perizia medica.
I. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 26
ottobre 2006 e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali
del 27 ottobre 2006, propongono la reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che
seguono.
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Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Riccardo Schuhmacher, con scritto del 7 novembre 2006, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
J. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Con ordinanza del 4 giugno 2007 il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro
il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
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21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
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3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
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cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445).
Parimenti le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1°
gennaio 2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire
da tale data.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 23 dicembre
2002. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 dicembre 2001 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16 agosto 2006, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non
spetta quindi al medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione
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rispettivamente al giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio,
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA applicabile
per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che
deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109). Infine, occorre
usare prudenza nel valutare le certificazioni redatte da medici
stranieri, soprattutto per quanto riguarda la fissazione del grado
d'inabilità lavorativa. Infatti, le condizioni cui il diritto italiano subordina
il riconoscimento di prestazioni assicurative sono dissimili da quelle
previste dalla LAI, applicabili nella specie (cfr. PETER OMLIN, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
296 e seg.).
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9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che V._______ ha lavorato
come falegname attrezzista sui macchinari con la mansione di capo
fabbrica presso la ditta V1._______ di B._______ fino al 5 febbraio
2002 e da allora non avrebbe più ripreso un'attività lucrativa (cfr.
questionario del datore di lavoro del 29 gennaio 2003 e certificati
medici del 21 febbraio 2003: doc. 14-1/15-3).
9.2 L'assicurato è affetto da lombalgie croniche comuni (con
spondilolisi bilat. Di L4 con listesi di grado I - ca. 5 mm. - e discopatia
sottogiacente di media importanza; incipienti discopatie L2-L5), da
cervicalgie croniche comuni (con alterazioni degenerative C4-C7 di
media importanza), da arteriosclerosi generalizzata (con malattia
coronarica bitroncolare con PCTA/stenting l'11 febbraio 2002 - RCX -
ed il 12 settembre 2002 - RCA - e triplice by-pass aortocoronarico il 3
ottobre 2002), da arteriopatia periferica ostruttiva (con PTA al
passaggio iliaco-femorale ds. - giugno 2003 - e stadio funzionale I, la
Fontaine) e da fattori di rischio cardiovascolari quali l'ipertensione
arteriosa, l'ipercolesterolemia ed il pregresso abuso nicotinico ca. 30
P/Y (diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro) e da
epatopatia di probabile origine mista medicamentosa e nutrizionale
(diagnosi ulteriore senza ripercussioni sulla capacità di lavoro: cfr.
perizia pluridisciplinare SAM del 14 settembre 2004: doc. 39-1/39-27).
Questa diagnosi è condivisa pure dal Dott. H._______ del servizio
medico regionale (SMR) rispettivamente nei suoi rapporti del 13
dicembre 2004 e del 27 aprile 2006 (doc. 42-1 e 55-1/55-2).
Nel caso di specie il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi a cui sono pervenuti i predetti medici.
9.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
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norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
9.4 Ora, è compito del medico stabilire in che misura il danno alla
salute limita l'interessato nelle sue capacità psicofisiche, limitandosi
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto. In
particolare egli valuta se e in che misura l'assicurato può star seduto o
in piedi, può portare pesi ecc.. Sulla base di questi dati l'orientatore
professionale indicherà poi le attività ammissibili (Sozialversicherungs-
recht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10).
Nella relazione del 14 settembre 2004, i periti del SAM - specialisti in
psichiatria, cardiologia e reumatologia - hanno ritenuto, fondandosi
sull'incarto e su una documentazione supplementare messa
direttamente a disposizione dall'assicurato come pure
sull'osservazione personale del paziente, che l'assicurato ha
presentato - da un punto di vista cardiologico - un grado di incapacità
lavorativa totale nell'attività di falegname (tanto è che è stato
necessario eseguire un triplice by-pass aortocoronarico) dal mese di
febbraio al mese di ottobre del 2002, mese a partire dal quale egli è
stato considerato abile al lavoro nella misura del 70% nella sua
precedente professione (quale falegname) e del 100% in un'attività
lavorativa leggera ed adatta. I medici in questione, infatti, hanno
ritenuto che la patologia psichiatrica e quella cardiologica e vascolare
non concorrono a ridurre la sua capacità lavorativa mentre, da un
punto di vista reumatologico, la patologia di cui è affetto l'assicurato
(caratterizzata dalla presenza di una spondilolisi bilat. di L5 con listesi
di grado I in sede e discopatia sottogiacente) riduce la sua capacità
lavorativa nella misura del 30% nell'attività di falegname ma non
concorre, per contro, a ridurre la sua capacità lavorativa in un'attività
leggera ed adatta in cui egli possa rispettare le regole di ergonomia
della schiena (doc. 39-1/39-27).
Questo parere specialistico è condiviso appieno pure dal Dott.
H._______ del servizio medico regionale (SMR) che, nel suo rapporto
del 13 dicembre 2004, dopo aver peraltro confermato le limitazioni
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fisiche fissate dai periti del SAM (segnatamente: la necessità di evitare
il sollevamento di pesi superiori ai 45 kg o ripetutamente superiori ai
25 kg come pure i movimenti ripetitivi di flessione/estensione e
rotazione del tronco e posizioni inergonomiche della colonna
cervicale), ha pure precisato che i predetti limiti funzionali riguardano
lavori pesanti e permettono, pertanto, di considerare totale la capacità
lavorativa dell'assicurato in attività idonee al suo stato di salute mentre
le conclusioni coerenti nel campo di cardiologia ed angiologia non
pongono ulteriori limitazioni (doc. 42-1).
Per quanto invece concerne la relazione medica specialistica redatta il
12 settembre 2005 dal Dott. A._______ e giusta la quale l'assicurato è
da ritenersi a rischio di recidive di eventi cardiovascolari e pertanto
inidoneo ad attività lavorative che comportino un impegno psico-fisico
superiore al grado lieve-medio e che si svolgono in un ambiente a
rischio (doc. I), il Dott. H._______, nel suo rapporto del 27 aprile 2006,
ha sostanzialmente confermato il suo precedente parere del 13
dicembre 2004 e quindi anche la perizia del SAM del 14 settembre
2004 precisando che: dal 2003 l'assicurato accusa ancora dolori
precordiali, gli accertamenti non hanno evidenziato segni per ischemia
e la funzione ventricolare sinistra globale era conservata; è citata pure
l'arteriosclerosi periferica con rivascolarizzazione percutanea degli arti
inferiori; il perito di parte conferma la buona funzione sistolica del
ventricolo sinistro e la buona capacità funzionale evidenziata tramite
ergonometria; la tomoscintigrafia miocardica ha messo in evidenza
un'ischemia silente durante lo sforzo nonostante la farmacoterapia; il
perito di parte ritiene che quest'ultima patologia costituisce un rischio
elevato per eventi cardiaci e per distrurbi del ritmo, egli segnala inoltre
che la farmacoterapia necessaria può provocare dei cali pressori con
eventuali episodi sincopali ed aggiunge delle considerazioni sui fattori
di rischio cardiovascolari i quali aggravano la tendenza alla
progressione della malattia. In conclusione, il Dott. H._______ ha
quindi rilevato che: la valutazione cardiologica prodotta dall'assicurato
non contiene nuove informazioni mediche; le conclusioni della perizia,
per quanto riguarda la capacità lavorativa, si riferiscono ad un posto di
lavoro (nel caso concreto di falegname con funzioni di supervisione)
rispettoso dei limiti funzionali e con un orario lavorativo normale per
un'attività al 100% e che le limitazioni che si impongono dal punto di
vista reumatologico assicurano pure un'attività idonea dal punto di
vista cardiologico in quanto escludono attività pesanti. Infine il medico
dell'UIAE osserva che è possibile che il lavoro concreto svolto
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dall'assicurato prima della malattia non rispettasse in tutti i punti i limiti
funzionali (doc. 55-1/55-2).
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono pervenuti gli
esperti del SAM, i quali hanno esaminato personalmente il richiedente
ed hanno potuto prendere visione della documentazione medica
obiettiva prodotta o messa direttamente a disposizione dall'assicurato,
valutando il danno alla salute lamentato dallo stesso sulla base di
accertamenti approfonditi e completi. I rapporti peritali sono stati
redatti con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), sono chiari nella presentazione del contesto medico ed,
infine, le conclusioni a cui giungono sono fondate. Parimenti il collegio
giudicante condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Dott.
H._______ del servizio medico regionale (SMR), ritenuto che i suoi
rapporti si basano sostanzialmente sulla perizia del SAM ed appaiono
chiari e completi giungendo a conclusioni logiche e motivate. In
quest'ottica pertanto le predette relazioni mediche ossequiano
ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza esposti sub.
consid. 8.
9.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurato ha presentato un grado
di incapacità lavorativa totale nell'attività di falegname attrezzista sui
macchinari con la mansione di capo fabbrica dal febbraio 2002
all'ottobre del medesimo anno, mese a partire dal quale è da
considerarsi nuovamente abile al lavoro nella misura del 70% nella
sua precedente professione (quale falegname attrezzista sui
macchinari con la mansione di capo fabbrica) e del 100% in un'attività
lavorativa leggera ed adatta (con le limitazioni ritenute dai medici del
SAM, confermate dal Dott. H._______) in un settore che non richiede
una particolare formazione come, ad esempio, quello del commercio in
generale o al dettaglio. Di conseguenza, oltre a non essere trascorso il
termine di attesa di un anno prescritto dalla lettera b dell'art. 29 cpv. 1
LAI (cfr. considerando 9.3), l'assicurato presenta una perdita di
guadagno del 30%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla
rendita d'invalidità.
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10.
10.1 A titolo abbondanziale è opportuno rilevare che non si
raggiungerebbe il tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per
avere diritto al quarto di rendita nemmeno nell'ipotesi - ritenuta
maggiormente favorevole per l'assicurato - in cui si dovesse ritenere
che egli non possa più continuare a svolgere la sua precedente
professione (quale falegname attrezzista sui macchinari con la
mansione di capo fabbrica). Sulla scorta degli atti, infatti, il collegio
giudicante è dell'avviso che V._______ deve essere considerato
idoneo ad esercitare al 100% un'attività lavorativa leggera ed adatta
(con le limitazioni ritenute dai medici del SAM e confermate dal Dott.
H._______) a partire dal mese di ottobre del 2002 (data stabilita dagli
esperti del SAM) in un settore che non richiede una particolare
formazione come, ad esempio, quello del commercio in generale o al
dettaglio (cfr. considerando 9.5).
10.2 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
10.3 La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto
(calcolo effettuato il 25 maggio 2005) di un salario mensile medio,
privo di invalidità, conseguibile nel 2004 quale falegname attrezzista
sui macchinari con la mansione di capo fabbrica di complessivi Fr.
68'926.-- annui (tredicesima mensilità inclusa e, quindi, pari ad un
salario mensile medio di fr. 5'302.--) sulla scorta di quanto dichiarato
dall'ultimo datore di lavoro (ditta V1._______ di B._______: doc. 2-2-;
14.1/14.3 e 45-1/45-3). Nel gravame il ricorrente ritiene che il raffronto
dei redditi non è corretto in quanto, a suo avviso, dovrebbe essere
preso in considerazione, quale salario da invalido, l'importo di fr.
33'162.-- ritenuto dalla SUVA in una decisione del 9 marzo 2004
relativa ad una rendita di un assicurato ticinese, corrispondente ad un
reddito più vicino alla realtà nella quale vive l'assicurato (salario medio
annuo percepito da un operaio di fabbrica, cucitore o orologiaio in
aziende ticinesi con impiego al 100%). Ora, il collegio giudicante rileva
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che per determinare il reddito da invalido, devono essere applicate,
conformemente alla giurisprudenza consolidata, le tabelle riguardanti i
redditi annui statistici nazionali e non quelle concernenti i redditi annui
statistici del Cantone Ticino (DTF 126 V 75; DTF 129 V 472 e sentenza
del Tribunale federale del 2 maggio 2007 in re V./UAIE). Di
conseguenza, sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica sulla struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori
nazionali, settore privato, categoria 4, maschile), il salario mensile
medio conseguibile nel 2004 in attività di tipo leggero non qualificate
sono i seguenti:
- venditore nell'ambito del commercio in generale Fr. 4'672.--;
- cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Fr. 4'280.--.
Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, deve essere considerato, quale
reddito da invalido, un importo corrispondente alla media dei salari
relativi alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e, quindi, un introito
mensile di Fr. 4'476.-- [(4'672.-- + 4'280):2]. Anche applicando un
riduzione adeguata del 20% consentita dalla giurisprudenza per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo
cosí ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di
Fr. 3'580.80, il confronto fra un reddito privo di invalidità di Fr. 5'302.00
ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr.
3'580.80 comporterebbe una perdita di guadagno del 32,46%
{[(5'302.00-3'580.80)x100] : 5'302.00}, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità.
11. Il ricorrente ha chiesto l'esperimento di una nuova indagine
economica e di un sopralluogo in azienda oltre all'assunzione della
testimonianza del signor V1._______ e di una nuova perizia medica. In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e
ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss. E 119 V 344 e ss. con riferimenti). In concreto, il Tribunale
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considera che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza, per cui le richieste probatorie devono essere
disattese.
12. Visto quanto precede V._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
13.
13.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 16 agosto 2006 è
confermata.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e
ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF,
RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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