B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2921/2016
Sen t en z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
1. A._______ S._______,
2. B._______ S._______,
3. C._______ S._______,
tutti patrocinati dall'avv. Monica Evola, IT-90144 Palermo,
ricorrenti,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
restituzione di prestazioni indebitamente riscosse
(decisione su opposizione del 22 aprile 2016).
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Fatti:
A.
A.a Mediante tre decisioni su opposizione del 22 aprile 2016 la Cassa sviz-
zera di compensazione (in seguito CSC) ha decretato nei confronti di
A._______ S._______, B._______ S._______ e C._______ S._______,
tutti patrocinati dall’avv. Monica Evola, nella loro qualità di eredi di
M._______S._______, nato nel 1938, la restituzione di fr. 5'695.- corri-
spondenti a rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia versate nei
cinque mesi successivi al decesso del de cuius, avvenuto il xx 2014 (deci-
sioni allegate al doc. TAF 1).
A.b In data 25 aprile 2016 l’amministrazione ha chiesto all’avv. Evola se
anche S._______ D.______ intende presentare opposizione e, se del
caso, di trasmettere una procura in originale in suo favore (scritto allegato
al doc. TAF 1).
B.
Con ricorso del 6 maggio 2016 (doc. TAF 1), inviato in fotocopia e con firme
non originali, A._______, B._______ e C._______ S._______, sempre rap-
presentati dall’avv. Evola, hanno impugnato i suddetti provvedimenti in-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annulla-
mento. I ricorrenti fanno valere di non essere al corrente dei movimenti
bancari del de cuius, da cui l’illegittimità delle decisioni impugnate. Essi
dichiarano di non aver mai percepito le somme richieste e di non essere
nemmeno in grado di conoscere dove, eventualmente, dette somme siano
confluite. Chiedono inoltre l’applicazione delle legge italiana in materia di
diritto successorio, specificando di non aver per ora accettato l’eredità di
M._______ S._______.
Infine l’avv. Evola precisa che una quarta decisione era destinata a
S._______D.______, nata nel 1934, deceduta il xx 2016 (atto di morte al-
legato al doc. TAF 1), che non è da lei rappresentata e che non può dar
seguito alle richieste della CSC di cui alla lettera del 25 aprile 2016 (alle-
gata al doc. TAF 1).
C.
Con decisione incidentale del 27 maggio 2016, notificata all’avv. Evola l’8
giugno successivo (cfr. doc. TAF 2 e 3), il TAF ha impartito ai ricorrenti un
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termine, la cui scadenza è stata fissata a 20 giorni dalla ricezione del prov-
vedimento, per produrre l’atto ricorsuale con firme manoscritte (in originale)
dei tre ricorrenti e del rappresentante legale, come prescritto dall’art. 52
cpv. 1 PA. Gli insorgenti sono stati resi attenti sulla circostanza che, in caso
di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato di-
chiarato inammissibile.
Gli interpellati non hanno risposto.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le
decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale confor-
memente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 60
LPGA).
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3.
3.1 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PA l’atto di ricorso deve contenere le conclusioni,
i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Il cpv. 2 stabilisce che se il ricorso non soddisfa questi re-
quisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente
chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di
ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
L’art. 52 cpv. 3, dal canto suo, prevede che l’autorità di ricorso, assegna il
termine previsto al cpv. 2 con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso,
deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni o la firma,
non entrerà nel merito del ricorso.
3.2 I ricorsi che pervengono in fotocopia o telefax non sono ammissibili, in
quanto non soddisfano i requisiti di cui all’art. 52 PA nella misura in cui non
vi è un atto originale munito della firma del ricorrente o del suo rappresen-
tante legale.
Infatti, la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale del 30 agosto
2005 nella causa 1P.254/2005; DTF 121 II 252; DTF 112 Ia 173, si confronti
anche JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédé-
rale, Basilea 2013, pag. 87 N 137; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed. pag.127) ha precisato che
la firma deve essere olografa e che quindi un ricorso non può essere inol-
trato in fotocopia o in altro modo che omette tale modalità essenziale (te-
lefax, per corriere elettronico solo a determinate condizioni).
4.
Nel caso concreto la giudice dell’istruzione ha concesso la possibilità ai
ricorrenti, conformemente alle disposizioni in vigore, di sanare il difetto pro-
cedurale summenzionato producendo, nel termine assegnato con deci-
sione incidentale del 27 maggio 2016, scadente il 28 giugno successivo,
l’atto di ricorso in originale, munito delle tre firme olografe e di quella della
loro rappresentante legale. Gli insorgenti non hanno tuttavia fatto fronte
alla richiesta.
Ne consegue che, facendo difetto un requisito formale previsto dall’art. 52
cpv. 1 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nella deci-
sione del 27 maggio 2016, e non entrare nel merito del ricorso del 6 maggio
2016.
Il gravame è pertanto inammissibile.
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5.
Richiamate le osservazioni dell’avvocata Evola esposte al considerando A
in relazione a D._______ S._______, l’incarto viene trasmesso per cono-
scenza e per i propri incombenti alla CSC.
6.
Giusta l’art. 23 cpv. 1 lett. LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata
nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili.
7.
7.1 Per l’art. 85bis LAVS la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia i costi
possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o scon-
siderato.
Visto quanto precede, non si prelevano spese processuali.
7.2 Visto l’esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili (art. 64 PA a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
L’incarto è trasmesso alla CSC per i propri incombenti conformemente al
considerando 5.
3.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante dei ricorrenti (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: