Corte II I
C-2922/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Martino Luminati,
Sottosassa 71, 7742 Poschiavo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2922/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1999
al 2004, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal settembre 2003, il nominato era
alle dipendenze della ditta B._______ impresa di costruzioni, in qualità
di carpentiere in galleria ed in ragione di 40/45 ore alla settimana, a
dipendenza della stagione e con un salario adeguato alla sua qualifica
(doc. 10). In data 21 gennaio 2004, A._______ ha subito un infortunio
non professionale (automobilistico).
Le conseguenze di questo evento sono state assunte dall'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA).
Dai documenti dell'assicuratore infortuni emerge, dal punto di vista
medico, uno stato di frattura aperta dell'avambraccio destro operata
con osteosintesi il 21 gennaio 2004, stato da ritardo di consolidazione,
stato da rimozione di materiale di osteosintesi il 25 maggio 2005,
iperpatia della zona ulnare destra (cfr. rapporti del medico
circondariale del 6 febbraio 2006 e 21 giugno successivo, doc. 74, 79).
L'interessato è stato ritenuto inabile al lavoro fino al 31 luglio 2006 e,
in data 29 settembre 2006, l'INSAI/SUVA ha posto il nominato al
beneficio di una rendita pari ad un grado d'invalidità del 40% a partire
dal 1° agosto 2006 (doc. 87, 93).
B.
in data 5 dicembre 2005, il A._______ ha presentato una domanda
volta al conseguimento di prestazioni da parte dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 14).
Per quanto riguarda eventuali provvedimenti d'integrazione
professionale, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE), mediante decisione del 25 aprile 2006, ha respinto
tale richiesta in quanto l'interessato non adempiva la condizione di
residenza in Svizzera (doc. 27).
Per quel che si riferisce alla richiesta di rendita, l'UAI ha segnatamente
acquisito agli atti, oltre all'incarto INSAI/SUVA :
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- diversi certificati del medico curante ortopedico Dott. Incerti che
illustrano l'evoluzione delle sequele infortunistiche (doc. 36-39, 68,
80);
- la cartella clinica relativa al ricovero del 21 gennaio 2004 per
l'infortunio automobilistico e le prime cure prestate (doc. 31); la cartella
clinica relativa al ricovero dal 25 al 27 maggio 2005 per rimozione dei
mezzi di sintesi (doc. 42);
- un rapporto medico del Dott. Beretta (anestesiologo, specialista in
medicina del dolore) al servizio INSAI/SUVA in relazione a dolori
cronici all'avanbraccio destro in un quadro di neuropatia locale e dolori
nucali e cervicali di probabile origine neurovertebrogena (doc. 69);
- una perizia medica particolareggiata svolta l'8 giugno 2006 presso i
servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di
Sondrio (INPS), ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
lievi postumi di frattura biossea di avanbraccio dominante, sindrome
ansiosa ed ha posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 80).
C.
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Ribordy, consulente dell'UAIE, il
quale, nel suo rapporto del 6 novembre 2006, ha affermato che
l'interessato è da considerarsi inabile al lavoro di operaio/carpentiere
in galleria in misura del 70% dalla data dell'infortunio e del 40% dal 25
maggio 2005 (rimozione mezzi di osteosintesi); in attività di
sostituzione leggere o semipesanti (o eventualmente sedentarie)
l'assicurato è invalido al 70% dal 21 gennaio 2004, al 30% dal 25
maggio 2005 e allo zero per cento dall'8 giugno 2006 (doc. 83).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico
ed ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 96), dal
quale è emerso che svolgendo attività alternative nella misura
indicata, egli subirebbe una perdita di guadagno del 70% dal 21
gennaio 2004, del 40% dal 25 maggio 2005 (che corrisponde
all'incapacità nel precedente lavoro) e del 40% dall'8 giugno 2006
(sulla base di un raffronto dei redditi tra prima e dopo l'invalidità).
Con progetto di decisione del 15 gennaio 2007 (doc. 99), l'UAIE ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1°
gennaio 2005 (un anno dopo l'infortunio) ed al quarto di rendita AI dal
1° settembre 2005 (tre mesi dopo il presunto miglioramento).
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Con presa di posizione del 5 febbraio 2007, A._______, rappresentato
dall'avv. Martino Luminati di Poschiavo, si è opposto al progetto nella
misura in cui riconosce solamente il quarto di rendita AI dal 1°
settembre 2005. Egli ricorda che, in base ai rapporti dell'assicuratore
infortuni, esistono anche patologie non infortunistiche poco esaminate,
ma invalidanti. A sostegno di quanto avanzato produce una relazione
del 23 ottobre 2006 del Dott. Basso (neurologo). Un altro certificato del
Dott. Basso è del 14 febbraio 2007 ed attesta un torcicollo spasmodico
e problemi di parestesie all'arto superiore destro e dolori
cefalgico/cervicali (doc. 102, 105).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Ribordy, il quale, nella
sua nota del 24 febbraio 2007, ha affermato che i certificati esibiti non
ponevano in evidenza patologie di natura invalidante (doc. 106).
Mediante decisioni del 6/14 marzo 2007, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, con rendita completiva in favore della figlia, dal 1° gennaio
2005 ed un quarto di rendita dal 1° settembre successivo (doc. 109,
110).
D.
Con il ricorso depositato il 25 aprile 2007, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Luminati, chiede il riconoscimento del diritto a
prestazioni in base ad un tasso d'invalidità del 50-60% con eventuale
assunzione di nuovi accertamenti sanitari. Segnatamente, la parte
ricorrente fa presente che in occasione della visita circondariale
INSAI/SUVA del 21 giugno 2006 il medico segnalava che gli ulteriori
sintomi (disturbi della sensibilità all'emiviso destro, problemi spalla
destra ed a tutto l'emicorpo destro non erano da porre in relazione con
l'infortunio. Produce diversi rapporti di visite circondariali
dell'assicuratore infortuni e certificati già ad atti, oltre ad un rapporto
del Dott. Hertel ortopedico/traumatologo di Berna del 19 novembre
2005 in esito ad un'indagine completiva disposta dall'INSAI/SUVA. In
un secondo tempo esibisce un referto del 9 maggio 2007 del Dott.
Basso attestante un torcicollo spasmodico.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann,
del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 20
settembre 2007, ha affermato che la documentazione esibita e, in
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C-2922/2007
sostanza, le lievi patologie extra-infortunistiche non giustificano una
differente valutazione del tasso d'invalidità (doc. 121).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 novembre 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto della risposta di causa dell'amministrazione e di
altra documentazione di rilievo, l'avv. Luminati, con scritto del 19
novembre 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. Egli fa presente che secondo quanto
trasparirebbe dall'ultimo rapporto del medico di circondario
INSAI/SUVA i disturbi extra-infortunistici avrebbero un incidenza
invalidante, nella misura in cui l'assicuratore infortuni declina un suo
coinvolgimento per tali patologie. Produce un certificato del Dott.
Incerti del 12 novembre 2007.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nel suo rapporto del 4 dicembre 2007 (doc. 123), si
è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni. Duplicando in data
7 dicembre 2007, l'UAIE ha riproposto la reiezione del gravame.
G.
Con decisione incidentale del 14 dicembre 2007, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha inviato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Inoltre copia della duplica dell'UAIE e del rapporto del
Dott. Lehmann del 4 dicembre 2007 sono stati inviati per conoscenza
al ricorrente. L'anticipo richiesto è stato regolarmente versato il 23
gennaio 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
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emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La parte ricorrente ha versato l'anticipo
delle presunte spese processuali entro il termine stabilito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 dicembre 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 5 dicembre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 6/14 marzo 2007, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ non ha più svolto attività lucrativa, a parte brevissimi
tentativi di ripresa, dalla data dell'infortunio, ossia dal 21 gennaio
2004.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
Pagina 9
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lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre, per
l'essenziale, degli esiti dell'incidente automobilistico del 21 gennaio
2004 che ha comportato una frattura dell'avambraccio destro. In data
21 giugno 2006, in occasione del rapporto di visita medica di chiusura
dell'INSAI/SUVA è stata definita la diagnosi di stato dopo frattura
aperta dell'avambraccio destro, operata il 21 gennaio 2004, stato dopo
rimozione del materiale d'osteosintesi il 25 maggio 2005, iperpatia
della zona cicatriziale dell'avambraccio. Nella stessa occasione sono
stati evocate altre turbe che non sarebbero da mettere in relazione con
l'incidente subito, ossia disturbi della sensibilità all'emiviso destro,
problemi alla spalla destra ed a tutto l'emicorpo destro ed in parte
anche all'arto inferiore. Per quanto attiene alle numerose certificazioni
del neurologo Dott. Basso e dell'ortopedico Dott. Incerti, queste non
apportano novità di rilievo, limitandosi ad indicare, nei vari referti, dei
dolori cervicali, un torcicollo spasmodico, paresi del nervo facciale
destro.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
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norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, non è contestato che l'interessato abbia
presentato un grado d'incapacità al lavoro del 70% in qualsiasi attività
dalla data dell'infortunio (gennaio 2004). Questo traspare dall'incarto
INSAI/SUVA. L'assicurato ha dunque diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio
2005, poiché l'incapacità di guadagno è superiore al 70% in qualsiasi
attività. La contestazione si riferisce alla riduzione della prestazione AI
ad un quarto di rendita a partire dal 1° settembre 2005.
10.2 Una rendita limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad
una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire
i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1
dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte
del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
10.3 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva
e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della
lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
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11.
11.1 Nel ridurre la prestazione AI da intera ad un quarto, l'UAIE si è
fondato in parte sulle risultanze che emergono dall'incarto
INSAI/SUVA. Ora, è vero che secondo una recente giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 133 V 549), la valutazione dell'invalidità da
parte dell'assicuratore infortuni non vincola necessariamente
l'assicurazione per l'invalidità. Tuttavia, non per questo un Ufficio AI,
nel determinare il grado d'invalidità in base alla LAI, si deve discostare
dalla valutazione dell'assicuratore infortuni in assenza di motivi
fondati.
Nella fattispecie, le indagini svolte dall'assicuratore infortuni sono
complete ed esaurienti. L'assicurato è stato periodicamente visitato dai
servizi medici specifici e sono state effettuate tutte quelle indagini
oggettivo-strumentali che il caso richiedeva. L'INSAI/SUVA ha
riconosciuto una copertura totale delle conseguenze economiche
dell'infortunio fino al 31 luglio 2006.
11.2 Il collegio giudicante ritiene che un esame adeguato
dell'incidenza invalidante delle menzionate affezioni scaturisce da
un'approfondita analisi dei rapporti dell'INSAI/SUVA. Ora, va stabilito
che, contrariamente a quanto afferma il Dott. Ribordy (il cui parere è
stato confermato dal Dott. Lehmann), A._______ non potrebbe più
riprendere il suo precedente lavoro di carpentiere in galleria. La
mobilità e il risentimento algico dell'arto superiore destro sono
compromessi e ciò, verosimilmente, ancora oggi. Un lavoro del genere
presuppone una piena capacità d'impiego degli arti superiori, oltre che
delle buone condizioni generali di salute e dunque l'assenza di altre
limitazioni funzionali. A questo proposito i rapporti dei medici
dell'INSAI/SUVA sono chiari e basta menzionare quello di chiusura del
21 giugno 2006, ove si afferma esplicitamente che un rientro come
minatore è impensabile.
11.3 Occorre quindi esaminare l'esigibilità di attività alternative
leggere semipesanti o, eventualmente, sedentarie. Il servizio medico
dell'UAIE ritiene che l'interessato avrebbe potuto riprendere una tale
attività lucrativa al 70% dal 25 maggio 2005 e al 100% dall'8 giugno
2006.
Il collegio giudicante considera che un miglioramento può essere
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escluso fino, perlomeno, alla data della rimozione dei mezzi di
osteosintesi, del 25 maggio 2005. Con ogni probabilità anche questo
intervento ha comportato un'inabilità a qualsiasi lavoro ancora per
qualche mese. Infatti, dal rapporto di visita medica circondariale del 26
settembre 2005 (non ad atti ma riassunto nel rapporto INSAI/SUVA del
6 febbraio 2006, doc. 74), si deduce che il paziente presenta ancora
problemi di diversa natura all'avambraccio colpito con dolori al
muscolo trapezio, alla cervicale, alla spalla destra, come pure uno
stato di paresi facciale. In esito a ciò l'assicurato veniva visitato da uno
specialista ortopedico di Berna (Dott. Hertel; rapporto esibito in sede
di ricorso) e dal Dott. Beretta (doc. 69), specialista in terapia del
dolore. Seguiva quindi la visita medica circondariale del 2 febbraio
2006 (rapporto del 6 febbraio). Oggettivamente, è solo a partire da
questa data che si può constatare un parziale miglioramento. Il parere
del Dott. Ribordy, confermato dal Dott. Lehmann, che fa risalire questo
miglioramento già dal maggio 2005, non può essere condiviso.
Il 2 febbraio 2006, il Dott. Dotti (INSAI/SUVA) accerta che l'assicurato
usa in modo regolare l'arto superiore destro e svolge dei lavori a
domicilio; questo fatto è confermato dalla presenza di callosità alle
mani. L'interessato viene ritenuto abile in misura totale in un lavoro
adeguato dove possa evitare l'uso continuo di apparecchi contundenti
o vibranti. Tuttavia, l'assicuratore infortuni ha continuato a indennizzare
l'assicurato (al 100%) per incapacità di guadagno fino alla data della
visita medica di chiusura del 21 giugno 2006 (doc. 79) ed anzi fino al
31 luglio successivo (doc. 87). Da questo ultimo rapporto emerge
chiaramente che l'interessato lavora a casa, segnatamente ha
sistemato il garage, ha rifatto gli scaffali, si occupa della figlia, di otto
pecore, prepara i pasti, guida l'automobile, ecc. Ora, una capacità
lavorativa del cento per cento in attività di sostituzione può essere
determinata solo a partire dalla data della visita di chiusura
dell'assicuratore infortuni, 21 giugno 2006. Del resto anche il servizio
medico dell'UAIE ammette un ulteriore miglioramento dello stato di
salute dell'interessato ma dall'8 giugno 2006, data della perizia E 213
ad atti.
Per quanto attiene alla presenza di eventuali disturbi extra-
infortunistici, le certificazioni dei Dott.ri Incerti e Basso non descrivono
limitazioni gravi a tal punto da dover giustificare una qualsivoglia
incapacità lavorativa in attività sostitutive. Si tratta di fenomeni di tipo
neurologico leggeri inquadrabili in una sindrome di dolore iperpatica,
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controllabile con l'assunzione di farmaci specifici e pomate topiche in
caso di necessità. Altri problemi alla cervicale (compreso un banale
torcicollo) non giustificano un'inattività di lunga durata, ma richiedono
solamente cure adeguate. Gli stessi medici dell'INSAI/SUVA non
ritengono importanti tali problemi e, contrariamente a quanto afferma il
ricorrente, non è per il fatto che questi escludono una copertura
dell'assicuratore infortuni che occorra ancora fare allestire una nuova
perizia. Il paziente, di giovane età, si presenta per il resto in buone
condizioni generali di salute, ogni altro organo ed apparato essendo
indenne da patologie.
11.4 Il collegio giudicante ritiene pertanto che l'incapacità al lavoro è
del 70% nell'ambito del precedente lavoro (ed ogni altro) da gennaio
2004 e per il futuro. In attività di ripiego, quali quelle di operaio addetto
al controllo di macchine di produzione automatica, magazziniere,
operaio imballatore, custode, fattorino, autista di mezzi leggeri,
cassiere, ecc. la sua capacità di lavoro è del 70% in attività sostitutive
a partire dal 2 febbraio 2006 (visita circondariale INSAI/SUVA) e del
100% dalla visita medica circondariale di chiusura (21 giugno 2006).
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 Per quanto riguarda il reddito di prima dell'invalidità, l'UAIE si è
basato sui dati dell'INSAI/SUVA, ossia Fr. 80'324.- all'anno (cfr.
decisione del 29 settembre 2006).
Quale reddito da invalido, non vi è motivo di distanziarsi dalle
risultanze INSAI/SUVA. In attività di ripiego leggere, semipesanti
oppure sedentarie (parzialmente o totalmente) e/o semplici e ripetitive
l'assicurato potrebbe conseguire un introito di Fr. 48'373.- al 100%
oppure di Fr. 33'861,10 per un'attività al 70%.
La perdita di guadagno per un'attività di sostituzione svolta al 70%
ammonta a 57,84%, in base al calcolo seguente: [(80'324.- -
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33'861,10) x 100] : 80'324.-. Lavorando al 100% in un'attività di ripiego
la perdita di guadagno sarebbe del 39,78% (arrotondato al 40%).
12.3 A._______ ha dunque diritto alla rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2005 (un anno dopo l'infortunio;
art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). In base alla regola dettata dal menzionato art.
88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 10.2), tale prestazione si riduce alla mezza
rendita AI dal 1° giugno 2006, ossia tre mesi dopo il miglioramento
constato il 2 febbraio 2006 (visita medica circondariale INSAI/SUVA).
La rendita deve essere ridotta ad un quarto a partire dal 1° ottobre
2006 (tre mesi dopo il miglioramento confermato nella visita medica di
chiusura del 21 giugno 2006).
13.
13.1 In tali circostanze, il ricorso deve parzialmente accolto e
l'impugnata decisione riformata, nel senso che A._______ ha diritto
alla rendita intera AI dal 1° gennaio 2005 fino al 31 maggio 2006, alla
mezza rendita AI dal 1° giugno al 30 settembre 2006 ed ad un quarto
di rendita dal 1° ottobre 2006.
13.2 Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-,
avanzato dal ricorrente il 23 gennaio 2008, gli viene restituito.
13.3 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del ricorso, la memoria ricorsuale e di replica e la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 1'500.-, che è posta a
carico dell'Ufficio AI intimato.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che a A._______ è riconosciuto il diritto alla rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 31
maggio 2006, alla mezza rendita AI dal 1° giugno al 30 settembre
2006 e al quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2006.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 300.-,
versato dal ricorrente il 23 gennaio 2008, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'500.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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