B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2922/2013, C-2987/2013
Sen t en z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Markus Metz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Nelle cause
C-2922/2013
1. Helsana Assicurazioni SA, viale Portone 2,
6501 Bellinzona,
2. Progrès Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
3. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
5. Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
casella postale 299, 8401 Winterthur,
10. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18,
casella postale 8624, 3001 Berna,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5,
casella postale 246, 6102 Malters,
12. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24,
casella postale, 5201 Brugg,
13. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16,
casella postale 198, 8600 Dübendorf,
ricorrenti rappresentate da Helsana Assicurazioni,
e
C-2987/2013
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46,
5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15,
casella postale 234, 3000 Berna,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln, Hauptstrasse 61, casella postale 57,
8840 Einsiedeln,
5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4,
casella postale, 8401 Winterthur,
6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47,
3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37,
casella postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna,
9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65,
10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19,
6144 Zell,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, casella postale 41,
7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22,
6300 Zugo,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2,
casella postale, 4242 Laufen,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS,
casella postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370,
casella postale, 8050 Zurigo,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15,
3930 Visp,
23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217,
7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune,3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse,
3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société
coopérative, Place centrale, casella postale 13,
1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, casella postale 57,
8840 Einsiedeln,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22,
5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5,
8400 Winterthur,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63,
8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf,
33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38,
8401 Winterthur,
34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung,
Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo,
35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale,
9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
37. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble,
38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10,
1227 Carouge,
39. Philos Kranken- und Unfallversicherung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253,
3000 Berna 15,
41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10,
5201 Brugg,
42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna,
44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
46. SUPRA Caisse maladie, Chemin de Primerose 35,
casella postale 190, 1000 Losanna 3,
47. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, casella postale 533,
1009 Pully,
ricorrenti 2-37, 39-42, 44, 46 e 47 rappresentate da
Tarifsuisse SA,
a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin,
ricorrenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da
CSS Assicurazione malattie SA,
contro
1. Associazione svizzera di fisioterapia - Associazione
Ticino (ASF-TI), Physio Ticino,
2. Associazione svizzera di fisioterapia, Physioswiss,
3. A._______ et altera (membri di Physio Ticino),
4. B.______ et altera (organizzazioni di fisioterapia secondo
l'art. 52a OAMal e membri di Physioswiss e Physio Ticino),
opponenti,
rappresentati dall'Associazione svizzera di fisioterapia,
Physioswiss,
a sua volta rappresentata dall'avv. Christine Boldi e
dall'avv. Dominik Dall'O,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
rappresentato dalla Divisione della salute pubblica,
autorità inferiore,
Oggetto
Fissazione del valore del punto riguardante le prestazioni dei
fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati
del Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2013 (decreto
esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
del Ticino del 24 aprile 2013).
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 5
Fatti:
A.
Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale
sottoscritta il 1° settembre 1997 tra la Federazione svizzera dei fisioterapi-
sti (FSF, ora Associazione svizzera di fisioterapia [Physioswiss]) e, fra le
altre parti, il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS, ora
santésuisse), che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale
nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche, che si applicava a tutti i fisio-
terapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Il documento
"Tariffa" (allegato 1 della convenzione) definiva la struttura tariffale uni-
forme a livello svizzero per le singole prestazioni. Il valore del punto (valore
modello nazionale del punto) di fr. 1.-, concordato tra le parti, giusta l'art. 8
cpv. 4 della convenzione, non è però stato approvato. Il Consiglio federale
ha poi stabilito, in una decisione su ricorso del 18 ottobre 2000 concernente
la fissazione del valore del punto per le prestazioni di fisioterapia nei can-
toni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno (RAMI 5/2011 pag. 456
segg.), il valore modello nazionale del punto a fr. 0.94, valore del punto che
doveva, se del caso, essere adattato in ogni cantone (DTAF 2014/18 lettera
A.a; v. anche doc. 7, allegati 1, 11 e 20, incarto CS TI).
B.
Con decreto esecutivo del 10 giugno 1998, il Consiglio di Stato della Re-
pubblica e Cantone del Ticino (in seguito, Consiglio di Stato del Cantone
Ticino [CS TI]), ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha
fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti a fr. 0.87 a
partire dal 1° gennaio 1998 (doc. 1, incarto CS TI).
C.
Con istanza del 22 dicembre 2006, Physioswiss ha chiesto al Consiglio
federale di aumentare il valore modello nazionale del punto da fr. 0.94 a fr.
1.06 (doc. 7, allegato 7, incarto CS TI). Con scritto del 22 febbraio 2007,
l'Ufficio federale della sanità pubblica non è entrato nel merito della do-
manda di Physioswiss, il Consiglio federale non essendo competente per
pronunciarsi in merito alla fissazione del valore del punto (doc. 7, allegato
8, incarto CS TI).
D.
L'11 dicembre 2009, Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011,
la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997 (doc. 7, allegati 9 e 10, in-
carto CS TI).
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 6
E.
Con istanza del 22 dicembre 2011, Physio Ticino, a seguito del fallimento
delle trattative tariffali fra le parti, ha chiesto al Consiglio di Stato del Can-
tone Ticino la fissazione del valore del punto per le prestazioni fisiotera-
peutiche a fr. 0.97 a partire dal 1° luglio 2011 (doc. 7, incarto CS TI). Il 9
ottobre 2012, Supra e Assura hanno proposto il mantenimento del valore
del punto a fr. 0.87. Il 15 ottobre 2012, la Cooperativa di acquisti HSK ha
chiesto la reiezione dell'istanza. Il 29 novembre 2012, Tarifsuisse ha postu-
lato la fissazione di un valore del punto non superiore a fr. 0.87. Nella presa
di posizione del 5 febbraio 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha raccoman-
dato al Consiglio di Stato di fissare il valore del punto a fr. 0.87 al massimo
a partire dal 1° gennaio 2013 (doc. 9a, 9f, 9g e 11, incarto CS TI).
F.
Con scritto del 7 marzo 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha informato
il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino in merito ad
un accordo contrattuale tra la Cooperativa medesima e l'Associazione sviz-
zera dei fisioterapisti indipendenti (ASPI/SVFP) per l'aumento del valore
del punto per le prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.04 in tutti i cantoni dal
1° aprile 2013, con riserva dell'approvazione dell'accordo da parte dell'au-
torità competente (doc. 13b, incarto CS TI).
G.
Con decreto esecutivo del 24 aprile 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del
Cantone Ticino no. 34 del 26 aprile 2013), il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo e rilevato
come i fisioterapisti avessero continuato a fatturare con un valore del punto
di fr. 0.87, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti
rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino a fr. 0.97
a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ha in particolare indicato che
si giustificava un riconoscimento del rincaro (nazionale) dal 1998 al 2012
in ragione di un valore del punto rimasto invariato dal 1998 e che occorreva
altresì tenere conto dell'incidenza sulla spesa medica ambulatoriale dei
cambiamenti strutturali e normativi intercorsi dal 1998 (doc. TAF 1, allegato
A nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 1, allegato 1 nella causa C-
2987/2013).
H.
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 7
H.a Il 23 maggio 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del
24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale
ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e di ri-
flesso il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. In via subordinata,
ha postulato la sospensione del decreto esecutivo e la fissazione del valore
del punto a fr. 0.87 sino all'adozione di una (nuova) struttura tariffale uni-
forme a livello svizzero. La ricorrente ha segnalato che un adeguamento
del valore del punto alla compensazione del rincaro è inaccettabile poiché
questo metodo di calcolo non tiene conto dei principi della tariffazione (art.
59c cpv. 1 OAMal; doc. TAF 1 nella causa C-2922/2013).
H.b Il 24 maggio 2013, 47 assicuratori malattie, rappresentati da Ta-
rifsuisse SA (in seguito, ricorrenti o Tarifsuisse SA), hanno interposto ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecu-
tivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante
il quale hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecu-
tivo e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuova-
mente. In via subordinata, hanno postulato l'accoglimento del ricorso e la
fissazione di un valore del punto di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gen-
naio 2013. Si sono in particolare doluti di un'insufficiente motivazione del
decreto impugnato, di una violazione del diritto federale, segnatamente dei
principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal) e dei principi della
tariffazione (art. 59c OAMal), di un accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente per quanto attiene ai dati
sui costi e le prestazioni dei fisioterapisti, nonché dell'inadeguatezza del
decreto impugnato (doc. TAF 1 nella causa C-2987/2013).
H.c L'11 giugno 2013 rispettivamente il 27 giugno 2013, Tarifsuisse SA e la
Cooperativa di acquisti HSK hanno versato un anticipo spese di fr. 4'000.-
ciascuna (doc. TAF 2 e 4 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 2 e 4 nella
causa C-2987/2013).
I.
Con provvedimento del 5 giugno 2013, questo Tribunale ha deciso che il
valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Phy-
sioswiss negli studi privati del Cantone Ticino è fissato a fr. 0.87 per la du-
rata della procedura ricorsuale. Il Tribunale ha altresì congiunto le cause
C-2922/2013 e C-2987/2013 (doc. TAF 3 nella causa C-2922/2013 e doc.
TAF 3 nella causa C-2987/2013).
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 8
J.
Con decisione del 7 giugno 2013, il Consiglio federale non è entrato nel
merito della proposta di Physioswiss di fissare un valore modello nazionale
del punto per le prestazioni fisioterapeutiche. Ha in particolare rilevato che
la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisiote-
rapisti è sempre valida e che la stessa si applica anche se tra Physioswiss
e gli assicuratori malattia non è stato sottoscritto alcun accordo. I partner
tariffali sono competenti per la fissazione del valore del punto e, nel caso
in cui le parti non riescano ad accordarsi, spetta ai Cantoni fissare un valore
del punto cantonale per le prestazioni fisioterapeutiche (doc. TAF 8 nella
causa C-2922/2013 e doc. TAF 8 nella causa C-2987/2013).
K.
Nella risposta del 4 luglio 2013, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
proposto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità ha rilevato di aver fissato il
valore del punto a fr. 0.97 in virtù della struttura tariffale uniforme a livello
svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti in vigore dal 1998 (e tutt'ora
valida) e del relativo modello di calcolo del Consiglio federale nonché conto
tenuto della compensazione del rincaro e dei costi per fisioterapista. Il Con-
siglio di Stato ha poi auspicato che gli assicuratori malattie e le associazioni
dei fisioterapisti si accordino in merito ad una (nuova) struttura tariffale ag-
giornata e ad un conseguente valore del punto cantonale (doc. TAF 5 nella
causa C-2922/2013 e doc. TAF 5 nella causa C-2987/2013).
L.
Con osservazioni del 5 luglio 2013, Physioswiss ha postulato, previa vi-
sione dell'integralità degli atti di causa e dopo ulteriore scambio di scritti, la
reiezione dei ricorsi nella misura in cui ammissibili. In particolare, ha se-
gnalato che la struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeuti-
che del 1998 è tuttora applicabile, che i governi cantonali sono competenti
per la fissazione del valore del punto cantonale, che l'accordo tra la Coo-
perativa di acquisti HSK e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipen-
denti di un aumento del valore del punto di fr. 0.04 in tutti i cantoni (segna-
tamente un aumento da fr. 0.87 a fr. 0.91 nel Cantone Ticino) giustifica la
necessità di un aumento del valore del punto cantonale e che la decisione
di fissazione del valore del punto del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
è conforme ai principi di legalità, d'equità e di economicità (doc. TAF 6 nella
causa C-2922/2013 e doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013).
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 9
M.
Con decisione incidentale del 19 agosto 2013, questo Tribunale ha respinto
la domanda di Physioswiss del 5 luglio 2013 di revoca dell'effetto sospen-
sivo al ricorso (doc. TAF 11 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 11 nella
causa C-2987/2013).
N.
Nella presa di posizione del 18 settembre 2013, la Sorveglianza dei prezzi
ha confermato la propria raccomandazione di un valore del punto per pre-
stazioni fisioterapeutiche di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio
2013. Detta autorità ritiene necessaria una revisione della struttura tariffale,
precisando che la stessa deve basarsi sui dati attuali relativi alle prestazioni
dei fisioterapisti. Ha precisato che il valore del punto è calcolato sulla base
della formula dettata dalla prassi del Consiglio federale e conto tenuto
dell'evoluzione dei costi cantonali di fisioterapia, dei costi per fisioterapista,
dei costi per assicurato e dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo
dal 2004 al 2011. Infine, ha osservato che, secondo giurisprudenza, un
adeguamento del valore del punto cantonale alla compensazione del rin-
caro è inammissibile. Un'eventuale presa in considerazione del rincaro
deve essere concordata tra i partner tariffali a livello svizzero, la compen-
sazione del rincaro dovendo essere calcolata sui costi totali dell'istituto mo-
dello nazionale e non sul valore del punto (doc. TAF 13 nella causa C-
2922/2013 e doc. TAF 13 nella causa C-2987/2013).
O.
Nella presa di posizione dell'11 dicembre 2013, l'Ufficio federale della sa-
nità pubblica ha indicato che, a prescindere dal fatto che Physioswiss ha
disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione nazionale sulle pre-
stazioni di fisioterapia del 1° settembre 1997, la struttura tariffale resta co-
munque applicabile in virtù della decisione del Consiglio federale del 1°
luglio 1998. Ha poi rammentato i principi tariffali, secondo cui, in partico-
lare, le tariffe devono essere determinate sulla base di dati sulle prestazioni
e sui costi, dimostrati in modo trasparente e corrispondenti a prestazioni
fornite in maniera efficace (art. 43 e 46 LAMal e art. 59c OAMal), ciò che
esclude un adeguamento delle tariffe all'aumento del costo della vita. Ha
rilevato che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 non permette di evincere
se il Consiglio di Stato ha rispettato detti principi tariffali. L'Ufficio federale
della sanità pubblica ha quindi postulato l'ammissione del ricorso, l'annul-
lamento del decreto esecutivo del 24 aprile 2013 ed il rinvio degli atti di
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 10
causa al Consiglio di Stato del Cantone Ticino affinché si pronunci nuova-
mente sul valore del punto tariffale (doc. TAF 15 nella causa C-2922/2013
e doc. TAF 15 nella causa C-2987/2013). Detta presa di posizione è tra-
smessa alle parti unitamente al presente giudizio.
P.
Con istanza del 17/22 aprile 2014, Tarifsuisse SA (ad eccezione di 4 assi-
curatori malattie) e Physioswiss hanno postulato la sospensione delle pro-
cedure di ricorso in esame in ragione della possibile conclusione di una
convenzione tariffale. Nella misura in cui, in virtù del principio del primato
delle negoziazioni, la fissazione d'autorità di un valore del punto è sussi-
diaria, le procedure di ricorso in esame sarebbero divenute superflue (doc.
TAF 16 nella causa C-2987/2013).
Q.
Con scritto del 10 luglio 2014, Tarifsuisse SA ha indicato di non più rappre-
sentare CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicura-
zione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, gli stessi essendo ormai
rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 17 nella causa
C-2987/2013).
R.
Con sentenza di riferimento del 28 agosto 2014, il Tribunale amministrativo
federale ha annullato la decisione del Consiglio di Stato del Canton Turgo-
via mediante la quale quest'ultimo ha aumentato (da fr. 0.92 a fr. 0.97) il
valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti indipendenti. Questo
Tribunale ha rilevato che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno
2011, la convenzione tariffale nazionale tra gli assicuratori malattia e l'as-
sociazione svizzera dei fisioterapisti, che era stata approvata dal Consiglio
federale il 1° luglio 1998. La disdetta della convenzione tariffale ha com-
portato la decadenza della struttura tariffale nazionale e dal 1° luglio 2011
non esiste più alcuna struttura tariffale nazionale. A seguito della disdetta
della convenzione nazionale, la decisione del Consiglio di Stato turgoviese
è rimasta sprovvista del fondamento su cui poggiava il valore del punto
fissato per il Canton Turgovia. Il Tribunale amministrativo federale ha inol-
tre stabilito che, in assenza di una convenzione tariffale, il governo canto-
nale è tenuto, ai sensi dell'art. 59c OAMal, a garantire l'esecuzione di un'a-
nalisi della situazione nel cantone e, sulla base di quest'ultima, a fissare
una tariffa cantonale conforme ai principi e alle disposizioni della LAMal (in
particolare, economicità, calcolo secondo le regole dell'economia, struttura
C-2922/2013, C-2987/2013
Pagina 11
adeguata, costi il più possibile convenienti; sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014).
S.
Con scritto del 2 febbraio 2015, Physioswiss ha informato questo Tribunale
in merito ad un accordo tra Physioswiss medesima e Tarifsuisse SA di ri-
nuncia alla motivazione delle sentenze nelle cause connesse alla causa di
riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 nella misura in cui le sentenze che
saranno pronunciate nelle cause connesse pendenti siano conformi al di-
spositivo della sentenza di riferimento e fissino delle spese processuali ri-
dotte e la compensazione delle ripetibili fra le parti (doc. TAF 18 nella causa
C-2987/2013).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del
governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa.
1.3 La procedura è disciplinata dalla LTAF e dalla PA, per rinvio dell'art. 53
cpv. 2 LAMal, fatte salve le eccezioni enunciate alle lettere a) ad e) di que-
sto paragrafo. In particolare, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono
essere addotti soltanto se ne dà adito la decisione impugnata; nuove con-
clusioni non sono ammissibili. Di principio, non si procede a un ulteriore
scambio di scritti (art. 53 cpv. 2 lett. a] e d] LAMal). Le disposizioni della
LPGA (RS 830.1) non sono altresì applicabili al caso concreto (art. 1 cpv.
2 lett. b LAMal).
1.4 La Cooperativa di acquisti HSK e Tarifsuisse SA, che hanno partecipato
al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ed il gruppo CSS Assicura-
zione malattie SA, che ha poi partecipato al procedimento dinanzi a questo
C-2922/2013, C-2987/2013
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Tribunale, i cui assicuratori erano però inizialmente rappresentati da Ta-
rifsuisse SA, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica del decreto esecutivo impugnato dal momento che, quali as-
sicuratori malattia, sono particolarmente toccati dal menzionato decreto di
fissazione del valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti negli studi
privati del Cantone Ticino. Per conseguenza, i ricorrenti hanno diritto di ri-
correre nel caso in esame (art. 48 PA).
1.5 I ricorsi sono stati interposti tempestivamente e rispettano i requisiti
previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). Gli anticipi spese sono stati corrisposti
entro i termini accordati. I ricorsi sono pertanto ammissibili.
2.
2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il
procedimento si svolge di regola in una delle quattro lingue ufficiali, di re-
gola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro
conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della de-
cisione impugnata (art. 33a cpv. 2 PA prima frase). Se le parti utilizzano
un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a
cpv. 2 PA seconda frase).
2.2 Nel caso in esame, il decreto esecutivo impugnato del 24 aprile 2013,
è stato redatto in italiano. Benché il gravame del 24 maggio 2013 di Ta-
rifsuisse SA sia stato redatto in tedesco (la ricorrente avendo altresì indi-
cato nel gravame di essere d'accordo che il procedimento si svolgesse in
lingua italiana), nel presente procedimento è determinante la lingua italiana
e si giustifica pertanto di redigere la presente sentenza in italiano.
3.
3.1 Physio Ticino (associazione ticinese di fisioterapia), quale associazione
che rappresenta i propri membri, fornitori di prestazioni, ai sensi dell'art. 46
cpv. 1 LAMal, nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 137 II
40 consid. 2.6.4) e che è stata parte, rappresentata da Physioswiss, al pro-
cedimento dinanzi all'autorità inferiore, è opponente nella procedura di ri-
corso in esame ed ha qualità di parte (art. 6 PA; sentenze del TAF C-
5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.1 e C-6229/2011 del 5 maggio
2014 consid. 2).
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3.2 Nell'ambito della procedura di ricorso in esame, per i motivi esposti
nella decisione parziale C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014,
a cui si rinvia (decisione parziale del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del
29 gennaio 2014 consid. 3; decisione parziale che ha preceduto la sen-
tenza di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014), a
Physioswiss non può essere riconosciuta la qualità di opponente per man-
canza di legittimazione in assenza di un interesse degno di protezione pro-
prio e diretto (interesse associativo egoistico) rispetto all'interesse di Phy-
sio Ticino (che assiste e rappresenta), mentre A._______ et altera e
B._______ et altera hanno qualità di opponenti, agli stessi, quali membri di
Physio Ticino (associazione che ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore) essendo riconosciuto un interesse proprio (art. 6 PA;
sentenza del TAF C-5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.2). Per con-
seguenza, non si entra nel merito delle conclusioni di Physioswiss nella
misura in cui le stesse sono presentate per Physioswiss medesima.
4.
4.1 Giova dapprima esaminare la domanda del 17/22 aprile 2014 degli op-
ponenti e di Tarifsuisse SA di sospensione delle procedure di ricorso in
esame (in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge del 4 dicembre 1947 di
procedura civile [PCF, RS 273], per rimando dell'art. 37 LTAF e dell'art. 4
PA), in ragione della conclusione di un accordo tariffale relativo alle presta-
zioni di fisioterapia nel Cantone Ticino. Siffatta domanda va respinta, rite-
nuta l'assenza di una struttura tariffale nazionale approvata o stabilita dal
Consiglio federale quale base per la fissazione del valore del punto canto-
nale (cfr. sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014). Peraltro, la
causa è pronta per essere decisa, e non va dimenticato che gli opponenti
e Tarifsuisse SA hanno chiesto essi stessi, con scritto del 2 febbraio 2015,
l'evasione della vertenza in esame, così rinunciando implicitamente alla
loro richiesta di sospensione.
4.2 La domanda degli opponenti e di Tarifsuisse SA del 2 febbraio 2015
tendente ad ottenere che questo Tribunale pronunci, giusta l'art. 35 cpv. 3
PA per rinvio dell'art. 37 LTAF, una sentenza senza indicazione dei motivi
– nella misura in cui il dispositivo sia conforme a quello della sentenza di
riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014, con conse-
guenti spese processuali ridotte e compensazione delle ripetibili fra le parti
– è pure respinta, segnatamente in considerazione del fatto la domanda
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stessa non è stata presentata da tutte le parti in causa (cfr. sentenza del
TAF C-2059/2013 del 27 febbraio 2015 consid. 3.3).
4.3 Infine, è respinta anche la domanda formulata a suo tempo (cfr. scritto
di osservazioni del 5 luglio 2013 [doc. TAF 6 nella causa C-2922/2013 e
doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013]) dagli opponenti di un ulteriore scam-
bio di scritti, previa visione dell'integralità degli atti di causa. Da un lato,
giusta l'art. 53 cpv. 2 lett. d LAMal di principio non si procede ad un ulteriore
scambio di scritti. D'altro lato, con il più volte menzionato scritto del 2 feb-
braio 2015 gli opponenti hanno sollecitato la pronuncia di una sentenza
nelle procedure in esame, rinunciando in tal modo anche alla richiesta di
edizione dell'integralità degli atti di causa dell'autorità inferiore. Stessa
sorte va riservata alla richiesta di una perizia formulata da Tarifsuisse SA
nel gravame (doc. TAF 1 nella causa C-2987/2013) cui ha de facto rinun-
ciato con il già citato scritto del 2 febbraio 2015 (v. altresì su questo punto
la sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 con-
sid. 6.2).
5.
5.1 Con il ricorso in esame dinanzi al Tribunale amministrativo federale
contro una decisione di fissazione della tariffa, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1
LAMal, possono essere invocati una violazione del diritto federale, com-
preso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, un accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti oppure un'inadegua-
tezza (art. 49 PA in relazione con l'art. 53 cpv. 2 LAMal).
5.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto fede-
rale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai
considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In
altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle
addotte dalle ricorrenti (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che
la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III
102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3).
6.
Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 e 4 LAMal, i fornitori di prestazioni stendono le
loro fatture secondo prezzi o tariffe, che sono stati stabiliti, di principio, per
convenzione con gli assicuratori oppure dalle autorità competenti nei casi
previsti dalla legge. Le tariffe per singola prestazione devono basarsi su
una struttura tariffale uniforme, stabilita per convenzione a livello nazionale.
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Se le parti alla convenzione non si accordano sulla struttura tariffale uni-
forme, quest'ultima è stabilita dal Consiglio federale (art. 43 cpv. 5 LAMal).
Se, in seguito, nessuna convenzione tariffale può essere stabilita tra forni-
tori di prestazione ed assicuratori a livello cantonale, il governo cantonale,
sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa (art. 47 cpv. 1 LAMal; DTAF
2014/18 consid. 4.3).
7.
7.1 Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione ta-
riffale del 1° settembre 1997, che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una
struttura tariffale nazionale uniforme per le prestazioni fisioterapeutiche, la
cui tariffa ed i relativi allegati si applicavano a tutti i fisioterapisti membri
della FSF o che avevano aderito al CAMS. Era stato stabilito, in virtù della
menzionata struttura tariffale nonché della decisione su ricorso del Consi-
glio federale del 18 ottobre 2000, un valore modello nazionale del punto di
fr. 0.94, che doveva poi essere adattato in ogni cantone sulla base dell'in-
chiesta sulla struttura degli affitti e dell'inchiesta sulla struttura dei salari,
secondo i dati elaborati dell'Ufficio federale di statistica (DTAF 2014/18
consid. 5.4; lettera A del presente giudizio).
7.2 Questo Tribunale ha rilevato, nella più volte menzionata sentenza del
28 agosto 2014, che la fissazione del valore del punto cantonale deve es-
sere basata su una struttura tariffale nazionale in vigore (DTAF 2014/18
consid. 5.5.1). Dal momento che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30
giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale in vigore dal 1° gennaio
1998, la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca (DTAF 2014/18 con-
sid. 5.5.3). Dal 1° luglio 2011, nel Cantone Ticino, in assenza di una con-
venzione tariffale applicabile alle prestazioni fisioterapeutiche fornite in
studi indipendenti, i fisioterapisti hanno continuato a fatturare secondo il
sistema previgente, vale a dire con un valore del punto di fr. 0.87 (decreto
esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino). Nel
frattempo, il Consiglio federale non ha approvato e neppure stabilito alcuna
nuova struttura tariffale nazionale (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4; art. 43 cpv.
5 LAMal).
7.3 Ritenuto che il valore del punto cantonale deve essere concordato tra
le parti alla convenzione tariffale oppure fissato, in modo autoritativo, dal
governo cantonale sulla base di una struttura tariffale nazionale approvata
o stabilita dal Consiglio federale, il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nella misura in cui non è fondato su
una struttura tariffale nazionale in vigore, incorre nell'annullamento. Da
quanto esposto, discende che i ricorsi, nella misura in cui postulano l'an-
nullamento dell'impugnato decreto esecutivo del 24 aprile 2013, devono
essere accolti (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4).
8.
8.1 Ritenuto che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di
Stato va annullato per il motivo precedentemente indicato, non è necessa-
rio pronunciarsi sulle censure sollevate dalle ricorrenti, secondo cui, in par-
ticolare, la decisione di fissazione del valore del punto viola i principi di
equità, di economicità e della tariffazione (art. 46 LAMal e art. 59c OAMal).
Questo Tribunale non può altresì fissare, come richiesto dalla Cooperativa
di acquisti HSK a titolo principale (doc. TAF 1 pag. 5 nella causa C-
2922/2013), il valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche a fr. 0.87
dal momento che la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca, le tariffe
per singola prestazione dovendo in effetti basarsi su una struttura tariffale
nazionale uniforme ed in vigore (DTAF 2014/18; art. 43 cpv. 5 LAMal).
8.2 Infine, in merito all'allegazione degli opponenti, secondo cui la struttura
tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche del 1998 è tutt'ora in
vigore (doc. TAF 6 pag. 6), si rinvia alla motivazione della sentenza di rife-
rimento del 28 agosto 2014 (DTAF 2014/18 consid. 5.5.3). Occorre peraltro
rilevare che Physioswiss ha disdetto unilateralmente la convenzione tarif-
fale. Ora, secondo gli art. 1 cpv. 2 e 10 della menzionata convenzione, gli
allegati alla convenzione, fra cui l'allegato 1 (Tariffa), sono parte integrante
della Convenzione. Per conseguenza, la disdetta della convenzione tarif-
fale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale. Se Phy-
sioswiss avesse voluto rinegoziare la struttura tariffale nazionale, avrebbe
dovuto avviare delle trattative in tal senso senza disdire la convenzione,
conformemente all'art. 10 cpv. 4 della menzionata convenzione, secondo
cui la convenzione, le sue parti integranti o gli accordi separati possono, di
comune accordo, essere modificati in qualsiasi momento, anche senza di-
sdetta (cfr. sentenza del TAF C-2059/2013 del 27 febbraio 2015 consid.
6.4).
9.
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese processuali e delle
ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse
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Pagina 17
SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori
Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA – ossia i
ricorrenti n. 1, 38, 43 e 45 – ritenuto che sono stati rappresentati da Ta-
rifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno
inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da
Tarifsuisse SA).
9.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste
a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63
cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe-
riore.
9.2 Le spese processuali di fr. 4'000.-, sono poste a carico degli opponenti,
rappresentati da Physioswiss, in ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa
di acquisti HSK, soccombente nella misura in cui ha postulato il manteni-
mento del valore del punto a fr. 0.87, pure in ragione di fr. 2'000.- (v., sulla
questione, la sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014).
9.3 Visto l'esito della causa, gli anticipi equivalenti alle presunte spese pro-
cessuali di fr. 4'000.- ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e
da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla
seconda, vincente integralmente in causa, in ragione di fr. 4'000.-, me-
diante versamento sul conto che le stesse indicheranno a questo Tribunale.
9.4
9.4.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.4.2 Ritenuto che Tarifsuisse SA, integralmente vincente in causa, è rap-
presentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica l'attri-
buzione di un'indennità per ripetibili. La stessa, in assenza di una nota det-
tagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr.
6'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante
della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico degli opponenti
(v., sulla questione, la sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre
2014).
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Pagina 18
9.4.3 Per contro, ritenuto che la Cooperativa di acquisti HSK non è rappre-
sentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle
spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di
ricorso, di cui si sono peraltro occupate delle persone al beneficio di un
contratto di lavoro, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 9 al.
2 TS-TAF).
9.4.4 La Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opponenti fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili (cfr. sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28
agosto 2014 consid. 7.2).
10.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le deci-
sioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale ammi-
nistrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli
art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF.
Pertanto, il presente giudizio è definitivo.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le istanze di parte di cui al considerando 4 sono respinte.
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Pagina 19
2.
Il ricorso di Tarifsuisse SA è accolto e quello della Cooperativa di acquisti
HSK è parzialmente accolto nel senso che il decreto esecutivo del 24 aprile
2013 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino è annul-
lato.
3.
Le spese processuali di fr. 4'000.- sono poste a carico degli opponenti in
ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa di acquisiti HSK in ragione di fr.
2'000.-. Gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.-
ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA sa-
ranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda in ragione
di fr. 4'000.-.
4.
Gli opponenti rifonderanno a Tarifsuisse SA fr. 6'000.- a titolo di spese ripe-
tibili e la Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opponenti fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
– rappresentante Tarifsuisse SA (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
– rappresentante degli opponenti (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
– CSS Assicurazione malattie SA e consorti (Atto giudiziario; allegato:
menzionato)
– autorità inferiore (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
– Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione: