Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2932/2009
Sen t e n z a d e l 1 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Philippe Weissenberger,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 25 marzo 2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con figli, ha lavorato
in Svizzera dal 1969 al 1976, solvendo contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. 4). Rientrata in Italia, ha svolto attività lucrativa, da ultimo, dal 1°
settembre 1989 al 26 giugno 2007, come collaboratrice scolastica (con
mansioni di pulizia e custodia dei locali scolastici, di collaborazione con i
docenti e di accoglienza e sorveglianza degli alunni), in ragione di 36 ore
alla settimana. Ha interrotto il lavoro l'8 marzo 2005 per motivi di salute
(doc. 6). L'assicurata percepisce, a far tempo dal 20 giugno 2007, una
pensione d'inabilità italiana. Il 26 luglio 2007, ha formulato una richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da marzo 2005 a gennaio
2008 (doc. 13 a 37);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 ottobre 2007, da
cui emerge la diagnosi di esiti di pancreasectomia sinistra corpo e
coda per adenocarcinoma duttale infiltrante, diabete insulino
dipendente secondario, sindrome ansiosodepressiva; le
condizioni di salute dell'interessata sono state definite come
stazionarie e la medesima non è stata ritenuta in grado di
svolgere, a tempo pieno, il suo ultimo lavoro né un lavoro
adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che l'interessata è
considerata invalida al 100% da marzo del 2005, conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella
precedente attività (collaboratrice scolastica) sia in un'attività
adeguata alle sue condizioni (doc. 12);
il questionario per il datore di lavoro del 27 giugno 2008 (doc. 6);
il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
(doc. 7);
il questionario per l'assicurato del 27 giugno 2008 (doc. 8).
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C.
Nel rapporto del 9 ottobre 2008, il dott. B._______, del Servizio medico
regionale (SMR) "Rhône", ha esposto la diagnosi principale di
pancreasectomia per adenocarcinoma (T2M0N0) con diabete insulino
dipendente secondario. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di periartrite scapoloomerale
bilaterale. Ha altresì considerato l'insufficienza venosa agli arti inferiori,
l'ernia discale L4L5 e L5S1 e la sindrome ansiosodepressiva siccome
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il medico ha quindi ritenuto
per l'interessata un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente
attività a decorrere dall'8 marzo 2005, ma una capacità al lavoro completa
(ossia del 100%) in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute,
a far tempo dal 1° gennaio 2008 (doc. 40 e 40.1; v. anche doc. 39 e
39.1).
D.
Il 5 novembre 2008, l'UAIE ha determinato nel 29% il grado d'invalidità
dell'assicurata in applicazione del metodo generale del raffronto dei
redditi (doc. 41).
E.
Il 2 dicembre 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessata che a causa del danno alla salute la medesima
ha un'incapacità al lavoro del 100% in una qualsiasi attività lavorativa a
decorrere dall'8 marzo 2005. L'assicurata avendo tuttavia presentato la
sua domanda di rendita d'invalidità svizzera il 26 luglio 2007 – più di
dodici mesi dopo l'inizio, l'8 marzo 2006, del suo diritto a tale rendita – le
prestazioni potevano essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta, ossia a partire del 1° luglio 2006. L'autorità
inferiore ha altresì precisato che l'esercizio di un'attività sostitutiva
leggera confacente allo stato di salute dell'interessata medesima – quale
ad esempio sorvegliante di parcheggio/museo, addetta alla vendita per
corrispondenza, cassiera, bigliettaia, impiegata in un ufficio – è da
considerare esigibile al 100% a far tempo dal 1° gennaio 2008 e tale
attività permette di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe
essere realizzato senza invalidità. Pertanto, sussisterebbe il diritto ad una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio 2006
al 31 marzo 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute).
L'autorità inferiore ha infine concesso all'interessata la facoltà di
formulare, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del progetto di
decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 42).
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Pagina 4
F.
Il 23 dicembre 2008 (doc. 45), l'interessata ha presentato le sue
osservazioni al menzionato progetto di decisione mediante le quali ha
postulato il riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetta comportano
una completa incapacità al lavoro. Ha esibito due certificati medici del 12
e 22 dicembre 2008 (doc. 43 e 44).
G.
Nel rapporto del 4 marzo 2009, il dott. B._______ ha considerato la
cervicoartrosi e l'ulcera gastrica siccome senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Ha quindi rilevato che i documenti medici esibiti
espongono le note diagnosi, senza apportare nuovi elementi clinici tali da
giustificare una modifica della sua precedente valutazione (doc. 47).
H.
Con decisione del 25 marzo 2009, l'autorità inferiore ha deciso di erogare
in favore dell'interessata una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2006
al 31 marzo 2008 (doc. 51; v. anche doc. 48 e 49).
I.
Il 24 aprile 2009, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione
dell'UAIE del 25 marzo 2009 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento di una rendita d'invalidità anche
successivamente al 1° aprile 2008. Ha ribadito che le patologie di cui è
affetta comportano una completa incapacità al lavoro. Ha esibito un
rapporto di visita neurologica del 12 novembre 2008, i referti di esami
radiologici del 24 dicembre 2008 e del 16 gennaio 2009, un rapporto di
visita oncologica del 26 gennaio 2009 ed un certificato medico del 17
aprile 2009 (doc. TAF 1). Il 23 giugno 2009, ha prodotto il verbale della
Commissione medica di verifica di C._______ del 16 giugno 2009,
unitamente a due attestazioni del maggio e giugno 2009 (doc. TAF 7).
J.
Con versamenti del 16 giugno e 10 luglio 2009 (doc. TAF 3 a 9), la
ricorrente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto.
K.
K.a Nel rapporto del 9 ottobre 2009, la dott.ssa D._______, medico
dell'UAIE e specialista in oncologia, ha sottolineato che in virtù della
documentazione medica agli atti risulta giustificato modificare la
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valutazione del dott. B._______. Ha in particolare ritenuto che la
patologia tumorale e le conseguenti terapie hanno impedito all'interessata
di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dall'8 marzo 2005
fino al 31 dicembre 2005. A far tempo dal 1° gennaio 2006, la medesima
presenta una capacità al lavoro del 50% nella precedente attività e
dell'80% in attività confacenti al suo stato di salute (doc. 53).
K.b Il 5 novembre 2009, l'UAIE ha effettuato una nuova valutazione del
grado d'invalidità dell'interessata ed ha determinato nel 45% il tasso
d'invalidità della stessa in applicazione del metodo generale del raffronto
dei redditi (doc. 55).
L.
Il 25 novembre 2009, l'autorità inferiore nella risposta al ricorso ha rilevato
che in virtù dei rapporti medici del 9 ottobre 2008 e del 9 ottobre 2009 del
proprio servizio medico (doc. 39 e 53), l'interessata presenta
un'incapacità al lavoro del 100% a partire dall'8 marzo 2005. Tuttavia,
l'esercizio di un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute è stata
considerata esigibile al 100% a partire dal 1° gennaio 2006 dal dott.
B._______ (doc. 39 [e non dal 1° gennaio 2008 come sarebbe stato
precedentemente ed erroneamente ritenuto]) rispettivamente all'80%
dalla dott.ssa D._______ (doc. 53). Conto tenuto di un miglioramento
della capacità di guadagno a partire almeno dal 1° aprile 2006 (e non dal
1° aprile 2008), l'UAIE avrebbe concesso a torto una rendita intera dal 1°
luglio 2006 al 31 marzo 2008. Peraltro, la perdita di guadagno secondo la
variante proposta dalla dott.ssa D._______ comporterebbe l'erogazione
di un quarto di rendita, la perdita di guadagno situandosi al 45% (è altresì
rinviato al doc. 55 dell'incarto dell'autorità inferiore). L'UAIE ha però
rinunciato a formulare una proposta concreta con riferimento alla
soluzione da apportare al caso di specie.
M.
Con provvedimento del 1° giugno 2011, questo Tribunale ha trasmesso
alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 25 novembre
2009, unitamente a una copia degli atti dell'UAIE, e le ha concesso la
facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore
entro l'8 luglio 2011 (doc. TAF 15). Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
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Pagina 6
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
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0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
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norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
2008 al 25 marzo 2009 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C1324/2009 del 7 febbraio 2011
consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3. La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 26 luglio 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 26 luglio 2006 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data e il 25 marzo 2009, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per 8 anni (doc. 4)
e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione.
Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
5.
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Pagina 9
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera
circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede
nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I
702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo
stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente
irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno
probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il
riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02
del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può
essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è
modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente
suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza
del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
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5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
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Pagina 11
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSGKommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice
ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non
senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia
rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione
sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio
all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei
fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome
giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei
fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
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Pagina 12
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
8.3. Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi
criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell'assicurato.
8.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
9.1. Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente soffre
segnatamente di esiti di pancreasectomia sinistra corpo e coda per
adenocarcinoma duttale infiltrante, diabete insulinodipendente
secondario, sindrome ansiosodepressiva, periartrite scapoloomerale
bilaterale, ernia discale L4L5 e L5S1, cervicoartrosi, insufficienza
venosa agli arti inferiori e ulcera gastrica (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 19 ottobre 2007 [doc. 12] e rapporti del dott.
B._______ del 9 ottobre 2008 e del 4 marzo 2009 [doc. 40 e 47]).
9.2. Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o
peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
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della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1. Occorre quindi determinare se la ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un
anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2. Nel rapporto del 9 ottobre 2008 (doc. 40), il dott. B._______ ha
rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che la
ricorrente ha subito un intervento di pancreasectomia per un carcinoma,
che la medesima è stata sottoposta a radioterapia e chemioterapia e che
l'evoluzione clinica è stata favorevole. Secondo il medico, risulta
giustificato riconoscere che l'insorgente presenta una completa incapacità
al lavoro nella precedente attività a decorrere dall'8 marzo 2005, ma che,
conto tenuto dei trattamenti oncologici nonché dell'evoluzione favorevole
a distanza di tre anni della patologia oncologica, l'esercizio di un'attività
sostitutiva confacente allo stato di salute, nella misura del 100%, è da
considerare esigibile dal 1° gennaio 2008. Agli atti di causa figura certo
un secondo esemplare della presa di posizione del 9 ottobre 2008 (doc.
39), in cui il dott. B._______ ha invero indicato a pagina 2 una capacità al
lavoro del 100% in un'attività sostitutiva adeguata a decorrere dal 1°
gennaio 2006; sennonché, sia nella prima sia nella terza pagina del citato
doc. 39 è comunque inequivocabilmente ritenuto il 1° gennaio 2008 come
data determinante, con la precisazione supplementare, decisiva nel caso
di specie, che dal profilo medico teorico, e considerato l'evoluzione
favorevole dopo tre anni dalla grave patologica (scoperta nel marzo del
2005), si poteva infine esigere una piena capacità lavorativa in un'attività
sostitutiva adeguata. In questo senso, non può essere affermato, come è
stato fatto dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, che nella
decisione impugnata essa aveva erroneamente ritenuto, sulla base della
valutazione del proprio servizio medico (in casu del dott. B._______), una
possibile ripresa dell'attività lavorativa dal 1° gennaio 2008 invece che dal
1° gennaio 2006. Certo, in sede di ricorso la dott.ssa D._______,
specialista in oncologia, nella sua presa di posizione del 9 ottobre 2009 e
sulla base della medesima documentazione cui si era riferito il dott.
B._______, giunge alla conclusione di una recuperata capacità lavorativa
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a decorrere da aprile 2006 – dal rapporto dell'Azienda sanitaria locale di
E._______ emerge in particolare, sulla base di una visita del 25 marzo
2006, l'assenza di recidiva del tumore e di altri problemi di salute –
capacità lavorativa residua fissata al 50% nella precedente attività
esercitata dall'insorgente e all'80% in un'attività sostitutiva adeguata.
Trattasi di un diverso apprezzamento dei medesimi fatti che – da un
profilo oncologico e poiché basato sull'opinione di uno specialista del
ramo e sulla base di sufficiente documentazione – appare convincente
almeno per il periodo fino al 12 novembre 2008 allorquando la ricorrente
si è sottoposta dapprima ad una visita neurologia (12.11.2008) e poi ad
una risonanza magnetica (RM) cerebrale (24.12.2008). Infatti, secondo la
dott. D._______, i risultati di tali esami lasciano planare un dubbio quanto
all'apparizione di metastasi cerebrali. Tuttavia fino al 12 novembre 2008,
non vi è ragione di scostarsi dall'opinione dell'oncologa che ha ritenuto in
particolare come il tumore al pancreas sia un'affezione grave, la cui
prognosi è perlopiù nefasta e da cui solo poche persone guariscono. Ha
pure indicato che l'intervento di asportazione totale del pancreas, i
conseguenti trattamenti pesanti cui è stata sottoposta l'insorgente con
l'apparizione secondaria di un diabete insulinodipendente, segnatamente
la radioterapia e la chemioterapia fino al 30 giugno 2005, hanno la già
citata incidenza sulla capacità lavorativa della medesima, nonostante che
la documentazione medica agli atti non faccia stato di alcuna comparsa di
recidive del male. Tale residua capacità lavorativa medicoteorica
dell'80% in un'attività sostitutiva comporterebbe, secondo il calcolo
effettuato dall'autorità inferiore l'erogazione di un quarto di rendita, la
perdita di guadagno situandosi al 45% (inferiore dunque a quella nella
precedente attività esercitata che sarebbe del 50%). Vi è peraltro ragione
di correggere il calcolo del raffronto dei redditi proposto, solo a titolo
indicativo, dall'autorità inferiore nel documento n. 55 per quanto attiene
alla riduzione giurisprudenziale del 20% che, secondo questo Tribunale,
andrebbe fissata piuttosto al 25% (massimo possibile). Allo stato attuale
degli atti di causa, tale correzione verso l'alto appare trovare il suo
fondamento segnatamente nell'età della ricorrente e nelle particolari
difficoltà personali e professionali ad un adattamento ad un'attività
sostitutiva (difficoltà accennate nella presa di posizione del 9 ottobre 2009
della dott.ssa D._______). Con una riduzione giurisprudenziale del 25%,
il grado d'invalidità della ricorrente in un'attività sostitutiva adeguata si
situerebbe, conto tenuto dello stato di fatto esistente prima degli
accertamenti fattuali ancora da esperire, al minimo al 48%.
10.3. Tuttavia, e come già accennato, nell'ultimo paragrafo della presa di
posizione del 9 ottobre 2009, la dott.ssa D._______ ha sottolineato che i
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più recenti rapporti (v. rapporto di visita neurologica del 12 novembre
2008 [doc. TAF 1] e RM del 24 dicembre 2008 [doc. TAF 1]) lasciano
sorgere un dubbio quanto all'apparizione di metastasi cerebrali. Detto
medico non ha esplicitamente indicato che sarebbe stato necessario,
prima della pronuncia della decisione impugnata, chiedere degli ulteriori
accertamenti specialistici con riferimento all'eventuale presenza di
metastasi cerebrali di cui la ricorrente sarebbe affetta. Sennonché, tali
accertamenti complementari sono, secondo questo Tribunale,
indispensabili per potersi pronunciare con cognizione di causa sullo stato
di salute della ricorrente dal profilo oncologico fino alla data della
decisione impugnata il 25 marzo 2009. Occorre altresì ancora rilevare
che nella perizia medica E 213 dell'ottobre 2007 è stata diagnosticata una
sindrome ansiosodepressiva (doc. 12 pag. 8 n. 7) ed è stato indicato che
l'insorgente manifesta tono dell'umore depresso nonché psicastenia e
che la medesima assume una terapia ansiolitica (doc. 12 pag. 2, 3 e 9 n.
3.3, 4.1 e 11.1 a 11.3). L'autorità inferiore non poteva altresì sulla base
della sola valutazione del dott. B._______, secondo cui la sindrome
ansiosodepressiva non ha alcuna ripercussione sulla capacità al lavoro
(cfr. rapporto medico del 9 ottobre 2008 [doc. 39]), negare ogni effetto
invalidante al disturbo psichico diagnosticato, senza prima raccogliere il
giudizio di uno specialista. Infatti, solo una valutazione specialistica
espressa da uno psichiatra avrebbe potuto stabilire se la descritta
sindrome ansioso depressiva poteva assumere valore patologico avente
incidenza significativa sulla capacità lavorativa nel periodo determinante
(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20 luglio 2010
consid. 4 e relativi riferimenti).
11.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il
diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti) – incorre nell'annullamento.
12.
12.1. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per
un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C
4408/2009 del 1° settembre 2011 consid. 10). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque
sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
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riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa
sono pertanto rinviati all'autorità inferiore (cfr., sulla questione, DTF 137 V
210 4.4.1.4) affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei
fatti determinanti, segnatamente con un completamento dell'esame sullo
stato di salute oncologico della ricorrente (a partire da novembre 2008) e
con un esame sullo stato di salute psichico della medesima, che non è
mai stato oggetto di alcun accertamento sufficiente, nonché a
pronunciare una nuova decisione.
12.2. Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora
da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa,
non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale
9C_310/2011 del 18 luglio 2011 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito
della nuova procedura dinanzi all'UAIE almeno il quarto di rendita –
legato alle conseguenze del tumore al pancreas come indicate dalla
dott.ssa D._______ nella sua presa di posizione del 9 ottobre 2009, che
facevano però astrazione da possibili aggravamenti per dubbi circa la
comparsa di metastasi cerebrali da novembredicembre 2008 – deve
considerasi come definitivamente acquisito. In tale contesto, resta solo
aperta la questione di sapere se l'eventuale apparizione di metastasi
cerebrali e la portata dell'evocata affezione psichica possano avere
un'incidenza significativa sulla capacità lavorativa della ricorrente in
un'attività sostitutiva, nel senso di aumentare il grado d'incapacità
lavorativa nella sua precedente professione come in un'attività sostitutiva.
In effetti, e come summenzionato, non è ipotizzabile che la richiesta di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal
momento che le conseguenze dell'affezione oncologica al pancreas prima
dell'eventuale scoperta di metastasi cerebrali, comportano sicuramente
ad esse sole la concessione di perlomeno un quarto di rendita, ritenuto
che la stessa si fonda su una residua capacità lavorativa medicoteorica
dell'80% in un'attività sostitutiva adeguata leggera, secondo l'opinione
della dott.ssa D._______. L'autorità inferiore ha peraltro precisato, nella
risposta al ricorso del 25 novembre 2009 (doc. TAF 13), che l'insorgente
avrebbe diritto ad un quarto di rendita, la perdita di guadagno situandosi
al 45% (presa di posizione in cui è altresì rinviato al doc. 55 dell'incarto
dell'UAIE concernente il calcolo per la determinazione del tasso
d'invalidità) o meglio al 48% secondo quanto ritenuto al consid. 10.2 del
presente giudizio. In conclusione basti ancora rilevare che il quarto di
rendita a tempo indeterminato di cui al minimo beneficerà la ricorrente a
partire da luglio 2006 anche dopo gli accertamenti connessi con la
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presente sentenza di cassazione non è soluzione meno favorevole di
quella di cui avrebbe beneficiato sulla base della decisione impugnata
che prevedeva la concessione di una rendita intera dal 1° luglio 2006 al
31 marzo 2008 con soppressione del diritto a qualsivoglia rendita a
partire dal 1° aprile 2008.
13.
13.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300., corrisposto con versamenti del 16 giugno e 10
luglio 2009, è restituito alla ricorrente.
13.2. Si giustifica altresì l'attribuzione alla ricorrente di un'indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS
TAF, RS 173.320.2] a contrario). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 1'000., tenuto
conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal
rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 25 marzo 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300., corrisposto
con versamenti del 16 giugno e 10 luglio 2009, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: