B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2933/2011
S e n t e n z a d e l 2 5 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Odette Frattarelli, via G. Leopardi n. 5,
IT-64010 Controguerra,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 7 aprile 2011.
C-2933/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
come muratore dal 1973 al 1998, versando i relativi contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6).
Il 17 marzo 2010, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previ-
denza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazio-
ne per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una doman-
da di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4), per la cui istruzione l'UAIE
ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- i dati fiscali italiani dell'assicurato, dai quali si evincono dei redditi di
EUR 10'444.- e 14'623.- per gli anni 2006 (dichiarazione 2007) e 2007
(dichiarazione 2008; doc. 10 a 12),
- una decisione dell'INPS, del 21 gennaio 2010 (doc. 13), relativa alla
concessione all'assicurato di un assegno d'invalidità italiano a decorrere
dal 1° agosto 2009, con annesso il certificato di cancellazione dal ruolo
del registro di commercio valido dal 31 dicembre 2008,
- i questionari per indipendenti e per l'assicurato, del 20 novembre 2010
(doc. 16 e 18), dai quali risulta, in particolare, che quest'ultimo ha fre-
quentato le scuole medie e svolto, dall'aprile 2000, l'attività d'artigiano
muratore autonomo, otto ore al giorno e quaranta ore alla settimana, con
riduzione del tempo di lavoro dal maggio 2007 per ragioni di salute e ces-
sazione di qualsiasi attività lucrativa dal 31 dicembre 2008,
- diversa documentazione medica italiana, coprente il periodo dal 2007 al
2009 (doc. 19 a 29), tra cui dei referti di tomografie computerizzate, de-
scriventi in particolare la rottura completa della cuffia dei rotatori di en-
trambe le spalle ed una discopatia cervicale inveterata da C3 a C7, un
rapporto di "day surgery" del 6 aprile 2009, diagnosticante una melena da
gastrite erosiva antrale con varici esofagee di primo grado, un rapporto
del dott. B._______, specialista in ortopedia e traumatologia, del 10 set-
tembre 2009, in cui sono riportati, in breve, una gravissima ipotrofia del
deltoide e dei muscoli del braccio destro, una spondiloartrosi con protru-
sioni discali multiple nonché dolori alla spalla sinistra, al rachide cervicale
e dorso-lombare e alle ginocchia, con un'inabilità lavorativa totale e per-
manente del 100%, ed un rapporto del dott. C._______, neurologo, del
22 settembre 2009, in cui è menzionata, oltre agli esiti di una grave lesio-
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ne neurogena degenerativa prossimale plessopatico-radicolare, con pre-
valente interessamento di C5 e C6 a destra, ed una sindrome del tunnel
carpale, anche una sindrome distimica o sindrome depressiva ansiosa,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico
dell'INPS, del 22 luglio 2010 (doc. 30), facente stato della diagnosi, nel
quadro di movimenti (forza e tono muscolare) e di un'andatura normali, di
plessopatia (plessite) brachiale destra con grave deficit di forza prevalen-
te al deltoide, bicipite brachiale e tricipite con marcata componente algica
(sindrome di Parsonage-Turner), di rottura della cuffia dei rotatori di en-
trambe le spalle con limitazione funzionale marcata a destra e modesta a
sinistra, di discopatia cervicale e di sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Nella perizia è inoltre affermato che l'assicurato non è in grado di svolge-
re alcuna attività, ma che egli può esercitare a tempo pieno il suo ultimo
lavoro od un'altra occupazione adeguata, il grado d'invalidità essendo fis-
sato, secondo il diritto italiano, al 75%. Dal punto di vista anamnestico, la
perizia riferisce la presenza di un grave quadro di discopatia multipla L3-
L4, L4-L5 e L5-S1, con limitazione funzionale dei movimenti e manifesta-
zioni dolorose accompagnate da contratture, di una coxartrosi bilaterale,
di un'osteopenia diffusa, di un episodio di melena da gastrite erosiva an-
trale, di varici esofagee, d'obesità, d'ipertensione arteriosa, d'iperuricemia
e d'ipoacusia.
B.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona del dott. G._______, il quale, me-
diante presa di posizione dell'8 gennaio 2011 (doc. 33 e 33.1), ha diagno-
sticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una plessopatia del braccio
destro e la rottura della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, come pu-
re, senza influenza sulla capacità lavorativa, una sindrome depressiva
ansiosa ed esiti da melena dovuta ad una gastrite erosiva antrale con va-
rici esofagee di primo grado. Il medico dell'UAIE ha formulato, a decorre-
re dal 26 gennaio 2009, un'incapacità lavorativa del 70% per l'attività abi-
tuale e nulla per occupazioni confacenti durante l'intera giornata, in posi-
zione seduta e implicanti il sollevamento di pesi non superiori ai 10 kg,
quali portinaio, sorvegliante di cantieri, cassiere, venditore di biglietti o
addetto alla ricezione o all'elaborazione di dati.
Il 1° febbraio 2011 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità
(doc. 34). Come reddito ipotetico da valido per il 2008, dopo avere ese-
guito un parallelo tra l'ultimo salario realizzato dall'assicurato e quello
medio di un muratore ("briqueteur") in Italia, l'amministrazione ha ritenuto
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un valore di EUR 1'773.68, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio interna-
zionale del lavoro (ILO), e, come reddito da invalido, sempre secondo i
dati dell'ILO per il 2008, in attività confacenti, ha considerato un valore
medio di EUR 1'281.57, ridotto del 15% in funzione delle circostanze per-
sonali dell'assicurato, ossia EUR 1'089.33. Eseguendo il raffronto dei due
redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 38.58%, corri-
spondente ad un grado d'invalidità del 39%.
Il 3 febbraio 211 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 35), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto della sua do-
manda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare even-
tuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
C.
Con scritto pervenuto all'UAIE il 7 marzo 2011, corredato di diversa do-
cumentazione medica, di cui buona parte già agli atti (doc. 36 a 52), salvo
un referto radiologico del 17 luglio 2009, relativo alle ginocchia (doc. 45),
un referto di tomografia computerizzata del 29 maggio 2010, relativo al
rachide lombo-sacrale (doc. 36), e due esami elettroneuromiografici del
17 luglio e 8 agosto 2010, evidenzianti una sindrome del tunnel carpale
bilaterale (doc. 45 e 50), l'assicurato, rappresentato dal Patronato ACAI,
ha manifestato la propria opposizione al progetto di decisione, avanzando
specialmente l'obesità (138 kg) di cui soffre, ed ha concluso che gli sia ri-
conosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
Pronunciandosi nuovamente sul caso il 20 marzo 2011 (doc. 54), il
dott. G._______ ha considerato che i documenti medici prodotti dall'assi-
curato non erano atti a modificare la valutazione del caso, in particolare
per quanto attiene alla piena capacità lavorativa in attività confacenti.
Di conseguenza, il 7 aprile 2011 (doc. 55), l'UAIE ha emanato una deci-
sione di rigetto della domanda di rendita presentata dall'assicurato il
17 marzo 2010.
D.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Frattarelli, l'assicu-
rato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 maggio
2011, chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto il diritto ad una
rendita d'invalidità svizzera. Ha esibito un rapporto del dott. E._______,
del 13 maggio 2011, facente stato di un'incontinenza urinaria da urgenza
secondaria ad iperplasia prostatica benigna ed un'ostruzione delle basse
vie urinarie, nonché un rapporto del dott. F._______, del 16 maggio 2011,
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riportante, oltre alle affezioni già menzionate, una grave obesità con indi-
ce corporeo pari a 49.6, una gonartrosi e coxartrosi bilaterale, un'iperten-
sione arteriosa, un'ipoacusia bilaterale, una gastrite erosiva antrale,
un'incontinenza urinaria da urgenza secondaria ad iperplasia prostatica
ed un'ostruzione delle basse vie urinarie.
Il dott. G._______ si è pronunciato su questa nuova documentazione
medica il 31 luglio 2011 (doc. 59), giungendo alla conclusione che essa
non conteneva elementi suscettibili di modificare l'apprezzamento del ca-
so.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 9 agosto 2011, chiedendone il riget-
to con la conseguente conferma della decisione impugnata.
E.
Il ricorrente ha replicato il 21 settembre 2011, ribadendo le proprie con-
clusioni, a supporto delle quali ha prodotto un referto d'ecocolordoppler
del 13 settembre 2011, facente stato di un linfedema degli arti inferiori con
ulcera cutanea della gamba sinistra, un referto radiologico della colonna
lombosacrale e della spalla sinistra, pure del 13 settembre 2011, con evi-
denza, in particolare, di discopatie multiple a vari livelli e di una riduzione
della fisiologica lordosi, nonché di esiti da frattura della cuffia dei rotatori e
di artrosi acromion-clavicolare, un rapporto del dott. C._______, del 19
settembre 2011, in cui sono elencate diverse affezioni ed è descritto un li-
vello di disabilità rilevante, come pure un rapporto del dott. F._______, del
20 settembre 2011, in cui sono riportate diverse patologie ed è affermato
che l'esercizio di un'attività lucrativa leggera risulta difficoltoso e che cau-
serebbe un'incapacità di guadagno pari almeno al 50%.
Il dott. G._______ ha preso di nuovo posizione su questi documenti me-
dici il 15 ottobre 2011 (doc. 61), concludendo che essi non rivelavano e-
lementi capaci di modificare la valutazione del caso.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 24 ottobre 2011, ribadendo il proprio
punto di vista riguardo all'esito del ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 3 novembre 2011, questo Tribunale ha invi-
tato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 30 no-
vembre 2011.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
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presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in
vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1°
gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. Deve essere anco-
ra precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a revisione
della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU
2011 5659; FF 2010 1603).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
razione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumula-
tivamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tale fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
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dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art.29
cpv. 4 LAI dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE
e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se
lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
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Pagina 10
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma
al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
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Pagina 11
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 con-
sid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, al-
lorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'in-
teressato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera comple-
ta i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte
le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle corre-
lazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclu-
sioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V
160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, se-
condo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il me-
dico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF
125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, il ricorrente ha cessato la sua attività di muratore
autonomo il 31 dicembre 2008 e, da allora, non ha più ripreso alcuna
attività lucrativa, dimodoché occorre fondarsi sui documenti medici
all'incarto per valutare la sua capacità lavorativa.
8.2 Ora, nella detta documentazione e, principalmente, nella perizia
particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 22
luglio 2010 (doc. 30), nella presa di posizione del dott. G._______,
medico dell'UAIE, dell'8 gennaio 2011 (doc. 33), nonché nei rapporti
dei dottori E._______, del 17 maggio 2011, F._______, del 18 maggio
e 20 settembre 2011, e C._______, del 19 settembre 2011, esibiti
nell'ambito della presente procedura, sono diagnosticati una
plessopatia del braccio destro, una sindrome di Parsonage-Turner,
degli esiti da rottura della cuffia dei rotatori bilaterale, una discopatia
cervicale, una sindrome del tunnel carpale bilaterale, una sindrome
depressiva ansiosa, un'obesità, una gonartrosi e una coxartrosi
bilaterali, un'ipertensione arteriosa, un'ipoacusia bilaterale, come pure
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degli esiti da melena dovuta ad una gastrite erosiva antrale con varici
esofagee di primo grado.
8.3 Il collegio giudicante constata che questa diagnosi non è univoca
agli atti. A questo proposito, il dott. G._______ ha espressamente
considerato come elementi diagnostici, nella sua presa di posizione
dell'8 gennaio 2011, unicamente la plessopatia, la rottura bilaterale
della cuffia rotatoria, la sindrome depressiva ansiosa e gli esiti da
melena, rilevando inoltre brevemente che l'artrosi alle ginocchia e,
tutt'al più ("allenfalls"), alle anche, non è invalidante. Nelle sue
susseguenti prese di posizione del 20 marzo, 31 luglio e 15 ottobre
2011 (doc. 54, 59 e 61), egli non ha più formulato esplicitamente
alcuna diagnosi, limitandosi a passare in rivista e, solamente in parte,
a valutare, gli elementi diagnostici avanzati nei diversi rapporti medici
italiani prodotti dal ricorrente. Così, a proposito della sindrome di
Parsonage-Turner, diagnosticata dai dottori D._______ e F._______, il
medico dell'UAIE ha affermato a più riprese, in modo generale, che si
tratta di un'amiotrofia neurogena della spalla, di un'infiammazione
acuta del plesso brachiale di causa ignota, di un'affezione rara che
interviene normalmente prima dei trent'anni e che essa in definitiva,
nel caso concreto, appare poco plausibile. Per quanto attiene alla
gonartrosi e alla coxartrosi, pure citate dai dottori D._______ e
F._______, il dott. G._______ ha brevemente esposto, nella sua presa
di posizione del 31 luglio 2011 (doc. 59), che esse sono compatibili
con le attività da lui stesso definite come confacenti. Anche rispetto al
problema relativo alle cuffie rotatorie, di cui peraltro non è assodato se
si tratti di una rottura, di una frattura oppure se sussistano unicamente
degli esiti dell'una o dell'altra, il medico dell'UAIE ha affermato che la
misura della rottura a destra non è stata propriamente valutata ("nicht
gerade überzeugend eingestuft") e che la rottura a sinistra risulta
essere ad ogni modo trascurabile ("unwesentlich"), senza spiegarne
minimamente le ragioni. Per quanto riguarda i problemi urologici,
menzionati dai dottori F._______ e Menoni, il dott. G._______ si è
limitato ad affermare, sempre nella sua presa di posizione del 31 luglio
2011, che essi, attraverso il previsto trattamento, dovrebbero molto
verosimilmente migliorarsi ("dadurch ist überwiegend wahrscheinlich
eine Besserung zu erwarten").
8.4 Da quanto precede il collegio giudicante conclude che, allo stato
attuale dell'incarto, non è possibile distinguere ciò che risulta essere
parte integrante della diagnosi (affezioni oggettivamente constatate)
da ciò che rientra invece puramente nell'anamnesi del ricorrente
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(affezioni soggettivamente riportate da quest'ultimo), e che le
considerazioni del dott. G._______, il cui contenuto si riduce
essenzialmente nella traduzione in tedesco dei rapporti medici esibiti
dal ricorrente, con sporadiche valutazioni in corsivo delle affermazioni
in essi esposte, non solo non permettono di superare questa
incongruenza, ma nemmeno consentono di stabilire in che misura le
patologie oggettivamente constatate influiscano sulla capacità
lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti, essendo pacifico
peraltro che l'attività di muratore non è più esigibile. A proposito delle
attività adeguate, indicate dal medico dell'UAIE nella sua presa di
posizione dell'8 gennaio 2011 (doc. 33.1), il collegio giudicante è del
parere che, tenuto conto in particolare delle patologie interessanti le
spalle, la schiena e gli arti inferiori (anche le ginocchia), le attività di
cassiere, venditore di biglietti, addetto alla ricezione e preposto
all'elaborazione di dati, tutte concepite in posizione seduta ("sitzende
Tätigkeit"), non appaiono, ad ogni modo allo stato attuale dei
documenti medici all'incarto, proponibili, e che pure le occupazioni di
portinaio o sorvegliante di cantieri, di parcheggi o in musei, implicanti
la posizione seduta con cambiamenti della stessa ("sitzende Tätigkeit
und/oder mit Positionswechsel"), non sembrano senz'altro compatibili,
perlomeno da quanto si può evincere attualmente dai dati medici agli
atti, con le affezioni alle anche e alle ginocchia di cui soffre il
ricorrente.
9.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso deve quindi essere parzialmente ac-
colto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA .
Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto
(DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
In concreto, l'UAIE dovrà quindi provvedere a completare l'istruttoria dal
punto di vista medico mediante una nuova perizia pluridisciplinare relativa
agli aspetti ortopedici, reumatologici, neurologici e di medicina interna,
che evidenzierà chiaramente la diagnosi, con e senza influenza sulla ca-
pacità lavorativa, e fisserà il grado di quest'ultima in occupazioni confa-
centi, di cui descriverà dettagliatamente il tipo di azioni esigibili. L'UAIE
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sottoporrà quindi l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale quanti-
ficherà la capacità lavorativa dettagliando e giustificando le proprie con-
clusioni. Una volta che il servizio medico si sarà pronunciato in questo
senso, l'UAIE dovrà esaminare in che misura il ricorrente è eventualmen-
te atto a trarre profitto (capacità di guadagno) dalla capacità lavorativa re-
sidua in attività adeguate, disponendo, al bisogno, i provvedimenti d'inte-
grazioni idonei. È solamente dopo avere operato questo esame che
l'UAIE effettuerà, se del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei
redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze
personali, della giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF
126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile.
10.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il
30 novembre 2011, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di
un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indi-
spensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 7 aprile 2011
è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando 9.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'importo di Fr. 400.-, versato dal ri-
corrente a titolo d'anticipo, gli è restituito.
4.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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