Corte II I
C-2944/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Michael Peterli.
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, via Canonica 3,
casella Postale 6233, 6901 Lugano
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
16 agosto 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2944/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1966 al 1977, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo. Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare
un'attività lucrativa come operaio in fabbrica, aiuto cuoco ed operaio
edile fino a gennaio 1997, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni
che l'interessato imputa a malattia (doc. 7 e doc. 9 cifra 7).
In data 5 agosto 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
Il richiedente è stato visitato l'8 settembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Battipaglia,
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cardiopatia
ischemico-ipertensiva cronica, angina pectoris, spondilodiscoartrosi,
gonartrosi" ed ha posto un tasso d'invalidità del 75% (doc. 23). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali: una cartella clinica relativa alla
degenza ospedaliera dal 15 al 18 marzo 1999 per angina pectoris; un
reperto di esame cardioscintigrafico del 7 maggio 2001; un rapporto di
un'ergometria di stessa data; un rapporto di esame ecostress del 13
settembre 2001; un reperto radiologico delle ginocchia del 16 aprile
2002; un rapporto di visita cardiologica del 26 aprile 2002 con
elettrocardiogramma poco leggibile; un referto di test da sforzo al
cicloergometro del 10 febbraio 2003; esami ematochimici del 3 marzo
2004; un breve rapporto di visita cardiologica del 19 aprile 2004; un
referto di test al cicloergometro del 14 dicembre 2004; un rapporto di
scintigrafia miocardica di stessa data; un esame delle frequenze
cardiache a lungo periodo del 16/17 dicembre 2004 (doc. 12-22, 24,
25).
B.
Nel suo rapporto del 28 aprile 2005, il Dott. Ferrari, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il
richiedente non presenterebbe alcuna invalidità di livello pensionabile
(doc. 28).
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Mediante decisione del 9 maggio 2005, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 29).
C.
Con scritto del 5 settembre 2005, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ITAL di Battipaglia, ha formulato
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo. A
suffragio delle sue conclusioni produce i risultati di esami
ematochimici del 18 maggio 2005, un reperto di ecografia epatobiliare
del 7 aprile 2005 ed un certificato medico del 26 luglio 2005 (Dott.
Lamberti) attestante cardiopatia ischemica cronica, angina da sforzo,
ipertensione arteriosa, artrosi del rachide lombosacrale con impegno
funzionale e frequenti episodi di lombosciatalgia.
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Luthi, del proprio servizio medico, il quale, nel suo rapporto del 10
agosto 2006, ha affermato che la documentazione esibita non poneva
in evidenza un'incapacità al lavoro di rilievo (doc. 39).
Mediante decisione su opposizione del 16 agosto 2006, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 9 maggio 2005 (doc. 40).
D.
Con gravame del 2 ottobre 2006, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ITAL-UIL di Lugano, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una
perizia medica allestita il 31 ottobre 2006 dal Dott. Lamberti,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale riprende,
nella sostanza, la diagnosi già emessa nel breve rapporto del 26 luglio
2005, rilevando anche la presenza di una gonartrosi bilaterale ed una
sindrome depressiva. Dopo aver ampiamente passato in rassegna le
singole patologie, l'esperto di parte considera il paziente
completamente inabile al lavoro. La parte ricorrente produce inoltre
(segnatamente): un certificato medico del Dott. R. Napoli del 22 giugno
2005 attestante cardiopatia ischemica cronica con angina da sforzo,
ipertensione arteriosa, artrosi del rachide LS con episodi di
lombosciatalgia; un breve rapporto di visita cardiologica del 17 ottobre
2005 ed un ulteriore rapporto specialistico del 10 marzo 2006; un
referto TAC del rachide lombosacrale del 27 settembre 2006 ed un
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breve rapporto d'esame ortopedico del 7 ottobre 2006; un referto di
risonanza magnetica del rachide lombosacrale del 10 ottobre 2006.
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Luthi, il quale,
nella sua relazione del 7 gennaio, riconsiderando la fattispecie e
valutando l'insieme della documentazione ad atti, ha ritenuto che
l'assicurato non potrebbe più svolgere attività di tipo pesante, ma a lui
sarebbero proponibili lavori leggeri o di media intensità fisica senza
particolari restrizioni (doc. 42).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo del redditi, dal quale è risultato
che svolgendo attività alternative più leggere, invece di quella di
manovale del settore edile (presumibilmente ultimo lavoro esercitato),
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 36%. In questo
calcolo, il reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente
ridotto del 20% per fattori personali, quali età ed handicap (doc. 44).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 marzo 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ITAL, con scritto del 31 maggio
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
gravame. A suffragio delle proprio conclusioni ha esibito una relazione
completiva del 26 maggio 2007 del Dott. Lamberti attestante quanto
già noto.
Con ordinanza dell'8 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro
il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
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Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
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principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 agosto 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 5 agosto 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 16 agosto 2006, data della decisione su opposizione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
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stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
7.1 A._______ ha lavorato in Svizzera fino al 1977. Dopo il rimpatrio
ha ripreso un'attività lucrativa, sia in qualità di cuoco, sia come operaio
del settore edile. Non ha più lavorato dopo gennaio 1997, per ragioni
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che l'interessato ascrive alle sue precarie condizioni di salute (doc. 9
cifra 6). Secondo un attestato contributivo dell'INPS il nominato risulta
iscritto come disoccupato dal 13 febbraio al 14 agosto 1997 (doc. 7).
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
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8.1 Nel caso di specie è stata evidenziata la diagnosi di cardiopatia
ischemico-ipertensiva cronica con angina pectoris, spondilo-
discoartrosi, gonartrosi (cfr. perizia medica particolareggiata dell'8
settembre 2004, doc. 23). Il Dott. Lamberti, autore della perizia esibita
in sede ricorsuale, rileva anche una sindrome depressiva.
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS di Battipaglia pur ponendo un
tasso d'invalidità del 75%, considera che l'interessato sarebbe in grado
di svolgere un'attività lucrativa e che, in ogni caso, potrebbe essere
riadattato in altra occupazione adeguata (doc. 23). Il primo medico
dell'UAIE, Dott. Ferrari, ritiene l'assicurato completamente abile ad
ogni proficuo lavoro, ma non motiva in modo adeguato le sue
affermazioni (doc. 27, 28). Il secondo medico dell'UAIE, alla luce della
documentazione esibita in sede di ricorso e dopo aver riesaminato il
caso, nel suo rapporto del 7 gennaio 2007, ritiene l'assicurato invalido
nell'ambito di attività pesanti (manovale/muratore), mentre lo
considera pienamente reinseribile in attività leggere o di media
intensità per quel che concerne lo sforzo fisico (doc. 42). Dal canto suo
il Dott. Lamberti, autore della perizia prodotta con il ricorso, ritiene il
paziente del tutto inabile al lavoro.
10.
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10.1 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere ben
circostanziato espresso dal Dott. Luthi nella sua relazione del 7
gennaio 2007. Si osserva in particolare che, nonostante ripetuti ed
approfonditi esami cardiologici (elettrocardiogrammi, test da sforzo,
ecocardiogramma, scintigrafie cardiache eseguite con diverse
modalità, ecc.), non è mai stata documentata nessuna malattia
cardiovascolare di rilievo. Gli ultimi esami oggettivi eseguiti nell'ottobre
2005 e marzo 2006 (cfr. documentazione esibita con il ricorso)
attestano un compenso cardiocircolatorio soddisfacente. Tutti gli
elettrocardiogrammi da sforzo ad atti sono negativi per quel che si
riferisce all'eventuale presenza di un'ischemia o crisi di angor dovuto
al carico di lavoro durante l'esame. Nemmeno le varie scintigrafie
eseguite lasciano trasparire sicure situazioni patologiche. Nel
complesso quindi, la situazione valetudinaria sotto il profilo
cardiologico non comporta un'invalidità di rilievo nell'ambito di attività
non eccessivamente pesanti.
Dal lato ortopedico non sussistono limitazioni di rilievo o
marcatamente debilitanti. L'accennata spondilodiscoartrosi trova
modesto riscontro sia nell'esame di risonanza magnetica del 10
ottobre 2006 come pure nella TAC del 27 settembre 2006. Certo, il
fenomeno degenerativo artrosico a livello di L5/S1 è presente ed
incontestabile, ma la lesione determina solo un lieve restringimento
del canale vertebrale. Per il resto, l'apparato locomotorio/articolare
risulta funzionalmente utile: il rachide è in asse, la manovra di Lasègue
è negativa ed il paziente denuncia dolente l'anteflessione ai gradi
estremi; dal punto di vista neurologico non sussiste nulla di patologico.
Tutti gli esami clinici specifici sono negativi. Nonostante la presenza di
una modesta gonartrosi, l'andatura è normale.
Per quel che riguarda la psiche, l'insorgente soffre di una banale
sindrome depressiva, meglio riconoscibile attraverso una disforia del
tono dell'umore. Trattasi di patologia, emendabile con adeguata cura
farmacologica, che non assume carattere invalidante.
Per il resto, l'interessato si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro apparato o sistema essendo indenne da patologie.
10.2 Il collegio giudicante ritiene pertanto che il ricorrente, nonostante
le affezioni di cui è portatore, sarebbe ancora in grado di svolgere, a
tempo pieno, attività di tipo leggero o poco pesanti quali, per esempio,
quella di fattorino, portiere d'albergo, operaio addetto al controllo di
Pagina 11
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macchine di produzione automatica, operaio imballatore, aiuto
magazziniere, ecc.
11.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 7 febbraio 2007,
doc. 44) quello conseguibile da un manovale del settore edile nel 2004
ossia EUR 1'494,13 mensili. Questa soluzione è più favorevole per il
ricorrente in quanto se si considerasse il suo ultimo salario percepito
nel 1997 (Lit. 2'030'000.-- = EUR 1'048,40), pur indicizzandolo al 2004,
si otterrebbe un reddito di soli EUR 1'243,09 mensili.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate. Queste attività comportano un salario
medio di EUR 1'189,77 mensili. Questo salario teorico può essere
ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V
75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione
del 20%, ritenuto che la deduzione massima si situa, in casi
eccezionali, al 25%, il che comporta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di EUR 951,82.--. Il confronto fra un reddito privo
d'invalidità di EUR 1'494,13 ed un introito teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità di EUR 951,82.-- comporta una perdita di guadagno del
36%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla rendita AI.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Non vengono prelevate spese processuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA).
Pagina 12
C-2944/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengnono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziale)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/...)
- ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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