Corte II I
C-2949/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, ,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 19 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2949/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1969
al 1973, dal 1979 al 1992 e dal 2001 al 2004, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI), durante tali periodi. Dall'ottobre 2003 era alle
dipendenze della ditta B._______ di C.________, come operaia di
produzione, in ragione di 40,5 ore settimanali. È stata licenziata con
effetto 30 giugno 2004 per ristrutturazione aziendale con ultimo giorno
di attività il 13 aprile 2004. Va ricordato che a quest'ultima data la
dipendente ha subito un trauma al gomito destro e l'infortunio è stato
assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA).
In data 19 settembre 2005, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
B.
Dall'incarto INSAI/SUVA emergono, segnatamente, i seguenti
documenti:
- una perizia del Dott. Fusetti del 20 gennaio 2005, specialista in
chirurgia della mano, Bellinzona, il quale conferma un'epicondilite
post-traumatica destra post terapia conservativa e propone un
intervento chirurgico data la cronicità della sintomatologia;
- il rapporto d'intervento chirurgico correttivo del 31 maggio 2005 ad
opera del Dott. Fusetti (denervazione parziale secondo Wilhelm con
septotomia locale);
- un rapporto del medico circondariale INSAI/SUVA redatto il 9
settembre 2005 dal Dott. Frick, che constata un perdurare dei dolori
denunciati dall'assicurata, anche se si in assenza di un riscontro
oggettivo (come ad esempio un'ipotrofia muscolare) e nonostante
l'intervento correttivo; la stessa avrebbe tentato di svolgere una
leggera attività in fabbrica, ma è stata rimandata a casa dopo appena
due ore di lavoro; il medico circondariale consiglia una perizia dal Dott.
Rigoni;
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- il rapporto 20 ottobre 2005 del Dott. Rigoni, specialista in chirurgia
della mano, Lugano; l'esperto constata una notevole sindrome algica
al braccio ed al gomito destro, pone la diagnosi di esiti da contusione
e distorsione del gomito destro il 13 aprile 2004, evoluzione in una
epicondilite cronica resistente alle terapie conservative, esiti di
denervazione al gomito destro il 31 maggio 2005, artralgie ad
entrambe le spalle, artralgia al gomito destro, dolori di genesi non
chiara nella regione del gomito a destra; l'esperto incaricato non
intravede nessuna possibilità di ripresa del lavoro e consiglia una
visita reumatologica;
- un nuovo rapporto d'esame circondariale del Dott. Frick del 10
novembre 2005 nel quale si propone la visita reumatologica e si
osserva che i problemi delle spalle sono di competenza della Cassa
malati;
- la perizia del Dott. Christen, reumatologo, del 13 gennaio 2006,
specialista che ha posto la diagnosi di epicondilopatia omero-radiale a
destra cronica, in esito da intervento di denervazione secondo Wilhelm
il 31 maggio 2005 e trauma contusivo al gomito destro il 13 aprile
2004; l'esperto giudica la paziente abile nella sua ultima funzione di
operaia sull'arco di un'intera giornata, ma con un rendimento del
ridotto del 50-60%; in attività sostitutive più adatte allo stato di salute
attuale e che tengano espressamente conto delle limitazioni la
paziente sarebbe abile al cento per cento;
- un verbale concernente il tipo di lavoro svolto presso la B.______ di
C._______;
- un dettagliato rapporto di visita medica circondariale INSAI/SUVA del
9/24 febbraio 2006 (visita di chiusura), nel quale si afferma che i
disturbi lamentati dall'assicurata non sarebbero oggettivabili e si
giudica la paziente abile al lavoro al cento per cento dal 13 febbraio
2006;
- un rapporto completivo del Dott. Frick del 24 febbraio 2006 che
spiega per quali motivi ritiene la paziente abile al lavoro;
- un certificato del Dott. Angi del 10 marzo 2006, specialista in
ortopedia, Gallarate, il quale conferma le algie al gomito destro e
ritiene necessari nuovi accertamenti (RMN gomito);
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- il parere del Dott. Frick del 24 marzo 2006 a questo proposito che
esclude nuovi accertamenti a carico dell'assicuratore infortuni;
- la decisione INSAI/SUVA del 10 aprile 2006 ove si conferma la
sospensione di prestazioni assicurative dal 13 febbraio 2006 e che altri
provvedimenti sanitari, così come suggeriti dal Dott. Angi, non sono di
competenza dell'assicuratore infortuni.
A._______ ha formulato opposizione contro la decisione INSAI/SUVA
del 10 aprile 2006 ed ha prodotto degli accertamenti sanitari fatti
eseguire dal Dott. Angi (elettroneurografia motoria/sensitiva
antidromica, sensitiva ortodromica, elettromiografia arto superiore
destro del 4 maggio 2006; RMN gomito destro del 19 aprile 2006).
L'INSAI/SUVA ha trasmesso l'incarto al proprio medico di fiducia, Dott.
Gastaldi, il quale, nel suo rapporto del 23 maggio 2006, ha affermato
che la documentazione esibita non poneva in evidenza novità di rilievo.
Altra documentazione è stata inviata il 28 luglio 2006: un certificato del
Dott. Uderzo, specialista in ortopedia, Domodossola, il quale insiste
sulla grave limitazione funzionale dell'arto superiore destro e sulle
risultanze della RMN del gomito destro del 19 aprile 2006; un
certificato del medico curante Dott. Barbero del 25 luglio 2006.
L'incarto è stato risottoposto al Dott. Gastaldi, il quale, nel suo
rapporto del 10 agosto 2006, afferma che sarebbe utile rivisitare la
paziente, ma che i nuovi referti prodotti non rifletterebbero che dati
soggettivi. Dal canto suo, il Dott. Frick, sempre dell'INSAI/SUVA ha
proposto di sottoporre l'incarto in esame al Dott. Dott. Kiener
(ortopedico all'INSAI/SUVA), per un parere finale. Questo sanitario ha
sostanzialmente confermato il parere dell'Istituto assicuratore infortuni
(rapporto del 5 settembre 2006).
Mediante decisione su opposizione del 7 settembre 2006,
l'INSAI/SUVA ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la
propria decisione del 10 aprile 2006.
C.
Ad atti è stato esibito l'incarto della Cassa malati (indennità perdita di
guadagno) Zurigo, la quale ha corrisposto prestazioni dal 10 al 23
marzo 2004 in seguito ad incapacità di guadagno (100%) per una
contusione al gomito destro (certificato del Dott. Barbero del 17 marzo
2004).
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D.
Dal canto suo, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito agli atti il
contratto di lavoro precedente, ossia concernente l'attività svolta
presso la ditta D.________ SA di C.________ come operaia
metallurgica dal 1° aprile 2003 al 30 settembre successivo, data di
licenziamento per ristrutturazione.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Remonda, medico di
fiducia dell'UAI ticinese, il quale, nel suo rapporto del 17 ottobre 2006,
fondandosi sui pareri dei Dott.ri Rigoni e Christen ha concluso che
l'assicurata non presenta affezioni extra-infortunistiche e che occorre
quindi attenersi alle risultanze dell'assicuratore infortuni. Il medico ha
preso atto dei periodi d'incapacità al lavoro dell'INSAI/SUVA, ossia:
100% dal 14 aprile al 15 agosto 2004; 50% dal 16 agosto al 19 agosto
2004; 100% dal 20 agosto al 21 novembre 2004; 50% il 22 novembre
2004; 100% dal 23 novembre 2004 al 31 agosto 2005, 50% dal 1°
settembre 2005 e zero per cento dal 13 febbraio 2006.
In data 8 novembre 2006, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha emanato
un progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto alla
rendita intera AI dal 1° aprile 2005 (un anno dopo l'infortunio) fino al
30 novembre 2005 (tre mesi dopo il parziale miglioramento della
capacità al lavoro) ed alla mezza rendita AI dal 1° dicembre 2005 fino
al 31 maggio 2006 (tre mesi dopo il ripristino totale della capacità al
lavoro).
Con scritto del 5 dicembre 2006, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INAS di Locarno, ha contestato il progetto
di cui sopra ritenendosi invalida in misura del 50% almeno anche dopo
il 31 maggio 2006. A suffragio di quanto asserito, produce una perizia
allestita il 24 novembre 2006 dal Dott. Zariani, specialista in ortopedia-
traumatologia e medico assicurativo, Domodossola. L'esperto di parte
indica che la paziente, in esito al traumatismo al gomito destro, ha
sviluppato un quadro clinico ingravescente di epicondilite insensibile al
trattamento farmacologico e/o fisioterapico come pure al trattamento
chirurgico. Secondo lo specialista, l'attuale sindrome iperalgica è del
tutto giustificata ed il persistente quadro morboso, caratterizzato
anche da una patologia aggiuntiva degenerativa tendinea-scapolo-
omerale, risulta essere altamente invalidante sotto il profilo della
capacità lavorativa manuale.
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Ricevute le osservazioni e la perizia, l'Ufficio AI cantonale ha
sottoposto gli atti al Dott. Fauth, del proprio servizio medico, il quale,
nella sua relazione del 13 dicembre 2006, ha affermato che la perizia
del Dott. Zariani non apporterebbe novità dal punto di vista
diagnostico.
Mediante decisioni del 19 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare provvedimenti all'estero, ha erogato in favore di A._______
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
aprile al 30 novembre 2005 ed una mezza rendita AI dal 1° dicembre
2005 al 31 maggio 2006.
E.
Con il ricorso depositato il 23 aprile 2007, A._______ chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza
rendita AI anche dopo il 31 maggio 2006. La ricorrente ritiene che
un'eventuale ripresa dell'attività precedente (o simile) è comunque
esclusa dal momento che non può utilizzare il braccio destro e,
praticamente, ogni attività manuale le sarebbe preclusa. A suffragio
delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già ad atti, un
rapporto 28 marzo 2007 del Dott. Frediani, specialista in ortopedia,
Gallarate, il quale descrive una severa ipomobilità e dolorabilità
dell'avanbraccio destro e delle dita. L'insorgente, sulla scorta dei
rapporti dei Dott.ri Rigoni e Christen, fa valere anche l'esistenza di
affezioni extra-infortunistiche, dal momento che l'INSAI/SUVA non si
assume le conseguenze di problemi algici ed ipofunzionali alle spalle.
In un successivo momento, l'interessata ha prodotto un rapporto 3
maggio 2007 del Dott. Guarducci, specialista in ortopedia,
Domodossola, il quale conferma la sindrome iperalgica, l'estensione
del dolore alle spalle e la resistenza a qualsiasi cura.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
consulente medico, Dott. Erba, il quale, nella sua relazione del 12
giugno 2007, ha affermato che i due reperti esibiti non evidenziano
alcuna novità di rilievo.
Nel suo preavviso del 18 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nella sua risposta
del 22 giugno 2007, propone la reiezione del ricorso.
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G.
Con ordinanza del 29 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi esprimere in merito alle
osservazioni delle rispettive amministrazioni ed altra documentazione
medica di rilievo (rapporto del Dott. Erba). L'interpellata non ha
esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale del 17 agosto 2007, il TAF ha invitato la
ricorrente a voler versare un anticipo corrispondente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 22 agosto 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
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Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato, entro il termine
stabilito, l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali. Il
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gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006, entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 19 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 16 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 19 marzo 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1
ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Una rendita limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i
principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1
dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI; RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte
del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
8.
Nel caso in esame dall'ottobre 2003, l'interessata era alle dipendenze
della ditta B._______ di C.________. In precedenza, dal 1° aprile al 30
settembre 2003 ha lavorato presso la ditta D.________ di C.________,
industria del ramo metalmeccanico. Alle dipendenze della
B._________, lavorava in ragione di 40,5 ore la settimana e per un
salario adeguato alle sue qualifiche. Non si è più presentata al lavoro,
causa infortunio, dopo il 13 aprile 2004 ed è stata licenziata con effetto
30 giugno 2004 per ristrutturazione della ditta.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Pagina 11
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Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
Dalla documentazione clinica ad atti si evince che l'assicurata è
portatrice di un'epicondilopatia omero-radiale a destra cronica, esiti di
intervento di denervazione secondo Wilhelm il 31 maggio 2005,
trauma contusivo del gomito destro il 13 aprile 2004 (cfr. rapporti del
Dott. Rigoni per l'INSAI/SUVA del 20 ottobre 2005, del Dott. Christen
del 13 gennaio 2006 e relazione di chiusura 24 febbraio 2006 del Dott.
Frick; cfr. anche i rapporti dei periti di parte Dott.ri Angi, Uderzo,
Zariani, Frediani e Guarducci).
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40 % almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze sul piano delle prestazioni
AI delle menzionate affezioni, va rilevato che non è contestato il
riconoscimento di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità
dal 1° aprile 2005, ossia una anno dopo l'infortunio (art. 29 cpv. 1 lett.
b LAI). Non è nemmeno contestata la riduzione di questa prestazione
alla metà, con effetto 30 novembre 2005. Nel ricorso, l'insorgente
afferma chiaramente di volere una mezza rendita AI anche dopo il 31
maggio 2006.
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Ora assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e
limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della
lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413 confermato in DTF 131 V 164).
10.2 Va inoltre rammentato che se è vero che secondo una recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 V 549), la valutazione
dell'invalidità da parte dell'assicuratore infortuni non vincola
necessariamente l'assicurazione per l'invalidità, non per questo un
Ufficio AI, nel determinare il grado d'invalidità in base alla LAI, si deve
discostare dalla valutazione dell'assicuratore infortuni in assenza di
motivi fondati.
10.3 Con la decisione del 19 marzo 2007, l'UAIE ha soppresso il
diritto alla rendita a decorrere dal 1° giugno 2006. Fondandosi
sull'incarto dell'assicuratore, in particolare sui rapporti dei Dott.ri
Christen e Frick, e conformemente all'art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid.
7.5), l'UAIE ha soppresso la prestazione a decorrere dal 1° giugno
2006, ossia 3 mesi dopo il 9/24 febbraio 2006, data della visita medica
di chiusura del Dott. Frick per conto dell'INSAI/SUVA. Va rilevato
ancora che la decisione INSAI/SUVA del 10 aprile 2006, che conferma
la soppressione di prestazioni a partire dal 13 febbraio 2006, è stata
confermata dalla decisione su opposizione del 7 settembre 2006.
11.
11.1 Nel merito, traspare dal rapporto del Dott. Christen, che
all'esame clinico il gomito si presenta con una cicatrice longitudinale
calma in sede radiale, indolenzita alla minima palpazione nella parte
prossimale e distale e questo dolore è associato ad un indolenzimento
dell'epicondilo omero-radiale a destra; la mobilità passiva del gomito
destro risulta dolorante, ma libera in ogni direzione. Per quanto
riguarda le spalle, queste risultano libere ai movimenti passivi, i test
della cuffia rotatoria non portano a cedimenti. In fondo, come è già
stato osservato anche dagli esperti di parte, in questa paziente
destrimane, non si notano atrofie muscolari significative del braccio
destro indicanti un risparmio antalgico cronico, aspetto clinico che
lascia perlomeno credere ad un utilizzo regolare dell'arto superiore
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destro. Anche il Dott. Frick nella visita di chiusura sottolinea che, da
tempo, non si trova alcuna atrofia della muscolatura degli arti
superiori, la cicatrice a livello radiale è priva di irritazione, ben mobile
sui piani profondi. Inoltre, alla prova della mobilità della spalla destra,
si raggiunge un abduzione a destra di 150°, a sinistra di 180°, con
importante dolore localizzato a livello della muscolatura del tricipite.
L'estensione-flessione a destra 30-0-110°, a sinistra 40-0-160°, extra-
rotazione a destra 20°, a sinistra 30°. La distanza pollice-prominens a
destra 32 cm, a sinistra 12 cm. Infine, alla funzione dei polsi, si
constata una flesso-estensione a destra di 40-0-30° a destra e
70-0-60° a sinistra. Tutto sommato le differenze di limitazione non sono
importanti.
11.2 Vero è che altri sanitari, in particolare i Dott.ri Angi, Zariani,
Frediani e Guarducci, si sono soffermati, più che altro, sull'aspetto
delle conseguenze algiche delle patologie in atto. Tutti questi
specialisti tendono a confermare che il dolore risentito dalla paziente è
pienamente credibile e giustificato sotto ogni aspetto (clinico e
strumentale). I Dott.ri Frick e Chisten, come pure in una certa misura il
Dott. Rigoni, non riconoscono fondamentale importanza a queste
manifestazioni. Nessun medico dell'Istituto assicuratore infortuni
riconosce un riscontro oggettivo ai disturbi denunciati, mentre tutti
confermano un'importante discrepanza tra i dati soggettivi della
paziente ed i reperti oggettivabili, con particolare riferimento alla già
menzionata mancanza d'ipotrofia della muscolatura del braccio destro
rispetto a quello sinistro. Vero è che sussiste divergenza
nell'interpretazione della RMN del 19 aprile 2006, ma questa,
osservano i medici dell'UAI cantonale, potrebbe giustificare il dolore
risentito dalla paziente (presenza di “irregolarità di tipo erosivo del
condilo-omerale in corrispondenza della superficie articolare
contrapposta al capitello radiale”), non è tuttavia questo accertamento
che indica una limitazione funzionale di rilievo.
Per il resto, le condizioni di salute dell'assicurata sono buone, ogni
altro organo ed apparato essendo indenne da patologie.
11.3 È compito del medico stabilire in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi
unicamente alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che,
secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso
concreto. In particolare egli valuta se e in che misura l’assicurato può
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star seduto o in piedi, può portare pesi ecc. (DTF 125 V 261 consid. 4;
U. MEYER/BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie:
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 227). Vero è che i referti dei medici esibiti
dall'interessata tendono a sostenere la presenza di un'invalidità di
grado superiore al 70%. Occorre tuttavia usare prudenza nel valutare
le certificazioni redatte da medici di parte. Infatti, secondo la
giurispudenza la perizia di parte non ha il medesimo valore probatorio
del referto commissionato da un tribunale, da un assicuratore infortuni
o da un ufficio dell'assicurazione invalidità (DTF 125 V 353 consid. 3b/
cc; SVR 2001, IV, n. 8; VSI 2001, p. 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p.
504 consid. 2).
11.4 Il collegio giudicante non ha motivo, in sostanza, di discostarsi
dal parere del Dott. Christen che reputa la paziente abile, da subito, a
svolgere un'attività di sostituzione compatibile con il suo stato di salute
e, soprattutto, malgrado la diminuzione funzionale del braccio destro e
iperdolorabilità di questo arto. Questo collegio giudicante non è invece
d'accordo con lo specialista reumatologo quando asserisce che la
paziente sarebbe ancora in grado di svolgere il precedente lavoro di
operaia nel settore metallurgico sull'arco di un'intera giornata, sia pure
con rendimento ridotto. Questo parere, pur condiviso dal Dott. Frick,
appare troppo restrittivo e non tiene conto dei compiti svolti
dall'insorgente. Dall'attività svolta presso la B.________, posta sotto
esame da parte dell'INSAI/SUVA (cfr. rapporto del 21 febbraio 2006),
emergono mansioni oggettivamente improponibili per una persona
limitata nell'utilizzo del braccio destro, sia in ordine di pesi da
trasportare che sforzi e movimenti da compiere.
Pertanto, questo tribunale è del parere che, al più tardi alla data della
visita medica di chiusura dell'INSAI/SUVA (9/24 febbraio 2006), le
condizioni di salute della ricorrente si erano oramai stabilizzate e solo
provvedimenti di tipo conservativo potevano allora essere presi in
considerazione, quali cure farmacologiche (fans, creme) e
fisioterapiche di ogni tipo. L'assicurata avrebbe quindi potuto
riprendere un'attività di tipo leggero e/o sedentario in misura completa.
Questi lavori possono consistere in attività di sorveglianza (custode),
di servizio (fattorina, cassiera, sorvegliante) o di produzione (controllo
macchine automatiche).
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11.5 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessata appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 Per ottenere il salario precedente l'invalidità va ritenuto quello
dichiarato dal datore di lavoro nel formulario del 29 settembre 2005.
Nel 2003, l'interessata guadagnava Fr. 2'550.- al mese più 8,33% di
gratificazioni/tredicesima, ossia Fr. 2'762,40 . Questa retribuzione deve
essere indicizzata secondo i dati del 2006, anno di soppressione della
mezza rendita: 2'762,50 : (2076 x 2140) = Fr. 2'847,66.
Quale reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità va ammesso quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate, semplici e ripetitive.
Devono essere applicate le statistiche (UFS, inchiesta sui salari, valori
2006, tab. TA1, livello di qualificazione 4, donne). Queste attività
comportano un salario medio di Fr. 4'047.- mensili che è già
comprensivo della 13esima mensilità, ma deve essere convertito in un
orario medio di 41,7 ore, i salari medi statistici lordi standardizzati
tenendo conto di un orario di sole 40 ore; ossia (4'047.- : 40) x 41,7 =
Fr. 4'219.-.
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12.3 Ora, si nota bene che in un'attività di ripiego, teoricamente,
l'interessata guadagnerebbe molto di più che nel precedente lavoro
(2'847,66 contro 4'219.- franchi).
Il Tribunale federale ha osservato che nei casi in cui, come quello che
ci occupa, il reddito di una persona assicurata (senza invalidità) si situi
al disotto delle media dei salari per un'attività equivalente, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul
reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. In
pratica, se si è accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da
invalido) va ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC
1992 p. 94, 1989 p. 483 consid. 3b, STFA del 5 dicembre 2004 nella
causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R.,
I 53/02, consid. 3.3). In una recente giurisprudenza, l'Alta Corte ha
precisato che se una persona assicurata, per motivi estranei alla sua
invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla
media senza che vi sia spontaneamente accontentata, si procede, in
primo luogo, ad un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,
questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore
statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione della
deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi
statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il parallelismo dei
redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una
seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2).
12.4 Nella specie, non risulta dall'incarto che l'interessata abbia
percepito quei redditi conseguiti nel passato per sua scelta e/o perché
si sia accontentata.
Il salario prima dell'invalidità di Fr. 2'847.66 era inferiore del 29,03%
rispetto al salario medio statistico nel settore metallurgico che
ammontava Fr. 4'013.- (livello di qualificazione 4, donne, 2006).
In applicazione della giurisprudenza sopraccitata, il salario dopo
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l'invalidità deve essere ridotto nella stessa misura. Si ottiene quindi un
salario da invalido statistico di Fr. 2'994.22 (Fr. 4'219.- ./. 29.03%).
Questo salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Questi
fattori possono essere presi in considerazione nella fattispecie in
quanto non erano all'origine del salario inferiore alle statistiche
percepito dall'assicurata (cfr. consid. 12.3 in fine). Lo scrivente
tribunale, vista l'età dell'assicurata e l'handicap presentato, è del
parere che una riduzione del 20% tiene ampiamente conto di tutte le
circostanze, tenendo presente che la riduzione massima si situa al
25%; ciò comporta un reddito dopo riduzione di Fr. 2'395.37.-.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 2'847.66 ed un introito
dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 2'395.37 comporta una perdita di
guadagno del 15.88%, tasso che non consente il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
13.
Di conseguenza, l'UAIE ha soppresso a ragione il diritto a prestazioni
tre mesi dopo il miglioramento del 9/24 febbraio 2006, data della visita
medica di chiusura dell'INSAI/SUVA (art. 88a cpv. 1 OAI). Va peraltro
segnalato che tale soluzione è favorevole per l'interessata in quanto,
per calcolare il termine di tre mesi, sarebbe stato più corretto riferirsi
alla visita medica del Dott. Christen effettuata il 9 gennaio 2006. Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
14.
Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico
della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 22
agosto 2007.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente,
peraltro non rappresentata in sede ricorsuale.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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