B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2952/2012
S e n t e n z a d e l 5 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri, Via Bossi 10,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 23 aprile 2012.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 23 aprile 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______, cittadino italiano nato il …, una rendita intera d'invalidità
per il periodo limitato dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2012,
il 30 maggio 2012 l'assicurato, rappresentato dall'avvocato Talleri, ha de-
positato, presso lo scrivente Tribunale, un ricorso contro il suddetto prov-
vedimento amministrativo, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad
una mezza rendita anche dopo il 31 gennaio 2012 o, in via subordinata,
ad un quarto di rendita con i relativi interessi di mora del 5%,
a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, oltre a documentazione già
agli atti, un parere medico-legale della dott.ssa B._______, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni, del 24 maggio 2012, ed una rela-
zione psichiatrica del dott. C._______, del 22 maggio 2012,
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 1° giu-
gno 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso e
alla documentazione esibita,
ricevuta copia dell'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI-TI),
competente per esaminare sul merito la richiesta di prestazioni, ha sotto-
posto gli atti al Servizio Medico Regionale (SMR, dott. D._______ e
dott.ssa E._______), il quale, nel suo rapporto dell'11 luglio 2012, ha rile-
vato che dalla documentazione esibita emergeva la presenza di una pro-
blematica psichiatrica che necessitava di essere valutata per determinare
se la capacità di lavoro residua, dal punto di vista somatico, era ulterior-
mente ridotta da una problematica psichiatrica invalidante,
nel suo preavviso del 12 luglio 2012, l'UAI-TI si è espresso per l'ammis-
sione parziale del gravame con la retrocessione degli atti, considerata la
necessità di esperire nuovi accertamenti medici,
nella sua risposta formale del 18 luglio 2012, l'UAIE ha quindi proposto di
ammettere parzialmente il gravame,
mediante ordinanza del 2 agosto 2012, copia del preavviso e della rispo-
sta delle rispettive autorità inferiori, nonché della relazione del SMR, sono
state inviate al ricorrente,
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con successiva ordinanza del 10 agosto 2012, il ricorrente è stato inoltre
invitato a indicare quale seguito intendesse dare alla presente procedura
e, in particolare, a comunicare se avesse l'intenzione di ritirare il ricorso,
dato che, dall'esito dei nuovi accertamenti, avrebbe potuto risultare sia il
suo diritto a una rendita intera d'invalidità, sia la conferma della presta-
zione riconosciuta con la decisione del 23 aprile 2012, ma anche la sua
soppressione o diminuzione, ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per
il ricorrente,
il ricorrente ha risposto con scritto del 29 agosto 2012, manifestando la
sua volontà di continuare il ricorso,
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per
l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, confor-
memente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso, depositato il 30 maggio 2012, è tempestivo ed ossequioso dei
requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito,
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione, considerato che un complemento d'istruttoria psichiatrica appa-
re indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricor-
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so, dal momento che una precedente valutazione psichiatrica
(dott. F._______, del 20 aprile 2009) escludeva la presenza di una pro-
blematica psichica invalidante, mentre il dott. C._______, nella sua peri-
zia del 22 maggio 2012, benché posteriore alla decisione avversata,
fa risalire l'insorgere di un danno psichico ad epoca anteriore (sull'accer-
tamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, cfr. art. 49
lett. b PA),
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia
con investigazioni complementari di natura psichiatrica,
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustifica-
ta, in concreto, se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'am-
piezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato,
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 2'000.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 23 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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