Corte II I
C-2955/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24,
casella postale 6229, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 7 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2955/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , diplomata al Liceo artistico e con
due anni di frequenza al Politecnico di Milano (architettura), ha
lavorato in Svizzera dal 1989 in vari settori grafici. Dal 14 gennaio
2004 era alle dipendenze della ditta B. con mansioni di progettazione e
costruzione cartellonistica, in ragione di 8,5 ore giornaliere, per un
salario adeguato alla sua qualifica (cfr. contratto di lavoro del 14
gennaio 2004). Va rilevato che la nominata risulta essere, secondo
l'estratto del registro di commercio, direttrice della ditta menzionata
(SA) ed il fratello pure copre questa mansione, ambedue con firma
individuale. In data 22 luglio ha subito un infortunio sul lavoro quando
è inciampata e, cadendo a terra, ha battuto il mento e la schiena. Delle
conseguenze infortunistiche del caso si è occupata La Mobiliare
assicurazioni (settore infortuni). Dall'incarto dell'assicuratore infortuni
emerge una perizia effettuata l'8 giugno 2005 (redatta il 6 luglio
successivo) dal Dott. Simoni, specialista in medicina infortunistica, il
quale pone la diagnosi di esiti di infortunio del 22 luglio 2004 con lieve
trauma contusivo al mento e trauma in regione scapolare sinistra
associato a lieve iperestensione del collo in una persona portatrice di
gravi alterazioni statico degenerative del rachide cervicale da C3 a C7,
segnatamente caratterizzate da spondilo-artrosi, spondilofitosi,
restringimenti di forami di congiunzione destra e sinistra, ernia discale
C6-C7 e compressione della radice di C7 a sinistra e C6 a destra,
sindrome degli scaleni maggiore a sinistra rispetto a destra. Il Dott.
Simoni afferma che, allo stato attuale, un ulteriore nesso di causalità
naturale fra il banale infortunio del 22 luglio 2004 ed il riscontro
obiettivabile non è più riconoscibile; le prestazioni dovrebbero passare
a carico della Cassa malati. Altri referti si trovano ad atti, quali: un RM
cervicale del 28 ottobre 2004 ed un RM cervicale del 31 maggio 2005.
B.
In data 31 marzo 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di prestazioni AI. Dal formulario del datore di lavoro
risulta che la dipendente è rimasta assente dal lavoro dal 22 luglio
2004 a giugno 2005 per infortunio; ha poi lavorato al 50% dall'8 giugno
2005 fino ad aprile 2006 (data di compilazione del formulario) il 50%
restante essendo coperto dalla Cassa malati (Mobiliare assicurazioni
malattia).
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L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito
la richiesta, ha inoltre acquisito ad atti:
- un referto TAC del rachide cervicale del 15 settembre 2004;
- una relazione manoscritta del Dott. Bini, ortopedico, Varese del 21
settembre 2004 ed una successiva relazione dello stesso medico del
novembre 2004;
- documenti oggettivi già contenuti nell'incarto della Mobiliare
assicurazioni;
- un referto TAC cervicale del 2 dicembre 2005;
- un nuovo rapporto del Dott. Bini del 18 marzo 2005 ed un altro del 7
luglio 2005;
- i risultati di uno studio dei potenziali motori del 23 novembre 2005;
- un rapporto del Dott. Casagrande, neurochirurgo, del 1° giugno
2006.
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Remonda, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale ha proposto una valutazione peritale reumatologica.
L'assicurata è stata visitata il 3 gennaio 2007 dal Dott. Posa, il quale
ha ritenuto l'identica diagnosi posta dal Dott. Simoni l'8 giugno/6 luglio
2005. L'esperto incaricato ritiene l'interessata completamente abile in
attività sostitutive che non impegnino il rachide e abile al 50%
nell'attuale lavoro.
L'incarto è stato sottoposto alla Consulente in integrazione
professionale (CIP), la quale, nella sua relazione dell'11 gennaio 2007,
ha affermato che l'assicurata, svolgendo attività alternative, subirebbe
una perdita di guadagno del 7%. In questo calcolo è stato tenuto conto
di un reddito annuo privo d'invalidità di Fr. 40'300.- (3'100.- x 13), ed
un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 37'462.- (in un'attività
non qualificata, ripetitiva, leggera e/o semisedentaria). Il reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 18% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurata. Il CIP ha
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concluso che non esiste il diritto a rendita AI e nemmeno vi sono i
presupposti per un riformazione professionale.
Con progetto di decisione del 17 gennaio 2007, l'Ufficio AI cantonale
ha comunicato a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile.
L'interpellata si è opposta a tale progetto con scritto del 6 febbraio
2007 facendo valere di non essere in condizioni di lavorare al 100% e
chiedendo un colloquio con i responsabili dell'AI.
Mediante decisione del 7 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare le decisioni all'estero, ha respinto la richiesta di prestazioni.
D.
Con il ricorso depositato il 27 aprile 2004 e completato l'11 giugno
successivo, A._______ contesta i dati ritenuti dall'amministrazione nel
calcolo comparativo dei redditi e chiede l'applicazione del metodo
“straordinario”. Fa presente che era contitolare della ditta e vi lavorava
anche più di 10 ore giornaliere. Inoltre al salario da valida deve essere
addizionato l'uso del cellulare e dell'auto. Rimprovera inoltre
all'amministrazione di non averla sentita prima di emanare la
decisione. La ricorrente sostiene che, avendo investito tempo
supplementare nella propria ditta, il salario precedente l'invalidità
dovrebbe essere adeguatamente aumentato, tant'è che prima di
fondare con il fratello la B._______, ha lavorato per la ditta Scarabeo
con reddito annuali superiori a 50'000.- franchi. Produce un attestato
in tal senso. Chiede ulteriori accertamenti medici in quanto, nel corso
dell'indagine presso il SMR, non sarebbero state adeguatamente
studiate le attuali limitazioni funzionali e, di conseguenza, sarebbero
state ammesse attività di sostituzione in realtà non esigibili.
Nella sua risposta di causa del 3 agosto 2007, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. In
merito al preteso metodo straordinario di calcolo della perdita di
guadagno, l'amministrazione fa presente che l'insorgente è iscritta
come dipendente presso la Cassa di compensazione e che i redditi
derivanti da auto e telefono non sono mai stati registrati. Anche l'UAIE,
nella sua presa di posizione del 9 agosto 2007, propone la reiezione
del gravame.
Pagina 4
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E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Probst, con
replica del 26 settembre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria
assistita di mantenere il ricorso. L'interessata fa valere la violazione
del diritto di essere sentito al momento del progetto di decisione,
poiché l'UAI cantonale non avrebbe nemmeno risposto alla richiesta di
un colloquio. L'insorgente ritiene che la perizia del SMR non ha valore
di indagine peritale specialistica; richiede l'applicazione del metodo
straordinario per calcolare l'incapacità di guadagno.
Duplicando in data 17 ottobre 2007, l'Ufficio AI cantonale riconferma le
proprie conclusioni ricordando che la violazione del diritto di essere
sentito, semmai c'è stata, è risultata sanata con la procedura di
ricorso. In merito ad eventuali nuovi accertamenti medici, l'Ufficio AI fa
notare che lo stesso patrocinatore alla pag. 3 consid. 3 della replica
sembra non contestare la valutazione del SMR e che, oltretutto, in
sede ricorsuale o di replica non sono state avanzate novità
diagnostiche. Per quanto riguarda il metodo di calcolo,
l'amministrazione osserva che nel caso in esame non sarebbe per
nulla necessario applicare quello “straordinario” dal momento che
l'istruttoria ha accertato i redditi precedenti l'invalidità e quelli
conseguibili dopo l'insorgere dell'incapacità parziale al lavoro. Anche
l'UAIE, nella duplica del 20 novembre 2007, ha riproposto la reiezione
del ricorso.
F.
Con ordinanza del 29 novembre 2007, la parte ricorrente è stata posta
a conoscenza delle dupliche delle rispettive amministrazioni ed è stata
invitata a versato un importo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Tale somma è stata regolarmente versata il 14
dicembre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
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dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La parte ricorrente afferma che l'amministrazione avrebbe violato il
diritto di essere sentito. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2007 che
seguono il progetto di decisione l'interessata aveva chiesto un
colloquio chiarificatore con l'amministrazione. Quest'ultima non
sarebbe nemmeno entrata nel merito di tale domanda.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b),
di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
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sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di
ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di
partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di
poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad
influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il
diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di
esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu
sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
5.2 Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la
decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive
nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la
possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso,
la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore
(cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V
130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.3 Nella fattispecie, vero è che la decisione impugnata non è entrata
nel merito delle obiezioni fatte valere dall'assicurata nel suo scritto del
6 febbraio 2007. L'interessata avrebbe voluto esporre le sue ragioni sia
in merito alla sua situazione in seno all'azienda, sia in merito ai
problemi causati dalla sua malattia. Nell'ambito del ricorso presentato
al Tribunale, la stessa ha però potuto difendersi in maniera corretta.
Concretamente la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la
decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata; ha potuto
produrre qualsiasi documento da lei ritenuto necessario ed ha anche
auspicato una nuova visita medica. Infine, anche nella denegata
ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente
motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza
sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al
Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del
preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul
contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni,
successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il
diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura della ricorrente, in ordine alla
violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata.
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6.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 marzo 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 31 marzo 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 7 marzo 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
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grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
9.
9.1 Dopo l'infortunio del 22 luglio 2004, l'interessata non ha lavorato
fino al 7 giugno 2005 ed ha ripreso al 50% l'abituale attività dall'8
giugno 2005. Secondo quanto dichiarato dall'insorgente nella memoria
ricorsuale, alla data della decisione impugnata lavorava ancora al 50%
su un'intera giornata lavorativa, dedicandosi soprattutto alla
progettazione grafica.
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
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esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurata soffre
essenzialmente di alterazioni statico-degenerative del rachide
cervicale da C3 a C7 caratterizzate da spondiloartrosi, spondilofitosi,
restringimenti di forami di congiunzione destra e sinistra, ernia discale
C6-C7 con compressione della radice di C7 a sinistra e C6 a destra,
sindrome degli scaleni maggiore a sinistra rispetto a destra, esiti di un
infortunio del 22 luglio 2004 con lieve trauma contusivo del mento e
trauma in regione scapolare sinistra associato a lieve iperestensione
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del collo (cfr. perizia del Dott. Simoni del'8 giugno 2005 e rapporto del
Dott. Posa del 3 gennaio 2007).
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione si è sostanzialmente fondata
sui pareri del Dott. Simoni e del Dott. Posa. In sede ricorsuale non
sono stati esibiti referti sanitari che possano porre in dubbio quanto
accertato dai medici suindicati. Peraltro, questa situazione patologica
risulta essere la stessa da tanto tempo e, come è stato rilevato dal
Dott. Simoni, non ha praticamente più correlazione con l'infortunio del
22 luglio 2004.
11.2 Dal punto di vista ortopedico (cfr. il più recente referto del Dott.
Posa) vi è una discreta impotenza funzionale dell'arto superiore
sinistro con riduzione della forza di presa della mano sinistra (2/3
rispetto a quella destra); la paziente non è in grado di mantenere pesi
superiori ai 5 kg con il braccio di sinistra. La sintomatologia dolorosa,
localizzata soprattutto alle spalle, sembra essere ben controllata dalla
terapia che l'assicurata assume in caso di necessità. Il Dott. Posa
conferma la capacità al lavoro nell'attuale attività del 50% - come del
resto ammesso dalla ricorrente -, ma nel rispetto dei limiti ergonomici,
la paziente sarebbe in grado di svolgere un'attività lucrativa di tipo
leggero/semisedentario in misura del cento per cento. Si tratta di un
lavoro che tenga conto dell'ergonomia del rachide (soprattutto
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cervicale), con la possibilità di cambi di posizione, che escluda il
sollevamento di pesi superiori a 5 kg, o poco superiori in via
eccezionale. Secondo il Dott. Posa, la preparazione scolastica
dell'assicurata permette di candidare la persona ad un'attività lucrativa
di tipo impiegatizio (disegno al tavolo, computer, telefono), od ogni
altra attività anche richiedente meno preparazione scolastico-
professionale.
11.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri medici menzionati e
dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può, in linea di
massima, condividere il parere espresso dai Dott.ri Simoni e Posa,
nella sostanza, non smentito nel corso della procedura ricorsuale. Un
ulteriore esame ortopedico non è necessario. Le condizioni
valetudinarie dell'insorgente si sono stabilizzate e nulla è emerso, in
sede di ricorso, che possa porre in dubbio tale stato di fatto.
L'interessata potrebbe svolgere attività di ripiego in misura completa, a
condizione di evitare sforzi e certi movimenti. La formazione superiore
dell'interessata corrobora il convincimento di questo collegio che la
stessa potrebbe essere reinserita in un'attività consona al suo stato di
salute.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 La parte ricorrente censura il fatto che l'amministrazione abbia
stabilito la perdita di guadagno dell'interessata in base al metodo
generale. A suo parere, si sarebbe dovuto fare capo invece al metodo
di calcolo dell'incapacità di guadagno detto “straordinario”, applicabile
nel caso degli indipendenti (vedi consid 9.2).
Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al guadagno
degli indipendenti, la giurisprudenza prevede che l’invalidità sia fissata
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secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
viene svolta l’attività e quindi considerando le ripercussioni
economiche di questa riduzione. In base al metodo straordinario
dapprima si constata l’impedimento dovuto al danno alla salute, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (AHI
Praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può,
quindi, non produrre una perdita di guadagno della medesima entità.
Se tuttavia l'interessato cessa l'attività indipendente si può rinunciare
all'applicazione del metodo straordinario di calcolo dell'invalidità. In tal
caso infatti il raffronto delle mansioni svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute non è più possibile (Rami 1995
p. 106ss).
Ora, nel caso di specie, non è giustificato applicare il metodo indicato
dalla ricorrente. Infatti, la stessa non è indipendente, figurando nel
Registro di Commercio come direttrice della B._______ (assieme a
M._______, fratello), se non altro il 6 aprile 2006 (data dell'estratto).
L'interessata ha inoltre firmato un contratto di lavoro il 14 gennaio
2004 in qualità di dipendente della ditta con un regolare salario
mensile. Infine, l'interessata era ed è iscritta alla Cassa di
compensazione non come indipendente ma come dipendente.
12.3 La perdita di guadagno della ricorrente deve quindi essere
stabilita in base al metodo generale.
L'UAI cantonale ha fissato il salario da valida a Fr. 40'300.- pari a
tredici mensilità di Fr. 3'100.- come previsto dal contratto di lavoro.
L'insorgente fa tuttavia valere delle indennità a titolo di rimborso spese
(telefono ed auto). Tali introiti non sono per nulla documentati e non
sono stati denunciati alla Cassa di compensazione. Va ad ogni modo
osservato che si tratta piuttosto di rimborsi spese e non di una
retribuzione vera e propria. Di principio non dovrebbero quindi essere
presi in considerazione. Lo stesso vale per le ore supplementari svolte
dall'insorgente che non sono state retribuite.
Il salario annuale di Fr. 40'300.- è stato aumentato del 6,9% per tenere
conto del fatto che si trattava di un reddito medio inferiore ai salari
statistici nel settore della pubblicità nei quali lavora l'interessata. Ora,
questo aumento appare insufficiente. Infatti, secondo le tabelle
dell'UFS, nel 2006, una persona qualificata addetta al settore
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dell'edizione/grafica poteva pretendere mediamente un salario di
Fr. 5'642.- al mese (tab. TA1, 2006, donne, livello 3). Come salario da
valida appare più opportuno basarsi su quest'ultimo dato.
Quale reddito da invalido si può considerare quello ottenibile in attività
di tipo leggero semisedentario non qualificate (commercio al dettaglio,
operaia non qualificata addetta al controllo di macchine di produzione
automatica, cassiera, fattorina). Queste attività comportano un salario
medio mensile (2006) di Fr. 4'047.- calcolato statisticamente su 40 ore
(tab. TA1, 2006, donne, livello 4). Occorre dapprima riportarlo su un
orario di 41,6 ore (settimanali), ciò che comporta un introito di
Fr. 4'208,90. Questo guadagno teorico potrebbe essere ridotto per
tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali
età, handicap. La riduzione massima ammessa anche dalla
giurisprudenza è del 25%. Questo collegio giudicante, vista la giovane
età dell'assicurata e la sua buona formazione scolastica-culturale è
dell'opinione che non può essere ammessa nessuna deduzione.
Inoltre, il complesso patologico è limitato al rachide cervicale.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 5'642.-, con quello
dopo l'insorgere dell'invalidità di Fr. 4'208,90, causa una perdita di
guadagno del 25,41%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
13.
13.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
14 novembre 2007.
13.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
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parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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